{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">(Provvedimenti adottabili dal magistrato)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 97:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 156 del codice di procedura penale è il seguente: \"Art. 156. (Notificazioni all'imputato detenuto). - 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'art. 157.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'art. 159.\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">(Nomina di un secondo difensore)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 100:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1998, n. 30.</div>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 108</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 si veda la nota all'art. 73. Si trascrive il testo dell'art. 59, comma1, lett. a) e b): \"1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione.\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, supplemento ordinario Il testo dell'art. 16, comma 1, lettera e), è il seguente: \"1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d) (omissis);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">(L)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nomina del consulente tecnico di parte 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali. ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-6 luglio 2007, n. 254 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2007, n. 27) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">(Compenso dell'investigatore privato)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consulente tecnico di parte) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato).</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>((53)) --------------- AGGIORNAMENTO (39) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 luglio - 24 settembre 2015, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 30/9/2015, n. 39), ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002\". --------------- AGGIORNAMENTO (53) La Corte Costituzioanle, con sentenza 5 -13 luglio 2017, n. 178 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dicgiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">(Effetti dell'ammissione)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono spese anticipate dall'erario:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'indennità di custodia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'onorario e le spese agli avvocati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il contributo unificato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">(Decorrenza degli effetti)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">(Pagamento in favore dello Stato)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">(L)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Revoca del decreto di ammissione 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare; ((</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92. )) 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">(L)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ricorso avverso il decreto di revoca (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">(Effetti della revoca)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">(L)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. ((Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa). )) ((1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">(Ambito di applicabilita)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">(Esclusione dal patrocinio)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">(Contenuto integrativo dell'istanza)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">(Organo competente a ricevere l'istanza)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">(Sanzioni)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">(Obbligo a carico del difensore)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 128:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo dell'art. 309 del codice di procedura civile: \"Art. 309. (Mancata comparizione all'udienza). - Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181.\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">(Nomina del consulente tecnico di parte)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(80)</span>((102)) --------------- AGGIORNAMENTO (80) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 1 luglio 2022, n. 166 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/2022, n. 27), ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002\". --------------- AGGIORNAMENTO (102) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 ottobre - 2 dicembre 2025, n. 179 (in G.U. 1ª s.s. 03/12/2025, n. 49), ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte).</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, ((il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: \"e sino al 1° gennaio 2019\" sono soppresse.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">(Effetti dell'ammissione al patrocinio)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono spese prenotate a debito:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (27)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile; (27)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>i diritti di copia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164)) . (65) ((95)) 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sono spese anticipate dall'erario:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli onorari e le spese dovuti al difensore; ((a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge;)) ((95)) ((a-ter) l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro;)) ((95))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che \"Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto\". ------------- AGGIORNAMENTO (65) La Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno - 1 ottobre 2019, n. 217 (in G.U. 1ª s.s. 02/10/2019, n. 40) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale ell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario\". -------------- AGGIORNAMENTO (195) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">(Pagamento in favore dello Stato)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">(Recupero delle spese)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ogni patto contrario è nullo.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 134:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il testo dell'art. 309 del codice di procedura civile, si veda la nota all'art. 128.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">(Norme particolari per alcuni processi)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 135:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si trascrivono gli artt. 50, secondo e terzo comma, 2755 e 2770 del codice civile: \"Art. 50. (Immissione nel possesso temporaneo dei beni). - (Omissis).</div>\n<p class=\"lf-p\">Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.</p>\n<p class=\"lf-p\">I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti. (Omissis).\". \"Art. 2755. (Spese per atti conservativi o di espropriazione). I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.\". \"Art. 2770. (Crediti per atti conservativi o di espropriazione). I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">(Revoca del provvedimento di ammissione)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">(Ambito temporale di applicabilita)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 138:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si trascrive il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413): \"2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane.</div>\n<p class=\"lf-p\">In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">(Funzioni della commissione)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">(Nomina del difensore)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 140:</p>\n<p class=\"lf-p\">Per il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, v. nota all'art. 138.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">(Onorario e spese del difensore)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 141:</p>\n<p class=\"lf-p\">Per il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, v. nota all'art. 138.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2026, N. 23))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. (64) ((97)) 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio. --------------- AGGIORNAMENTO (64) La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 31 maggio 2019, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2019, n. 23) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)\". --------------- AGGIORNAMENTO (97) La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio - 24 aprile 2025, n. 58 (in G.U. 1ª s.s. 30/04/2025, n. 18) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">(Processo in cui è parte un fallimento)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio. ((93)) --------------- AGGIORNAMENTO (93) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 4 luglio 2024, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/2024, n. 28), ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario. ((87)) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.((87)) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.((87)) -------------- AGGIORNAMENTO (87) La Corte Costituzionale con sentenza 7 giugno - 27 luglio 2023, n. 167 (in G.U. 1ª s.s. del 2 agosto 2023, n. 31) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario;\" [...] \"in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno;\" [...] in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono spese prenotate a debito:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il contributo unificato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i diritti di copia.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono spese anticipate dall'erario:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. (7) 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero. ((93)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 aprile 2006, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 3/5/2006, n. 18) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario \"le spese ed onorari\" al curatore.\" --------------- AGGIORNAMENTO (93) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 4 luglio 2024, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/2024, n. 28), ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.)) ((61)) --------------- AGGIORNAMENTO (61) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 366, comma 2) che \"Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono spese prenotate a debito:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il contributo unificato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i diritti di copia.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono spese anticipate dall'erario:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. ((73)) 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione. --------------- AGGIORNAMENTO (73) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo - 30 aprile 2021, n. 83 (in G.U. 1ª s.s. 05/05/2021, n. 18), ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">(Raccordo)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Restituzione di beni sequestrati). ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bene restituito e vendita in casi particolari). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\">(Vendita)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori). ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono spese prenotate a debito:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il contributo unificato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i diritti di copia.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono spese anticipate dall'erario:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'indennità di custodia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'indennità di custodia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 157:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2. Si trascrive il testo dell'art. 48: \"Art. 48. (Tasse e diritti per atti giudiziari). - 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (27)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'imposta di bollo nel processo contabile; (27)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore. ((100)) ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che \"Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto\". --------------- AGGIORNAMENTO (100) Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che \"L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica all'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 2.000 per l'anno 2025 e in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma \"Fondi di riserva e speciali\" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Disposizioni speciali per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati).)) ((1. I procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono esenti dalle spese previste dall'articolo 131, comma 2.)) ((95)) -------------- AGGIORNAMENTO (95) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che \"Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">(Funzioni sottoposte ad annotazioni)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><span class=\"lf-art-t\">(Elenco registri)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>registro delle spese pagate dall'erario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>registro delle spese prenotate a debito;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">(Attività dell'ufficio)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">(Determinazione dei modelli dei registri)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i modelli dei registri.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">(Rinvio)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 164:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il d.m. 27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2000, n. 225.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il d.m. 24 maggio 2001 reca \"Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia.\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><span class=\"lf-art-t\">(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">(Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'UNEP.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime )) 01. ((Concluse le prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al pubblico ministero.)) 1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni ((di cui al comma 01)) è effettuata ((...)) con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. ((Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la rendicontazione delle prestazioni svolte, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.)) 2. ((Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.)) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.01. ((Il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell'esecutività del decreto del pubblico ministero. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.)) 3.02. ((Se il pagamento è eseguito successivamente al termine di cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo:))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>((nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>((nel caso di ritardo superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>((nel caso di ritardo superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>((nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5 per cento.)) 3-bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-ter. ((Si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante \"Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180\", in quanto compatibile tenuto conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorità giudiziaria.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">(Opposizione al decreto di pagamento)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((29)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((29)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((29)) ---------------- AGGIORNAMENTO (29) Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che \"1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.\"</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">(Effetti del decreto di pagamento)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\">(Responsabilita)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 173:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il decreto legislativo n. 237/1997, v. nota all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 2: \"Art. 2. (Definizione di entrate). - 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le entrate patrimoniali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1, comma 2.\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\">(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento è quello territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il pagamento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">(Modalità di pagamento)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore può chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">È ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">È ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 176:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario: \"Art. 13. (Estinzione dei titoli di spesa). - 1. I mandati informatici e gli altri titoli di spesa di importo superiore a otto milioni di lire vengono emessi con la clausola da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale del creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario o postale secondo la scelta operata dal creditore medesimo, fatti salvi i pagamenti che devono affluire ai conti di tesoreria o all'erario e quelli previsti dal successivo art. 14. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può modificare il suddetto limite di importo al fine di adeguare i pagamenti dello Stato alle esigenze e ai principi di cui all'art. 1 del presente regolamento.\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, v. nota all'art. 73. Si trascrive il testo dell'art. 21, comma 2: \"2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span><span class=\"lf-art-t\">(Modello di pagamento)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente è intestato a soggetto diverso dal beneficiario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">(Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 178:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si trascrive il testo dell'art. 6, quinto comma: \"L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le cessioni di beni di cui all'art. 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione. Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">(Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarità formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o più di essi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se non è possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">(Adempimenti dell'ufficio postale)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento sul conto corrente postale, ne dà comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">(Adempimenti del concessionario)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'accreditamento non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di più accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\">(Prospetto riepilogativo dei pagamenti)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i mancati accreditamenti, specificando se già risultano come pagamenti nei prospetti precedenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la sottoscrizione del funzionario addetto.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prospetto riepilogativo è trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\">(Regolazione e rimborso dei pagamenti)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarità, anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilità speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span><span class=\"lf-art-t\">(Versamento di ritenute e di imposte)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">(Aperture di credito)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">(Funzionari delegati)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonché quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">(Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 187:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il decreto legislativo n. 237/1997, v. nota all'art. 3. Si riporta il testo dell'art. 14: \"14. (Sanzioni per omesso o insufficiente versamento).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">(Compensi ai concessionari)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">(Compensi a Poste Italiane S.p.a)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella convenzione sono stabiliti, in particolare:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le modalità e la cadenza temporale del pagamento dei compensi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le penalità per l'inosservanza degli obblighi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">(Determinazione delle regole tecniche telematiche)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura. ((1-bis. Nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Modalità di pagamento).</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (81) ((84)) 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento. (81) ((84)) 1-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze attesta la funzionalità del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (81) ((84)) 1-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-ter nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. (81) ((84)) 1-quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023. (81) ((84)) 1-sexies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento è costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta. (81) ((84)) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>------------- AGGIORNAMENTO (50) Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che la presente modifica ha efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168. -------------- AGGIORNAMENTO (81) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". --------------- AGGIORNAMENTO (84) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span><span class=\"lf-art-t\">(Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con la convenzione sono stabiliti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i compensi spettanti agli intermediari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span><span class=\"lf-art-t\">(Ricevuta di versamento)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'ufficio giudiziario adito;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le generalità delle altre parti.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span><span class=\"lf-art-t\">(Determinazione delle regole tecniche telematiche)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 195:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001, vedi nota all'art. 190.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span><span class=\"lf-art-t\">(Determinazione delle modalità di pagamento)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (81) ((84)) --------------- AGGIORNAMENTO (81) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". --------------- AGGIORNAMENTO (84) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span><span class=\"lf-art-t\">(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">A decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (81) ((84)) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa con le modalità previste dal comma 1-bis, una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese. (81) ((84)) --------------- AGGIORNAMENTO (81) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". --------------- AGGIORNAMENTO (84) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span><span class=\"lf-art-t\">(Determinazione delle regole tecniche telematiche)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 198:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001, vedi nota all'art. 190.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span><span class=\"lf-art-t\">(Applicabilità della procedura nel processo penale)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, ((...)) le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span><span class=\"lf-art-t\">(Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span><span class=\"lf-art-t\">(Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span><span class=\"lf-art-t\">(Esclusione della procedura per alcuni processi)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span><span class=\"lf-art-t\">(Recupero delle spese)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 204:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il decreto legislativo n. 231/2001, v. nota all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 69: \"Art. 69. (Sentenza di condanna). - 1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Si riportano gli artt. 445 e 460 del codice di procedura penale: \"Art. 445. (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 comma 2 del codice penale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto previsto dall'art. 653, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.\". \"Art. 460. (Requisiti del decreto di condanna). - 1. Il decreto di condanna contiene:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il dispositivo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale ordina la confisca, nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span><span class=\"lf-art-t\">( ((Recupero intero, forfettizzato e per quota))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 )).</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno. (( 2-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">(Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">(Recupero delle spese)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span><span class=\"lf-art-t\">(Ufficio competente)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per il processo civile, amministrativo ((...)) e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione. (L) ((b-bis) in tutte le altre ipotesi è quello presso la corte d'appello di Roma)) 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini \"ente creditore\" e \"soggetti creditori\" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span><span class=\"lf-art-t\">(Ufficio competente per le spese di mantenimento)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span><span class=\"lf-art-t\">(Discarico automatico)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall'articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 210:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si trascrive il testo dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1999: \"3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 265, comma 3: \"L'annullamento dei crediti riguardanti le altre amministrazioni è ordinato su proposta documentata dalle amministrazioni stesse, con decreto del Ministero delle finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le partite d'importo superiore alle lire 5.000.000 e per le partite superiori alle lire 40.000.000 su conforme parere dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato.\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span><span class=\"lf-art-t\">(Quantificazione dell'importo dovuto)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p></div>", "next": 239837}