{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le procedure e alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72, in quanto compatibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>che si è rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta. ))</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Oggetto del brevetto</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Il diritto alla brevettazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi aventi causa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Brevettazione alternativa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un'((invenzione)) o viceversa, è applicabile l'articolo 161.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Durata ed effetti della brevettazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda)) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all'articolo 53.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Rinvio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Oggetto della tutela</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">È prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Requisiti della tutela</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Diritto alla tutela</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilità spettano all'autore e ai suoi aventi causa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Contenuto dei diritti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo sfruttamento commerciale è costituito dalla vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Limitazione dei diritti esclusivi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse nella topografia stessa.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 2, qualora tali topografie rispondano ai requisiti di proteggibilità.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Registrazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La topografia dei prodotti a semiconduttori è proteggibile a condizione che:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine di due anni dalla data di tale primo sfruttamento, purché tale data sia precisata in apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo sfruttamento commerciale non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione, il proprietario della topografia sia cittadino o persona giuridica italiana o, se straniero, sia rispondente ai requisiti indicati nell'articolo 3 del capo I.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo. A tali effetti per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza secondo le indicazioni contenute nel comma 1, lettera a).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Decorrenza e durata della tutela</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 sorgono alla prima, in ordine di tempo, delle date seguenti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>alla data in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di riservatezza secondo le indicazioni contenute nell'articolo 92, comma 1, lettera a).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Menzione di riserva</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il segno T racchiuso da un cerchio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia, ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia o l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata rifiutata definitivamente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Contraffazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 90.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ipotesi di cui al comma 2 è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza di diritto.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Risarcimento del danno ed equo compenso</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 95, è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto è tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a semiconduttori è tutelato, è dovuto il pagamento di un equo compenso. L'avente causa dell'acquirente di cui al presente comma conserva gli stessi diritti ed obblighi.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza, secondo le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1 ((, lettera a) )) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Nullità della registrazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i requisiti di proteggibilità di cui all'articolo 88;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti indicati all'articolo 92, comma 1, lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine previsto all'articolo 92, comma 1, lettera a) e, qualora ((trattasi)) di topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la domanda di registrazione ((e i relativi allegati non consentano l'identificazione della topografia e la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a) )) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Oggetto della tutela</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>abbiano valore economico in quanto segrete;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. )) 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Tutela</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Oggetto del diritto</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il ((conferimento)) del diritto di costitutore, può essere:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>considerato come un'((entità)) rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Costitutore</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini del presente codice si intende per costitutore:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Requisiti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Novità</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">Distinzione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>è presente in collezioni pubbliche.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">Omogeneità</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Stabilità</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Contenuto del diritto del costitutore</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">È richiesta l'autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>produzione o riproduzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>esportazione o importazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>detenzione per uno degli scopi sopra elencati.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un'altra varietà, definita varietà iniziale, quando:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>deriva prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del costitutore.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Limitazioni del diritto del costitutore</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fermo quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Durata della protezione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">Diritto morale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Diritti patrimoniali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">Nullità del diritto</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il diritto di costitutore è stato conferito a chi non aveva diritto e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Decadenza del diritto</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell'amministrazione competente:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">Denominazione della varietà</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La denominazione deve permettere di identificare la varietà.</p>\n<p class=\"lf-p\">Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest'altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La denominazione depositata e registrata, nonché le relative variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all'UPOV.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Licenze obbligatorie ed espropriazioni) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">Rinvio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">Validità ed appartenenza</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">Rivendica</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ottenere il rigetto della domanda.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può in alternativa:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilità, per una nuova varietà vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma 3, la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di marchio e di disegni e modelli.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">Paternità</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, né la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Una designazione incompleta od errata può essere rettificata ((soltanto)) su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">Giurisdizione e competenza</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando il convenuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata ((di)) sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. (( 6-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Ripartizione dell'onere della prova</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>((Salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere)) di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. ((In ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisce la prova dell'uso del marchio a norma dell'articolo 24.)) 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo 144, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Diritto d'informazione) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbri-cazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei procedimenti giudiziari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di cui al primo periodo è pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>se con sentenza, passata in giudicato, è accertato che i segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui all'articolo 98;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su istanza di parte, può adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed in particolare:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>limitare ad un numero ristretto di soggetti l'accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di cui al comma 1, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l'oscuramento o l'omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con il provvedimento, indica le parti dello stesso che il cancelliere è tenuto ad oscurare o omettere all'atto del rilascio di copia a soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini il giudice ordina che, all'atto del deposito del provvedimento, la cancelleria vi apponga un'annotazione dalla quale risulti il divieto per le parti di diffondere il provvedimento in versione integrale. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio. (8) 2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all'articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perché il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale - testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi abbia interesse all'utilizzazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso. ((4-bis. L'azione di nullità o decadenza di un marchio registrato è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 184-bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l'azione di nullità o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice può sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell'articolo 297, terzo comma, del codice di procedura civile.)) 5. Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale sono annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprietà industriale deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprietà industriale. --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che \"Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano ai soggetti abilitati all'uso di marchi collettivi, di cui all'articolo 11. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">Efficacia erga omnes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">Misure correttive e sanzioni civili</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi. (( 6-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto, tra le quali:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>i legittimi interessi dei terzi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l'interesse pubblico generale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.</div>\n<p class=\"lf-p\">6-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può disporre, in alternativa all'applicazione delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, non conosceva né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure.</div>\n<p class=\"lf-p\">6-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non può, in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato. )) 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dell'autore della violazione) )) . (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">Pubblicazione della sentenza</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente. ((In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98.)) (( 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel decidere se adottare una delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto e, in particolare:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il valore dei segreti commerciali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresì se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in considerazione degli eventuali danni che la misura può provocare alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">Sanzioni penali e amministrative</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro. (8) 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa ((da 150 euro a 1.500 euro)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali. --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che \"Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è abrogato.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Consulenza tecnica preventiva) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">(Descrizione e sequestro)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">((Esecuzione di descrizione e sequestro))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">Inibitoria</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">(Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>((Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facoltà delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.)) 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">In tutti i procedimenti cautelari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può, su istanza di parte, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. È vietata la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui è autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice considera le circostanze di cui all'articolo 124, comma 6-bis. Delle medesime circostanze il giudice tiene conto ai fini della valutazione di proporzionalità delle misure.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per mancato inizio del giudizio di merito nel termine perentorio di cui al comma 2 ovvero perdono efficacia a causa di un'azione o di un'omissione del ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente è tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">Tutela cautelare dei nomi a dominio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria ((dell'uso nell'attività economica del nome a dominio)) illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Norme in materia di competenza).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario))</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">Commissione dei ricorsi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commissione dei ricorsi, è composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, durano in carica ((quattro anni)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">L'incarico è rinnovabile.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commissione dei ricorsi è assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico è quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero dello sviluppo economico nella materia della proprietà industriale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero dello sviluppo economico. Le sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Presentazione dei ricorsi). ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notifica del ricorso è fatta secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione dei ricorsi e deve contenere:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore, ove nominato, e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'indicazione del provvedimento impugnato con la data della sua notificazione o avvenuta conoscenza e dell'oggetto della domanda;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'esposizione sommaria dei fatti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i motivi specifici sui quali il ricorso si fonda;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'indicazione dei documenti offerti in comunicazione e degli altri mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore, con indicazione, in tal caso, della procura speciale.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La parte resistente che, in sede amministrativa, sia rimasta parzialmente soccombente, può proporre, nel rispetto di quanto indicato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, ricorso incidentale avverso il provvedimento decisorio entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrente dal deposito del ricorso principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 334 del codice di procedura civile. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Deposito del ricorso). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notifica del ricorso, deposita presso gli uffici di cui all'articolo 147, e secondo le modalità ivi previste, o tramite invio alla segreteria della Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, e i documenti di cui intende avvalersi in giudizio.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">All'originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva tuttavia la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso, con decreto del Presidente della Commissione è dato al ricorrente un termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per il deposito della documentazione di cui intende avvalersi.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili per il giudizio.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il ricorso non è stato notificato a una o più delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire in giudizio, costituendosi in udienza. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La segreteria della Commissione iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti ed i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti, su richiesta, al termine del processo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La segreteria sottopone al Presidente della Commissione il fascicolo del processo appena formato.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comunicazioni sono effettuate mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna della comunicazione per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso la segreteria della Commissione. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Presidente della Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, quando è manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla Commissione. Il reclamo si propone con ricorso ed è notificato alle altre parti nelle forme di cui all'articolo 136, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto da parte della segreteria.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, deposita il ricorso notificato presso la segreteria della Commissione dei ricorsi.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei quindici giorni successivi alla notifica del reclamo, le altre parti possono presentare memorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Scaduti i termini, la Commissione decide immediatamente il reclamo in Camera di consiglio.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">In qualunque momento il Presidente della Commissione, d'ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei membri della Commissione, dispone con decreto la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza, disporne la separazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente fissa l'udienza per la trattazione della controversia e nomina il relatore. Nel caso in cui la controversia richieda la trattazione di questioni di natura tecnica, può nominare uno o più tecnici aggregati, ai sensi dell'articolo 135, comma 4. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Fase preliminare all'udienza di trattazione) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di trattazione almeno ((trenta giorni)) liberi prima della stessa.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3 ciascuna delle parti può depositare memorie di replica.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Trattazione della controversia). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commissione giudica con l'intervento del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente titolare, la Commissione è presieduta dal componente più anziano.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se durante la discussione emergono fatti nuovi influenti sulla decisione, essi devono essere contestati alle parti.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate, delibera in Camera di consiglio.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, la Commissione può chiedere alle parti stesse, anche d'ufficio, chiarimenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commissione ha facoltà di disporre i mezzi istruttori che ritenga opportuni ed ha altresì facoltà di ordinare rinvio della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, può inoltre sentire le parti per eventuali chiarimenti. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Deliberazioni del collegio giudicante). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in Camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e 277 del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il relatore, o un altro membro della Commissione, è incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentenza deve contenere:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori, se vi sono;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la sintetica esposizione dello svolgimento del processo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le richieste delle parti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto che stanno a fondamento della decisione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il dispositivo.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal Presidente e dall'estensore.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentenza, se accoglie il ricorso, annulla l'atto in tutto o in parte e dispone i provvedimenti conseguenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito presso la segreteria della Commissione entro sessanta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentenza è notificata alle parti costituite, all'indirizzo di posta certificata di cui all'articolo 136, comma 3, a cura della segreteria, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dalla data della notificazione della sentenza di cui al comma 8 decorrono i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 136-terdecies.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora la parte costituita dimostri di non aver ricevuto, senza propria colpa, la notificazione della sentenza, ai sensi del comma 8, si applicano i termini di impugnazione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza, previa corresponsione delle spese. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">octies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Sospensione e interruzione del processo). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la morte, la radiazione o sospensione dall'albo di uno dei difensori incaricati a sensi dell'articolo 201.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interruzione si ha al momento dell'evento nei casi di cui al comma 3, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se, durante la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso di cui all'articolo 136, comma 1, si verifica uno degli eventi previsti al comma 3, lettera a), il termine è prorogato di sei mesi dal giorno dell'evento.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal Presidente della Commissione con decreto o dalla Commissione con ordinanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avverso il decreto del Presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 136-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione, il processo prosegue se entro novanta giorni da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al Presidente della Commissione, che provvede a norma dell'articolo 136-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se entro novanta giorni da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al Presidente della Commissione, quest'ultimo provvede a norma dell'articolo 136-quater. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">novies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Estinzione del processo). )) ((1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dalla Commissione con ordinanza non impugnabile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della Commissione. La regolarità dei predetti atti è accertata dalla Commissione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dalla Commissione, nei casi in cui dalla legge sia autorizzata a fissarlo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio e rende inefficaci gli atti compiuti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, in caso di sopravvenuta carenza di interesse ad agire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L'estinzione del giudizio, in ognuna delle ipotesi previste dal presente articolo, è dichiarata con decreto del Presidente o con sentenza della Commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'articolo 136-quater.))</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">decies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Procedimento di correzione). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione può procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">undecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Provvedimenti cautelari). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il ricorrente, allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed irreparabile, chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di consiglio.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto è efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima Camera di consiglio utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e, dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordinanza cautelare non è soggetta a reclamo. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">duodecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Ottemperanza). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o abbia ottemperato solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui agli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commissione dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">terdecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Impugnazioni). )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si applica l'articolo 373 del codice di procedura civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sentenza della Commissione è impugnabile per revocazione ai sensi dell'articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il termine per il ricorso per revocazione è di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile, e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell'evento, nei casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'atto deve contenere:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprietà industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la somma per cui si procede all'esecuzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di proprietà industriale, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del diritto di proprietà industriale, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nello Stato, né abbia in questo eletto domicilio, la notificazione è eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In quest'ultimo caso, copia dell'atto è affissa nell'Albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino ufficiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale deve essere trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale, e finchè il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente trascritti valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vendita del diritto di proprietà industriale non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale, dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l'annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile. All'uopo il giudice può stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali della Camera di commercio ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprietà industriale.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del diritto di proprietà industriale giuste le risultanze dei relativi titoli.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di proprietà industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia, trascritti, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria dell'autorità giudiziaria competente, le loro domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e i documenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel ((comma 10)) , il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza nella quale proporrà lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8, ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed ((alla distribuzione di tale ricavato)) dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura civile per l'esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo le norme del codice civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aggiudicatario del diritto di proprietà industriale ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle trascrizioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">I diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di concessione o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata stabilite dal presente articolo ed altresì quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro dei diritti di proprietà industriale si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato competente a norma dell'articolo 120.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">Trascrizione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono ((o estinguono)) in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il verbale di pignoramento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale; ((n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale)) 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">La trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'articolo 196.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l'atto si riferisce non comportano l'invalidità della trascrizione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">Effetti della trascrizione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'articolo 138, finchè non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La trascrizione del verbale di pignoramento, finchè dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti ((nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti)) nel Registro italiano dei brevetti europei.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">Diritti di garanzia</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di esecuzione forzata.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per la cancellazione è dovuto lo stesso diritto prescritto per la trascrizione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">Espropriazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'espropriazione può essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprietà industriale di titolari italiani, è trasferito all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di proprietà industriale all'estero.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">Decreto di espropriazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione, può contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo di proprietà industriale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 262 del codice penale.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel decreto di espropriazione è fissata l'indennità spettante al titolare del diritto di proprietà industriale, determinata sulla base del valore di mercato di esso, sentita la Commissione dei ricorsi. (( 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">Indennità di espropriazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennità fissata ai sensi dell'articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il titolare e l'amministrazione procedente, l'indennità è determinata da un collegio di arbitratori.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">All'inventore o all'autore, il quale provi di avere perduto il diritto di priorità all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all'espropriazione, è concesso un equo indennizzo, osservate le norme relative all'indennità di espropriazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei titoli di proprietà industriale a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">Atti di pirateria ((e pratiche di Italian Sounding))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico. (( 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Sequestro conservativo) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">((Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il ((Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding)) , con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale ((e della falsa evocazione dell'origine italiana)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ((Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding)) è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica ((, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,)) e da un rappresentante designato dall'ANCI. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modalità di funzionamento del ((Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding)) sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partecipazione al ((Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding)) non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p>\n<p class=\"lf-p\">All'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">Interventi contro la pirateria</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorità doganale, il Ministero delle attività produttive, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. È fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Competente ad autorizzare la distruzione è il presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio è compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è proposta ((davanti alla sezione specializzata del Tribunale competente per territorio)) nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">Deposito delle domande e delle istanze</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ((, conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio. ((2-bis. L'accesso al sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito)) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analoga modalità di comunicazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi previsti al comma 3-quater, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui è stata effettuata l'affissione nell'Albo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-bis. )) ((1-bis. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi)) 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata che:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l'identificazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti ((...)) . e-bis) non è indicato un domicilio ovvero un mandatario abilitato.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilità della domanda ai sensi del comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario e tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio ((, salvo quanto stabilito dal comma 4-bis per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità,)) riconosce quple data di deposito quella del ricevimento della domanda. ((4-bis. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione)) 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana.</p>\n<p class=\"lf-p\">Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">Deposito delle domande di brevetto europeo</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da ((un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni)) , nonché degli eventuali disegni.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">Trasmissione della domanda di brevetto europeo</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano ritirate a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità, trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">Deposito della domanda internazionale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda può essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 151:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 10 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, recante «Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1978, n. 156, supplemento ordinario, è il seguente: «Art. 10 (Ufficio ricevente). - La domanda internazionale deve essere depositata presso l'ufficio ricevente prescritto, che la controlla e la tratta conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione.».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\">Requisiti della domanda internazionale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da ((un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni)) , nonché degli eventuali disegni.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">Segretezza della domanda internazionale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Ufficio italiano brevetti e marchi può dare comunicazione di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 153:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>I testi degli articoli 20 e 22 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, è il seguente:</div></div>", "next": 239806}