{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Coinvolgimento degli enti del Terzo settore</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 55:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per i riferimenti della legge n. 241 del 1990, si veda nelle note all'art. 53.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Convenzioni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari. (( 3-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione \"Amministrazione trasparente\", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. )) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ((ai commi 2, 3, 3-bis e 4)) dell'articolo 56.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Istituzione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Consiglio nazionale del Terzo settore, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Composizione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Consiglio nazionale del Terzo settore è composto da:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>((dieci)) rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>((quindici)) rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). (( d-bis) un rappresentante designato dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti. )) 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresì parte, senza diritto di voto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo del Consiglio è nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Attribuzioni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Consiglio svolge i seguenti compiti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore ((nonché sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore;)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il cui statuto preveda:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>i parlamentari nazionali ed europei;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera a).</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi.</p>\n<p class=\"lf-p\">In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere superiore a quello dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accreditamento è revocabile nei casi previsti dal presente decreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 61:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il budget economico almeno triennale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il bilancio di esercizio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il piano degli indicatori di bilancio.</div>\n<p class=\"lf-p\">8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le variazioni di bilancio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Finanziamento dei Centri di servizio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">per il volontariato 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di seguito FOB, ed amministrato dall'ONC in conformità alle norme del presente decreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalità individuate dall'ONC.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito è cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche sulla base del fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore, e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi, definiti anche in relazione alla provenienza delle risorse delle FOB, ad esigenze di perequazione territoriale, nonché all'attribuzione storica delle risorse. L'ONC può destinare all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti una quota di tale finanziamento per la realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attività di promozione del volontariato che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONC determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto, l'ammontare previsto delle proprie spese di organizzazione e funzionamento a valere sul FUN, inclusi i costi relativi all'organizzazione e al funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e), in misura comunque non superiore al 5 per cento delle somme versate dalle FOB ai sensi del comma 3. In ogni caso, non possono essere posti a carico del FUN eventuali emolumenti riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le somme non spese riducono di un importo equivalente l'ammontare da destinarsi al medesimo fine nell'anno successivo a quello di approvazione del bilancio di esercizio.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi di cui ai commi 7 ed 8. L'ONC, secondo modalità dalla stessa individuate, rende annualmente disponibili ai CSV, all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e agli OTC le somme ad essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, la differenza è destinata dall'ONC ad una riserva con finalità di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalità di stabilizzazione sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC pone la differenza a carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al FUN di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio già versato.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, lettera c). I CSV non possono comunque accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 62:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per i riferimenti del decreto legislativo n. 153 del 1999, si veda nelle note all'art. 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'art. 8, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 153 del 1999: «Art. 8 (Destinazione del reddito). - 1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine: (Omissis);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 10, ai settori rilevanti; (Omissis).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997: «Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.</div>\n<p class=\"lf-p\">2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'art. 1, comma 53, della citata legge n. 244 del 2007: «Art. 1. - 53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>All'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: \"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: \"entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile\" sono sostituite dalle seguenti: \"entro il termine di decadenza di quarantotto mesi\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>All'art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: \"di diciotto mesi\" sono sostituite dalle seguenti: \"di quarantotto mesi\".».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Funzioni e compiti dei Centri di servizio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">per il volontariato 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Organismo nazionale di controllo</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'associazione delle FOB più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>due membri designati dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. I componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione all'ONC non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Come suo primo atto, l'organo di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni del proprio statuto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo modalità da essa individuate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo 62, comma 11;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, commi 2 e 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>definisce triennalmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>versa annualmente ai CSV e all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti le somme loro assegnate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'associazione dei CSV di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC ai sensi dell'articolo medesimo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV, nominati ai sensi dell'articolo 65, ((comma 7)) , lettera e);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>predispone modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati dai CSV medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli esiti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>predispone una relazione annuale sulla proprie attività e sull'attività e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalità telematiche.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Organismi territoriali di controllo</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono istituiti i seguenti OTC:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ambito 1: Liguria;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ambito 3: Lombardia;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ambito 4: Veneto ((...)) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ambito 5: Trento e Bolzano;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ambito 6: Emilia-Romagna;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ambito 7: Toscana;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ambito 8: Marche e Umbria;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ambito 9: Lazio e Abruzzo;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ambito 10: Puglia e Basilicata;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ambito 11: Calabria;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ambito 12: Campania e Molise;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ambito 13: Sardegna;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ambito 14: Sicilia ((;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ambito 15: Friuli Venezia Giulia)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, ((4,)) 6, 7, 11, ((13, 14 e 15)) sono composti da:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designato dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un membro designato dalla Regione.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.Gli OTC di cui agli ambiti 2, ((...)) , 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>due membri, ((...)) espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati ((uno per ciascun territorio di riferimento,)) dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. Per la partecipazione all'OTC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che dovrà disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'ONC e rendono pubblica mediante modalità telematiche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 7.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Sanzioni e ricorsi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In presenza di irregolarità, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità all'ONC affinchè adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Accesso al credito agevolato</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Privilegi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 68:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'art. 2751-bis del codice civile: «Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane). - Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;</p>\n<p class=\"lf-p\">5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'art. 2777 del codice civile: «Art. 2777 (Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti). - I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.</div>\n<p class=\"lf-p\">Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis nell'ordine seguente:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i crediti di cui all'art. 2751-bis, numero 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i crediti di cui all'art. 2751-bis, numeri 2 e 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i crediti di cui all'art. 2751-bis, numeri 4 e 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751-bis.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Accesso al Fondo sociale europeo</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Strutture e autorizzazioni temporanee</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">per manifestazioni pubbliche 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 70:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, è pubblicato nella GUUE n. L. 139/1 del 30 aprile 2004. «Art. 6 (Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento). - 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.</div>\n<p class=\"lf-p\">Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinchè gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione, se il riconoscimento è prescritto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; o</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>da una decisione adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'art. 14, paragrafo 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato membro che impone il riconoscimento di taluni stabilimenti situati nel suo territorio a norma della legislazione nazionale, come previsto alla lettera a), comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le pertinenti disposizioni nazionali.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno): «Art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali). - 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.</div>\n<p class=\"lf-p\">6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Locali utilizzati</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 71:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'art. 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato). - 1. La disciplina di cui all'art. 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.(3) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro. (10) ((29)) -------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2018, n. 185 (in G.U. 1ª s.s. 17/10/2018, n. 41), ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», nel testo antecedente alle modifiche di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, intitolato «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: \"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106\"», nella parte in cui non prevede che l'atto d'indirizzo con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente «gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo» sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\". --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che \"Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265\". --------------- AGGIORNAMENTO (29) Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che \"Al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Altre risorse finanziarie specificamente destinate</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">al sostegno degli enti del Terzo settore 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro;</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalità:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 73:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): «Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). - 8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.». -Si riporta l'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991: «Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'art. 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale): «Art. 1 (Contributo alle associazioni di promozione sociale). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , come modificato dall'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , il contributo statale previsto dall'art. 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476 , a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui è ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il contributo da assegnare ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 476 del 1987, è ripartito secondo i seguenti criteri:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti ammessi al contributo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui all'art. 3 della citata legge n. 476 del 1987 ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il testo dell'art. 96, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si veda nelle note all'art. 102.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'art. 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000: «Art. 13 (Fondo per l'associazionismo). - 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'art. 12.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per i riferimenti della legge n. 241 del 1990, si veda nelle note all'art. 53.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Sostegno alle attività delle organizzazioni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">di volontariato 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Sostegno alle attività delle associazioni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">di promozione sociale 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il contributo in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, nella misura indicata all'articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui al comma 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 75:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 19 novembre 1978, n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche): «Art. 1 (Finalità). - 1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il testo dell'art. 1 della legge n. 438 del 1998, si veda nelle note all'art. 73.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, ((...)) , per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche ((da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Titoli di solidarietà</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore ((...)) iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «emittenti» o, singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici «titoli di solidarietà», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relative disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15. A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo settore ((non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5)) , per il sostegno di attività di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta di cui al comma 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5.((Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto previsto al comma 5, il rispetto da parte degli emittenti della previsione di cui al comma 6 è condizione necessaria per l'applicazione dei commi da 8 a 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">I titoli di solidarietà non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agli emittenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Tale credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I), al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo specificando l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative oggetto di finanziamento. Gli emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del presente articolo.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2018, N. 136)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Regime fiscale del Social Lending</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Disposizioni in materia di imposte sui redditi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. ((I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il ((6 per cento)) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta ((e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono altresì considerate non commerciali:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135. b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore ((di natura non commerciale ai sensi del comma 5)) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente ((, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85)) e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. ((Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale o da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei, ((familiari conviventi)) degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei, ((familiari conviventi)) degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto ((, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell'attività esercitata).)) 1. ((In caso di passaggio di beni relativi all'impresa dall'attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantochè i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.)) 2. ((La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell'ente:))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>((se i beni sono destinati dall'ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>((se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.)) 3. ((Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all'atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.)) 4. ((Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all'atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.)) 5. ((La plusvalenza realizzata, determinata ai sensi dei commi 3 e 4, concorre a formare il reddito ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.)) 6. ((Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3.))</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>attività di prestazioni di servizi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>altre attività:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici ((sintetici)) di affidabilità di cui all'articolo ((9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Social Bonus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>((Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando)) la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, ((...)) , per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, ((salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. ((Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale)) . Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo. ((5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)) 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ((enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1)) , per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ((enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1)) , da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. ((L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare)) . Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2. ((3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1)) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. ((2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società)) ((2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici))</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale ((e delle società di mutuo soccorso))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti ((degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali)) , nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gestione di spacci aziendali e di mense;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pubblicità commerciale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:</p></div>", "next": 239823}