{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 14 aprile 2026, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/2026, n. 15), ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all'art. 65, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 42 del 2004\" ed \"in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all'art. 65, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 72</span><span class=\"lf-art-t\">Ingresso nel territorio nazionale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 73</span><span class=\"lf-art-t\">Denominazioni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono: ((a) per «regolamento CE» il regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali;)) ((b) per «direttiva UE» la direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;))</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>per \"Stato richiedente\", lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 74</span><span class=\"lf-art-t\">Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'allegato A è disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per ((un anno)) . La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre ((quarantotto)) mesi dal rilascio di quest'ultimo.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 75</span><span class=\"lf-art-t\">Restituzione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la ((direttiva UE)) . (( 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che è stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 GENNAIO 2016, N. 2)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">È illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del ((regolamento CE)) , ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 76</span><span class=\"lf-art-t\">Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità centrale prevista ((dall'articolo 4 della direttiva UE)) è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata da ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purché tali operazioni vengano effettuate ((entro sei mesi)) dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. (( 2-bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 77</span><span class=\"lf-art-t\">Azione di restituzione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri ((, utilizzando un modulo del sistema IMI stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 78</span><span class=\"lf-art-t\">Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio ((di tre anni)) a decorrere dal giorno in cui ((l'Autorità centrale)) richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione di restituzione non si prescrive per i beni ((appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 79</span><span class=\"lf-art-t\">Indennizzo</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze. ((Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe.)) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione ((...)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 80</span><span class=\"lf-art-t\">Pagamento dell'indennizzo</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 81</span><span class=\"lf-art-t\">Oneri per l'assistenza e la collaborazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 82</span><span class=\"lf-art-t\">Azione di restituzione a favore dell'Italia</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 83</span><span class=\"lf-art-t\">Destinazione del bene restituito</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 84</span><span class=\"lf-art-t\">Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento ((, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio,)) una relazione sull'attuazione del presente Capo nonché sull'attuazione della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento. (27) --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che \"La relazione sull'applicazione della direttiva UE, di cuiall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dal comma 8, lettera c), del presente articolo, è presentata, per la prima volta, entro il 18 dicembre 2020\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 85</span><span class=\"lf-art-t\">Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 86</span><span class=\"lf-art-t\">Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 87</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Convenzione UNIDROIT) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 87</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Convenzione UNESCO) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 88</span><span class=\"lf-art-t\">Attività di ricerca</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 89</span><span class=\"lf-art-t\">Concessione di ricerca</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 90</span><span class=\"lf-art-t\">Scoperte fortuite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. (( Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 91</span><span class=\"lf-art-t\">Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni patto contrario.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 91:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il testo dell'art. 822 del codice civile, si veda in nota all'art. 53.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'art. 826 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942, dispone: «Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni). - I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.</div>\n<p class=\"lf-p\">Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 92</span><span class=\"lf-art-t\">Premio per i ritrovamenti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>al concessionario dell'attività di ricerca, (( di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 93</span><span class=\"lf-art-t\">Determinazione del premio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 94</span><span class=\"lf-art-t\">(( Convenzione UNESCO</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo )) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle ((regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, )) allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 95</span><span class=\"lf-art-t\">Espropriazione di beni culturali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 96</span><span class=\"lf-art-t\">Espropriazione per fini strumentali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare (( beni culturali immobili )) , assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 97</span><span class=\"lf-art-t\">Espropriazione per interesse archeologico</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 98</span><span class=\"lf-art-t\">Dichiarazione di pubblica utilità</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 99</span><span class=\"lf-art-t\">Indennità di esproprio per i beni culturali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 100</span><span class=\"lf-art-t\">Rinvio a norme generali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 101</span><span class=\"lf-art-t\">Istituti e luoghi della cultura</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si intende per:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>\"museo\", una struttura permanente che acquisisce, (( cataloga, )) conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>\"biblioteca\", una struttura permanente che raccoglie (( , cataloga )) e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>\"archivio\", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>\"area archeologica\", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>\"parco archeologico\", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>\"complesso monumentale\", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 102</span><span class=\"lf-art-t\">Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">di appartenenza pubblica 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 103</span><span class=\"lf-art-t\">Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 104</span><span class=\"lf-art-t\">Fruizione di beni culturali di proprietà privata</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione (( al comune e alla città metropolitana )) nel cui territorio si trovano i beni.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 105</span><span class=\"lf-art-t\">Diritti di uso e godimento pubblico</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinchè siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 106</span><span class=\"lf-art-t\">Uso individuale di beni culturali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i beni in consegna al Ministero, il ((Ministero)) determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 107</span><span class=\"lf-art-t\">Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore. (( 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 108</span><span class=\"lf-art-t\">Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste ((o eseguite)) da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la riproduzione di beni culturali diversi dai beni ((...)) archivistici ((sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,)) attuata ((nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e)) con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né , all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro ((...)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 109</span><span class=\"lf-art-t\">Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 110</span><span class=\"lf-art-t\">Incasso e riparto di proventi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione ((, al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione)) degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che \"I proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 111</span><span class=\"lf-art-t\">Attività di valorizzazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 112</span><span class=\"lf-art-t\">(Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. (( Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. )) All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 113</span><span class=\"lf-art-t\">Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 114</span><span class=\"lf-art-t\">Livelli di qualità della valorizzazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 115</span><span class=\"lf-art-t\">(Forme di gestione)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ((ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi)) , anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114 ((, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 116</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 117</span><span class=\"lf-art-t\">Servizi per il pubblico</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. ((Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 7, comma 5) che \"Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e di consentire il completamento della relativa attività istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attività culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 118</span><span class=\"lf-art-t\">Promozione di attività di studio e ricerca</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 119</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Diffusione della conoscenza del patrimonio</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">culturale) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 120</span><span class=\"lf-art-t\">Sponsorizzazione di beni culturali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">È sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 121</span><span class=\"lf-art-t\">Accordi con le fondazioni bancarie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 121</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica). )) 1. ((Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, è istituita presso il Ministero della cultura l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica.)) 2. ((L'Anagrafe censisce le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati nonché di monitorarne la gestione, valutando altresì l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei principi di cui al presente codice, e di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà.)) 3. ((I dati censiti nell'Anagrafe comprendono almeno:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la natura del bene;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la forma di gestione diretta o indiretta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>in caso di gestione diretta, l'assenza di fruizione del bene e l'eventuale dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto o della convenzione che regola il rapporto, le modalità di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilità, all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione in atto rispetto all'obiettivo di preservare la memoria e l'identità della Repubblica, delle comunità e del loro territorio, di promuovere lo sviluppo della cultura, di assicurare l'attuazione dei principi di cui al presente codice nonché di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>i dati relativi agli immobili in disuso presenti nel territorio di competenza, precisandone la denominazione, la localizzazione, la proprietà, il regime di tutela, l'ambito cronologico, lo stato di conservazione e l'ultima destinazione d'uso e specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti.)) 4. ((Sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati di cui al comma 3 del presente articolo gli istituti e i luoghi della cultura pubblici di cui all'articolo 101 del presente codice nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali.)) 5. ((Le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo l'integrazione e l'interoperabilità con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.))</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 121</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Albo digitale della sussidiarietà orizzontale). )) 1. ((In apposita sezione dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica è istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale.)) 2. ((L'albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente codice e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del presente codice.)) 3. ((I requisiti dei candidati, le forme e le modalità della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi necessari per l'iscrizione in ciascuna di esse nonché le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione.)) 4. ((L'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 122</span><span class=\"lf-art-t\">Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. b-bis) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 2014, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2014, N. 106)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito , ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 123</span><span class=\"lf-art-t\">Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consultabilità dei documenti riservati 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere (( ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione )) .</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 124</span><span class=\"lf-art-t\">Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 125</span><span class=\"lf-art-t\">Declaratoria di riservatezza</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 126</span><span class=\"lf-art-t\">Protezione di dati personali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 127</span><span class=\"lf-art-t\">Consultabilità degli archivi privati</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'articolo 122, comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 128</span><span class=\"lf-art-t\">Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma (( dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, )) degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 129</span><span class=\"lf-art-t\">Provvedimenti legislativi particolari</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 129:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 28 giugno 1871, n. 286, «che estende alla Provincia di Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 giugno 1871.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 8 luglio 1883, n. 1461, «che provvede per la conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e di antichita», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1883.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il regio decreto 23 novembre 1891, n. 653, «che approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2a) e della legge 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3a)», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1891.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 7 febbraio 1892, n. 31, «portante provvedimenti per le gallerie, biblioteche e collezioni d'arte e di antichita», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1892.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 130</span><span class=\"lf-art-t\">Disposizioni regolamentari precedenti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 130:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il «Regolamento per gli Archivi di Stato», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 1911.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante il «Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1913.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 131</span><span class=\"lf-art-t\">(Paesaggio)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.((11)) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità. --------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 22 luglio 2009, n. 226 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo \"nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 132</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Convenzioni internazionali ) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 133</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conservazione e la valorizzazione del paesaggio) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 134</span><span class=\"lf-art-t\">Beni paesaggistici</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono beni paesaggistici:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli immobili e le aree ((di cui)) all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le aree ((di cui)) all'articolo 142;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>((gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e)) sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 135</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Pianificazione paesaggistica) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: \"piani paesaggistici\". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. ))</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 136</span><span class=\"lf-art-t\">Immobili ed aree di notevole interesse pubblico</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale (( , singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali )) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale , (( inclusi i centri ed i nuclei storici )) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le bellezze panoramiche ((. . . )) e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 137</span><span class=\"lf-art-t\">(Commissioni regionali)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>(( Le regioni istituiscono apposite commissioni, )) con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, (( nonché due responsabili )) preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, (( di norma )) scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi (( individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali )) . Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 138</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">interesse pubblico) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">È fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 139</span><span class=\"lf-art-t\">( (( Procedimento ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">di dichiarazione di notevole interesse pubblico) 1. (( La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, )) è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia ((interessate)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione ((. . . )) interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate (( ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, )) e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 140</span><span class=\"lf-art-t\">(Dichiarazione di notevole interesse pubblico</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">e relative misure di conoscenza) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro ((. . . )) sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ((. . .)) ((degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 )) . (( 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. )) 5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 63 )) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 141</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Provvedimenti ministeriali) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 141</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico) )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 142</span><span class=\"lf-art-t\">(Aree tutelate per legge)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>i ghiacciai e i circhi glaciali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>i vulcani;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>le zone di interesse archeologico ((. . . )) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>(( La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree )) che alla data del 6 settembre 1985:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>erano delimitate negli strumenti urbanistici ((, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, (( come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese )) in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>(( La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte )) irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, (( comma 4)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 143</span><span class=\"lf-art-t\">(Piano paesaggistico)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il piano può prevedere:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate ((, ivi comprese quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,)) nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 144</span><span class=\"lf-art-t\">Pubblicità e partecipazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle (( associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, )) e ampie forme di pubblicità. ((A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto salvo quanto disposto (( all'articolo 143, comma 9)) , il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 145</span><span class=\"lf-art-t\">Coordinamento della pianificazione paesaggistica</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">con altri strumenti di pianificazione 1. (( La individuazione, da parte del Ministero, delle )) linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione ((, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali )) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I piani paesaggistici (( possono prevedere)) misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 (( non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, )) sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. (( 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. )) 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 146</span><span class=\"lf-art-t\">(Autorizzazione)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali,agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)) . ((Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.)) Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.</div>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ((24)) -------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che \"In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 147</span><span class=\"lf-art-t\">Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una (( conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma (( delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale )) e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26 . ((I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146. )) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 148</span><span class=\"lf-art-t\">(Commissioni locali per il paesaggio)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>(( Le regioni )) promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, (( comma 6)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissioni((. . . )) sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissioni esprimono (( pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti )) dagli articoli 146, ((comma 7, )) 147 e 159.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63 )) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 149</span><span class=\"lf-art-t\">Interventi non soggetti ad autorizzazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a) , non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste (( indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g) )) , purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 150</span><span class=\"lf-art-t\">Inibizione o sospensione dei lavori</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 3 , la regione o il Ministero ((hanno)) facoltà di:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>((L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1)) cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta (( di dichiarazione di notevole interesse pubblico )) di cui all'articolo 138 o all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N.63)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 151</span><span class=\"lf-art-t\">Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>(( Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. )) Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 152</span><span class=\"lf-art-t\">Interventi soggetti a particolari prescrizioni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell' articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, (( l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione )) economica delle opere già realizzate o da realizzare, ((hanno)) facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee (( comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63)) .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 153</span><span class=\"lf-art-t\">Cartelli pubblicitari</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 (( è vietata la posa in opera di cartelli o )) altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente (( , che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 ((è vietata la posa in opera di cartelli)) o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ((ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli)) , previo parere favorevole (( del soprintendente )) sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 154</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Colore delle facciate dei fabbricati) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Articolo 155</span><span class=\"lf-art-t\">Vigilanza</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p></div>", "next": 239722}