{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>hanno un'età minima di diciotto anni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per esercizio abusivo della professione, o per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, o per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a tre anni, non hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sono in possesso di brevetto o di qualifica professionale che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela ai sensi dell'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>hanno stipulato la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio o superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). La verifica del requisito della conoscenza della lingua italiana può essere effettuata solo successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale di cui alla lettera d) o al riconoscimento della qualifica professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Si prescinde dal requisito ((della conoscenza)) della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito ad allievi stranieri nella loro lingua madre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>certificato di idoneità psichica e fisica di cui all'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera e), ovvero rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea in cui il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">I requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e d), non sono richiesti nei confronti di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del brevetto o della qualifica professionale conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero conformemente all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, se il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti in Paesi terzi.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è subordinata al pagamento di un diritto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese di gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela e della vigilanza sull'esercizio della professione di istruttore di vela.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela ha efficacia per cinque anni. Su richiesta dell'interessato, l'iscrizione è rinnovata per altri cinque anni se permangono i requisiti di cui al comma 2 e previo pagamento del diritto di cui al comma 4. Il rinnovo dell'iscrizione può essere richiesto anche oltre il termine dei cinque anni dall'iscrizione o dal rinnovo precedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici, della Marina militare, della Lega navale italiana e della Federazione italiana vela ed è aggiornato semestralmente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">septies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Scuole nautiche ) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali è ubicata la sede principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le province, le città metropolitane e le province autonome dispongono l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio dell'attività delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica è presentata, per il tramite dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica può essere presentata da soggetti che:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>hanno compiuto gli anni ventuno;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dispongono di adeguata capacità patrimoniale o di polizza fideiussoria.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacità patrimoniale o della polizza fideiussoria, che è richiesta alla persona giuridica.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica non può essere presentata dai soggetti che:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al comma 6 si applicano al legale rappresentante.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ciascuna sede della scuola nautica è preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacità patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico può coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile didattico è un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare ovvero, nel caso di società di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico può essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio di una stessa provincia o città metropolitana o provincia autonoma.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il tramite dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono attività di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell'istruzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le scuole nautiche svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più delle categorie previste dall'articolo 39, comma 6 del presente codice, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unità da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio dell'attività di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico è indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed è comprovato il possesso dei requisiti prescritti.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Possono svolgere l'attività di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attività di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice. Le attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilità previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>hanno un'età non inferiore ad anni ventuno;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>((se istruttori pratici, sono in possesso del certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).</div>\n<p class=\"lf-p\">15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le scuole nautiche possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attività o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di esercizio dell'attività di scuola nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21, è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attività, o di interdizione dall'esercizio dell'attività nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica.</p>\n<p class=\"lf-p\">20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di scuola nautica sono irrogate dalla provincia o dalla città metropolitana o dalla provincia autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>\n<p class=\"lf-p\">21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie, nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di una scuola nautica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>requisiti di idoneità e requisiti minimi di capacità patrimoniale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>requisiti e modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>disciplina dell'attività pubblicitaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>tariffario minimo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">octies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Centri di istruzione per la nautica) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche ((soltanto a favore di coloro che, al momento dell'iscrizione al corso di preparazione, sono associati da almeno un anno)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull'esercizio dell'attività e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività. Qualora, all'esito delle attività di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, ((anche dimostrata dalla promozione commerciale al di fuori del perimetro associativo dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche,)) le predette autorità interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorità effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica è presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale. Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del centro di istruzione per la nautica, nonché delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica può essere presentata da soggetti che:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>hanno compiuto gli anni ventuno;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonché a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attività, è preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attività di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici, nonché ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui è intercorsa, alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni locali.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">I centri di istruzione per la nautica svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o più categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di istruzione per la nautica, nonché le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attività o di interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice, da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>modalità per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>modalità per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>requisiti di idoneità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">nonies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disciplina del transito delle unità da diporto 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fino a 50 posti barca: due;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fino a 100 posti barca: tre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>fino a 150 posti barca: cinque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>fino a 250 posti barca: dieci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>da 251 a 500 posti barca: quindici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>da 501 a 750 posti barca: venti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>oltre 750 posti barca: venticinque.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fino a 80 posti barca: uno;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fino a 150 posti barca: due;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>fino a 300 posti barca: tre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>da 300 a 400 posti barca: quattro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>da 400 a 700 posti barca: sei;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>oltre 700 posti barca: otto.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco che consentano comodo accesso e uso.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta all'autorità marittima competente.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri ((nonché l'accosto per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri di natanti e imbarcazioni da diporto adibiti a noleggio)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilità. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">decies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( Campi di ormeggio attrezzati )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento degli ormeggi è riservata alle unità a vela.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 è vietato l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell'area marina protetta.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unità per le quali viene effettuato l'ormeggio.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all'Ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltro all'Istituto idrografico della Marina militare. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">undecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autorità competente, è regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i pertinenti strumenti di pianificazione. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">duodecies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare )) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, è istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il servizio di cui al comma 1 è svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante dall'attività e comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le attività di cui all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l'incolumità delle persone a bordo, o vi è la presenza o la possibilità di un inquinamento, è fatto obbligo anche all'operatore chiamato per l'assistenza di contattare immediatamente l'autorità marittima.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le attività comprese nell'ambito del servizio di assistenza sono le seguenti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonché all'attrezzatura velica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le altre attività che consentono di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">È consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto più idonea tecnicamente ad accogliere l'unità nel caso di impossibilità di risolvere il problema sul posto, laddove tale attività non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. È fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente, al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata, le attività di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma all'autorità marittima territorialmente competente.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le spese sostenute per le attività di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il servizio. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Giornata del mare e cultura marina</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale \"Giornata del mare\" presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare ((, anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'insegnamento è impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Ministero della difesa, la Marina militare, il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">((Violazioni commesse con unità da diporto))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all'articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2066 euro. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto si mantiene a una distanza inferiore ai cento metri dal segnale di posizionamento del subacqueo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.</div>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica è revocata. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool)) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca reato:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni.</div>\n<p class=\"lf-p\">La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito, nel caso in cui chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica è sempre revocata nel caso in cui è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l'unità, qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonché rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica può essere ritirata anche nel caso in cui l'esito degli accertamenti di cui al comma 8 non è immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unità da diporto è punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in ogni caso il sequestro dell'unità, salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento dell'autorità competente che ha disposto la sospensione della patente nautica è ordinato che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali)) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i soggetti di età inferiore ad anni ventuno;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>coloro che utilizzano l'unità da diporto a fini commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8 dell'articolo 53-bis, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio))</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica è sempre revocata quando la violazione è commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il sequestro dell'unità, salvo che l'unità appartenga a persona estranea all'illecito.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico così come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica è ritirata ed è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino all'esito della visita medica.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unità da diporto è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si applica:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>per le violazioni di cui all'articolo 55, ((comma 1, e all'articolo 55-bis)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di navigazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">((Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>((Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Sanzioni per danno ambientale)) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell'unità da diporto. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Rapporto delle violazioni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto. (( 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Vendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico)) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonché le attività di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione è disciplinata in maniera più restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta)) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La somma di cui al comma 2 è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui è previsto il sequestro dell'unità da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, nonché quando il trasgressore si è rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Durata dei procedimenti</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro ((trenta giorni)) dalla data di presentazione della documentazione prescritta ((all'UCON)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172)) (( 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Denuncia di evento straordinario</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause. (( 3-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'archivio di cui al comma 3-bis è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L'archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di cui al comma 3-bis, l'accesso allo stesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorità marittime, della navigazione interna e consolari.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-sexies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta soltanto ad istanza degli interessati.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota all'art. 61.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 579 del codice della navigazione è il seguente: «579. (Inchiesta formale). - L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa.</div>\n<p class=\"lf-p\">Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inchiesta formale è sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si è verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranità italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">alla navigazione nelle acque interne 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica può essere sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione può disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 62.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 si veda la nota all'art. 15.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Tariffe per prestazioni e servizi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (( 1-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. )) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 ((e 1-bis)) , da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui ((ai commi 1-bis e 2)) sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. (( 3-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). )) 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ammontare del predetto diritto è stabilito ((...)) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ((, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Regolamento di attuazione</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>modalità di iscrizione (( nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) )) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto; (( b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto; ((</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE); ))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229)) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>disciplina relativa alla ((...)) navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione; ((</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione. )) 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti. ((9)) ---------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, ha disposto (con l'art. 59, comma 5) che \"A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Disposizioni abrogative</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dalla data di entrata in vigore del presente codice è soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 66:</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione, abrogati dal presente decreto, recavano: «213. (Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">214.</span>(Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">215.</span>(Condotta di battelli a remi).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">216.</span>(Personale di camera e di famiglia).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">218.</span>(Pesca con navi da diporto).</div>\n<p class=\"lf-p\">1212. (Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto).</p>\n<p class=\"lf-p\">1291. (Tasse per le abilitazioni della navigazione da diporto).».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gli articoli 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 1949, n. 214), abrogati dal presente decreto, recavano: «Art. 96 (Abilitazione al comando di navi a vela).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">(Comando di navi marittime in acque interne e viceversa)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">(Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni»</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo dell'art. 314 del regolamento sopra citato come modificato dal presente decreto: «314. (Tipi delle navi). - Nelle matricole nei registri e in tutti gli altri documenti ufficiali le navi sono indicate secondo i tipi specificati in leggi e regolamenti speciali.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gli articoli 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, abrogati dal presente decreto, recavano: «401. (Navigazione da diporto).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">402.</span>(Abilitazione al comando di navi a vela).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">403.</span>(Rilascio dell'abilitazione da parte di associazioni nautiche).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">404.</span>(Navi con motore ausiliario).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">405.</span>(Comando di navi marittime in acque interne e viceversa).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">406.</span>(Esercizio della pesca).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">407.</span>(Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">538.</span>(Navigazione da diporto)».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'art. 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 (Revisione delle tasse e dei diritti marittimi - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1963, n. 52) abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 52 - (Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per la legge n. 50/1971 si vedano le note alle premesse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'art. 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico - pubblicata nella Gazzetta ufficiale 21 maggio 1986, n. 116) abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 28 - (Alienazione o trasferimento all'estero di imbarcazioni da diporto)».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gli artt. 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171 (Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971 n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1989, n. 109) abrogati dal presente decreto, recavano: «Art. 5. - Autorizzazione provvisoria alla navigazione». «Art. 10. - Equiparazione dei motoscafi ad uso privato alle unità da diporto».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto-legge 16 giugno 1984, n. 378, (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto - pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 giugno 1994, n. 139) è stato convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 498 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1994, n. 188).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 si vedano note alle premesse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gli artt. dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 sopra citato abrogati dal presente decreto, recavano: «Art. 1 (Ambito di applicazione).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">(Definizioni)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(Requisiti essenziali di sicurezza)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">(Immissione in commercio e messa in servizio)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(Marcatura «CE» di conformita)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(Valutazione della conformita)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(Organismi di certificazione)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(Vigilanza e verifica della conformita)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">(Clausola di salvaguardia)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">(Sanzioni)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(Iscrizione nei registri)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(Abilitazione alla navigazione)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">(Licenza di navigazione e documentazione di bordo)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(Visite di idoneità e di sicurezza)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(Comando delle unità da diporto)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(Costruzione delle unità da diporto)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">(Certificato d'uso del motore)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">(Dotazioni di sicurezza)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(Disposizioni finali)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">(Norme di rinvio)»</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 (Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248) convertito dalla legge 28 dicembre 1996, n. 303) come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne). 1-10. (Abrogati).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>(Omissis).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731, è abrogato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>(Abrogato).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'art. 15 del decreto-legge n. 535 sopra citato il cui comma 3-bis è abrogato dal presente decreto, reca: «15. Modifiche agli artitoli 179 e 181 del codice della navigazione».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo del comma 3, dell'art. 2, della legge n. 172/03 è il seguente: «3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'allegato I della legge 8 marzo 1999, n. 50, (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56) come modificato dal presente decreto: «Allegato 1 (articolo 1, comma 1) Procedimenti da semplificare</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici legge 11 luglio 1986, n. 390.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Procedimento di classificazione delle industrie insalubri testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; decreto 5 settembre 1994 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>(Soppresso).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>(Soppresso).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario codice civile, art. 2545; decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle società cooperative D.L.gs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577; decreto 8 ottobre 1973 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 ottobre 1973; legge 31 gennaio 1992, n. 59.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale regio decreto 18 giugno 1931, n. 778: regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, art. 24; regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059: regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981; legge 23 marzo 1956, n. 182, art. 9; legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81; legge 6 aprile 1984, n. 57, art. 1, nonché tabella A: art. 4, lettera b), e art. 14; codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689; norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237; disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e 15; norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19; legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10; legge 10 ottobre 1996, n. 525, art. 3, comma 2, lettera b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia; regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>Procedimento relativo alle spese di giustizia regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701; regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari legge 8 agosto 1895, n. 556; regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; legge 21 febbraio 1989, n. 99; testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; legge 3 aprile 1979, n. 103; legge 11 maggio 1971, n. 390; decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; legge 25 aprile 1957, n. 283; legge 29 dicembre 1990, n. 405; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>- 15. (Soppressi).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>(Soppresso).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della Regione Sicilia testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, art. 43; regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, art. 81.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32; legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 10, comma sesto; regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 47.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; decreto 28 aprile 1998 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>- 23. (Soppressi).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 127.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 95, commi 3, 4 e 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>(Soppresso).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti codice della navigazione, art. 73; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90, 91 e 92.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della commissione locale legge 4 aprile 1977, n. 135, art. 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III; regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814; legge 23 dicembre 1977, n. 952; legge 9 luglio 1990, n. 187; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30)</span>Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonché all'attività di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti: decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; legge 13 maggio 1997, n. 132; legge 8 luglio 1998, n. 222.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31.</span>- 32. (Soppressi).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33)</span>Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34)</span>Procedimento per l'alienazione di beni mobili regio decreto 23 mgggio 1924, n. 827, art. 35; decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, art. 2; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35)</span>Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex art. 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36)</span>Procedimento di reiscrizione dei residui passivi perenti regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 36.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37)</span>Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 11.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38.</span>- 39. (Soppressi).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40)</span>Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; decreto 17 dicembre 1992, n. 564 del Ministro dell'interno.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">41)</span>Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici legge 5 agosto 1981, n. 416.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42)</span>Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">43)</span>Procedimento per i pagamenti da e per l'estero per conto delle amministrazioni dello Stato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 3 marzo 1951, n. 193; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">44)</span>(Soppresso).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">45)</span>Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262, 263 e 264; norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86; decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia, articoli 10, 11, 12 e 13; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 301 e 301-bis; decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, art. 4; legge 13 lugIio 1965, n. 836; decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 17; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 213; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 19; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 100 e 101; legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3; decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, art. 47-bis; decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-sexies; legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">46)</span>Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">47)</span>(Soppresso).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">48)</span>Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria codice della navigazione, articoli 753 e 775.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">49)</span>Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili codice della navigazione, articoli da 861 a 873.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">50.</span>- 52. (Soppressi).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">53)</span>Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">54)</span>(Soppresso).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">55)</span>Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici) codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690; norme approvate con decreto legjslativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 194.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">56)</span>Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura legge 7 marzo 1996, n. 108; decreto 6 agosto 1996 del Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996; decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51; decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">57)</span>Procedimento di sostegno alle vittime del racket decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; decreto 12 agosto 1992, n. 396 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; decreto 13 febbraio 1993, n. 251 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Disposizioni transitorie e finali</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dato a Roma, addì 18 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti La Malfa, Ministro delle politiche comunitarie Fini, Ministro degli affari esteri Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Storace, Ministro della salute Landolfi, Ministro delle comunicazioni Baccini, Ministro per la funzione pubblica Castelli, Ministro della giustizia Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Scajola, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli Allegato I ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5)) ((Allegato II REQUISITI ESSENZIALI A. Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1 1. CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE UNITÀ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Categoria di progettazione Forza del vento (Scala Beaufort) Altezza d'onda significativa (H1/3, metri) A superiore a 8 superiore a 4 B fino a 8 compreso fino a 4 compreso C fino a 6 compreso fino a 2 compreso D fino a 4 compreso fino a 0,3 compreso Note esplicative:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerato progettato per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione B è considerato progettato per una forza del vento fino a 8, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 metri, compresi.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le unità da diporto di ciascuna categoria di progettazione devono essere progettate e costruite per rispettare i parametri di stabilità, galleggiamento e altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato, nonché per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>REQUISITI GENERALI 2.1. Identificazione dell'unità da diporto Ogni unità da diporto è contrassegnata con un numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>codice del paese del fabbricante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>codice unico del fabbricante assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da altra Autorità da esso delegata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>numero di serie unico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>mese e anno di produzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>anno del modello.</div>\n<p class=\"lf-p\">I requisiti dettagliati relativi al numero di identificazione di cui al primo comma sono stabiliti nella relativa norma armonizzata.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2. Targhetta del costruttore dell'unità da diporto Ogni unità da diporto reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dell'unità da diporto, contenente almeno le seguenti informazioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché il recapito del fabbricante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la marcatura CE di cui all'articolo 17;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la categoria di progettazione dell'unità da diporto conformemente alla sezione 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la portata massima consigliata dal fabbricante desunta dal punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il numero di persone raccomandato dal fabbricante per cui l'unità da diporto è stata progettata.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di valutazione post-costruzione, i recapiti e i requisiti di cui alla lettera a) comprendono quelli dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3. Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo Le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo. I mezzi di rientro a bordo sono accessibili o utilizzabili da una persona in acqua senza l'aiuto di altre persone.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.4. Visibilità a partire dalla posizione principale di pilotaggio In condizioni normali di uso (velocità e carico), la posizione principale di governo delle unità da diporto consente al timoniere una buona visibilità a 360°.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.5. Manuale del proprietario Ogni prodotto è dotato di un manuale del proprietario conformemente all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 8, comma 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per l'uso sicuro del prodotto attirando particolarmente l'attenzione su messa in opera, manutenzione, funzionamento regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI 3.1. Struttura La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione dell'unità da diporto assicurano una resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare attenzione è prestata alla categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.2. Stabilità e bordo libero L'unità da diporto ha una stabilità e un bordo libero adatti alla propria categoria di progettazione, conformemente alla sezione 1, nonché alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3. Galleggiabilità L'unità da diporto è costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla propria categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento hanno una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione rovesciata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le unità da diporto inferiori a 6 metri hanno una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro categoria di progettazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura Eventuali aperture nello scafo, nel ponte o nei ponti e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unità da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finestre, oblò, porte e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tubazioni che attraversano lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5. Allagamento Tutte le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se del caso, particolare attenzione è riservata:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ai pozzetti e gavoni, che dovrebbero essere autosvuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'unità da diporto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>agli impianti di ventilazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unità da diporto è stata progettata è determinata conformemente alla categoria di progettazione (sezione 1), alla stabilità e al bordo libero (punto 3.2) e alla galleggiabilità (punto 3.3).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto delle categorie di progettazione A e B, nonché quelli appartenenti alle categorie di progettazione C e D di lunghezza superiore ai 6 metri, sono muniti di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti per il trasporto delle quali l'imbarcazione o natante da diporto è progettato. L'alloggiamento o gli alloggiamenti per le zattere di salvataggio sono facilmente accessibili in qualsiasi momento.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.8. Evacuazione Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento sono muniti di mezzi di evacuazione efficaci in caso di rovesciamento. Se è previsto un mezzo di evacuazione da usare in posizione rovesciata, esso non compromette la struttura (punto 3.1), la stabilità (punto 3.2) o la galleggiabilità (punto 3.3), indipendentemente dal fatto che l'imbarcazione e il natante da diporto si trovi in posizione dritta o rovesciata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ogni imbarcazione e natante da diporto abitabile è munito di mezzi di evacuazione efficaci in caso di incendio.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unità da diporto sono munite di uno o più attacchi per punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>CARATTERISTICHE DI MANOVRA Il fabbricante provvede affinchè le caratteristiche di manovra dell'unità da diporto, anche se munita del motore di propulsione più potente per il quale l'unità da diporto è progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per tutti i motori di propulsione la potenza massima nominale del motore è specificata nel manuale del proprietario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>REQUISITI DI INSTALLAZIONE 5.1. Motori e compartimenti motore 5.1.1. Motore entrobordo Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">I materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore non alimentano la combustione.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.2. Ventilazione II compartimento motore è ventilato. Si deve ridurre al minimo l'ingresso di acqua nel compartimento motore attraverso le aperture.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.3. Parti esposte Le parti esposte del motore in movimento o calde, che potrebbero causare lesioni alle persone, sono efficacemente protette, a meno che il motore non sia protetto da una copertura o isolato nel proprio vano.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.4. Avviamento del motore di propulsione fuoribordo Ogni motore di propulsione fuoribordo montato su qualsiasi unità da diporto è dotato di un dispositivo atto a impedire che il motore sia avviato a marcia inserita, tranne il caso in cui:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il motore fornisca meno di 500 Newton (N) di spinta statica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente Le moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore di propulsione o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocità ridotta quando il conducente scende deliberatamente dalla stessa o cade in acqua.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.6. I motori di propulsione fuoribordo a timone sono dotati di un dispositivo di arresto d'emergenza che può essere collegato al timoniere.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Sistema di alimentazione del carburante 5.2.1. In generale I dispositivi e le installazioni destinati a rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.2. Serbatoi di carburante I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi e i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli spazi contenenti i serbatoi di benzina sono ventilati.</p>\n<p class=\"lf-p\">I serbatoi di benzina non fanno parte dello scafo e sono:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>protetti da incendi provenienti da qualsiasi motore e da ogni altra fonte di ignizione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>isolati dai locali di alloggio.</div>\n<p class=\"lf-p\">I serbatoi di carburante diesel possono essere parte integrante dello scafo.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.3. Sistema elettrico Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell'unità da diporto in condizioni di uso normale e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tutti i circuiti elettrici, ad eccezione dei circuiti di accensione del motore alimentati da batterie, rimangono sicuri se esposti al sovraccarico.</p>\n<p class=\"lf-p\">I circuiti di propulsione elettrica non interagiscono con altri circuiti in modo tale da renderli inidonei al funzionamento previsto.</p>\n<p class=\"lf-p\">È garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas esplosivi, eventualmente emessi dalle batterie. Le batterie sono assicurate fermamente e protette da infiltrazioni d'acqua.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.4. Sistema di governo 5.4.1. In generale I sistemi di governo e controllo della propulsione sono progettati, costruiti e installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.4.2. Dispositivi di emergenza Ogni imbarcazione o natante da diporto a vela e ogni imbarcazione o natante da diporto non a vela con un solo motore di propulsione, dotato di sistemi di governo con comando a distanza, è munito di dispositivi di emergenza per il governo a velocità ridotta.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5. Impianto del gas</p></div>", "next": 239913}