{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Legittimazione a proporre l'appello</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Riserva facoltativa di appello</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Contro le sentenze non definitive è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">Nuove domande ed eccezioni</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">Rimessione al primo giudice</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza ((o l'ordinanza)) che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3. ((3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza.))</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Casi di revocazione</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Casi di opposizione di terzo</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Un terzo (( . . . )) può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Competenza</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l'opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">Motivi di ricorso</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Sospensione della sentenza</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. ((Copia dell'ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.))</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. ((3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.)) 4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Giudice dell'ottemperanza</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">Procedimento</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>nomina, ove occorra, un commissario ad acta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo((. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">Iscrizione di ipoteca (44) (45)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) . --------------- AGGIORNAMENTO (44) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". --------------- AGGIORNAMENTO (45) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi ((, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza)) il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione ((e, ove previsto, la pubblicazione)) dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">Ricorsi avverso il silenzio</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.</div>\n<p class=\"lf-p\">6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ha disposto (con l'art. 28, comma 4) che \"Nel giudizio di cui all'articolo 117, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 10) che \"Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in vigore\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">Decreto ingiuntivo</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">Rito abbreviato comune a determinate materie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; (26)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; b-bis) i provvedimenti adottati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali; c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali; (24)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; l-bis) ((le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia; m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell' Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego; m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo; m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. (20) m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi degli articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione. m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta;</div>\n<p class=\"lf-p\">m-novies) i provvedimenti relativi alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. --------------- AGGIORNAMENTO (20) La L. 7 luglio 2016, n. 122, nel modificare l'art. 49, comma 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 234, ha conseguentemente disposto (con l'art. 35, comma 4) che la presente modifica si applica alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015. --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera i)) che \"Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.</div>\n<p class=\"lf-p\">In particolare: [...]</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto\". --------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 650) che \"Le disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">)) ((1. Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell'articolo 86, comma 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022. Il ricorso incidentale è disciplinato dall'articolo 42.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso è comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all'affidamento in house al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza del termine l'avviso deve contenere la motivazione dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il contratto senza pubblicazione del bando e l'indicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso può essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto comunicata ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Se la stazione appaltante o l'ente concedente è rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato anche presso la sede dell'Amministrazione, ai soli fini della operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Se le parti richiedono congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo, dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, è comunque definito con sentenza in forma semplificata a una udienza fissata d'ufficio, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente e nel rispetto dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito è rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>In caso di istanza cautelare, all'esito dell'udienza in camera di consiglio e anche in caso di rigetto dell'istanza, il giudice provvede ai necessari approfondimenti istruttori.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125, si applica l'articolo 119.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Anche se dalla decisione sulla domanda cautelare non derivino effetti irreversibili, il collegio può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore. La durata della misura subordinata alla cauzione è indicata nell'ordinanza. Resta fermo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Nella decisione cautelare il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.)) ((46)) ------------ AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 40, comma 2-bis) che le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 6 del presente articolo, sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suindicato decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. ----------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 2, alinea) che le presenti modifiche decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 dell'articolo 13-ter delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. -------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che le presenti modifiche \"si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto\". -------------- AGGIORNAMENTO (46) Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">(Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il giudice che annulla l'aggiudicazione o gli affidamenti senza bando di cui al comma 2 dell'articolo 120 dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>se l'aggiudicazione è avvenuta senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara ((...)) quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>se l'aggiudicazione è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara ((...)) quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il giudice precisa, in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante o dell'ente concedente e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o se essa opera in via retroattiva.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1, qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici sono presi in considerazione come esigenze imperative solo quando l'inefficacia del contratto condurrebbe a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 3 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per le politiche europee.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Quando, nonostante le violazioni, il contratto è considerato efficace o l'inefficacia è temporalmente limitata, si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non si applica quando la stazione appaltante o l'ente concedente ha seguito la seguente procedura:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento ha dichiarato che la procedura senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara ((...)) è consentita dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>rispettivamente per i contratti di rilevanza europea e per quelli sotto soglia, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea oppure nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto; ((49))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>-------------- AGGIORNAMENTO (46) Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023. --------------- AGGIORNAMENTO (49) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, nel modificare l'art. 209, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha conseguentemente disposto (con l'art. 61, comma 1, lettera b)) che \"al capoverso Articolo 121, comma 6, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», ovunque ricorrano, sono soppresse\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">Inefficacia del contratto negli altri casi</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, e dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">Sanzioni alternative</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nei casi ((di cui all'articolo 121, comma 5)) , il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente: ((46))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 \"Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria\" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero è stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento. ((46)) -------------- AGGIORNAMENTO (46) Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Tutela in forma specifica e per equivalente) ))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice dispone il risarcimento per equivalente del danno subito e provato. Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, il giudice individua i criteri di liquidazione del danno e assegna un termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare una proposta risarcitoria. La mancata formulazione della proposta nel termine assegnato o la significativa differenza tra l'importo indicato nella proposta e quello liquidato nella sentenza resa sull'eventuale giudizio di ottemperanza costituiscono elementi valutativi ai fini della regolamentazione delle spese di lite in tale giudizio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile.)) ((46)) -------------- AGGIORNAMENTO (46) Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le seguenti previsioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3. ((4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">Esenzione dagli oneri fiscali</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali 1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le parti , ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi, indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione. (15) ((21)) 5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2. ------------- AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 20, comma 1-bis) che la modifica del comma 4 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico. ----------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, nel modificare l'art. 20, comma 1-bis del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 3) che la modifica del comma 4 del presente articolo ha efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo 1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il presidente, con decreto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>designa il relatore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra prova necessaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Entro dieci giorni dall'ultima notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>All'esito dell'udienza, il collegio, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La sentenza è pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui al periodo precedente è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria. In tal caso la sentenza è pubblicata entro i dieci giorni successivi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile. In caso di elezioni relative a comuni, province o regioni, la sentenza è comunicata anche al Prefetto. Ai medesimi incombenti si provvede dopo il passaggio in giudicato della sentenza annotando sulla copia pubblicata la sua definitività.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione si tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento europeo.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione.</div>\n<p class=\"lf-p\">Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo 130, comma 9.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all'articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme dell'articolo 131.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">Materie di giurisdizione esclusiva</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le controversie in materia di:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all'articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa; a-bis) le controversie relative all'applicazione dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le controversie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ((, e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)) ; (6) (11)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all'imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;(24)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">z)</span>le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti. z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96. z-ter) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; z-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; z-quinquies) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.(20) z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. (26) z-octies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23. ------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno 2012, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 4/7/2012, n. 27) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>------------ AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 23/4/2014, n. 18) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia\". --------------- AGGIORNAMENTO (20) La L. 7 luglio 2016, n. 122, nel modificare l'art. 49, comma 2 della L. 24 dicembre 2012, n. 234, ha conseguentemente disposto (con l'art. 35, comma 4) che la presente modifica si applica alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015. --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera i)) che \"Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.</div>\n<p class=\"lf-p\">In particolare: [...]</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto\". --------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 650) che \"Le disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">Materie di giurisdizione estesa al merito</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti e quelle previste dall'articolo 123; (6) (11)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le contestazioni sui confini degli enti territoriali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161.((23)) ------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno 2012, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 4/7/2012, n. 27) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010\". ------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 23/4/2014, n. 18) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia\". --------------- AGGIORNAMENTO (23) Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 2, lettera b)) che \"A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1: [...]</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la lettera e) del comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituita dalla seguente: «e) la classificazione delle opere cinematografiche per la visione dei minori di cui al decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220.\"</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; (6) (11)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 133, comma 1, lettera m), nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992; (24)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; h-bis) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell'AISI, dell'AISE e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; q-bis) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-bis); q-ter) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-ter); q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. (12) q-quinquies) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.(26) ((q-septies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.)) 2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1. ------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno 2012, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 4/7/2012, n. 27) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010\". ------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 23/4/2014, n. 18) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>------------ AGGIORNAMENTO (12) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 13 giugno 2014, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 1, lettera q-quater) \"nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro\". --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera i)) che \"Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.</div>\n<p class=\"lf-p\">In particolare: [...]</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto\". --------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 650) che \"Le disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo.(21) 2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti. (21) 2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (13) (14) (15) (17) (19) (21) 2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149)) . La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. (21) 2-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2020, N. 28. ------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che la presente modifica decorre dal 1º gennaio 2015. ------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che la modifica di cui al comma 2-bis del presente articolo decorre dal 1° luglio 2015. ------------ AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 20, comma 1-bis) che la modifica del comma 2 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che la modifica del comma 2-bis del presente articolo decorre dal 1° gennaio 2016. ------------- AGGIORNAMENTO (17) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che le disposizioni previste dal comma 2-bis del presente articolo decorrono dal 1 luglio 2016. ------------- AGGIORNAMENTO (19) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dal D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 2016, n. 161, ha disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che le disposizioni previste dal comma 2-bis del presente articolo decorrono dal 1 gennaio 2017. ------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 7, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che le presenti modifiche hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">Norma finanziaria</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</div>\n<p class=\"lf-p\">ALLEGATO 2 Norme di attuazione</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">Registro generale dei ricorsi</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Presso ciascun ufficio giudiziario è tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonché le notificazioni effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati , la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell'impugnazione è registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi degli articoli 123 e 137-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l'impugnazione è proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione. (44) ((45)) 2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretariato, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il registro è chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma di un addetto al segretariato generale. --------------- AGGIORNAMENTO (44) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". --------------- AGGIORNAMENTO (45) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il registro delle istanze di prelievo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il registro per i processi verbali di udienza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il registro delle ordinanze cautelari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato; g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della comunicazione dei provvedimenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GIUGNO 2015, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132. (15) ((21)) 6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. ------------- AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 20, comma 1-bis) che l'abrogazione del comma 5 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico. ----------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, nel modificare l'art. 20, comma 1-bis del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 3) che l'abrogazione del comma 5 del presente articolo ha efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Registrazioni in forma automatizzata</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 ((sono eseguite)) in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile. ((21)) 2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate. ------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, alinea) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2017.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che la presente modifica ha efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Orario</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore le segreterie danno atto dell'ora di deposito degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura degli uffici. ((4. È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.)) ((21)) ------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, alinea) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2017.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che la presente modifica ha efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti 1. Ciascuna parte, all'atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonché il relativo indice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GIUGNO 2015, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132. (15) ((21)) 3. Allorchè riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria. (15) ((21)) ((3-bis. Nei casi in cui è previsto il deposito di atti e documenti in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante del fascicolo d'ufficio, sono inseriti l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti depositati.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'aggiornamento dell'indice è curato dal segretario ai sensi del comma 4.)) ((21)) 4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un documento.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo d'ufficio o di singoli atti il presidente del tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza, il collegio, ne dà comunicazione al segretario e alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto, fissa una camera di consiglio, di cui è dato avviso alle parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba essere ricostituito; se non è possibile accertare il contenuto dell'atto il collegio ne ordina la rinnovazione, se necessario e possibile, prescrivendone il modo. ------------- AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 20, comma 1-bis) che l'abrogazione del comma 2 e la modifica del comma 3 del presente articolo decorrono dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico. ------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, alinea) che la modifica del comma 3-bis del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2017.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che la modifica del comma 3-bis del presente articolo ha efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, nel modificare l'art. 20, comma 1-bis del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 3) che l'abrogazione del comma 2 e la modifica del comma 3 del presente articolo hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>In caso di appello, il segretario del giudice di appello richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del giudice di primo grado.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Se è appellata una sentenza non definitiva, ovvero un'ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia il giudice di appello, può, se lo ritiene necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il presidente della sezione può autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata della parte interessata.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Rilascio di copie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Ordine di fissazione dei ricorsi</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il presidente può derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalità dell'ufficio, ovvero per connessione di materia, nonché in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">((Calendario delle udienze e formazione dei collegi))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero, nel caso in cui il tribunale è suddiviso in sezioni, i presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Toghe e divise</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>I magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la divisa stabilita dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Direzione dell'udienza</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'udienza è diretta dal presidente del collegio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il segretario redige il verbale dell'udienza.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art.12</span><span class=\"lf-art-t\">Polizia dell'udienza</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non può fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, può chiedere l'intervento della forza pubblica.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Processo telematico</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario ((, nonché lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze)) . Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.(21) 1-ter. Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1.(21) 1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario. (21) ------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che le presenti modifiche hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((Misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico.)) ((1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e pubblicata in udienza, può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza. Il presidente del Consiglio di Stato comunica l'accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti al tribunale il processo è sospeso fino all'esito della decisione dell'adunanza plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto. L'adunanza plenaria è convocata per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico.)) ((21)) ------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, alinea) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che la presente modifica ha efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>((Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato.)) 5-bis. ((Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l'importo di cui al comma 5 tenendo conto dell'entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata.)) 5-ter. ((Si applica l'articolo 15)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Trattazione da remoto). )) ((1. Fermo quanto previsto dall' articolo 87, comma 4-bis, del codice, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto nel verbale dell'udienza delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso di spese)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un impiegato di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese. ((I verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da remoto. Si dà atto nel verbale della seduta delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della loro libera volontà, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività. ((1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tali misure straordinarie nei confronti del personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del PNRR, secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa, tenuto conto di quanto previsto al comma 1)) .</div>\n<p class=\"lf-p\">ALLEGATO 3 Norme transitorie</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">Nuova istanza di fissazione d'udienza</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Ultrattività della disciplina previgente</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Disposizione particolare per il giudizio di appello</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, del codice non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata in vigore del codice medesimo.</div>\n<p class=\"lf-p\">ALLEGATO 4 Norme di coordinamento e abrogazioni</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'articolo 42 è sostituito dal seguente: \"Art. 42.</div>\n<p class=\"lf-p\">La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.\";</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'articolo 83 è sostituito dal seguente: \"Art. 83.</div>\n<p class=\"lf-p\">La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.\";</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>all'articolo 84, primo comma, le parole: \", la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato\" sono soppresse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni:</div></div>", "next": 239782}