{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">((6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio è dichiarato estinto anche d'ufficio.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Sospensione del processo) ))</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia ((...)) , pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La sospensione può essere altresì disposta, su istanza concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ordinanza, in questo caso fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio ed è comunicata alle parti a cura della segreteria della sezione.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 è ammesso il regolamento di competenza di cui all'articolo 119.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">(Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla ((conoscenza della)) cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>È fatta salva l'autorizzazione da parte del giudice del compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza di cui al comma 1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">(( (Interruzione del processo) ))</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Se prima della costituzione o all'udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 93, comma 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Nell'udienza di discussione, ((il pubblico ministero,)) se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, ((...)) può chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione del comma 1. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Se alcuno degli eventi interruttivi si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di nuova udienza di discussione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">(Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La prosecuzione del giudizio può avvenire all'udienza o mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l'istanza di fissazione d'udienza in prosecuzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito della comparsa, fissa la data della udienza e contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il deposito di memorie e documenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La comparsa, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificata alle altre parti a cura dell'istante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dei commi precedenti, l'altra parte può riassumere il processo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 303 del codice di procedura civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>In caso d'interruzione del processo si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 107.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">(Rinunzia agli atti del processo)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il pubblico ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">(Estinzione del processo)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'estinzione del processo non estingue l'azione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Dalle prove raccolte il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 95, comma 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">(Casi di correzione di errori materiali)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'ordinanza di correzione è notificata alle altre parti a cura del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza è ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione può essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell'appello.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">(Procedimento di correzione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Se la correzione è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore costituito delle altre parti oppure alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nel caso di parti costituite personalmente, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Se la correzione di una sentenza è chiesta dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Sull'istanza il giudice, all'esito dell'udienza, provvede con ordinanza, che è annotata sull'originale del provvedimento.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">(Deferimento della questione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d'ufficio o anche ((a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La sezione, con l'ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">(Fissazione dell'udienza)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'udienza è fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dal deposito dell'atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Almeno venti giorni prima dell'udienza, il decreto è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione alla quale la questione è sollevata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'atto di deferimento del presidente della Corte dei conti è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'atto di deferimento del procuratore generale è notificato a cura di quest'ultimo, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, agli avvocati delle parti costituite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il procuratore generale e le parti hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'atto di deferimento è comunicato, altresì, al giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata; il giudice sospende il giudizio e trasmette, su richiesta della segreteria delle sezioni riunite, il fascicolo processuale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">(Risoluzione della questione e prosecuzione della causa)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le modalità di svolgimento dell'udienza, della decisione e della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per l'appello, in quanto applicabili.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La sentenza che risolve la questione deferita è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite, nonché al giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata il quale, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza delle sezioni riunite, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">(Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">(Conflitto di competenza territoriale)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa è riassunta nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza ((dinanzi alle sezioni riunite)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">(Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio, nel quale sia stata disposta ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell'articolo 106, possono proporre alle sezioni riunite istanza di regolamento di competenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'istanza si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico ministero ovvero dal difensore che assiste la parte o dalla parte se questa è costituita personalmente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il giudice del processo sospeso può autorizzare il compimento di atti che ritiene urgenti ed adottare misure cautelari.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">(Procedimento del regolamento di competenza)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'ordinanza che propone d'ufficio il regolamento di competenza territoriale dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite ed è comunicata alle parti costituite che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria delle sezioni riunite memorie e documenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il ricorso per regolamento di competenza concernente l'ordinanza di sospensione del giudizio deve essere notificato, a cura della parte che lo propone, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ha sospeso il processo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La parte che propone l'istanza, nei venti giorni successivi alla notificazione, che nel caso di pluralità di parti decorre dall'ultima notificazione, provvede al deposito del ricorso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La segreteria della sezione giurisdizionale davanti alla quale pende il processo sospeso trasmette il relativo fascicolo alla segreteria delle sezioni riunite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il presidente, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">(Ordinanza di regolamento della competenza)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le sezioni riunite pronunciano il regolamento di competenza con ordinanza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'ordinanza di regolamento è pubblicata entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata ed è comunicata alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">(Riassunzione della causa)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La causa che ha dato origine a regolamento di competenza è riassunta, a cura della parte più diligente, innanzi al giudice dichiarato territorialmente competente ovvero, nel caso di regolamento che abbia pronunciato su ordinanza di sospensione necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La mancata riassunzione in termini comporta, in ogni caso, l'estinzione del processo.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">(Ricorso)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>I giudizi elencati nell'articolo 11, comma 6, promuovibili ad istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il ricorso deve contenere:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'esposizione sommaria dei fatti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura speciale rilasciata dal ricorrente nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I motivi proposti in violazione del comma 2, lettera d), sono inammissibili.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">(Notificazione del ricorso)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale dì controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonché:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nei giudizi sui piani di riequilibrio:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>alla ((Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali)) presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio; ((2) al prefetto ovvero alla autorità territoriale istituzionalmente competente, nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorità istituzionale;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finchè l'atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all'impugnativa.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">(Deposito del ricorso)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova delle avvenute notificazioni, è depositato nella segreteria delle sezioni riunite entro dieci giorni decorrenti dall'ultima notificazione, a pena di inammissibilità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">(Fissazione dell'udienza di trattazione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione, dispone l'acquisizione a cura della segreteria delle sezioni riunite del fascicolo d'ufficio della sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto è comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza, comunica all'ente che ha emesso l'atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata e richiede alla segreteria della sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d'ufficio.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">(Costituzione delle parti)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonché fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all'articolo 126, comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 può presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente all'udienza di discussione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">(Decisione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell'udienza di discussione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la stessa, la parte onerata, il termine per l'espletamento degli incombenti e la data di udienza in prosecuzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il dispositivo della sentenza, oppure dell'ordinanza istruttoria, è letto al termine della camera di consiglio e si considera reso noto alle parti costituite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La sentenza che definisce il giudizio, regola le spese di giustizia e se del caso quelle di difesa sostenute dalle parti ai sensi dell'articolo 31. La sentenza è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio nella quale è stata deliberata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La segreteria dà comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza a tutte le parti legittimate al giudizio o comunque intervenute nello stesso.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">(Rinvio)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni di cui alla Parte VI relativa alle impugnazioni.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">(Ambito di applicazione e procedimento)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La richiesta di rito abbreviato può essere formulata anche per la prima volta in appello, a pena di decadenza contestualmente al gravame principale, incidentale o con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Egualmente procede se il convenuto, nell'atto di parte, prospetta come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente sulla richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dei commi 1 e 2, e tale prospettazione non appare manifestamente infondata.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno. In appello è comunque escluso l'esercizio del potere riduttivo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>La sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, il giudizio prosegue con il rito ordinario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Quando si procede con rito ordinario a seguito di mancato concorde parere del pubblico ministero e la sentenza che definisce il giudizio condanna ad una somma pari o inferiore a quella proposta ai sensi dei commi 1 e 2, il collegio ne tiene conto nel provvedere sulle spese.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">(Ambito di applicazione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nei giudizi di responsabilità amministrativa e di conto, qualora emergano fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, ovvero addebiti d'importo non superiore a 10.000 euro, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero, può determinare con decreto la somma da pagare all'erario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti il limite di somma di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">(Procedimento)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il decreto di cui all'articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per l'accettazione della determinazione presidenziale e l'udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione.((Con il decreto si assegna, altresì, il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2.)) ((2. Il decreto è notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.)) 3. In caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva dell'ordinanza è trasmessa all'amministrazione interessata a cura del pubblico ministero.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilità della parte, il giudizio viene discusso nel rito ordinario all'udienza fissata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Nei giudizi di responsabilità amministrativa, nel caso di più convenuti e di responsabilità ripartita, se l'accettazione non è data da tutti, il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non accettanti. Qualora invece si tratti di responsabilità solidale, la causa prosegue anche nei confronti degli accettanti. A cura della segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">(Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Ferma restando la responsabilità di cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il giudizio è promosso con ricorso al giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, territorialmente competente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Copia del ricorso ((, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale,)) è notificata alla parte a cura del pubblico ministero.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, ((e il decreto di fissazione dell'udienza camerale,)) entro dieci giorni dalla notificazione ((dei medesimi)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La parte può costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">(Decisione del ricorso)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il giudice decide con decreto motivato, sentite le parti presenti, da emettersi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Quando accoglie il ricorso, il giudice emette decreto di condanna al pagamento della sanzione. Nella determinazione della sanzione, si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione, o l'attenuazione, delle conseguenze della violazione. Contestualmente alla determinazione della sanzione, il giudice fissa altresì una sanzione in misura ridotta, pari al trenta per cento, per il caso di pagamento immediato della stessa, e assegna al responsabile un termine non inferiore a trenta giorni, per procedere al versamento della somma, indicando l'amministrazione destinataria dei proventi. Con il medesimo decreto, il giudice liquida le spese.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Avverso il decreto, può essere fatta opposizione al collegio, a norma dell'articolo 135.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La decisione del giudice monocratico, se non opposta, e quella dal collegio, sono esecutive e hanno forza di titolo esecutivo.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">(Opposizione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le parti possono proporre opposizione al collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Entro dieci giorni dalla emanazione del decreto di fissazione dell'udienza quest'ultimo, unitamente al ricorso in opposizione, deve essere notificato al resistente, a cura dell'opponente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">(Decisione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede ad eventuale ulteriore attività istruttoria, e definisce il giudizio con sentenza.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">(Ambito del giudizio di conto)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">(Anagrafe degli agenti contabili)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito l'utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 6 comma 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>All'anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">(Presentazione del conto)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">(Deposito del conto)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili . I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente, può essere compilato e depositato anche mediante modalità telematiche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">(Ricorso)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o ((...)) anche a seguito di comunicazione ((...)) della segreteria della sezione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il ricorso contiene l'individuazione dell'agente contabile, della natura della gestione e il relativo periodo, l'amministrazione interessata, gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l'obbligo di resa del conto, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al comma 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il giudice monocratico decide ((...)) con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto, ((per la presentazione del conto all'amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresì, un termine all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della sezione.)) 5. Copia del ricorso e del decreto, a cura del pubblico ministero, è notificata all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui dipende.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennità, non superiore a 1.000 euro ((, importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">(Opposizione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>((Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7,)) si può proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione ((nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.)) 2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, ((alle parti)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">(Udienza)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>All'udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno ad eventuale ulteriore attività istruttoria.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">(Decisione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende ((, al responsabile del procedimento)) e al pubblico ministero.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">(Istruzione e relazione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale è tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti ((...)) che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali ((.</div>\n<p class=\"lf-p\">Può inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in Camera di consiglio.)) 4. La relazione sul conto conclude ((, allo stato degli atti,)) o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">(Decreto di discarico)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione nella quale propone il discarico del contabile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Se non è espresso avviso contrario entro il termine di cui al comma 2, l'approvazione del conto è data dal presidente, con decreto di discarico.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il decreto può essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da più contabili della stessa amministrazione o riguardanti gestioni contabili omogenee.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il decreto di discarico, a cura della segreteria della sezione, è comunicato all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui esso dipende ed al pubblico ministero.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">(Iscrizione a ruolo d'udienza)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il giudice designato per l'esame del conto deposita la relazione presso la segreteria della sezione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell'articolo 146, entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>È sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati già decisi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto. ((4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile nonché al pubblico ministero.))</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">(Udienza di discussione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91. ((2. L'agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.)) ((2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante.)) 3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario, secondo le norme della presente Parte, nonché adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Durante l'esame giudiziale, il pubblico ministero non può disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui dà pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Nel caso sussistano speciali circostanze, si può procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">(Decisione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinchè prosegua l'istruttoria.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Ove non si sia provveduto, l'interessato ha facoltà di richiedere i provvedimenti del caso nell'ambito di separato giudizio ad istanza di parte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo ((, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e alla alienazione della cauzione versata dal contabile o comunque prestata anche da terzi, purché citati o intervenuti in giudizio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Quando l'alienazione non è autorizzata con la decisione sul conto il pubblico ministero promuove un giudizio mediante citazione notificata agli interessati. Il giudizio segue le forme dei giudizi ad istanza di parte.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">(Estinzione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, è dichiarata anche d'ufficio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La segreteria della sezione dà comunicazione dell'estinzione all'amministrazione interessata e al pubblico ministero, anche cumulativa in caso di estinzione di plurimi giudizi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il conto e la relativa documentazione, se depositati in originale analogico, sono restituiti alla competente amministrazione che ne faccia espressa richiesta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilità.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">(Giudice competente)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica ((...)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il difetto della competenza per territorio, come definita dall'articolo 18, comma 1, lettera c), non è rilevabile d'ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\">(Forma della domanda)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'indicazione del giudice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la determinazione dell'oggetto della domanda;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la formulazione delle conclusioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">(Inammissibilità del ricorso)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g), quando:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si ricorra avverso provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, e il ricorso non risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">(Deposito del ricorso)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il ricorso è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il ricorso in materia di pensioni ((...)) può essere depositato ((anche)) mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">(Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>((Il giudice monocratico)) fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, ((con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.)) 4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione ((intercorrono non meno di centoventi giorni)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)) . ((5-bis. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.)) 6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione ((intercorre un termine non minore di novanta giorni)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il termine di cui al comma 6 è elevato a ((centoventi giorni)) e quello di cui al comma 4 è elevato a ((centocinquanta giorni)) nel caso in cui la notificazione prevista dal ((comma 3)) debba effettuarsi all'estero.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il ((giudice)) rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il ((giudice)) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">(Costituzione del convenuto)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito ((, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all'articolo 28, comma 2)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in ((segreteria)) di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati ((dal ricorrente)) a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">(Costituzione e difesa ((personale))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">delle parti) 1. Il ricorso può essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non può svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">(Difesa delle pubbliche amministrazioni)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile ((, nonché quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">(Domanda riconvenzionale)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Qualora il convenuto proponga domanda in via riconvenzionale, si applica l'articolo 418 del codice di procedura civile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">(Intervento)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso è ammesso in ogni fase della causa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'intervento si effettua con comparsa notificata ((alle altre parti)) e depositata in segreteria.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice). )) ((1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice.))</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><span class=\"lf-art-t\">((Istanza di provvedimenti cautelari))</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, può chiederne la sospensione. ((2. Il giudice fissa la data dell'udienza in Camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la Camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nell'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all'accoglimento o al rigetto della domanda.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di diritto o a fatti sopravvenuti.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">(Reclamo)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Contro l'ordinanza con la quale è stata concessa o negata la sospensione dell'atto è ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi ((nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria)) o dalla notificazione, se anteriore.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza ((camerale)) di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria ((unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Non è consentita la rimessione al primo giudice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art.163</span><span class=\"lf-art-t\">(Esecuzione dei provvedimenti cautelari)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'esecuzione dell'ordinanza cautelare avviene sotto il controllo del giudice che l'ha emanata, il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al giudice le opportune disposizioni attuative. Il giudice adito esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui agli articoli 217 e 218.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">(Udienza di discussione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza, anche non definitiva, dando lettura del dispositivo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, ((non oltre trenta giorni)) dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in ((segreteria)) di note difensive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del comma 5, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del comma 6 il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>((Nei casi previsti dall'articolo 160-bis)) , il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Il terzo chiamato si costituisce non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Le udienze di mero rinvio sono vietate.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><span class=\"lf-art-t\">(Poteri istruttori del giudice)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il giudice indica alle parti, in ogni momento, le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvi gli eventuali diritti quesiti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il giudice può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Si osserva la disposizione del comma 6 dell'articolo 164.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone per le quali valga l'incapacità o il divieto di testimoniare previsti dal codice di procedura civile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">(Consulente tecnico)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici ai sensi dell'articolo 97.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente e in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">(Pronuncia della sentenza)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse ((un termine non superiore a trenta giorni)) per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, ovvero fissata ai sensi dell'articolo 155, comma 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La decisione in forma semplificata è soggetta alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">(Deposito della sentenza)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La sentenza è depositata in ((segreteria)) entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo 167, comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">(Esecutorietà della sentenza)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 151 sono provvisoriamente esecutive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il giudice di appello può disporre, con ordinanza non impugnabile, che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno. La sospensione può essere anche parziale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le sentenze che pronunciano condanna a favore dell'amministrazione sono provvisoriamente esecutive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Se l'istanza per la sospensione di cui ai commi 3 e 5 è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">(Appello in materia pensionistica)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Negli appelli e nelle comparse di risposta è fatta elezione di domicilio nel comune dove ha sede la sezione d'appello adita; in mancanza, si presume eletto domicilio presso la segreteria della sezione d'appello adita.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il giudizio è disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del presente codice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il giudice d'appello, quando annulla ((la sentenza del giudice monocratico delle pensioni)) per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">(Ricorso nell'interesse della legge)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>In materia pensionistica il pubblico ministero può ricorrere in via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d'appello al fine di tutelare l'interesse oggettivo alla realizzazione dell'ordinamento giuridico, impedire la violazione della legge nell'applicazione di principi di diritto e ottenerne l'interpretazione uniforme.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\">(Tipologie di giudizio)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Corte dei conti giudica:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all'articolo 211;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">(Forma della domanda)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 36, è depositato, nel termine di legge, nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, insieme al provvedimento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore del giudizio almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di ((novanta giorni)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\">(Comunicazioni e notificazioni)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente impositore, che ha adottato l'atto impugnato ((e alla procura regionale)) , a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. ((Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.)) 2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il termine di cui al comma 2 è elevato a quaranta giorni e quello di cui all'articolo 173, comma 3, è elevato a ((centoventi giorni)) nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all'estero.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullità della notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 4, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">(Intervento del pubblico ministero)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nei giudizi di cui all'articolo 172, ((...)) il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione ((venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">(Rinvio)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Per quanto non espressamente disciplinato nella presente parte, si applicano le disposizioni previste per il rito ordinario, rispettivamente, nei giudizi di primo grado e di appello.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span><span class=\"lf-art-t\">(Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello, né a revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), né a ricorso per cassazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Salvi i casi previsti dall'articolo 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) , l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni esclude la proponibilità di queste ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non impugnate.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">(Termini per le impugnazioni e decorrenza)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. È anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all'articolo 202, comma 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, ((l'appello e)) la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), ((devono essere proposti)) , a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1 o 4, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">(Luogo di notificazione dell'impugnazione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Quando nell'atto di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio, l'impugnazione è notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">(Deposito dell'atto di impugnazione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>((L'atto)) di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">(Istanza di fissazione dell'udienza)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Salvo che l'istanza di fissazione dell'udienza non sia già formulata nell'atto di impugnazione, il presidente della sezione, su richiesta della parte più diligente, fissa con proprio decreto il giorno dell'udienza e i termini entro cui provvedere alla notificazione del decreto e al deposito di documenti e memorie difensive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\">(Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo ((alle altre parti)) entro il termine stabilito ((; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall'articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Se la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La rinnovazione impedisce ogni decadenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Se la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3 , il giudice provvede ((a norma dell'articolo 93)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\">(Pluralità di parti nel giudizio d'impugnazione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui l'integrazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di discussione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di discussione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non sono decorsi i termini previsti nell'articolo 178.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il giudice, se riconosce che l'impugnazione è inammissibile o improcedibile, può non ordinare la notificazione, quando l'impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span><span class=\"lf-art-t\">(Impugnazioni avverso la medesima sentenza)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli 182 e 183 debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'impugnazione incidentale può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 183 comma 1, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Con l'impugnazione tardiva possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'impugnazione incidentale tardiva è proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione incidentale che fa sorgere l'interesse all'impugnazione ed è depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di cui all'articolo 180, comma 1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">(Intervento)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nel giudizio di impugnazione è ammesso l'intervento di coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell'articolo 200.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">(Effetti della riforma o dell'annullamento della decisione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La riforma o l'annullamento parziale della decisione ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o annullata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La riforma o l'annullamento della decisione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o annullata.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">(Sospensione del procedimento d'impugnazione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">(Effetti dell'estinzione del procedimento d'impugnazione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto e ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilità agli eredi del debito risarcitorio.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">(Legittimazione a proporre l'appello )</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'appello è proponibile dalle parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente all'impugnazione del pubblico ministero, dal procuratore regionale competente o dal procuratore generale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">(Forma e contenuto dell'appello)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>((L'appello deve contenere)) , a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'atto di appello deve contenere l'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall'articolo 169 per i giudizi pensionistici.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il giudice d'appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate, a cura dell'istante, all'altra parte.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">(Costituzione in appello)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini previsti per i procedimenti in primo grado.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span><span class=\"lf-art-t\">(Riserva facoltativa di appello)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Contro le sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), l'appello può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma 1, l'appello è proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span><span class=\"lf-art-t\">(Nuove domande ed eccezioni)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span><span class=\"lf-art-t\">(Nuovi documenti e nuove prove)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span><span class=\"lf-art-t\">(Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span><span class=\"lf-art-t\">(Improcedibilità dell'appello)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Se l'appellante non compare all'udienza di discussione ((...)) il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span><span class=\"lf-art-t\">(Trattazione e decisione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Per la trattazione e la decisione del giudizio in appello si osservano le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto applicabili.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma dell'articolo 99.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span><span class=\"lf-art-t\">(Non riproponibilità di appello dichiarato improcedibile o inammissibile)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span><span class=\"lf-art-t\">(Rinvio al primo giudice)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del giudice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>quando riforma una sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo per inattività delle parti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello. In caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di ((tre mesi)) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 50.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span><span class=\"lf-art-t\">(Casi di opposizione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span><span class=\"lf-art-t\">(Forma della domanda e procedimento)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell'articolo 200, comma 2, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>((L'opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito)) nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per la notificazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, si costituiscono mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita ((nel ricorso)) e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice dell'opposizione può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Per il procedimento si applica il comma 6 dell'articolo 190.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, può condannare l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span><span class=\"lf-art-t\">(Casi di revocazione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il pubblico ministero può, altresì, impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi (( di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) )) , purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza ((che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo)) siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per l'appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell'avvenimento.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span><span class=\"lf-art-t\">(Proposizione e termini per la domanda)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità e ((deve essere proposto mediante deposito)) nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178 ((...)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span><span class=\"lf-art-t\">(Procedimento)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La decisione sulla domanda di revocazione è pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, può essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non espressamente derogate da quelle del presente Capo.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span><span class=\"lf-art-t\">(Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Per il procedimento si applica l'articolo 190, comma 6.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">(Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">(Motivi di ricorso)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le decisioni della Corte dei conti in grado d'appello o in unico grado, e quelle di cui all'articolo 144, possono essere impugnate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span><span class=\"lf-art-t\">(Sospensione della sentenza impugnata)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l'esecutività della sentenza impugnata, salvo quanto disposto dell'articolo 209.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span><span class=\"lf-art-t\">(Rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Quando avverso una decisione definitiva della Corte dei conti, emessa in unico grado o in appello, sia stato proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile, la parte che ha proposto domanda di revocazione può fare istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 205 dimostrando di avere già depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span><span class=\"lf-art-t\">(Riassunzione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, ciascuna delle parti può riassumere la causa non oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata, ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile, ovvero, per il pubblico ministero, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il giudice si uniforma a quanto statuito dalla Corte di cassazione sulla giurisdizione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio, l'intero processo si estingue; la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span><span class=\"lf-art-t\">(Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l'amministrazione o l'ente interessato possono promuovere il giudizio d'interpretazione del titolo giudiziale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisone. Il procedimento è regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Titolo esecutivo).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, formati in copia attestata conforme all'originale, valgono come titolo per l'esecuzione forzata per la parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o per i suoi successori.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il rilascio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\". --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span><span class=\"lf-art-t\">(Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione della comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 decorre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per procedere ad esecuzione su beni sequestrati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'amministrazione o l'ente notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il pubblico ministero esercita i poteri di cui agli articoli 214, 215 e 216.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span><span class=\"lf-art-t\">(Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ((ovvero con provvedimento)) dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente. ((1-bis. Nel caso di pluralità di amministrazioni o enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di più crediti della stessa entità, da ciascuna amministrazione in parti uguali.)) 2. Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalità di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante. ((L'amministrazione può richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilità del debitore.)) 4. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La riscossione del credito erariale è effettuata:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mediante recupero in via amministrativa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al recupero del credito erariale, può indirizzare all'amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le amministrazioni statali o ad esse equiparate, per l'esecuzione delle sentenze di condanna, si avvalgono, in luogo dell'attività di indirizzo prevista dal comma 6, della consulenza e, per le esecuzioni dinanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e delle altre leggi speciali in materia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell'attività svolta.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span><span class=\"lf-art-t\">(Recupero del credito erariale in via amministrativa)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio che ha in carico il credito, alla quale l'ufficio o l'ente erogatore dà esecuzione immediata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in carico il credito erariale può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio indicata dall'ufficio di cui all'articolo 214, comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio designato di cui all'articolo 214, comma 1, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span><span class=\"lf-art-t\">(Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nel caso in cui l'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale proceda al recupero mediante l'esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura civile, il pubblico ministero contabile, svolti, se necessario, accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilità del debitore e la proficuità dell'esecuzione, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 214, comma 6, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 214, comma 7, a richiesta dell'amministrazione o ente esecutante può fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attività esperibili innanzi al giudice dell'esecuzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'amministrazione o ente che esercita l'azione tiene informato il pubblico ministero dell'andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span><span class=\"lf-art-t\">(Giudice dell'ottemperanza)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>((Il giudice monocratico)) esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d'appello, nonché per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Negli altri casi, per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d'appello provvedono queste ultime.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span><span class=\"lf-art-t\">(Procedimento)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Unitamente al ricorso è depositata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>nomina, ove occorra, un commissario ad acta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza, il giudice provvede con ordinanza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>I provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza sono impugnabili secondo quanto previsto dalla Parte VI del presente codice.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span><span class=\"lf-art-t\">(Norma finanziaria)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</div>\n<p class=\"lf-p\">TABELLE Tabella A (articolo 18, comma 3, dell'Allegato 1) Spostamenti di competenza per le istruttorie ed i procedimenti contabili nei quali un magistrato assume la qualità di parte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dalla sezione di Alla sezione di 1. Roma Perugia 2. Perugia Firenze 3. Firenze Genova 4. Aosta Torino 5. Genova Torino 6. Torino Milano 7. Milano Venezia 8. Venezia Trento 9. Trento Trieste 10. Trieste Bolzano 11. Bolzano Bologna 12. Bologna Ancona 13. Ancona L'Aquila 14. L'Aquila Campobasso 15. Campobasso Bari 16. Bari Potenza 17. Potenza Catanzaro 18. Cagliari Roma 19. Palermo Catanzaro 20. Catanzaro Napoli 21. Napoli Roma ALLEGATO 2 NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">(Richiesta di comunicazione degli atti)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attributi dalla legge.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">(Distribuzione degli incarichi)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tutti i giudici della sezione giurisdizionale regionale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo dei tribunali aventi sede nella regione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il giudice che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di tribunale con sede in altra regione o a persona non iscritta in alcun albo deve sentire il presidente della sezione e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le funzioni di consulente presso le sezioni giurisdizionali d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il presidente della sezione d'appello e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il presidente della sezione vigila affinchè, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento ((di quelli affidati complessivamente dall'ufficio nell'ultimo triennio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti informatici, del conferimento dei medesimi)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>((Il presidente)) deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita la vigilanza prevista nel comma 1 per gli incarichi che vengono affidati dalla sezione d'appello.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">(Registri di segreteria)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in attuazione dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle segreterie delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ai registri di segreteria ed agli atti del segretario si applicano, in quanto compatibili, le norme delle disposizioni del ((Titolo II,))</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(Delle notificazioni dell'ufficiale giudiziario)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Alle notificazioni di cui all'articolo 42 del codice compiute dall'ufficiale giudiziario si applicano le norme del Capo IV del Titolo II delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(Potere delle parti sui fascicoli)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dalla segreteria, a proprie spese ed osservate le leggi sul bollo.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente della sezione stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la sezione tiene le udienze di discussione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il decreto del presidente resta affisso per tutto l'anno presso ciascuna sala di udienza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>All'inizio di ogni trimestre il presidente della sezione determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Se all'udienza sono presenti giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascun giudizio, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano per i collegi di primo grado e dai giudici più anziani, fino al numero di cinque componenti, per i collegi d'appello.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(Ordine di discussione e svolgimento delle cause)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le cause sono chiamate dal segretario d'udienza, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I difensori illustrano sinteticamente davanti al collegio le loro conclusioni e le ragioni che le sostengono.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Essi chiedono al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al collegio. In relazione al grado del giudizio, l'attore ha la parola per primo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">(Calendario del processo)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">(Rinvio della discussione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il collegio può rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento di uno o più componenti del collegio o delle parti e per non più di sei mesi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(Produzione dei documenti)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria all'atto della costituzione. Il presidente della sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, può autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(Istanza di esibizione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">(Notificazione dell'ordinanza di esibizione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(Informazioni della pubblica amministrazione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 94, comma 2, del Codice, è inserita nel fascicolo d'ufficio.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(Divieto di private informazioni)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della segreteria.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(Produzione delle memorie)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le memorie sono inserite nel fascicolo d'ufficio, ferma restando la valutazione del collegio sulla loro ammissibilità. Restano salve le disposizioni relative all'utilizzazione di strumenti informatici e telematici.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">(Motivazione della sentenza)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 101, comma 6, del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">(Redazione della sentenza)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'estensore consegna la minuta della sentenza da lui redatta al presidente della sezione. Il presidente, dopo le eventuali correzione e integrazioni, la sottoscrive insieme all'estensore e la consegna al segretario che ne cura la pubblicazione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">(Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 99, comma 11, del codice è fatta con ricorso diretto al giudice che procede o, in mancanza, al presidente del collegio.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(Riassunzione)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'atto di riassunzione è depositato entro il termine trimestrale previsto dall'articolo 109, comma 6, del codice nella segreteria della sezione presso la quale pende il processo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza può avvenire anche successivamente, purché entro il termine eventualmente fissato dal giudice ovvero, in mancanza di esso, rispettando i termini per la comparizione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'atto di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati ai sensi dell'articolo 42 del codice ed alle parti non costituite devono essere notificati personalmente.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">(Disposizioni particolari per il processo pensionistico)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, il giudice applica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">(Determinazione dei giorni d'udienza)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il decreto del presidente della sezione d'appello che stabilisce i giorni della settimana e l'orario delle camere di consiglio e delle udienze di discussione è affisso presso le sale di udienza e rimanervi durante il periodo cui si riferisce.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Al principio di ogni trimestre il presidente della sezione d'appello determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione e il relativo decreto rimane affisso presso le sale di udienza della sezione d'appello durante il periodo al quale si riferisce.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">(Deliberazione dei provvedimenti)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le disposizioni dell'articolo 101 del codice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">(Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice di procedura civile, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice di procedura civile costituisce titolo esecutive per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">(Norma di rinvio)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni di attuazione del codice si applicano, se compatibili, le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(( (Tirocinio formativo presso la Corte dei conti). ))</p></div>", "next": 239730}