{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che \"La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate\". -------------- AGGIORNAMENTO (127) Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che \"La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023\". -------------- AGGIORNAMENTO (130) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1051) che \"Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento e all'84 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773\". -------------- AGGIORNAMENTO (131) Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto (con l'art. 27, comma 5) che \"Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2010, n. 169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni\".</p>\n<p class=\"lf-p\">La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto (con l'art. 1, comma 1051) che \"Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019\". -------------- AGGIORNAMENTO (136) Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che \"A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020\". -------------- AGGIORNAMENTO (137) La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 731) che \"A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nell'8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b)\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 732) che \"A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay out) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge\". -------------- AGGIORNAMENTO (138) Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto (con l'art. 18, comma 8-bis) che \"I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020\". -------------- AGGIORNAMENTO (147) La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 96, lettera c)) che \"In considerazione dell'obiettivo del riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, di cui all'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e della persistente mancata intesa con le regioni e con gli enti locali in ordine a un appropriato quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, tenuto altresì conto delle dovute esigenze di continuità delle connesse entrate erariali, sono prorogate nei seguenti termini le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di raccolta del gioco del bingo, delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, compresi quelli simulati, nonché di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento: [...]</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((66)) --------------- AGGIORNAMENTO (66) Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 164, comma 1, lettera f)) l'abrogazione del presente articolo fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 112 e 113 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">È vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'Autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene. (40) È pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuirli o esporli pubblicamente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati. (13) ((42)) -------------- AGGIORNAMENTO (13) Il Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale le disposizioni contenute nel comma terzo del presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (40) La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1ª s.s. 24/03/1971, n. 74) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale \"dell'art. 112, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), limitatamente alle parole: \"a impedire la procreazione\"\". -------------- AGGIORNAMENTO (42) La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 29 dicembre 1972 , n. 199 (in G.U. 1ª s.s. 03/03/1973, n. 3) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale dell'art. 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e lesive del sentimento nazionale\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 114 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni.((17)) È altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie.((17)) I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relative a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto.((17)) La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi.((17)) Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concessione della licenza prevista da questo articolo non è subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva sempre la facoltà dell'autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite di carta di identità.((17)) Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza la licenza, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza.((17)) --------------- AGGIORNAMENTO (17) La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 14 giugno 1956, n. 1 (in G.U. 1ª s.s. 14/06/1956, n. 146) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773 - per la violazione delle quali la sanzione penale è preveduta dall'art. 663 Cod. pen. modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 - e di conseguenza dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, salva la ulteriore disciplina per l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 115 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">È vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto. ((40)) È altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi a morosi. (36) È, inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.</p>\n<p class=\"lf-p\">I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità locale di pubblica sicurezza.(13) -------------- AGGIORNAMENTO (13) Il Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale le disposizioni contenute nel comma quarto del presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (36) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 novembre 1968, n. 120 (in G.U. 1ª s.s. 30/11/1968, n. 305) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale dell'art. 114, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente alla parte in cui vieta le corrispondenze e gli avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume\". -------------- AGGIORNAMENTO (40) La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1ª s.s. 24/03/1971, n. 74) ha dichiarato \"ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale: dell'art. 114, primo comma, del medesimo testo unico, limitatamente alle parole: \"a impedire la procreazione\"\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 116 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, ((senza darne comunicazione al Questore)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">La ((comunicazione)) è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">La ((comunicazione)) vale esclusivamente pei locali in essa indicati.</p>\n<p class=\"lf-p\">È ammessa la rappresentanza. ((Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.)) Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(66)</span>------------- AGGIORNAMENTO (66) Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 163, comma 2, lettere b e d) che \"Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: [...]</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. [...]</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 117 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il questore, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 118 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei Comuni, in cui esistono Monti di pietà od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'Amministrazione del Monte di pietà.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i Monti di pietà.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il parere dell'Amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica sicurezza.</p>\n<p class=\"lf-p\">È vietato l'acquisto abituale delle polizze del Monte di pietà e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 119 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 120 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 121 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 122 T. U. 1926). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311)) . ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">È vietato il mestiere di ciarlatano.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44a)</span>(47) ------------- AGGIORNAMENTO (44a) Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 14) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla \"registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121\". --------------- AGGIORNAMENTO (47) La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera b)) che \"Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 127 T. U. 1926). ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 128 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, ((...)) hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.</p>\n<p class=\"lf-p\">La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obbligo della licenza spetta, oltrechè ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 129 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni ((su cose antiche o usate)) se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.(30) Essi devono tenere un registro delle operazioni ((di cui al primo comma)) che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni ((di cui al primo comma)) stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.(30) Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.(30) Le persone, che compiono operazioni ((di cui al primo comma)) con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti.(30) L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica. --------------- AGGIORNAMENTO (30) La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 9 luglio 1963, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 130 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 10 gennaio 1935, n. 112 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che \"Salvo il disposto dell'art. 14 e fermo restando il disposto dell'art. 19 del Codice di marina mercantile, decorso il sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere effetto, relativamente ai lavoratori in questa, contemplati, l'art. 129 (testo unico) della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 16 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e in genere, salvo deroga autorizzata dal Ministro per le corporazioni, tutte le altre norme di legge, di regolamento, di atti amministrativi o di contratto collettivo di lavoro che prescrivono determinati libretti di lavoro ed altri documenti equipollenti, contenenti in tutto o in parte le notizie da inserire nel libretto previsto dalla presente legge. Senza autorizzazione del Ministro per le corporazioni non possono essere successivamente istituiti e resi obbligatori documenti del genere\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((58)) --------------- AGGIORNAMENTO (58) Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 132 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 133 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 134 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.</p>\n<p class=\"lf-p\">Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per La nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 135 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.</p>\n<p class=\"lf-p\">I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. ((Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.)) La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le imprese di vigilanza privata ((o di investigazione privata)) stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico. ((2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza le attività che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dell'interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza)) .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.))</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 136 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella ((...)) o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 137 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 138 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e dell'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 139 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° sapere leggere e scrivere ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° non avere riportato condanna per delitto ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° essere persona di ottima condotta politica e morale ;(62) 6° essere munito della carta di identità;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto ((, previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133)) . Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio. --------------- AGGIORNAMENTO (62) La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 25 luglio 1996, n. 311 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/1996, n. 31) ha dichiarato \"l'illegittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta \"politica\" dell'aspirante; b) richiede una condotta morale \"ottima\" anziché \"buona\"; c) consente di valutare la condotta \"morale\" per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 140 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 141 'Ì. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da L. 2000 e 6000.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 142 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">((IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 154 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunziare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sé o agli altri.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 155 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro Comune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro può autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto in parte a carico dello Stato.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>((44a)) --------------- AGGIORNAMENTO (16) Il D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che \"I servizi di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, modificato dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e i provvedimenti di ricovero degli inabili a proficuo lavoro, di cui all'articolo 154 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sono attribuiti al prefetto. All'uopo, in ciascun esercizio finanziario saranno disposti dal Ministero dell'interno congrui accreditamenti a favore delle Prefetture, sui competenti capitoli di bilancio\". ------------- AGGIORNAMENTO (44a) Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 16) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa ai \"provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 156 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti. ((44a)) ------------- AGGIORNAMENTO (44a) Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 16) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa ai \"provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1981, N. 659))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 158 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta di identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.((18)) Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità.((18)) L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa.((18)) I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio. --------------- AGGIORNAMENTO (18) La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 23 giugno 1956, n. 2 (in G.U. 1ª s.s. 23/06/1956, n. 155) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>del primo comma dell'art. 157 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con decreto 18 giugno 1931 n. 773, nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dei commi secondo e terzo dello stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 160 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a L. 20.000.((24)) In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da L. 2000 a 6000.</p>\n<p class=\"lf-p\">È autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Regio Decreto 25 settembre 1934, n. 1511 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che \"Per il reato di espatrio clandestino, preveduto dall'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278, è concessa amnistia\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha effetto per i fatti commessi fino a tutto il 24 settembre 1934. --------------- AGGIORNAMENTO (24) La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 18 marzo 1959, n. 19 (in G.U. 1ª s.s. 21/03/1959, n. 70) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale del primo comma dell'art. 158 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 13 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 16 della Costituzione\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 161 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 162 T. U. 1926). ((Per le finalità di prevenzione generale di reati e per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 163 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">I direttori degli stabilimenti carcerari e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberando è diretto.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 164 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla libertà vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario.((29)) I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorità predetta.((29)) -------------- AGGIORNAMENTO (29) La Corte Costituzionale 24 - 30 maggio 1963 n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 08/06/1963, n. 153) ha dichiarato \"in riferimento agli articoli 13 e 16 della Costituzione:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'illegittimità delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 162 della legge di pubblica sicurezza e nella parte del primo comma dell'articolo stesso là dove è detto \"che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 165 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 166 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono altresì denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La denunzia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore. ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 167 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">È diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° del delitto di strage;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti; quando per tali reati sia stata sottoposta a precedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove. ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 168 e 176 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata, da una Commissione provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice - designato dal presidente del tribunale - del questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado inferiore al 10° designato dal prefetto, assisterà come segretarie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commissione è convocata e presieduta dal prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente. ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 169 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia è fondata. ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 170 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il termine a comparire non è minore di giorni tre né maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato è allegata agli atti del procedimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarità; della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'ordine di accompagnamento non può avere esecuzione per l'irreperibilità del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può pronunciare in merito. ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 171 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commssione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ricorso non ha effetto sospensivo. ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 172 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la Commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la Commissione, oltre alle prescrizioni suindicate può imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica. ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 173 T. U. 1926)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Se si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 165, la Commissione prescrive ad essa, nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza. ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 174 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commissione prescrive, inoltre, all'ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni. ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 175 e 177 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Contro le decisioni della Commissione non è ammesso ricorso.</p>\n<p class=\"lf-p\">Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la Commissione può: a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata. ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 176 e 178 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni. ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 179 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo all'ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti. ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 176 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto allo scadere del biennio se l'ammonito non abbia, nel frattempo, commesso un reato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se nel corso del biennio l'ammonito commetta un reato, per il quale riporti successivamente condanna e l'ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena. ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 180 e 182 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio è denunciato dal questore al presidente del Tribunale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui ; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire duemila a favore della Cassa delle ammende.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 181 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta determinata.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 183 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 185 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 184 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° gli ammoniti;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le persone diffamate à termini dell'art. 165;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, ((...)) .</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto fatto , sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>-------------- AGGIORNAMENTO (6) Il Regio D.L. 17 settembre 1940, n. 1374, convertito, senza modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1940, n. 1915 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che \"Durante l'attuale stato di guerra, il Ministero dell'interno può disporre l'internamento delle persone contemplate dall'art. 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 186 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assegnazione al contino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all'art. 166, su rapporto motivato del questore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ordinanza è determinata la durata.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino. ((Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 187 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 188 T. U. 1926). ((Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha, efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una corte d'appello, di un presidente di corte d'appello o consigliere di cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 189 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tanto nel caso di confino in un comune del Regno, quanto nel caso di confino in una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terrà conto delle necessità locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorità.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Della consegna è redatto processo verbale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 190 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire il mattino più presto di una determinata ora;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° di portare sempre con sé la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 191 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell'interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 192 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il Ministro dell'interno può rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo trascorso in libertà condizionale o in espiazione di pena.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 193 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata del confino Il confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato è ordinata la libertà vigilata, il confinato vi è sottoposto dopo la cessazione del confino.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 194 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dall'autorità locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell'esercente o d'ufficio, dichiarati locali di meretricio. ((22)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) La L. 20 febbraio 1958, n. 75 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che \"Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 195 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall'autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio. ((Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 196 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Oltre a quanto è disposto dall'articolo precedente, l'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della moralità pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nessun locale può essere adibito ad uso di meretricio contro la volontà del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non può neppure essere adibito a tale uso un locale che per la sua speciale ubicazione e particolarmente perché vicino ad edifizi destinati all'istruzione, o all'educazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione può offrire, a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza, occasione a scandalo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando un locale, già dichiarato di meretricio, viene a trovarsi nelle condizioni suddette, ne è ordinata la chiusura.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 198 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Chi intende adibire un locale a uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi indicati dal regolamento, un atto di sottomissione davanti all'autorità di pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi a cui l'esercizio del locale deve essere subordinato.</p>\n<p class=\"lf-p\">La inosservanza di tali obblighi importa l'immediata chiusura del locale, senza pregiudizio dell'applicazione della legge penale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 199 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, quando modifica il locale stesso o i suoi accessi senza permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila ed è obbligato a ridurre le cose in pristino.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alla stessa pena soggiace l'esercente che non notifica all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone ammesse all'esercizio del meretricio ovvero scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammette nel locale o permette che vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche che diano luogo al pericolo di contagio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 200 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il trasgressore a questa prescrizione è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 201 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei locali di meretricio sono vietati:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lo spaccio di cibi e bevande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'accesso dei minori degli anni diciotto.</div>\n<p class=\"lf-p\">È altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 202 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando in un locale di meretricio si formano riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinarne lo sgombro.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 203 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">È vietato all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'infrazione a tale divieto è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 204 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esercente un locale di meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, è punito, quando il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a lire cinquemila.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 205 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Oltre quanto è disposto dagli articoli precedenti l'autorità di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei casi seguenti :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° quando risulta che i locali sono divenuti forniti d'infezione di malattie celtiche;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° quando vi si esercita il meretricio di minorenni ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° quando risulta che nei locali sono sottratte donne alle ispezioni o alle visite ordinate dall'autorità di pubblica sicurezza o sanitaria o che una donna allontanata per malattia è stata nuovamente ivi accolta senza certificato medico di guarigione ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° quando si è impedito o tentato di impedire o in qualsiasi modo si è ostacolato l'accesso agli ufficiali o agli agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita o si è impedito o si è tentato di impedire o in qualunque modo ostacolato l'esercizio delle loro funzioni;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° nel caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute dagli articoli 195 e 196;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiara di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, tranne che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo. In questo caso non può essere ritirata l'autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato, e, quando non sia stato fissato, prima del termine all'uopo stabilito dall'autorità di pubblica sicurezza.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 206 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Oltre quanto è disposto dagli articoli precedenti, l'autorità di pubblica sicurezza può ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine pubblico, di igiene, di moralità o sicurezza pubblica la consigliano.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 208 T. U. 1926). ((Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero è riaperto senza il preventivo permesso della autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 209 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale sia stata ai termini degli articoli precedenti, ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in più condanne per contravvenzione alle disposizioni di questo capo, non può condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 210 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità locale di pubblica sicurezza può impedire che un locale, del quale è stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio, nei quali si somministrano o si detengono sostanze stupefacenti o nei quali si accolgono persone dedite all'uso delle sostanze stesse o comunque si permette o favorisce l'uso di esse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 211 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorità di pubblica sicurezza può far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o inviarle nelle sale di cura, quando vi è sospetto che sono affette da malattie contagiose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutano di sottoporsi alla visita.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 212 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">La dichiarazione di locale di meretricio è revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale è cessato l'esercizio del meretricio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 197 e 207 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Contro qualsiasi provvedimento dell'autorità locale di pubblica sicurezza, nelle materie disciplinate in questo capo, gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sul reclamo decide una Commissione presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, composta dal podestà o da un suo delegato e da un rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero dell'interno ha facoltà, nell'interesse della moralità pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico di annullare le deliberazioni della Commissione predetta con le quali si autorizza l'esercizio di un locale di meretricio.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contro tale provvedimento non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 213 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">È vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p>\n<p class=\"lf-p\">È parimente proibito:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio. ((Le contravvenzione alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato più grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila)) .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1982, N. 17))</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 215 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, il prefetto può disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un'attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contro il provvedimento del prefetto si può ricorrere al Ministro dell'interno.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità. ((34)) -------------- AGGIORNAMENTO (34) La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 114 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale dell'art. 215 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, e dell'art. 210 del successivo Testo unico delle medesime leggi, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">È vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno.</p>\n<p class=\"lf-p\">È altresì vietato al cittadino, residente nel territorio dello Stato, partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno. ((50)) -------------- AGGIORNAMENTO (50) La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale degli artt. 274 cod. pen. e 211 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U. leggi di Pubblica sicurezza)\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1982, N. 17))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((48)) -------------- AGGIORNAMENTO (48) La L. 25 gennaio 1982, n. 17 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che \"Tuttavia le disposizioni del citato articolo 212 continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito all'associazione di cui all'articolo 5 e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nella associazione, nonché alla posizione ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate. Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilità disciplinari\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span><span class=\"lf-art-t\">((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480))</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((58)) --------------- AGGIORNAMENTO (58) Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 219 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 220 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 221 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Oltre quanto è disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio del Regno, il Ministro dell'interno può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 222 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità che ha il comando delle forze militari.</p>\n<p class=\"lf-p\">I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 223 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per ciò che riguarda l'ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare ritiene di delegare ad esse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 224 T. U. 1926). ((Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria)) .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli articoli 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico. ((37)) ---------------- AGGIORNAMENTO (37) La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 20 marzo 1970, n. 39 (in G.U. 1ª s.s. 25/03/1970, n. 76) ha dichiarato l'illegittimità \"costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui, richiamando l'art. 85 dello stesso testo unico, impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 225 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinate materie da esso regolate. ((Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila)) .((58)) Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute. --------------- AGGIORNAMENTO (58) Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span><span class=\"lf-art-t\">bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">((1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni)) . ((58)) --------------- AGGIORNAMENTO (58) Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che \"Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito\".</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel Regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.</p>\n<p class=\"lf-p\">Esse saranno comunicate al prefetto della provincia - dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico - il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il Regno.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contro il divieto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui all'art. 73.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'articolo 74.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 227 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V titolo III del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, s'intendono commutate in assegnazioni al confine di polizia, ai termini di questo testo unico.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Art. 229 T. U. 1926).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato.</p>\n<p class=\"lf-p\">I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 fossero stati già presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del prefetto.</p>\n<p class=\"lf-p\">Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno :</p>\n<p class=\"lf-p\">Mussolini.</p></div>", "next": 0}