{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'impresa può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La riduzione di cui al comma 3 non è applicata:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>nel caso in cui l'impresa ne abbia già usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 311</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quinquies (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la gravità e la durata della violazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il grado di responsabilità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la capacità finanziaria del responsabile della violazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralità di violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 311-quater, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della prestazione assicurativa liquidata.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 311</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sexies (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a) si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-bis, comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o dell'articolo 191, comma 1, lettera g).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 311-ter da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 311-quinquies, l'IVASS può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La misura della sanzione amministrativa pecuniaria può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 311</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">septies (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale). - 1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 310-quater, 311-bis e 311-quater, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione 2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, il destinatario può presentare all'IVASS deduzioni difensive e istanza di audizione, cui può partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">50.</span>L'articolo 312 e i Capi III e IV del Titolo XVIII, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">51.</span>All'articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>al comma 1, le parole: «Ai componenti degli» sono sostituite dalle seguenti: «Alle persone che compongono gli», le parole: «o di riassicurazione che» sono sostituite dalle seguenti: «o di riassicurazione le quali», le parole: «euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «cinque milioni di euro»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>al comma 2, le parole: «ai componenti dei» sono sostituite dalle seguenti: «alle persone che compongono i», dopo le parole: «corrispondenti organi delle società» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista,», le parole: «i quali omettono» sono sostituite dalle seguenti: «le quali omettono»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il comma 3 è abrogato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">52.</span>All'articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «di cui all'articolo 163 del testo unico dell'intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti «di competenza».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">53.</span>La rubrica del Capo VI del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005 è sostituita dalla seguente: «Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni riguardanti la distribuzione assicurativa».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">54.</span>L'articolo 324 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 324 (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari). - 1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113 , comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con una delle seguenti sanzioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>richiamo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>censura;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sanzione amministrativa pecuniaria:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione o la cancellazione della società di intermediazione è disposta per fatti di eccezionale gravità. La radiazione determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 è punita con una delle sanzioni di cui al comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio di imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi, di imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I e di particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, le quali esercitano l'attività assicurativa o riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione, sono puniti con una delle sanzioni di cui al comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Quando le violazioni degli articoli, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei soli confronti degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera c).</div>\n<p class=\"lf-p\">In tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Quando la violazione degli articoli 30-decies e 121-bis riguarda un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei confronti di tutti gli intermediari di cui al medesimo comma. La misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo commesse dai soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato è definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">55.</span>Dopo l'articolo 324 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 324-bis (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi e di investimento assicurativo distribuiti da imprese). - 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento assicurativi, violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 4, ultimo periodo, e 4-ter, 111, commi 1 e 2, 114-bis, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, commi 2 e 3, 120-bis, commi 4 e 5, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 186, 187, 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 è punita con la sanzione di cui al comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle Sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Quando le violazioni degli articoli 30-decies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, la misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica o la persona fisica all'interno dell'organizzazione responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato è definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span><span class=\"lf-art-t\">ter (Principio della rilevanza della violazione). - 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle violazioni degli articoli 324, comma 3, e 324-bis, comma 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span><span class=\"lf-art-t\">quater (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Fermo restando quanto previsto all'articolo 324-ter, per le violazioni previste dagli articoli 324 e 324-bis, l'IVASS in relazione alla tipologia e modalità della violazione può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste, applicare nei confronti dell'impresa o dell'intermediario una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica alle imprese le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 324-bis, comma 1 secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e l'importo delle sanzioni così determinato è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 324-bis, comma 1. Nei confronti degli intermediari l'IVASS applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo 324, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e, nel caso di sanzione pecuniaria, l'aumento sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quinquies (Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole). - 1. Per l'inosservanza degli articoli, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, ÌIVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS è stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive 2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324-bis, comma 1 applicabile secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies, è ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'impresa può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La riduzione di cui al comma 3 non è applicata:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>nel caso in cui l'impresa ne abbia già usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, per l'ipotesi in cui l'IVASS, tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 324-sexies, intenda applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 324, comma 1, lettera c).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span><span class=\"lf-art-t\">sexies (Criteri per la determinazione delle sanzioni)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni in materia di distribuzione assicurativa, l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la gravità e la durata della violazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il grado di responsabilità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la capacità finanziaria del responsabile della violazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralità di violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 324-quinquies, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della prestazione assicurativa eventualmente liquidata.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">septies (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 324-bis, comma 1, si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro settecentomila nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sul bene giuridico tutelato 2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 324-quater da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a settecentomila euro.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 324-sexies, l'IVASS può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La misura della sanzione amministrativa pecuniaria può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Quando le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 riguardano l'inosservanza delle norme richiamate all'articolo 324, comma 1, da parte di società di intermediazione assicurativa o riassicurativa, si applica la sanzione amministrativa dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di gestione dei componenti dell'organo di amministrazione considerati responsabili, per il periodo di cui al comma 3.».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">octies (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali o del personale della società di intermediazione assicurativa o riassicurativa). - 1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 324, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli intermediari, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia 2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione, deduzioni difensive e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia, cui possono partecipare con l'assistenza di un avvocato.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il Collegio di garanzia è istituito presso l'IVASS ed è composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, di cui uno designato sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti sanzionatori. L'IVASS nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è posto a carico dell'Istituto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>A seguito dell'esercizio delle facoltà difensive di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.</div>\n<p class=\"lf-p\">Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere all'IVASS di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all'IVASS la proposta motivata di determinazione della sanzione.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'IVASS, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>La procedura di cui al presente articolo si applica anche nel caso di violazioni commesse da esponenti aziendali o dal personale delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">novies (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 324-bis e all'articolo 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina di cui all'articolo 311-septies.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">56.</span>La rubrica del Capo VII del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">57.</span>All'articolo 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al Capo V e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 311, le sanzioni amministrative sono applicate nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, delle imprese locali e delle particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, dell'ultima società controllante italiana come determinata dall'articolo 210, comma 2, per la violazione degli obblighi di cui al Titolo XV, delle società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista, degli intermediari e degli altri soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente codice o delle relative norme di attuazione, responsabili della violazione.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il comma 2 è abrogato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione sono applicate nei confronti delle imprese stesse.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">58.</span>Dopo l'articolo 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 325-bis (Nozione di fatturato). - 1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Codice, per fatturato si intende il fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile, approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative dettate dall'IVASS.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-325\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 325</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ter (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. I provvedimenti di applicazione delle sanzioni, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS. L'IVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione 2. L'IVASS può disporre la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una indagine penale in corso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Se le situazioni descritte al comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'IVASS, fatto salvo quanto previsto al comma 1, può escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>che la stabilità dei mercati finanziari sia messa a rischio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto all'irrogazione delle sanzioni previste.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 325</span><span class=\"lf-art-t\">quater (Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa). - 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, incluse le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'IVASS trasmette all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformità del presente Capo.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">59.</span>Gli articoli 326 e 327 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">60.</span>All'articolo 328 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il comma 1 è abrogato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il comma 2 è abrogato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'IVASS, con regolamento, determina le modalità e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. Sono versati alla CONSAP Spa - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dei seguenti articoli:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni degli articoli 10-quater e 182;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 183;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>310-bis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>310-ter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>310-quater.</div>\n<p class=\"lf-p\">4-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per la parte relativa alla facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">61.</span>La rubrica del Capo VIII del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">62.</span>All'articolo 329 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I periti assicurativi che nell'esercizio della loro attività violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>richiamo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>censura;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>radiazione.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">63.</span>L'articolo 330 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 330 (Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi). - 1. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329 sono applicate dalla CONSAP ai sensi dell'articolo 331, nei confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">64.</span>L'articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 331 (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti). - 1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329, la CONSAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti di assicurazione, eventuali responsabili della violazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni, scritti difensivi avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia di cui all'articolo 324-octies, cui può partecipare con l'assistenza di un avvocato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A seguito dell'esercizio delle facoltà difensive di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.</div>\n<p class=\"lf-p\">Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere alla CONSAP di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza alla CONSAP la proposta motivata di determinazione della sanzione.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La CONSAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La CONSAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati da CONSAP nel suo sito internet.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">65.</span>Dopo l'articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente: «Art. 331-bis (Disposizioni di attuazione). - 1. L'IVASS emana disposizioni di attuazione del presente Titolo.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">66.</span>All'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 è tenuto»; al medesimo comma dopo le parole: «di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d)» sono inserite le seguenti: «, euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f)».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">67.</span>All'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, individua altresì il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività.».</div>\n<p class=\"lf-p\">N O T E Avvertenza:</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee (GUUE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Note alle premesse:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 è pubblicata nella G.U.C.E. del 22 febbraio 2016, n. L 26.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239.</div>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 1:</p>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 1 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto legislativo: \"Art. 1. Definizioni 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>attività riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo; g-bis) \"SEVIF\": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>\"AEAP\" o \"EIOPA\": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>\"ABE\" o \"EBA\": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>\"AESFEM\" o \"ESMA\": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>\"Comitato congiunto\": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>\"CERS\": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>\"Autorità di vigilanza degli Stati membri\": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; g-ter) autorità di vigilanza sul gruppo: l'autorità di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>codice della strada: ildecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; l-bis) collegio delle autorità di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza del gruppo; l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa; l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che è stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso Regolamento; m-ter) consulenza: l'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni; n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione; n-bis) distribuzione di probabilità prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilità di realizzazione; n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento; n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività, derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato più favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati; n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285; q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacità interna all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la revisione interna e la funzione attuariale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità.</div>\n<p class=\"lf-p\">Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo; r-bis) gruppo: un gruppo:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da altre entità in cui la società partecipante o controllante o le sue società controllate detengono una partecipazione, nonché da società legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96; ovvero</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che può includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a condizione che:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e 2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2; u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">z)</span>impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">bb)</span>impresa di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis), semprechè almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica; bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), deldecreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">cc)</span>impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione; cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica ladirettiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive; cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività riassicurativa; cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>un ente creditizio, un ente finanziario o una società strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del regolamento (UE) 575/2013;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis); cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa; cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione riassicurativa; cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">dd)</span>ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ee)</span>legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ff)</span>localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili; gg); hh);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria; ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ll)</span>natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica; ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">mm)</span>organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296; mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di una società, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale società; mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">nn)</span>partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; oo);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">pp)</span>portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">qq)</span>portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">rr)</span>principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ss)</span>prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2; ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">tt)</span>ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">uu)</span>retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vv)</span>sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa; con riferimento all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per conto dell'intermediario stesso; vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto; vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di mercato; vv-bis.2) rischio di liquidità: il rischio che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare i propri impegni finanziari al momento della relativa scadenza; vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei prezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari; vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche; vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni; vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della stabilità finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni di crisi; vv-bis.7) società controllante: una società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona; vv-bis.8) società controllata: una società sulla quale è esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona; vv-bis.9) società partecipante: la società che detiene una partecipazione; vv-bis.10) società partecipata: la società in cui è detenuta una partecipazione; vv-ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo;</div>\n<p class=\"lf-p\">vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">zz)</span>stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto; ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb); eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; fff) Stato membro di ubicazione del rischio:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;</div>\n<p class=\"lf-p\">4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;</p>\n<p class=\"lf-p\">4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo; ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con riferimento all'intermediazione, se l'intermediario è una persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza dell'intermediario; se è una persona giuridica, si intende lo Stato membro in cui è situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il luogo a partire dal quale è gestita l'attività principale; ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi; con riferimento all'intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi; hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo; iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; iii.1) vendita a distanza: qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi; iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei rischi ad un terzo; lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: ildecreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni; ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano; ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli; qqq) unità da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 38 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto legislativo: \"Art. 38. Copertura delle riserve tecniche 1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. L'impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall'impresa.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività dell'impresa garantisce che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato allaraccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.</div>\n<p class=\"lf-p\">In tal caso l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.</div>\n<p class=\"lf-p\">2-bis. Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni dell'articolo 114, comma 2-bis, del Testo unico bancario o delle relative norme di attuazione emanate dalla Banca d'Italia e dall'IVASS.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 108 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto legislativo: \"Art. 108. Attività di distribuzione 1. L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa è riservata alle imprese di cui all'articolo 107-bis, comma 1, lettera a), ai relativi dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, iscritti nel registro di cui all'articolo 109. Il registro indica gli Sati membri in cui l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Fatta salva l'ipotesi in cui l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sia esercitata, ai sensi del comma 1, direttamente da imprese e relativi dipendenti, tale attività non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>È inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione, anche a titolo accessorio, e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 109 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto legislativo: \"Art. 109. Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi 1. L'IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. L'impresa che opera in qualità di distributore, individua la persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114-septies del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies).</div>\n<p class=\"lf-p\">Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis. Per i siti internet mediante i quali è possibile l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, è necessaria l'iscrizione al registro del titolare del dominio.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, è sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).</p>\n<p class=\"lf-p\">4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro l'intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per l'esercizio dell'attività di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera c) per l'esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP, secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini dell'alimentazione del registro unico europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4, dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e può richiedere la modifica dei dati in esso riportati.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-quinquies. Le domande presentate, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione è comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalità individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.</div>\n<p class=\"lf-p\">4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-sexies è tempestivamente comunicata.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma 2, non può essere consentita se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L' Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro.\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 110 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto legislativo: \"Art. 110. Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche 1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>godere dei diritti civili;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>non essere stata dichiarata fallita né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali sulle materie individuate dall'IVASS con regolamento, che sono accertate, tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su tali aree tematiche. L'IVASS, con regolamento, detta anche disposizioni di dettaglio in merito ai requisiti per l'iscrizione al registro, determinando altresì le modalità di svolgimento della prova valutativa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e di un milione e ottocentocinquantamila euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. Gli importi di cui al comma 3 sono aggiornati mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni nell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 111 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto legislativo: \"Art. 111. Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e dei dipendenti delle imprese 1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i dipendenti dell'impresa, direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, per i produttori diretti ed è accertato dall'impresa per conto della quale tali soggetti operano.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione adeguata ai soggetti di cui al comma 1 in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attività complessivamente svolta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo per conto dei quali tali soggetti operano.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, inclusa quella svolta nei locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 112 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto legislativo: \"Art. 112. Requisiti per l'iscrizione delle società 1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avere la sede legale in Italia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'articolo 110, comma 3, per l'attività di distribuzione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Qualora eserciti la distribuzione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato dall'IVASS. È fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la distribuzione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di dotarsi di una organizzazione adeguata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>È altresì necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, commi 3 e 4, in capo alle persone fisiche addette all'attività di intermediazione della società di cui alla sezione e) del registro di cui all'articolo 109, comma 2. È in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la società fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 113 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto legislativo: \"Art. 113. Cancellazione 1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>radiazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>rinunzia all'iscrizione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>perdita di almeno uno dei requisiti di cui agliarticoli 110, comma 1,111, commi 1 e 3, e112;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'IVASS;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e112, comma 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall'intermediario o dall'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento sanzionatorio ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 117 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto legislativo: \"Art. 117. Separazione patrimoniale 1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. Il limite minimo è aggiornato mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 118 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto legislativo: \"Art. 118. Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi 1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>(abrogato).\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 132-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto legislativo: \"Art. 132-ter. Sconti obbligatori 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati \"scatola nera\" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>In particolare, il regolamento di cui al comma 2:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>(abrogato).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto legislativo: \"Art. 133. Formule tariffarie 1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'IVASS, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 145-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente decreto legislativo: \"Art. 145-bis.Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi.</div>\n<p class=\"lf-p\">I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>(abrogato).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 182 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto legislativo: \"Art. 182. Pubblicità dei prodotti assicurativi 1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>(abrogato).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'IVASS vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'IVASS, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto legislativo: \"Art. 183. Regole di comportamento 1. Nell'esecuzione dei contratti le imprese devono:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>(abrogata).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'IVASS tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 184 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto legislativo: \"Art. 184. Misure cautelari ed interdittive 1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies, 121-bis e 121-ter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'IVASS vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o del distributore interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Si riporta il testo dell'articolo 191 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto legislativo: \"Art. 191. Potere regolamentare 1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le condizioni di accesso all'attività di assicurazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le condizioni di esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione, incluso:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>il sistema di governo societario, incluse le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione e riassicurazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonché l'eventuale possibilità di richiedere l'attività di verifica da parte della società di revisione in conformità alla normativa dell'Unione europea;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria nonché l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della società di revisione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese locali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle società veicolo di cui all'articolo 57-bis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'articolo 2;</div></div>", "next": 239837}