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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95 - Normattiva

In breve

Questo decreto legislativo riguarda la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, con l'obiettivo di riorganizzare le amministrazioni pubbliche. Introduce modifiche agli ordinamenti del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.

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--> --> DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95 ultimo aggiornamento all'atto: 24/04/2026 --> Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00087) note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2026) (GU n.143 del 22-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 30) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Revisione dei ruoli del personale della Polizia di StatoSezione IDisciplina dei ruoli 1 Sezione II Disposizioni transitorie e comuni per la Polizia di Stato 2agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3 bis Capo II Revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri Modificazioni all'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieriSezione IDotazioni e ruoli 4 5 Sezione II Ruoli degli ufficiali 6 7 8 9 10 Sezione III Ruolo degli ispettori 11 12 13 14 15 16 Sezione IV Ruolo dei sovrintendenti 17 18 19 20 21 Sezione V Ruolo degli appuntati e dei carabinieri 22 23 24 Sezione VI Ordinamento dell'Arma dei carabinieri 25 26 Sezione VII Norme di coordinamento, transitorie e finali 27 28 29 30 31 32 Capo III Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza 33 34 35 36agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo IV Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria 37 38 39 40 41 42 43 44agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo V Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento 45agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 45 note (parte 1) 45 note (parte 2) 46agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 47orig. 48orig. Allegati Tabelle allegate Tabelle allegateagg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  7-7-2017 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a); Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, secondo periodo; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare l'articolo 1, comma 365, lettera c); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189; Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833; Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218; Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53; Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146; Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 aprile 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato nella seduta del 12 aprile 2017; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017; Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche agli ordinamenti del personale 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e la seguente carriera» e le lettere d), e) ed f), sono sostituite dalla seguente: «c-bis) carriera dei funzionari»; 2) al comma 2, dopo le parole: «ai predetti ruoli» sono aggiunte le seguenti: « e alla predetta carriera»; b) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole «dei ruoli» sono inserite le seguenti: «e della carriera»; 2) il secondo comma è abrogato; c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo la parola «ruoli» sono inserite le seguenti «e alla carriera» e le parole: «dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari»; 2) al comma 2, dopo le parole: «dello stesso ruolo» sono inserite le seguenti: «o della stessa carriera»; 3) il comma 3 è abrogato; d) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.». 3-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; e) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»; la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»; 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale»; f) all'articolo 12, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»; g) all'articolo 24-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui al comma 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali»; 2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, secondo periodo, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; h) all'articolo 24-quater, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.»; 2) al comma 2, le parole: «Ai concorsi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Alle procedure di cui al comma 1»; 3) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica. 4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.»; 4) al comma 5, le parole: «ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a)»; 5) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.»; 6) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.»; i) all'articolo 24-quinquies, comma 1, lettera c), le parole: «per più di venti giorni, anche se non continuativi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio» e le parole: «per la partecipazione al concorso» sono sostituite dalle seguenti: «per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater»; l) all'articolo 24-sexies, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; m) all'articolo 24-septies, comma 1, le parole: «scrutinio per merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «scrutinio per merito assoluto» e le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; n) all'articolo 25, comma 1, le parole: «Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è articolato in quattro qualifiche» sono sostituite dalle seguenti: «Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche» e le parole: «ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore superiore; sostituto commissario.»; o) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici, ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza, in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Sono, in via principale, i diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.»; 2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, nonché quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche in cui, oltre al dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.»; 5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; p) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «nel limite del cinquanta cento dei posti disponibili», sono sostituite dalle seguenti; «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno»; b) alla lettera b), le parole: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno», le parole: «un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni» e l'ultimo periodo è soppresso; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).»; 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione.»; q) all'articolo 27-bis, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»; r) all'articolo 27-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «un corso della durata di diciotto mesi preordinato» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché»; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo non superiore a un anno.»; 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.»; 4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.»; 5) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3»; 6) il comma 7 è abrogato; s) all'articolo 28, comma 1, le parole: «oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 27-ter» sono sostituite dalle seguenti: «oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 27-ter»; t) l'articolo 31-bis, è sostituito dal seguente: «art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree triennali previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.»; u) l'articolo 31-quater è sostituito dal seguente: «Art. 31-quater (Promozione a sostituto commissario). - 1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. 2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»; v) all'articolo 73, le parole: «ed agli ispettori principali» sono sostituite dalle seguenti: «agli ispettori capo e agli ispettori superiori», e le parole: «Al personale con qualifica di ispettore capo» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale con qualifica di sostituto commissario»; z) alla rubrica dell'articolo 74, le parole: «al ruolo dei commissari e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari», e dopo le parole: «ai vice questori aggiunti» sono inserite le seguenti: «, ai vice questori». 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1 (Istituzione di ruoli e carriera). - 1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica: a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; c) ruolo degli ispettori tecnici; d) carriera dei funzionari tecnici. 2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A. 3. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario e supporto logistico-amministrativo. 4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.»; b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma dopo la parola: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e alla carriera»; 2) al secondo comma, dopo la parola: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e della carriera» e dopo le parole: «che espleta funzione di polizia,» sono inserite le seguenti: «anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,»; c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Ruolo degli agenti e assistenti tecnici). - 1. Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: agente tecnico; agente scelto tecnico; assistente tecnico; assistente capo tecnico.»; d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole: «del personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici»: «sono sostituite dalle seguenti: «del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici»; 2) al comma 1, le parole: «degli operatori e collaboratori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli agenti e assistenti tecnici»; 3) al comma 3, le parole: «di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «di assistente tecnico e assistente capo tecnico»; 4) al comma 4, le parole: «di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «di assistente tecnico e assistente capo tecnico»; 5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali. 4-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; e) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina ad agente tecnico»; 2) il comma 1 è sostituto dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento, e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»; 3) ai commi 3, 4 e 6, le parole: «operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «agenti tecnici», al medesimo comma 3 sono soppresse le parole: «, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'articolo 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione», al comma 6 dopo le parole «giudizio di idoneità» sono inserite le seguenti: «ai servizi di polizia»; 4) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione.»; f) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole: «operatore tecnico scelto» sono sostituite dalle seguenti: «agente scelto tecnico»; 2) al primo comma, le parole: «operatore tecnico scelto» sono sostituite dalle seguenti: «agente scelto tecnico» e le parole: «operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «agenti tecnici»; g) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole: «a collaboratore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «ad assistente tecnico»; 2) al primo comma, le parole: «collaboratore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «assistente tecnico» e le parole: «operatore tecnico scelto» sono sostituite dalle seguenti: «agente scelto tecnico»; h) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Promozione ad assistente capo tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.»; i) l'articolo 20-bis è sostituito dal seguente: «Art. 20-bis (Ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice sovrintendente tecnico; sovrintendente tecnico; sovrintendente capo tecnico. l) all'articolo 20-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole: «dei revisori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti tecnici»; 2) al comma 1, le parole: «dei revisori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti tecnici»; 3) al comma 3, le parole: «di revisore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo tecnico» e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi; «In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.»; 4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; m) gli articoli 20-quater e 20-quinquies sono sostituiti dai seguenti: «Art. 20-quater (Nomina a vice sovrintendente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. 2. Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che: a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.». 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica e l'anzianità anagrafica. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica. 4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b). 6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1. 7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio. Art. 20-quinquies (Dimissione dal corso). - 1. È dimesso dal corso di cui all'articolo 20-quater, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso, con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.»; n) l'articolo 20-sexies è sostituito dal seguente: «Art. 20-sexies (Promozione a sovrintendente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»; o) l'articolo 20-septies è sostituito dal seguente: «Art. 20-septies (Promozione a sovrintendente capo tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»; p) l'articolo 21 è abrogato; q) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Art. 22 (Ruolo degli ispettori tecnici). - 1. Il ruolo degli ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice ispettore tecnico; ispettore tecnico; ispettore capo tecnico; ispettore superiore tecnico; sostituto direttore tecnico.»; r) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica le parole: «dei periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»; 2) al primo comma, dopo la parola: «profilo» sono inserite le seguenti: «o settore» e le parole «dei periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»; 3) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo o settore all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili o settori professionali.»; s) all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole: «dei periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»; 2) ai commi 1 e 3, le parole: «dei periti tecnici» sono sostitute dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»; 3) al comma 4, le parole: «dei periti» è sostituita dalla seguente: «degli ispettori tecnici»; 4) al comma 5, le parole: «qualifica di perito tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti: «qualifiche di ispettore superiore tecnico e di sostituto direttore tecnico» e dopo le parole: «in caso di assenza o impedimento.» è aggiunto il seguente periodo: «Svolge, altresì, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.»; 5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. 5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; t) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole: «vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»; 2) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 2.1) le parole: vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»; 2.2) alla lettera a), le parole: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno»; 2.3) alla lettera b), le parole: «per il restante cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno»; 3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo.»; u) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole: «vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»; 2) al comma 1, le parole: «salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «con il limite di età non superiore a ventotto anni stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve restando le deroghe di cui al predetto regolamento» e dopo le parole: «o attestato di abilitazione» sono inserite le seguenti: «ovvero laurea triennale»; 3) al comma 2, le parole: «ruolo dei revisori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti tecnici»; 4) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.»; 5) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico.»; 6) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.»; 7) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale.»; v) all'articolo 25-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole: «vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonché dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici.»; 3) al comma 2, dopo le parole: «ciascun profilo» aggiungere le seguenti: «o settore»; 4) al comma 3, dopo la parola: «profili» sono inserite le seguenti: «o settori» e dopo la parola: «profilo» sono inserite le seguenti: «o settore»; 5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso.»; 6) al comma 6, le parole: «vice periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettori tecnici»; z) all'articolo 25-quater, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, lettera c), le parole: «che espleta attività tecnico-scientifica, tecnica» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: «oltre i quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre i limiti di cui al comma 1»; 3) al comma 6, le parole: «che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» sono soppresse; aa) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole: «perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore tecnico»; 2) il comma 1 è sostituto dal seguente: «1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice ispettori tecnici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica , oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8, ovvero ai sei mesi di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8-bis.»; bb) all'articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole: «perito tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore capo tecnico»; 2) al comma 1, le parole: «perito tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore capo tecnico» e le parole: «perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore tecnico»; cc) l'articolo 31-bis è sostituito dal seguente: «Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree triennali previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.»; dd) l'articolo 31-quinquies è sostituito dal seguente: «Art. 31-quinquies (Promozione a sostituto direttore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. 2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»; ee) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 è abrogato; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ed al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori tecnici, del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e alla carriera dei funzionari tecnici fino alla qualifica di primo dirigente tecnico è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.». 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Art. 9 (Ruolo del maestro direttore). - 1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: maestro direttore - direttore tecnico capo; maestro direttore - direttore tecnico superiore; maestro direttore - primo dirigente tecnico. 2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti.»; b) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10 (Ruolo del maestro vice direttore). - 1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in due qualifiche: maestro vice direttore - direttore tecnico principale; maestro vice direttore - direttore tecnico capo. 2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale. 3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio.»; c) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: «Art. 12-bis (Progressione di carriera del maestro direttore). - 1. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto. 2. La promozione a primo dirigente tecnico del maestro direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di primo dirigente tecnico nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.»; d) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente: Art. 13-bis (Progressione di carriera del maestro vice direttore). - 1. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto. 2. La promozione a direttore tecnico capo del maestro vice direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di direttore tecnico capo nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.»; e) l'articolo 15-quinquies è sostituito dal seguente: «Art. 15-quinquies (Orchestrale primo livello «coordinatore)». - 1. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli orchestrali primo livello, che maturano due anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. 2. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 1, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»; f) l'articolo 28, comma 3, è sostituito dai seguenti: «3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, transita, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della banda musicale.»; «3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all'espletamento delle attività musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, può presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, settore supporto logistico, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento della Commissione medica ospedaliera, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della banda musicale.»; g) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: «Art. 33 (Titolari degli strumenti soppressi). - 1. I titolari degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuano a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio e mantengono il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultavano inseriti in base alla tabella B allegata al presente decreto.». 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 5 è abrogato; b) all'articolo 7: 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Agli appartenenti alla carriera dei medici della Polizia di Stato ed a quella dei medici veterinari della Polizia di Stato è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e, con esclusione dei dirigenti superiori e del dirigente generale, quella di ufficiale di polizia giudiziaria.»; 2) il secondo comma è abrogato. c) all'articolo 8, primo comma, le parole: «I medici» sono sostituite dalle seguenti: «Gli appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia»; d) all'articolo 19, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera a) è soppressa e la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il medico principale e il medico veterinario principale, dal direttore del servizio sanitario a livello centrale o direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministra …

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