{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge; (Omissis).\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Note alle premesse:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo dell'art. 3, comma 155 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), pubb. nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O: \"Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). - (Omissis).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">155.</span>È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. È altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.</div>\n<p class=\"lf-p\">È altresì autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.\".</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo dell'art. 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubb. nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O : \"365. (Omissis).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</div>\n<p class=\"lf-p\">In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.\".</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017, pubbl. nella Gazz. Uff. 30 marzo 2017, n. 75, reca: \"Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Legge di Bilancio 2017.\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 1°aprile 1981, n. 121, pubb. nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O, reca: \"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, pubb. nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O, reca: \"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, pubb. nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O, reca: \"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, reca: \"Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, reca: \"Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato\". (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1987, n. 148, S.O).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, reca: \"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126 (Approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di finanza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1926, n. 33.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: \"Ordinamento del corpo della Guardia di finanza\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 3 agosto 1961, n. 833, reca: \"Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1961, n. 214).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 29 ottobre 1965, n. 1218, reca: \"Istituzione di una Scuola di polizia tributaria\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 1965, n. 283).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 24 ottobre 1966, n. 887, reca: \"Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1966, n. 274).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 10 maggio 1983, n. 212, reca: \"Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138, S.O).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 1° febbraio 1989, n. 53, reca: \"Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1989, n. 43, S.O).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, reca: \"Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1991, n. 62, S.O).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 reca: \"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca: \"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1999, n. 250, S.O).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, reca: \"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza\", (pubb. nella Gazzetta Uff. 26 marzo 2001, n. 71, S.O).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, reca: \"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78\",(pubb. nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, S.O).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, reca: \"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, S.O).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca: \"Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, reca: \"Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale Uff. 20 novembre 1992, n. 274, S.O).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, reca: \"Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2000, n. 132).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, reca: \"Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2010, n. 231).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, reca: \"Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria\", (pubb. nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2006, n. 259).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 \"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali\", (pubb. nella Gazz. Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), è il seguente: \"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 1:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 12, 24-ter, 24-quater, 24-quinques, 24-sexies, 24-septies, 25, 26, 27, 27-bis, 27-ter, 28, del citato decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dal presente decreto: \"Art. 1 (Istituzione dei ruoli e carriera). - 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ruolo degli agenti e assistenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ruolo dei sovrintendenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ruolo degli ispettori; c-bis) carriera dei funzionari.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, e alla predetta carriera nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Dotazioni organiche). - La dotazione organica dei ruoli e della carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Gerarchia). - 1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli e alla carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo o della stessa carriera la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.\" \"Art. 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Può, altresì, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio operativo.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione \"coordinatore\", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali;</p>\n<p class=\"lf-p\">3-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>godimento dei diritti politici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi \"Polizia di Stato-Fiamme Oro\" è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.\" \"Art. 12 (Promozione ad assistente capo). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente.\" \"Art. 24-ter (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti). - 1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere, altresì, affidato il comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e può essere, altresì, affidato il comando di posti di polizia o di unità equivalenti. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui al comma 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione \"coordinatore\", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 -bis escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, ultimo periodo, il personale: che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per1'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risulti idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. È dimesso dai corsi di cui all'articolo 24-quater, il personale che</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dichiara di rinunciare al corso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>non supera gli esami di fine corso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sexies (Promozione a sovrintendente). - La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">septies (Promozione e sovrintendente capo). - La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Ruolo degli ispettori). - 1. Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni vice ispettore; ispettore; ispettore capo; ispettore superiore; sostituto commissario.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Funzioni degli Ispettori). - 1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria 2. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli Ispettori sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Agli stessi può essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta, ovvero di direzione di sottosezioni o di unità equivalenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli Ispettori può sostituire il superiore gerarchico.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici - ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza - in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Sono, in via principale, i diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le funzio ni di cui ai commi 3 e 5, nonché quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche in cui, oltre al dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione \"coordinatore\", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale: che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b)sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">(Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, del titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono».</div>\n<p class=\"lf-p\">1.bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">bis (Nomina a vice ispettore di polizia). - 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>godimento dei diritti politici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ter (Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia). - 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa 2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo non superiore a un anno.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I vice ispettori in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>(abrogato).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Promozioni a ispettore). - La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 27-ter.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori). - La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori ed agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari). - La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti che nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento operazioni di servizio di eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali capacità professionali dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.\"</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5, 6, 9, 20-ter, 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 28, e 31 del decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 337 (per l'argomento v. nelle note alle premesse) come modificati dal presente decreto: \"Art. 2 (Norme applicabili). - Al personale appartenente ai ruoli e alla carriera di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo L'equiparazione del personale dei ruoli e della carriera suddetti con quello che espleta funzioni di polizia anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è fissata nella allegata tabella B.\" \"Art. 4 (Mansioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono altresì svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale 4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione \"coordinatore\", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.</div>\n<p class=\"lf-p\">4-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione dì cui al comma 4-bis, il personale: a)c he nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento, e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado 2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, secondo le esigenze dell'Amministrazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Possono essere inoltre nominati, allievi agenti tecnici nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello relativo ai limiti di età.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed i figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità ai servizi di polizia sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Promozione ad agente scelto tecnico). - La promozione ad agente scelto tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti tecnici che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui al precedente articolo.\" \"Art. 9 (Promozione ad assistente tecnico). - La promozione alla qualifica di assistente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto tecnico.\" \"Art. 20-ter (Mansioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Al personale della qualifica di sovrintendente capo tecnico, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione \"coordinatore\", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3 bis, il personale: che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.\" \"Art. 23 (Mobilità nell'ambito della qualifica del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici). - È in facoltà dell'Amministrazione, nell'ipotesi di determinazione di un nuovo profilo o settore professionale nell'ambito del ruolo degli ispettori tecnici, disporre, per esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche in relazione al titolo di studio posseduto, corsi di qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni.</div>\n<p class=\"lf-p\">La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo o settore all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili o settori professionali.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito 2. L'attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici possono essere preposti alla direzione di unità operative, con le connesse responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo degli ispettori tecnici può sostituire il superiore gerarchico.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il personale appartenente alla qualifiche di ispettore superiore tecnico e di sostituto direttore tecnico svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale è adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento. Svolge, altresì, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione \"coordinatore\", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">(Nomina a vice ispettore tecnico). - 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico si consegue</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso per titoli ed esami;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bis (Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, con il limite di età non superiore a ventotto anni stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,n. 127, fatte salve restando le deroghe di cui al predetto regolamento e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, ovvero laurea triennale tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 2. Gli appartenenti al ruolo dei sopraintendenti tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della formazione tecnico professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.</div>\n<p class=\"lf-p\">8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, .frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla .frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di prova, e sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ter (Concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui a/l'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonché dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che ne/l'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a \"buono\". Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici 2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo o settore professionale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili o settori professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo o settore sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale, formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">quater (Dimissioni dal corso). - 1. È dimesso dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis e 25-ter il personale che</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dichiara di rinunciare al corso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>non supera gli esami di fine corso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianità, sono restituiti al servizio e sono ammessi, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purché continuino a possedere i requisiti previsti.\" \"Art. 28 (Promozione a ispettore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice ispettori tecnici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica , oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8, ovvero ai sei mesi di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8-bis.\" \"Art. 31 (Promozione a ispettore capo tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore tecnico che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 ( per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto: \"Art. 28 (Cause di cessazione dal servizio). - 1. Le cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato sono quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, riguardante l'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, transita, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della banda musicale.\";</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all'espletamento delle attività musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, può presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, settore supporto logistico, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento della Commissione Medica Ospedaliera, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della banda musicale.\".</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 19 e 20 del decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 338 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificati dal presente decreto: \"Art. 7 (Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria). - Agli appartenenti alla carriera dei medici della Polizia di Stato ed a quella dei medici veterinari della Polizia di Stato è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e, con esclusione dei dirigenti superiori e del dirigente generale, quella di ufficiale di polizia giudiziaria.</div>\n<p class=\"lf-p\">Fermo restando il disposto dell'art. 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Incarichi temporanei). - Gli appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia della Polizia di Stato possono essere autorizzati ad assumere incarichi temporanei di insegnamento e di ricerca scientifica purché compatibili con i doveri del proprio servizio I medici della Polizia di Stato possono essere autorizzati a frequentare le scuole di specializzazione presso le Università in settori di interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata anche in relazione al profitto.\" \"Art. 19 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza). - Il rapporto informativo, redatto a norma degli articoli 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , per il personale di cui al presente decreto in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è compilato:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>(soppressa).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per il medico principale, e il medico veterinario principale, dal direttore della divisione da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal direttore del servizio sanitario a livello centrale o direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>per il medico e il medico veterinario della Polizia di Stato, dal direttore della divisione presso la quale presta servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo della Polizia.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici). - Il rapporto informativo del personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso gli uffici e reparti periferici, è compilato</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>(soppressa).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per i medici e i medici principali, per i medici veterinari e i medici veterinari principali, rispettivamente, dal primo dirigente medico o dal primo dirigente medico veterinario dal quale direttamente dipendono. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, o da un primo dirigente veterinario il rapporto informativo è compilato dal vice questore vicario, per il personale in servizio in questura, e, negli altri casi dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, o medico veterinario individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalità di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La rubrica del Titolo I del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 ( per l'argomento v. nelle note alle premesse), reca: \"Carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La rubrica del Titolo II del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 ( per l'argomento v. nelle note alle premesse), reca: \"Carriera dei funzionari tecnici di Polizia.\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La rubrica del Titolo III del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 ( per l'argomento v. nelle note alle premesse), reca:\"Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia.\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 9, 11, 32, 36, 37, 47, 51, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, e 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificati dal presente decreto: \"Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico). - 1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento.</div>\n<p class=\"lf-p\">I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea magistrali o in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo l7, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con il medesimo decreto sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all'articolo 5-bis, comma 2 e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico di cui, rispettivamente, all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel decreto di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. ll predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a \"ottimo\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121 2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), è articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che può essere svolto anche presso gli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>(abrogato).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio operativo sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.\" \"Art. 9 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.\" \"Art. 11 (Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza). - 1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Con decreto del Ministro dell'interno è costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza a dirigente generale tecnico ed a dirigente generale medico, composta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede, e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal 1° gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.\" \"Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, .finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base dì programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per la carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale, nonché di formazione della graduatoria finale sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I direttori tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di direttore tecnico principale e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia.</div>\n<p class=\"lf-p\">Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di direttore tecnico principale è effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-bis. (abrogato).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.\" \"Art. 36 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico). - 1. La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico che, alla stessa data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di Stato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. \"Art. 37 (Norma di rinvio). - 1. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b), ultimo periodo, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. L'articolo 27 si applica anche al personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, già in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli.\" \"Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e dei medici veterinari). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico di un anno, presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. La scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici e i medici veterinari della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, fermo restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.\" \"Art. 51 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico). - 1. La promozione a dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.\" \"Art. 53 (Norma di rinvio). - 1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis.\" \"Art. 58 (Conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale). - 1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali dei funzionari.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Con decreto del Ministro dell'interno possono essere individuate, in rapporto alla medesima qualifica dirigenziale, più posizioni graduate secondo la diversa rilevanza degli incarichi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Gli incarichi di funzione dirigenziale, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono conferiti ai vice questori aggiunti, ai vice questori, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori e qualifiche corrispondenti dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento in disponibilità, il comando e il collocamento fuori ruolo.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">(Commissione per la progressione in carriera)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ai fini della progressione in carriera del personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1, è integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di sanità e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, o qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima commissione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">(Cause di esclusione dagli scrutini). - 1. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente alle carriere di cui al presente decreto che</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Sospensione dalla partecipazione agli scrutini). - 1. È sospeso dagli scrutini di promozione il personale delle carriere di cui al presente decreto rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">(Valutazione annuale dei dirigenti). - 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori dei primi dirigenti, dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori i primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Entro il successivo 30 aprile, un comitato composto da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il giudizio valutativo finale è espresso dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente di vice questore e di vice questore aggiunto sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali). - 1. Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore, e qualifiche corrispondenti, la commissione per la progressione in carriera formula una proposta al consiglio di amministrazione. Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, la commissione per la progressione in carriera, ai fini della proposta al consiglio di amministrazione, valuta, oltre alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche la piena idoneità del funzionario a svolgere le funzioni della qualifica superiore, sulla base dei criteri di massima relativi agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche anzidette. Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente o dirigente superiore il funzionario che riporti un punteggio inferiore al settanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima 2. Non possono essere attribuite promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali per più di una volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di un'ulteriore promozione, al funzionario interessato sono attribuiti i benefici economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.\" \"Art. 65 (Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche). - 1. Per le esigenze conseguenti alla determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del personale delle carriere di cui al presente decreto possono essere modificate con il regolamento previsto dal medesimo articolo 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna carriera, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.\" \"Art. 65-ter (Ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza). - 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, il personale delle carriere della Polizia di Stato, giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per mutilazioni o invalidità riportati in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, è iscritto nel ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, previa dispensa dal servizio per inidoneità assoluta nel ruolo di appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3, previo giudizio medico-legale di inidoneità assoluta al servizio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il personale di cui al comma 1, iscritto nel ruolo d'onore, può essere richiamato in servizio, con il suo consenso, in casi particolari, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per essere impiegato in incarichi compatibili con l'infermità riportata e diversi dalla direzione di reparti operativi, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il personale di cui al comma 1, decorato al valor civile o militare, che non abbia superato i limiti di età previsti per il collocamento a riposo d'ufficio può chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Per la progressione in carriera del personale di cui al presente articolo iscritto nel ruolo d'onore, la disciplina prevista per il conferimento delle promozioni nel ruolo di provenienza si applica con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore è determinato, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse.</div>\n<p class=\"lf-p\">Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Al personale di cui ai commi 2 e 3 si applica il trattamento più favorevole tra la pensione privilegiata in godimento e il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata al momento della cessazione dal servizio, nonché il diritto agli assegni di superinvalidità, di assistenza, di accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano superiori ad un anno e siano stati retribuiti con trattamento economico in attività, sono assicurati la riliquidazione del trattamento di quiescenza e il trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio spettante in attività di servizio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il richiamo o la permanenza in servizio del personale iscritto delle carriere d'onore rende indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo, un numero di posti nella qualifica iniziale delle carriere di provenienza, tale da assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, al personale delle carriere della Polizia di Stato iscritto nel ruolo d'onore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare iscritti nel ruolo d'onore che prestano servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79.\".</div></div>", "next": 0}