{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">«Art. 36 (Fusioni e trasformazioni). - 1. La Banca d'Italia autorizza fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57.». «Art. 37-bis (Gruppo Bancario Cooperativo). - 1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le società bancarie e finanziarie controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59; c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).</div>\n<p class=\"lf-p\">Omissis.». «Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'adeguatezza patrimoniale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>(abrogata);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;</div>\n<p class=\"lf-p\">Omissis.» «Art. 53-bis (Poteri di intervento). - 1. La Banca d'Italia può:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.». «Art. 57 (Fusioni e scissioni). - 1. La Banca d'Italia autorizza: a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una banca italiana; b) le scissioni nelle quali la società scissa è una banca italiana.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire la solidità del profilo prudenziale delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis dopo il completamento dell'operazione, tenuto conto dei seguenti criteri: la reputazione delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la solidità finanziaria delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la capacità del soggetto risultante dalla fusione o scissione di rispettare le disposizioni del presente decreto e del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabili, le altre disposizioni che ne regolano l'attività; il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione se le condizioni di cui al comma 1-bis non sono soddisfatte.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-quater. Non si può dare corso all'atto di fusione o di scissione prima che sia intervenuta l'autorizzazione di cui al comma 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Fermo restando quanto previsto dal comma 1-quater, non si può dare corso agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile e dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in relazione a un progetto di fusione o di scissione a cui prendono parte banche e alla deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1 ovvero il parere positivo dell'autorità di un altro Stato dell'Unione europea competente ai sensi dell'articolo 27-decies della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.</div>\n<p class=\"lf-p\">4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.». «Art. 58 (Cessione di rapporti giuridici). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.</div>\n<p class=\"lf-p\">7-bis. Alle cessioni di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui al comma 1 si applica anche l'articolo 58-bis, qualora dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attività o passività ai sensi del medesimo articolo.». «Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie da questa controllate.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Capogruppo del gruppo bancario è:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo; o</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell'insieme delle società controllate vi siano solo banche italiane oppure quando il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata; o</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca italiana.» «Art. 60-bis (Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo). - 1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), richiedono l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo, salvo che presentino istanza di esenzione ai sensi del comma 3. L'autorizzazione è rilasciata e l'esenzione è concessa dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli assetti organizzativi e di controllo e l'articolazione dei compiti nell'ambito del gruppo assicurano il coordinamento efficace dei soggetti del gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la struttura del gruppo non ostacola l'effettivo esercizio della vigilanza su base individuale e consolidata delle banche del gruppo di appartenenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i soggetti che detengono nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista le partecipazioni indicate dall'articolo 19 soddisfano le condizioni ivi previste;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista sono idonei ai sensi dell'articolo 26;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>non sussistono, tra la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate all'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), possono presentare istanza di esenzione quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la società di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la società di partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione a società bancarie e finanziarie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non è stata designata come ente sottoposto a risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>è designata una banca controllata avente sede legale in Italia, o una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista controllata avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento indicate all'articolo 61 e a questa sono assegnati i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lo statuto prevede espressamente che alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>non vi sono ostacoli all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza su base consolidata.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista designata ai sensi del comma 3, lettera c), chiede l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo a norma del comma 1 del presente articolo. In tal caso, l'istanza di autorizzazione è presentata contestualmente all'istanza di esenzione presentata ai sensi del comma 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-ter. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista di cui al comma 3 si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere b), c), limitatamente al criterio di adeguata composizione collettiva, d-bis) ed e) di tale articolo.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista chiede l'autorizzazione a norma del presente articolo se vengono meno le condizioni per l'esenzione previste dal comma 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La revoca dell'autorizzazione è disposta nei seguenti casi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 99.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.</div>\n<p class=\"lf-p\">7-bis. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del comma 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Qualora una decisione congiunta ai sensi dei commi 6 o 7 non venga adottata per disaccordo delle autorità entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la questione è trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19 e 57-bis, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Nel caso di società di partecipazione finanziaria o di società di partecipazione finanziaria mista avente sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, ai fini del presente articolo si applicano le corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.». «Art. 64 (Albo). - 1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione nell'albo è subordinata all'autorizzazione indicata all'articolo 60-bis. In caso di società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo designata ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 4, sono iscritte nell'albo anche le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.» «Art. 65 (Ambito della vigilanza su base consolidata).- 1. Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione nei confronti dei seguenti soggetti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>società appartenenti a un gruppo bancario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca; d); e); f); g);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>società che controllano almeno una banca, incluse le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>società diverse da quelle bancarie e finanziarie quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo; i-bis) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter; i-ter) società, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.». «Art. 67 (Vigilanza regolamentare). - 1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'adeguatezza patrimoniale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>(abrogata);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'informativa da rendere al pubblico sulle materie indicate al presente comma.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione europea, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.</div>\n<p class=\"lf-p\">2-ter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'articolo 65.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l'articolo 53-ter.». «Art. 67-ter (Poteri di intervento). - 1. La Banca d'Italia può:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera b), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l'autorità competente per la vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera c), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata. Si applica l'articolo 60-bis, commi 7-bis e 8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali.». «Art. 68 (Vigilanza ispettiva). - 1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie e finanziarie o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea o terzi, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le banche, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.» «Art. 69 (Collaborazione tra autorità e obblighi informativi). - 1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell'Unione europea la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Nell'ambito degli accordi previsti al comma 1, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, anche per l'esercizio della vigilanza su base consolidata:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sulle società bancarie e finanziarie controllate dai soggetti indicati alla lettera a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sulle società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).</div>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza su base consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato dell'Unione europea in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati dell'Unione europea, le competenti autorità monetarie.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati dell'Unione europea ospitanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-quinquies. Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati dell'Unione europea interessati.» «Art. 69.1 (Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>abbiano sede legale in Italia, non siano a loro volta controllate da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, e nell'insieme delle società da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e siano tenute al rispetto su base sub-consolidata del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'autorizzazione prevista al comma 1 è rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si applicano gli articoli 60-bis, 60-ter, 61-bis, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.» «Art. 69.2 (Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Fuori dai casi previsti negli articoli 60, comma 2 e 60-bis, comma 3-bis, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie e finanziarie soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorità competente all'esercizio della vigilanza su base consolidata. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma. Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del presente comma, la questione è rinviata all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si applicano gli articoli 60-bis, 60-ter, 61, 61-bis, comma 1, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69. A tal fine la Banca d'Italia collabora con l'autorità di vigilanza su base consolidata e adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5, 60-ter e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo. Le società indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I.». «Art. 69-quinquies (Piani di risanamento di gruppo).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Non è tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo italiana di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato dell'Unione europea, salvo che ciò non sia a essa specificamente richiesto in conformità dell'articolo 69-septies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il piano di risanamento di gruppo è finalizzato a ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le società del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresì, i possibili ostacoli all'attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all'allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attività nonché al rimborso di passività fra società del gruppo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il piano di risanamento di gruppo è approvato dall'organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia, in conformità dell'articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati dell'Unione europea.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alle autorità competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>alle autorità competenti degli Stati dell'Unione europea in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>alle autorità di risoluzione delle società controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonché all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il piano di risanamento di gruppo è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.</div>\n<p class=\"lf-p\">7-bis. Le società indicate all'articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l'articolo 69-novies, comma 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">7-ter. Il presente articolo si applica anche ai gruppi bancari cooperativi.». «Art. 69-novies (Trasmissione dei piani di risanamento). - 1. Le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d'Italia.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato dell'Unione europea collaborano con l'autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.\". «Art. 69-octiesdecies (Presupposti). - 1. La Banca d'Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle società indicate agli articoli 69.1 e 69.2:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la rimozione degli esponenti di cui all'articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Le misure adottate ai sensi della presente Sezione sono comunicate al Comitato di Risoluzione Unico, quando riguardano i soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b) e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014.» «Art. 69-noviesdecies (Attuazione del piano di risanamento e altre misure). - 1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter, la Banca d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), può chiedere alla banca o alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1 può:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce.» «Art. 69-vicies-semel (Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza). - 1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Si applica il comma 4 dell'articolo 70.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della società di cui al comma 1 con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia può inoltre ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza della società di cui al comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo italiana o di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 in base agli articoli 70 e 98.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione.». «Art. 78 (Banche autorizzate in Italia). - 1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche di Stato terzo, anche per insufficienza di fondi.». «Art. 95 (Succursali di banche di Stato terzo). - 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Alle succursali di banche di Stato terzo si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 58-sexies, nonché dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.» «Art. 96 (Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia). - 1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti in conformità di quanto previsto dalla presente Sezione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La pubblicità e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI.» «Art. 96-bis (Interventi). - 1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali di Stato terzo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>delle succursali italiane delle banche di Stato terzo aderenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. I sistemi di garanzia:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>effettuano, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di Stato terzo; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se è intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di Stato terzo secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo per prevenire o superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-quater. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), può essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>non è stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le banche aderenti al sistema di garanzia cui aderisce la banca beneficiaria dell'intervento sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 96.2, comma 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessità di effettuare il rimborso di depositi protetti.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-sexies. Finchè il livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile. 2 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.». «Art. 96-bis.3 (Obblighi dei sistemi di garanzia). - 1. I sistemi di garanzia:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attività;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>effettuano con regolarità, almeno ogni tre anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis: a tal fine essi possono chiedere informazioni alla banche aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>redigono la corrispondenza con i depositanti delle banche aderenti nella lingua o nelle lingue utilizzate dalla banca presso cui si trova il deposito protetto per le comunicazioni con i propri depositanti ai sensi del Titolo VI o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale presso cui è costituito il deposito protetto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>garantiscono la riservatezza di notizie, informazioni e dati in loro possesso in ragione della propria attività istituzionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera d).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di garanzia si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e), e del comma 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. Con riguardo agli atti compiuti per effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis, la responsabilità dei sistemi di garanzia dei depositanti, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.». «Art. 96-ter (Poteri della Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacità dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche di Stato terzo sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all'articolo 96, comma 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>definisce le procedure di coordinamento con le autorità degli Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approva l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del sistema;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.». «Art. 97-bis (Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato). - 1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o di Stato terzo.». «Art. 98 (Amministrazione straordinaria). - 1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo italiana di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'amministrazione straordinaria della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall'art. 70, può essere disposta quando:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, della risoluzione dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o da altro Stato dell'Unione europea, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con cui è disposta non preveda un termine più breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca d'Italia, anche più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal caso, la proroga può riguardare anche le procedure di amministrazione straordinaria relative alle società appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art. 75, comma 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">8-bis. Il presente articolo si applica anche alle società indicate all'articolo 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle società da esse controllate e alle altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.</p>\n<p class=\"lf-p\">8-ter. I commi 1, 2, lettera b), 3, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche alle società italiane indicate all'articolo 69.1.». «Art. 100 (Amministrazione straordinaria). - 1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Quando presso una società del gruppo sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la relativa procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, comma 8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.». «Art. 105-bis (Cooperazione tra autorità). - 1. La Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorità competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>della capogruppo italiana di un gruppo bancario operante in altro Stato dell'Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale significativa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell'autorità competente di un altro Stato dell'Unione europea; b-bis) diuna delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria da parte dell'autorità competente per la vigilanza di una banca dell'Unione europea appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d'Italia tenendo conto degli impatti sulle entità del gruppo insediate in altri Stati dell'Unione europea, secondo quanto emerga dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorità competenti e all'ABE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le società del gruppo operanti in diversi Stati dell'Unione europea è disposta dalla Banca d'Italia congiuntamente con le altre autorità competenti. Qualora l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell'autorità competente, la Banca d'Italia può adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all'ABE ai sensi del comma 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La Banca d'Italia può, nei casi previsti dal diritto dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o rinviare all'ABE le decisioni di cui al presente articolo.</div>\n<p class=\"lf-p\">Qualora una decisione sia stata rinviata all'ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le autorità, la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.». «Art. 105-ter (Commissari in temporaneo affiancamento).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.». «Art. 109 (Vigilanza consolidata). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, delle banche di Stato terzo e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia può esercitare i poteri previsti dal presente articolo, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>intermediari finanziari e società bancarie e finanziarie partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>intermediari finanziari e società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie e finanziarie quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo. c-bis) società che controllano almeno un intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario; c-ter) società, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale come definito secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>può richiedere, nei termini e con le modalità dai medesimi determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter), la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e, ai soggetti indicati nel comma 2, lettere c) e c-bis), le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nel comma 2 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.» «Art. 110 (Rinvio). - 1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in intermediari finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.». «Art. 114.13 (Rinvio). - 1. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52, nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione prevista nell'articolo 19 è rilasciata valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25, secondo quanto previsto al comma 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Ad essi si applica l'articolo 26, commi 3, lettere a) e b), limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), 5, 5-bis, 6 e 6-bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in gestori di crediti in sofferenza si applica l'articolo 25, a eccezione del comma 2, lettera b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, a eccezione del comma 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.». «Art. 114-quinquies (Autorizzazione e operatività transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta almeno una parte dell'attività soggetta ad autorizzazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate; e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-quinquies.3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli istituti di moneta elettronica che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica l'articolo 114-novies, comma 1-bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attività imprenditoriali quando:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali, nonché per l'attività di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 114-quinquies.3, comma 1-bis, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio.</div>\n<p class=\"lf-p\">Omissis.» «Art. 114-quinquies.3 (Rinvio). - 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.». «Art. 114-novies (Autorizzazione). - Omissis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali quando:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 114-undecies, comma 1-bis, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio.</div>\n<p class=\"lf-p\">Omissis.». «Art. 114-undecies (Rinvio). - 1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.». «Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1, 4 e 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 125-decies, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127, comma 01 e 128-decies, comma 2 e comma 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso; e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-un-decies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies; e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2, 114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Omissis.». «Art. 144-quater (Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalità di mora). - 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gravità e durata della violazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>grado di responsabilità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>capacità finanziaria del responsabile della violazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>entità del vantaggio conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili; d-bis) pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pregiudizi arrecati o arrecabili a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>potenziali conseguenze diffuse o sistemiche della violazione; h-bis) sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Qualora per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penalità di mora, l'ammontare complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria e della penalità di mora è in ogni caso proporzionato alla gravità dell'inosservanza, avuto altresì riguardo agli altri criteri di cui al comma 1.». «Art. 150-bis (Disposizioni in tema di banche cooperative). - 1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2534, 2535, secondo comma, primo periodo, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.</div>\n<p class=\"lf-p\">2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Nei casi di fusione e trasformazione, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005.».</div></div>", "next": 0}