{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'informativa da rendere al pubblico sulle materie indicate al presente comma.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione europea, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.</div>\n<p class=\"lf-p\">2-ter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'articolo 65.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l'articolo 53-ter.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 67-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 67-bis (Disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo). - 1. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le disposizioni previste negli articoli 61, comma 3, e nel Titolo II, Capo III e IV, come richiamate dall'articolo 61, comma 5, si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 26 e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia sono adottati o proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. I provvedimenti indicati negli articoli 60-bis, commi 2 e 3, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo, nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo sono adottati conformemente al presente Capo e d'intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dalla Banca d'Italia.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-ter. Qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE ivi adottate, se equivalenti alle disposizioni del presente Capo, d'intesa con l'autorità competente per la vigilanza sul settore assicurativo nello stato dell'Unione Europea in cui la società ha la sede legale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-quater. La Banca d'Italia conclude accordi con il coordinatore del conglomerato finanziario al fine di definire forme di collaborazione e coordinamento per agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 67-ter del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 67-ter (Poteri di intervento). - 1. La Banca d'Italia può:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera b), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l'autorità competente per la vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera c), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 68 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 68. (Vigilanza ispettiva). - 1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea o terzi, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo indicate nell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 69-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 69-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intendono per:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>«alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l'autorità di vigilanza su base consolidata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>«depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non è rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>«depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>«depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>«provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorità di altri Stati dell'Unione europea;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>«risoluzione»: la procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE];</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>«sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>«sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>«succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato dell'Unione europea considerata significativa dalla Banca d'Italia.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 69-ter del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 69-ter (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alle banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>alle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c), h), i-bis) e i-ter).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 69-quater del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 69-quater (Piani di risanamento). - 1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d'Italia.</div>\n<p class=\"lf-p\">Per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato dell'Unione europea, la richiesta di piani individuali è effettuata in conformità dell'articolo 69-septies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Fatto salvo l'articolo 69-decies, il piano di risanamento contiene le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale e particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il piano di risanamento non presuppone né contempla l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il piano di risanamento è approvato dall'organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia per le valutazioni di cui all'articolo 69-sexies. Il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 69-quinquies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 69-quinquies (Piani di risanamento di gruppo). - 1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Non è tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato dell'Unione europea, salvo che ciò non sia a essa specificamente richiesto in conformità dell'articolo 69-septies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il piano di risanamento di gruppo è finalizzato a ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le società del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresì, i possibili ostacoli all'attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all'allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attività nonché al rimborso di passività fra società del gruppo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il piano di risanamento di gruppo è approvato dall'organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia, in conformità dell'articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati dell'Unione europea.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo e dell'articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alle autorità competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>alle autorità competenti degli Stati dell'Unione europea in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>alle autorità di risoluzione delle società controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonché all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il piano di risanamento di gruppo è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.</div>\n<p class=\"lf-p\">7-bis. Le società indicate all'articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l'articolo 69-novies, comma 2.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 69-sexies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 69-sexies (Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo). - 1. La Banca d'Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati dell'Unione europea in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformità dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il piano di risanamento è trasmesso all'autorità di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Se all'esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalità del piano, la Banca d'Italia può, fissando i relativi termini:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano modificato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>indicare modifiche specifiche da apportare al piano;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ordinare modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Resta ferma la possibilità di adottare, ove le circostanze lo richiedano, una o più delle misure previste dagli articoli 53-bis e 67-ter.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 69-septies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 69-septies (Rapporti con le altre autorità e decisioni congiunte sui piani di risanamento). - 1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia coopera con le autorità competenti degli altri Stati dell'Unione europea per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 69-sexies, comma 3. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d'Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le singole società del gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformità delle disposizioni dell'Unione europea.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia può, nei casi previsti dal diritto dell'Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all'ABE, richiedere l'assistenza dell'ABE o deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione è stata deferita all'ABE, la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 69-novies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 69-novies (Trasmissione dei piani di risanamento). - 1. Le banche e le capogruppo controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d'Italia.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato dell'Unione europea collaborano con l'autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 69-duodecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 69-duodecies (Accordo di gruppo). - 1. La capogruppo di un gruppo bancario, le società italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre società incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le condizioni indicate nel presente capo. Il medesimo accordo può essere concluso anche dalle società indicate all'articolo 69.2 con le società da essa controllate e le altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Fermo restando quanto previsto dal capo IX del titolo V del libro V del codice civile, il presente capo non si applica:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alle operazioni di finanziamento e di gestione della liquidità eseguite tra società del gruppo bancario se per nessuna di esse sussistono i presupposti dell'intervento precoce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>alla concessione di sostegno in qualsiasi forma, ivi incluso l'apporto di capitale, a un'altra società del gruppo al di fuori dei casi previsti dall'accordo, quando la società cui il sostegno è concesso si trovi in difficoltà e il sostegno sia in linea con le politiche del gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilità del gruppo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le società che aderiscono all'accordo di sostegno finanziario di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno finanziario in conformità dei termini dell'accordo.</div>\n<p class=\"lf-p\">Possono essere previsti anche obblighi di sostegno reciproco.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il sostegno finanziario può essere concesso in forma di finanziamento, di prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attività da utilizzare come garanzia reale o finanziaria, nonché con qualsiasi combinazione di queste forme, mediante un'unica o più operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti all'accordo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'accordo è conforme ai seguenti principi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'accordo è sottoscritto da ciascuna parte nell'esercizio della propria autonomia negoziale e in coerenza con le eventuali direttive impartite dalla capogruppo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le parti chiamate a fornire sostegno finanziario devono essere pienamente informate sulla situazione dei beneficiari prima della decisione di fornire il sostegno;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'accordo indica i criteri di calcolo per determinare, al momento in cui il sostegno finanziario viene fornito, il corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in virtù dell'accordo stesso; ove necessario per conseguire le finalità dell'accordo, i criteri possono non tenere conto del prezzo di mercato, in particolare se esso è influenzato da fattori anomali ed esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone, in forza dell'appartenenza al gruppo del beneficiario, di informazioni non pubbliche rilevanti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'accordo di sostegno finanziario di gruppo non può essere concluso se, al momento della sua conclusione, per una delle parti dell'accordo sussistono, a giudizio dell'autorità competente, i presupposti dell'intervento precoce.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Nessun diritto, pretesa o azione derivante dall'accordo può essere esercitato da soggetti diversi dalle parti, neppure ai sensi dell'articolo 2900 del codice civile.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 69-terdecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 69-terdecies (Autorizzazione dell'accordo). - 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il progetto di accordo è sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche dell'Unione europea aderenti all'accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia disciplina il procedimento per l'autorizzazione di cui al comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all'autorità di risoluzione a seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 69-quinquiesdecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 69-quinquiesdecies (Condizioni per il sostegno).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Il sostegno finanziario previsto dall'accordo è concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie del beneficiario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il sostegno finanziario è diretto a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle società del gruppo ed è nell'interesse della società del gruppo che fornisce il sostegno;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le condizioni del sostegno finanziario, ivi compreso il corrispettivo, sono determinate in conformità dell'articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>vi è la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell'organo amministrativo della società che fornisce il sostegno al momento dell'assunzione della relativa decisione, che sarà pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito da parte della società beneficiaria, qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell'ipotesi in cui il sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia escussa, sarà possibile recuperare per intero, anche in via di surroga o regresso, capitale, interessi e spese;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la concessione del sostegno finanziario non mette a repentaglio la liquidità o solvibilità della società del gruppo che lo fornisce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la concessione del sostegno finanziario non minaccia la stabilità del sistema finanziario, in particolare nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede la società del gruppo che fornisce il sostegno;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la società del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia di capitale, liquidità, grandi esposizioni e gli altri requisiti specifici eventualmente imposti in conformità del Regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, e la concessione del sostegno finanziario non è tale da determinare la violazione di questi requisiti da parte della società, fatta eccezione per il caso in cui l'autorità competente per la vigilanza sulla società abbia autorizzato una temporanea deroga a tali requisiti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la concessione del sostegno finanziario non pregiudica la risolvibilità della società del gruppo che lo fornisce.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 69-octiesdecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 69-octiesdecies (Presupposti). - 1. La Banca d'Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle società indicate all'articolo 69.2:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la rimozione degli esponenti di cui all'articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella medesima lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 69-noviesdecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 69-noviesdecies (Attuazione del piano di risanamento e altre misure). - 1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter, la Banca d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), può chiedere alla banca o alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a una delle società indicate all'articolo 69.2 di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1 può:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 69-viciessemel del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 69-vicies-semel (Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza). - 1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle società indicate all'articolo 69.2. Si applica il comma 4 dell'articolo 70.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della società di cui al comma 1 con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia può inoltre ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza della società di cui al comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo italiana o di una della società indicate all'articolo 69.2 in base agli articoli 70 e 98.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 77 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 77. (Succursali di banche di Stato terzo). - 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche di Stato terzo stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati dell'Unione europea che ospitano succursali della banca di Stato terzo. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 77-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 77-bis (Aumenti di capitale). - 1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125-bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali è stata adottata una misura di intervento precoce o disposto l'avvio dell'amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati a ripristinare l'adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, se così è previsto dallo statuto.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il termine di cui all'articolo 126-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è ridotto a cinque giorni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>non trovano applicazione le modalità di pubblicità di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applicano alle banche nei confronti delle quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il presente articolo si applica anche alle capogruppo italiane.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 98 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 98. (Amministrazione straordinaria). - 1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo italiana di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'amministrazione straordinaria della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall'art. 70, può essere disposta quando:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, della risoluzione dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o da altro Stato dell'Unione europea, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo 3. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con cui è disposta non preveda un termine più breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca d'Italia, anche più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal caso, la proroga può riguardare anche le procedure di amministrazione straordinaria relative alle società appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art. 75, comma 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">8-bis. Il presente articolo si applica anche alle società indicate all'articolo 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle società da esse controllate e alle altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 99 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 99- (Liquidazione coatta amministrativa). - 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo italiana si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall'art. 80, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67 della legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67 della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al n. 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis. I commi 1, 2, 3, e 5 si applicano anche alle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle società da esse controllate e, nel caso delle società indicate all'articolo 69.2, alle altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 100 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 100. (Amministrazione straordinaria). - 1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Quando presso una società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, comma 8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 101 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 101. (Liquidazione coatta amministrativa). - 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 99, comma 5.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 102 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 102. (Procedure proprie delle singole società).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 104 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 104. (Competenze giurisdizionali). - 1. Quando la capogruppo italiana sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 105 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 105. (Gruppi e società non iscritti all'albo). - 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'articolo 64 o dall'articolo 69.2, comma 3.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 105-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 105-bis (Cooperazione tra autorità). - 1. La Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorità competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>della capogruppo italiana di un gruppo bancario operante in altro Stato dell'Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale significativa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell'autorità competente di un altro Stato dell'Unione europea. b-bis) di una delle società indicate all'articolo 69.2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria da parte dell'autorità competente per la vigilanza di una di una banca dell'Unione europea appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d'Italia tenendo conto degli impatti sulle entità del gruppo insediate in altri Stati dell'Unione europea, secondo quanto emerga dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorità competenti e all'ABE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le società del gruppo operanti in diversi Stati dell'Unione europea è disposta dalla Banca d'Italia congiuntamente con le altre autorità competenti. Qualora l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell'autorità competente, la Banca d'Italia può adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all'ABE ai sensi del comma 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La Banca d'Italia può, nei casi previsti dal diritto dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o rinviare all'ABE le decisioni di cui al presente articolo.</div>\n<p class=\"lf-p\">Qualora una decisione sia stata rinviata all'ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le autorità, la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 105-ter del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 105-ter (Commissari in temporaneo affiancamento).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una società indicata all'articolo 69.2 e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 108 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 108. (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia può:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.</div>\n<p class=\"lf-p\">4-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 109 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 109. (Vigilanza consolidata). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banche di Stato terzo e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 110 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 110. (Rinvio). - 1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in intermediari finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 114-quinquies.3 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 114-quinquies.3 (Rinvio). - 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 114-undecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 114-undecies (Rinvio). - 1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 139 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 139. (Partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, anche in quanto richiamati dall'articolo 110 fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la qualifica di capogruppo ai sensi dell'articolo 60-bis. La sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli articoli 69.1 e 69.2.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 140 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 140. (Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari). -1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.</div>\n<p class=\"lf-p\">2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 144 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 144. (Altre sanzioni amministrative alle società o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 60-bis, commi 1 e 4, 61, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127, comma 01 e 128-decies, comma 2 e comma 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso; e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-un-decies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista che, nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista dall'articolo 60-bis, comma 3, o la revoca dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 5, eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 61, comma 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le offerte.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 120-decies o dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 144-ter del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 144-ter (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale). - 1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettera a), e comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a), 114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144-bis da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si applica l'articolo 144, comma 9.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo dell'articolo 144-quinquies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 144-quinquies (Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Il testo degli articoli 62 e 63 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così recita: «Art. 62. (Idoneità degli esponenti). - 1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria e la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.» «Art. 63. (Partecipazioni). - 1. Alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.».</div></div>", "next": 0}