{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'art. 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 95-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 95-bis (Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione). - 1. I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio della procedura di risanamento da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine della banca comunitaria.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 107 (Autorizzazione). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate; e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 110;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 108 (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.</div>\n<p class=\"lf-p\">Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'art. 53, comma 2-bis, lettera a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia può:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.</div>\n<p class=\"lf-p\">4-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 109 (Vigilanza consolidata). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle società finanziarie come definite dall'art. 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'art. 108, comma 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'art. 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 110 (Rinvio). - 1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'art. 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'art. 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 in intermediari finanziari si applica l'art. 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'art. 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti). - 1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'art. 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'art.</p>\n<p class=\"lf-p\">112-bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le agenzie di prestito su pegno previste dall'art. 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. La Banca d'Italia può dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 114-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 114-quinquies (Autorizzazione e operatività transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate; e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 114-quinquies.3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attività imprenditoriali quando:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'art. 26, comma 3, lettere a) e b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Se lo svolgimento delle attività imprenditoriali di cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, possono operare nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L'emissione di moneta elettronica da parte di un istituto di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario è subordinata all'apertura di una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f). L'autorizzazione è rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 114-quinquies.2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 114-quinquies.2 (Vigilanza). - 1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto.</div>\n<p class=\"lf-p\">Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi ultimi.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia può:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli stessi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di moneta elettronica riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti attività e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di moneta elettronica, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di moneta elettronica comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti attività che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'art. 114-quinquies, comma 2, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attività di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio destinato.</div>\n<p class=\"lf-p\">6-bis. In caso di violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare all'istituto di moneta elettronica di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui l'istituto di moneta elettronica ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.</p>\n<p class=\"lf-p\">6-ter. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 114-quinquies.3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 114-quinquies.3 (Rinvio). - 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'art. 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'art. 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 in istituti di moneta elettronica si applica l'art. 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'art. 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 114-novies (Autorizzazione). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate; e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 114-undecies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali quando:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall'art. 114-terdecies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'art. 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di prestazione dei servizi di pagamento.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 114-undecies (Rinvio). - 1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'art. 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'art. 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 in istituti di pagamento si applica l'art. 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'art. 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7, 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 114-quaterdecies (Vigilanza). - 1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Banca d'Italia può:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Nei confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio destinato.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 128 (Controlli). - 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'art. 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'art. 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 128-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 128-ter (Misure inibitorie). - 1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'art. 128 emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 133 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole \"banca\", \"banco\", \"credito\", \"risparmio\", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione \"moneta elettronica\" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola \"finanziaria\" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività di cui all'art. 111.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. Si applica l'art. 144, comma 9.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari). - 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste. [2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzione di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.] [2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.] 3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 139 (Partecipazioni in banche, e di società finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari). - 1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'art. 24, commi 1 e 3, dell'art. 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'art. 19 o nelle comunicazioni previste dall'art. 20, comma 2, anche in quanto richiamati dall'art. 110 fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie e nelle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo.».</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. Si applica l'art. 144, comma 9.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 140 (Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari). - 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.».</div>\n<p class=\"lf-p\">2-bis. Si applica l'art. 144, comma 9.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies e 128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>(Abrogato).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>(Abrogato).</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. (Abrogato).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La sanzione di cui al comma 1, si applica per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter. La stessa sanzione si applica altresì nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma 1, lettera a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>(Abrogato).</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 125-novies o la violazione dell'art. 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 128-duodecies, all'Organismo di cui all'art. 128-undecies.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno carattere temporaneo, la pubblicazione è effettuata quando queste sono venute meno.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il Presidente della corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.</div>\n<p class=\"lf-p\">Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>All'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.</div>\n<p class=\"lf-p\">7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>(Abrogato).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 159 (Regioni a statuto speciale). - 1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 161 (Norme abrogate). - 1. Sono o restano abrogati: il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; la legge 15 luglio 1906, n. 441; il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620; il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158; il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932; il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283; il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473; il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255; il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063; il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531; il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107; il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108; il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537; il regio decreto-legge 27 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni; il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154; il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040; il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni; il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640; il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581; la legge 30 maggio 1932, n. 635; il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710; la legge 30 maggio 1932, n. 805; la legge 3 giugno 1935, n. 1281; l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143; il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225; il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b);</div>\n<p class=\"lf-p\">il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169; il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50; il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352; il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni; il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778; la legge 7 aprile 1938, n. 378; la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli 10,11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31; il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86; il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi 2° e 3°, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; la legge 16 novembre 1939, n. 1779; la legge 14 dicembre 1939, n. 1922; la legge 21 maggio 1940, n. 657; la legge 10 giugno 1940, n. 933; il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955; gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226; il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416; i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370; il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453; il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421; il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni; il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569; la legge 29 luglio 1949, n. 474; la legge 22 giugno 1950, n. 445; la legge 10 agosto 1950, n. 717; la legge 17 novembre 1950, n. 1095; la legge 27 novembre 1951, n. 1350; i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo comma;</p>\n<p class=\"lf-p\">la legge 11 dicembre 1952, n. 3093; la legge 24 febbraio 1953, n. 101; la legge 13 marzo 1953, n. 208; la legge 11 aprile 1953, n. 298; la legge 8 aprile 1954, n. 102; la legge 31 luglio 1957, n. 742; la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5; l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; la legge 21 luglio 1959, n. 607; la legge 11 ottobre 1960, n. 1235; la legge 23 ottobre 1960, n. 1320; la legge 3 febbraio 1961, n. 39; la legge 21 maggio 1961, n. 456; la legge 27 giugno 1961, n. 562; la legge 28 luglio 1961, n. 850; la legge 24 novembre 1961, n. 1306; la legge 20 aprile 1962, n. 265; gli articoli 1, 2, 3 e4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679; il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907; la legge 10 maggio 1964, n. 407; la legge 5 luglio 1964, n. 627; la legge 31 ottobre 1965, n. 1244; la legge 11 maggio 1966, n. 297; la legge 24 dicembre 1966, n. 1262; gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché ogni altra disposizione della medesima legge relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività della \"Sezione credito\" della Banca nazionale delle comunicazioni; l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800; la legge 31 ottobre 1967, n. 1084; la legge 28 ottobre 1968, n. 1178; la legge 27 marzo 1969, n. 120; l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970; la legge 28 ottobre 1970, n. 866; il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896; la legge 26 ottobre 1971, n. 917; la legge 3 dicembre 1971, n. 1033; la legge 5 dicembre 1972, n. 848; la legge 29 novembre 1973, n. 812; il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916; la legge 11 marzo 1974, n. 75; la legge 14 agosto 1974, n. 392; la legge 14 agosto 1974, n. 395; gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492; l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492; l'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403; la legge 10 febbraio 1981, n. 23; gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423; l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72; l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni; l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359; la legge 18 luglio 1984, n. 360; gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49; gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni;</p>\n<p class=\"lf-p\">la legge 17 aprile 1986, n. 114; la legge 17 aprile 1986, n. 115; l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458; gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218; il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni; l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; la legge 6 giugno 1991, n. 175; l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art. 7 e l'art. 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge; il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6; il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo: l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454; gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153; la legge 5 marzo 1985, n. 74; il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350; gli articoli 10,11,12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302; gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301; il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2; l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52; l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142; la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 1992, n. 334.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 152 del presente decreto legislativo.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 155, comma 5, del presente decreto legislativo.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.</div>\n<p class=\"lf-p\">7-bis. Le disposizioni di cui all'art. 40-bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'art. 40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'art. 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>\n<p class=\"lf-p\">7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'art. 120-ter stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 è quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'art. 120-quater, comma 3, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 120-quater sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente.</p>\n<p class=\"lf-p\">7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all'art. 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'art. 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».</p></div>", "next": 0}