{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>accreditamento in conto corrente bancario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da annotazione sul mandato di pagamento, o su evidenze informatiche, recante gli estremi relativi alle operazioni</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Gestione dei residui). - 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo 2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 56,liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma dell'art. 56.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La gestione della competenza è separata da quella dei residui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'art. 56, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, escluse le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Fondi statali per interventi speciali). - 1. Nel caso di assegnazioni dello Stato per interventi speciali, la regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Mutui e altre forme di indebitamento). - 1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo \"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa\" al netto di quelle della tipologia \"Tributi destinati al finanziamento della sanità\" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il limite è determinato anche con riferimento ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">(Rendiconto generale). - 1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamentie il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma della spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo pluriennale vincolato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate.</div>\n<p class=\"lf-p\">Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Gli inventari). - 1. L'amministrazione del patrimonio delle regioni è disciplinata dalle norme dello Stato in materia di beni, salvo quanto previsto nel presente decreto e dai principi contabili applicati 2. Gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3), salvo quanto previsto per gli eventuali beni della gestione sanitaria accentrata dal titolo II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Almeno ogni cinque anni, per i beni mobili, ed ogni dieci anni, per gli immobili, la regione provvede alla ricognizione e al conseguente rinnovo degli inventari.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Nel proprio ordinamento contabile le regioni disciplinano le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili, nel rispetto dei principi contabili applicati.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Rendiconti degli enti strumentali della regione e spese degli enti locali). - 1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni previsti dallo statuto e dall'ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet della regione 2. I rendiconti degli organismi strumentali e degli enti di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria sono redatti secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al presente decreto.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto). - 1. Il rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità e i termini per la sua presentazione al consiglio regionale 2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 63, comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'art. 11, comma 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Autonomia contabile del consiglio regionale). - 1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali 2. Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Il bilancio consolidato). - 1. La regione redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal presente decreto 2. Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato della regione costituiscono il \"Gruppo della regione\".</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le regioni adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato n. 11 del presente decreto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Al bilancio consolidato del gruppo della regione sono allegati:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la relazione del collegio dei revisori dei conti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Servizio di tesoreria della regione). - 1. Il servizio di tesoreria delle regioni è affidato, in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni 2. Il servizio è aggiudicato secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. La convenzione deve prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Per eventuali danni causati alla regione o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Ogni deposito o conto corrente comunque costituito è intestato alla regione e viene gestito dal tesoriere 5. La regione può avvalersi dei conti correnti postali, nonché di conti correnti bancari, per l'espletamento di particolari servizi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Unico traente è l'istituto tesoriere, previa emissione di apposita reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni 6. Le modalità per l'espletamento del servizio di tesoreria devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici in luogo di quelli cartacei le cui evidenze informatiche valgono ai fini della rendicontazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo \"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa\". Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>La regione registra le operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria allegato al presente decreto.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Cooperazione Stato-Regioni). - 1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione 2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, le regioni trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni previste dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e accedono alla medesima banca dati secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">(Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Il Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione 2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nello svolgimento dell'attività di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il registro dei verbali è custodito presso la sede della regione. Copia del verbale è inviata al presidente della regione, al Consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al responsabile finanziario della regione.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni). - 1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sentenze esecutive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titolo IV - Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Adeguamento dell'ordinamento contabile degli enti locali). - 1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>all'art. 114:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>al comma 4, la parola: «informano» è sostituita dalla seguente: «conformano», e le parole: «del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>al comma 8, dopo le parole: « i seguenti atti» sono inserite le seguenti: « dell'azienda»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le lettere b), c) e d) del comma 8 sono sostituite dalle seguenti: «b) il budget economico almeno triennale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il bilancio di esercizio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il piano degli indicatori di bilancio.» ((...)) ((f) )) dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente: «8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le variazioni di bilancio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>alla lettera d) del comma 2 dell'art. 147 dopo le parole: «la ((redazione)) del bilancio consolidato» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>al comma 4 dell'art. 147-quater, dopo le parole: «secondo la competenza economica» sono inserite le seguenti: «, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>all'art. 150:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>al comma 1, dopo le parole: «dalle disposizioni di principio del presente testo unico» sono aggiuntele seguenti: «e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il comma 3 è abrogato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>l'art. 151 è sostituito dal seguente: «Art. 151. (Principi generali). - 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Entro il 31 luglio l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>all'art. 152:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>al comma 1, dopo le parole: «i principi contabili stabiliti dal presente testo unico» sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le lettere a), b), c), d), ed e), del comma 4 sono sostituite dalle seguenti: «a) art. 177;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>art. 185, comma 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>articoli 197 e 198;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>art. 205;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>articoli 213 e219»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>al comma 4 dell'art. 153, le parole: ((«annuale o pluriennale»)) sono sostituite dalle seguenti: «di previsione», dopo le parole: «dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese» sono inserite le seguenti:«, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e» e dopo la parola: «finanziari» è inserita la seguente: «e»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>all'art. 154:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti «1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.</div>\n<p class=\"lf-p\">243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il comma 7 è abrogato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>all'art. 157:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>al comma1, le parole: «25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l'adozione di un piano integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e patrimoniale secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, del piano esecutivo di gestione è costituito almeno dal quarto livello.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive integrazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-quater. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, ed i risultati della gestione aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>l'art. 160 è abrogato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>all'art. 162:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>al comma 1, le parole: «redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo» sono sostituite dalle seguenti:«riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ((, e successive modificazioni»;))</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il comma 6 è sostituito dal seguente: «6.Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.</div>\n<p class=\"lf-p\">Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>l'art. 163 è sostituito dal seguente: «Art. 163. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tassativamente regolate dalla legge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>l'art. 164 è sostituito dal seguente: «Art. 164. - (Caratteristiche del bilancio) - 1. L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>all'art. 165:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «finanziario », dopo le parole: «all'entrata ed alla spesa» sono inserite le seguenti: «ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i commi da 2 a 14 sono sostituiti dai seguenti: «2. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. ((...)) 6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall'art. 188;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio cui si riferisce il bilancio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza riguardanti le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d), per ogni unità di voto, e le previsioni del comma 7.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>all'art. 166:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Nella missione \"Fondi e Accantonamenti\", all'interno del programma \"Fondo di riserva\", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: «2-quater. Nella missione \"Fondi e Accantonamenti\", all'interno del programma \"Fondo di riserva\", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>l'art. 167 è sostituito dal seguente: «Art. 167. (Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali). - 1. Nella missione \"Fondi e Accantonamenti\", all'interno del programma \"Fondo crediti di dubbia esigibilità\" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione \"Fondi e accantonamenti\", all'interno del programma \"Altri fondi\", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>all'art. 168:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: « e le partite di giro»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>al comma 1, dopo le parole: «servizi per conto di terzi» sono inserite le seguenti: «e le partite di giro», le parole: «ivi compresi i fondi economali, e» sono soppresse, le parole: «sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'art. 160.» sono sostituite dalle seguenti: « comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»; ((c) )) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economali e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»; ((d) )) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16.</div>\n<p class=\"lf-p\">2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>l'art. 169 è sostituito dal seguente: «Art. 169. (Piano esecutivo di gestione). - 1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG .»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>l'art. 170 è sostituito dal seguente: «Art. 170. (Documento unico di programmazione). - 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>l'art. 171 è abrogato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>l'art. 172 è sostituito dal seguente: «Art. 172. (Altri allegati al bilancio di previsione). - 1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo \"amministrazione pubblica\" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>all'art. 174:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>al comma 1, la parola: «annuale» è abrogata, le parole: «la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «finanziario e il Documento unico di programmazione», dopo le parole: «organo di revisione» sono aggiunte le seguenti: «entro il 15 novembre di ogni anno»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>al comma 2, dopo le parole: «dell'organo consiliare» sono inserite le seguenti: «e dalla Giunta» le parole: «predisposti dall'organo esecutivo» sono soppresse. Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>al comma 3, la parola: «annuale» è abrogata, dopo le parole : «di previsione» è inserita la seguente: «finanziario». Il secondo periodo è soppresso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>all'art. 175:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>al comma 1, dopo le parole: «il bilancio di previsione» è inserita la seguente: «finanziario», dopo le parole: «di competenza» sono inserite le seguenti: « e di cassa» e dopo le parole: «relativa alle spese» sono aggiunte le seguenti: «,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>al comma 2, dopo le parole: «dell'organo consiliare» sono aggiunte le seguenti: «salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>al comma 3, dopo le parole: «non oltre il 30 novembre di ciascun anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>al comma 4, dopo le parole: « in via d'urgenza» sono inserite le seguenti: «opportunamente motivata,»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>al comma 7, le parole: « nei servizi per conto di terzi » sono sostituite dalle seguenti: «nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>al comma 8, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le seguenti: «ed il fondo di cassa,»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>al comma 9, dopo le parole: «dell'organo esecutivo» sono inserite le seguenti: «, salvo quelle previste dal comma 5-quater, » e dopo le parole: «entro il 15 dicembre di ciascun anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente: «9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>all'art. 176:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alla rubrica, dopo le parole: «Prelevamenti dal fondo di riserva» sono aggiunte le seguenti: «e dai fondi spese potenziali»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le seguenti: «, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>all'art. 179:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «Le entrate relative al titolo \"Accensione prestiti\" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>al comma 2, dopo le parole: «l'accertamento delle entrate avviene» sono aggiunte le seguenti: «distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: «delle spese» sono inserite le seguenti: «del titolo \"Servizi per conto terzi e partite di giro\",»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente: «c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: «atti amministrativi specifici» sono aggiunte le seguenti: «, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>al comma 3, dopo le parole: «regolamento di contabilità dell'ente» sono aggiunte le seguenti:«, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>all'art. 180:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alla lettera d) del comma 3, la parola: «somme» è sostituita dalle seguenti: ((entrate derivanti da legge)) , da trasferimenti o da prestiti»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>alla lettera e) del comma 3, le parole: «della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo e della tipologia»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>alla lettera f) del comma 3, dopo le parole: «la codifica» sono aggiunte le seguenti: «di bilancio»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dopo la lettera h) del comma 3 sono aggiunte le seguenti: « h-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>al primo periodo del comma 4, dopo le parole: «versata in favore dell'ente,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter,». Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.</div>\n<p class=\"lf-p\">4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-quater. È vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui.</p>\n<p class=\"lf-p\">4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>al comma 3 dell'art. 181, dopo le parole: «dal regolamento di contabilità» sono aggiunte le seguenti:«, non superiori ai quindici giorni lavorativi»;</div></div>", "next": 0}