{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di prodotti energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dal mittente e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.» «Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas naturale). - (Art. 1 D.L. n. 46/1976 - Art. 10 D.L. n. 15/1977 [*] Artt. 3 e 17 D.L. n. 331/1993) 1. 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l'attività industriale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale nel territorio dello Stato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale cauzione è determinata dal medesimo Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La dichiarazione è presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.» «Art. 28 (Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche). - (Artt. 4, 5, 13 e 15 T.U. spiriti 1924 - Artt. 1 e 8 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 2 e 3 R.D.L. n. 226/1937 [*] - Art. 20 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1946, n. 236 - Artt. 13 e 19 D.L.C.P.S. 14 ottobre 1947, n. 1100 - Art. 37 D.L. n. 1200/1948 [**] - Art. 6 D.L. n. 142/1950 [***] - Art. 5-bis D.L. n. 151/1991 [****] - Artt. 2 e 4 D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464 - Artt. 4 e 16 D.L. n. 331/1993).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il regime del deposito fiscale è consentito per i seguenti impianti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>nel settore dell'alcole etilico:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>stabilimenti di produzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>opifici di rettificazione e di trasformazione di prodotti soggetti ad accisa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>opifici di condizionamento dei prodotti alcolici soggetti ad accisa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>depositi doganali di proprietà privata autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>magazzini degli stabilimenti e degli opifici di cui ai numeri 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impianti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>magazzini di invecchiamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nel settore dei prodotti alcolici intermedi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>stabilimenti di produzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>impianti di condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>nel settore della birra:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>fabbriche ed opifici di condizionamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento ubicati fuori dai predetti impianti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>magazzini di commercianti all'ingrosso di birra condizionata, soggetta ad accisa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'art. 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (48):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>cantine e stabilimenti di produzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni intracomunitarie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La cauzione prevista dall'art. 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>2 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1), 2) della lettera a) e 1) della lettera b) del comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>5 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al numero 7) della lettera a) del comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La cauzione di cui al comma 2 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli impianti previsti nel comma 1 è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.» «Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa). - (Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 [*] - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 [**] - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro (51). La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.» «Art. 30 (Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa). - (Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 - Art. 9 legge 28 marzo 1968, n. 415 - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ai sensi dell'art. 13, comma 2, l'alcole e le bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti del contrassegno fiscale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'alcole non denaturato in quantità non superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in quantità non superiore a 5 litri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'alcole denaturato con il denaturante generale in quantità non superiore a 50 litri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato, condizionate, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, in quantità non superiore a 50 litri; le stesse profumerie e gli aromi alcolici, condizionati e scortati dal documento di accompagnamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , integrato con le indicazioni richieste dal documento previsto dall'art. 12;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la birra, il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime, a distillerie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>i vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'11 per cento in volume;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>i prodotti alcolici acquistati da privati in un altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>i vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei prodotti.» «Art. 35 (Accertamento dell'accisa sulla birra). - (Artt. 1, 2, 3, 4 D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata; la ricchezza saccarometrica così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime, della birra immediatamente a monte del condizionamento ed, eventualmente, dei semilavorati, nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario ed accertato dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, fabbriche di birra.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a due ettolitri è in facoltà dell'amministrazione finanziaria stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Non si considerano avverati i presupposti per l'esigibilità dell'accisa sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente, come immissioni in consumo. La predetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in relazione agli sviluppi delle tecniche di condizionamento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Sono ammesse le seguenti tolleranze:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>due decimi di grado, rispetto al valore dichiarato, per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e contenitori;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>quelle previste dalla normativa metrica vigente, per il volume degli imballaggi preconfezionati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il 2 per cento, rispetto al volume nominale dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Per gli imballaggi preconfezionati che presentano una gradazione media superiore a quella dichiarata di due decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico dell'imposta, si applicano le penalità previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze previste per il grado o per il volume, si procede alla presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli ettolitrigrado eccedenti il 5 per cento di quelli dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; se la suddetta percentuale è superiore al 9 per cento, oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera eccedenza, si applicano anche le penalità previste per la sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43.» «Art. 36 (Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento). - (Art. 22 D.L. n. 331/1993).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il vino, tranquillo o spumante, è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si intendono per:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>«vino tranquillo» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti nella lettera b), aventi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purché ottenuti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«vino spumante» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>È esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati ad essere lavorati in altri opifici sono determinati tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009.» «Art. 37 (Disposizioni particolari per il vino). - (Art. 16, comma 4, D.L. n. 331/1993).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli Uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 200 del 10 agosto 1993, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola.» «Art. 38 (Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento). - (Art. 23 D.L. n. 331/1993) 1. Sono sottoposte ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si intendono per:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>«altre bevande fermentate tranquille» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nell'art. 36 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti all'art. 34, che abbiano:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«altre bevande fermentate gassate» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'art. 36, che soddisfino le seguenti condizioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sono esenti da accisa le bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I prodotti finiti e quelli destinati ad essere lavorati in altri opifici sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio.» «Art. 39 (Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento). - (Art. 24 D.L. n. 331/1993).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>I prodotti alcolici intermedi sono sottoposti ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si intendono per «prodotti intermedi» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume ma non al 22 per cento in volume. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38, è considerata «prodotto intermedio» qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'art. 38, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I prodotti finiti sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, anche sulla base di esperimenti di lavorazione.» «Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici). - (Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 - Art. 20 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 6 D.L. n. 46/1976 - Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334/1939).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità dei prodotti energetici è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.» «Art. 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche). - (Artt. 37, 38 e 42 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.». «Art. 43 (Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche). - (Art. 41 T.U. spiriti 1924 - Art. 7 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 27 R.D.L. n. 1200/1948 - Art. 15 legge 28 marzo 1968, n. 417 - Art. 21 T.U. birra 1924).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'alcole ed i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica la pena della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.» «Art. 46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni). - (Art. 40 T.U. spiriti 1924).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.». «Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa). - (Art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 - Artt. 304, 305 e 308 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a 2582 euro. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto o distrutto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni.» «Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa). - (Art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 - Artt. 304, 305 e 308 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a 2582 euro. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto o distrutto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.». «Art. 48 (Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa). - (Art. 45 T.U. spiriti 1924 - Art. 23-bis R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 10 e 13 D.L. n. 271/1957 - Art. 6 legge 15 dicembre 1971, n. 1161 - Art. 5, comma 6-bis, D.L. n. 16/1993 [*] - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 154 euro a 929 euro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nei casi in cui è prescritta.» «Art. 49 (Irregolarità nella circolazione). (Artt. 45 e 61 T.U. spiriti 1924 - Artt. 15 e 17 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.» «Art. 50 (Inosservanza di prescrizioni e regolamenti).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>(Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, è considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo estratto, ancorché destinato ad usi esenti od agevolati.» «Art. 59 (Sanzioni). - (Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro, i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 che:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'articolo 53, comma 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>negano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 58.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>È punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa, con un minimo di 12 euro per ogni bolletta infedele.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.». «Art. 61 (Disposizioni generali). - (Artt. 29 e 32 D.L. n. 331/1993).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, si applicano con le seguenti modalità:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>obbligato al pagamento dell'imposta è:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'immissione in consumo si verifica:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane con le modalità previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le indennità di mora e gli interessi previsti nell'art. 3, comma 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dell'articolo 4, dell'articolo 5, commi 3 e 4, dell'articolo 6, commi 5 e 13, dell'articolo 14, dell'articolo 15, dell'articolo 16, dell'articolo 17, dell'articolo 18 e dell'articolo 19.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera d) e del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente dall'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera d).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44. Se la quantità sottratta al pagamento dell'imposta è inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si applicano le penalità previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da 258 euro a 1549 euro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro trasportati, che possono essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta.» «Art. 63 (Licenze di esercizio e diritti annuali). - (Art. 4 T.U. spiriti, art. 2 T.U. birra, art. 6 T.U. energia elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 - Art. 2 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 4, 5 e 7, allegato H, del D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7 D.L. n. 707/1949 [*] - Art. 10 D.L. n. 50/1950 [**] - Art. 3 D.L. n. 271/1957 - D.P.C.M. 21 dicembre 1990).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): 258,23 euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): 103,29 euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, già assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: 51,64 euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: 51,64 euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>esercizi di vendita di prodotti alcolici: 33,57 euro. Il diritto annuale di cui alla lettera a) è dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) è dovuto per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'articolo 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: 23,24 euro;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: 77,47 euro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.» «Art. 65 (Adeguamenti alla normativa comunitaria). - (Art. 34 D.L. n. 331/1993) 1. Le disposizioni delle direttive della Comunità europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, anche con riferimento ad adeguamenti di aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono recepite, in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.» «Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni transitorie). - (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7, 20, comma 1, 26, comma 2, 29, comma 7 e art. 33 D.L. n. 331/1994 - Art. 64 T.U. spiriti, art. 31 T.U. birra - Art. 27 T.U. energia elettrica - Art. 33 R.D.L. n. 334/39 - Art. 25-bis D.L. n. 271/1957 - Art. 6 D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di destinatario registrato, speditore registrato o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>(abrogato).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attività entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4 del D.L. 6 ottobre 1948, n. 1200 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1° luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 61.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sarà regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l'art. 50.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico è effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.»</div></div>", "next": 0}