{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>delibera il bilancio di previsione e il rendiconto generale, relativo alla gestione ordinaria, da sottoporre all'approvazione del Segretario generale della difesa, ai sensi del comma 4, lettera d);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>propone, per l'approvazione del Ministro della difesa, le norme interne di funzionamento e quelle per la regolamentazione delle relative attività e dei servizi resi dal Circolo, nonché le norme recanti istruzioni tecniche per l'attuazione del presente capo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>delibera le spese di straordinaria amministrazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>indirizza il direttore in ordine alle attività del Circolo e alle spese di ordinaria amministrazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>autorizza l'impiego in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato delle risorse finanziarie eventualmente eccedenti le normali esigenze di spesa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>propone gli importi delle quote dovute da ciascuna categoria di iscritti, da stabilire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 19 del codice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>delibera il piano dettagliato delle attività negoziali di cui all'articolo 42, comma 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>propone le modifiche al presente capo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>delibera sulle ammissioni dei soci e degli associati al Circolo, nei casi previsti dall'articolo 23 e su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno, connesso alle esigenze istituzionali e di funzionamento del Circolo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Esse sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa e del Gabinetto del Ministro della difesa.</div>\n<p class=\"lf-p\">9-bis. Ai fini del comma 8, i consiglieri possono accedere, anche individualmente e d'intesa con il direttore, agli atti riguardanti la gestione ordinaria.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dal presente capo limitatamente alla gestione ordinaria, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera m) e all'articolo 27, comma 2. Esso è composto da quattro ufficiali superiori, dei quali tre scelti tra i soci di diritto e uno tra i soci iscritti a domanda delle categorie degli ufficiali in congedo, nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale della difesa, nonché da un funzionario designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Uno degli ufficiali svolge le funzioni di presidente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità. Le risultanze delle verifiche, dei controlli e ispezioni, nonché degli accertamenti, sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa, del Gabinetto del Ministro della difesa e del consiglio di amministrazione. In particolare, provvede a:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>controllare l'andamento contabile e amministrativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>accertare, almeno ogni trimestre, la concordanza tra le risultanze delle scritture contabili e le risultanze dei conti correnti bancario o postale e degli eventuali titoli in custodia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>fornire valutazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale.</div>\n<p class=\"lf-p\">12-13. Omissis.</p>\n<p class=\"lf-p\">13-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 21 esercita nei confronti del Circolo, il controllo strategico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.». «Art. 26 (Servizio amministrativo, Ufficio attività istituzionali, Ufficio segreteria e personale). - 1-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il Capo del servizio amministrativo è nominato dal Capo di stato maggiore della difesa tra gli ufficiali superiori del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, ovvero del ruolo tecnico-logistico, specialità di amministrazione, dell'Arma dei carabinieri, su designazione dello stato maggiore di forza armata competente o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.</div>\n<p class=\"lf-p\">4-5. Omissis.». «Art. 27 (Risorse). - 1-3. Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Alle entrate di cui al comma 2 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 610, comma 2, del regio decreto 24 maggio 1924, n. 827, e l'eccezione al divieto di assegnazione di proventi di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I proventi derivanti dalle entrate possono, per la parte eccedente il soddisfacimento delle esigenze istituzionali, essere impiegati nell'acquisto di titoli del debito pubblico italiano a breve o medio termine oppure in altri investimenti mobiliari espressamente autorizzati dal Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale, su proposta del Consiglio di amministrazione.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-7. Omissis.». «Art. 28 (Materiali). - 1. Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La consegna è effettuata in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, alla presenza di un rappresentante dello Stato maggiore della difesa all'uopo incaricato.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-5. Omissis.». «Art. 31 (Bilancio di previsione). - 1. Il bilancio di previsione, predisposto dal capo del servizio amministrativo, d'intesa con il direttore, è deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce ed è approvato dal Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi dell'articolo 25, comma 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-13. Omissis.». «Art. 33 (Variazioni e storni al bilancio. Esercizio provvisorio). - 1.-2. Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, con apposito provvedimento può disporre l'utilizzazione delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalità.</div>\n<p class=\"lf-p\">4-7. Omissis.». «Art. 37 (Conto consuntivo, riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti). - 1-2. Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il conto consuntivo è predisposto dal capo del servizio amministrativo, unitamente ad una relazione tecnico-contabile, ed è rimesso dal direttore, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, al consiglio di amministrazione per la deliberazione, ai fini dell'inoltro per la successiva approvazione da parte del Capo di stato maggiore della difesa, che ne informa il Ministro della difesa.</div>\n<p class=\"lf-p\">4-7. Omissis.». «Art. 84 (Comitato consultivo sui progetti di contratto). - 1. Il Comitato consultivo sui progetti di contratto, istituito presso il Ministero della difesa, è presieduto dal Segretario generale della difesa, ed è composto dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o da un capo reparto da lui delegato, dal Vice direttore nazionale degli armamenti, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilità industriale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Omissis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I componenti del Comitato indicati al comma 1, sono nominati con decreto del Ministro della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di Segretario generale della difesa il Comitato è presieduto dal Vice segretario generale. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del Segretario generale della difesa.</div>\n<p class=\"lf-p\">4-6. Omissis.». «Art. 88-bis (Ripartizione delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa). - 1. L'esercizio delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa recati dall'articolo 15, comma 2, del codice, sono così ripartirti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; sanità militare interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; attività connesse all'innovazione, alla ricerca tecnologica, allo sviluppo e all'approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.». «Art. 89 (Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>attua, su direttive del Ministro della difesa, gli indirizzi politico-militari in merito alla pianificazione, predisposizione e impiego dello strumento militare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prospetta al Ministro della difesa la situazione operativa strategica d'interesse nazionale e le prevedibili evoluzioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>riferisce al Ministro della difesa sull'efficienza dello strumento militare, indicando le occorrenti risorse umane, materiali e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>propone al Ministro della difesa e predispone, tenuto conto delle esigenze di difesa del Paese e degli impegni militari assunti in campo internazionale e sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, la pianificazione generale finanziaria dello strumento militare, la pianificazione operativa interforze e i conseguenti programmi tecnico-finanziari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>definisce le priorità operative e tecnico-finanziarie complessive nonché i criteri fondamentali programmatici di lungo periodo per mantenere lo strumento militare sempre rispondente alle esigenze operative ed emana le relative direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti, per le attività di competenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica, i trasporti e la sanità militare per assicurare allo strumento militare il più alto grado di integrazione e di interoperabilità, anche per l'impiego nei complessi multinazionali. In particolare, in materia di sanità militare, assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarietà delle funzioni sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione è approvata dal Ministro della difesa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>impartisce direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti, per l'attuazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore dell'investimento e definisce le priorità delle esigenze operative e dei relativi programmi, armonizzandole con le correlate disponibilità finanziarie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore del funzionamento e definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie in bilancio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>emana direttive, per l'impiego operativo dei fondi destinati al settore investimento, al Direttore nazionale degli armamenti, ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per le aree di rispettiva competenza, in ordine alle priorità dei programmi da realizzare e alle conseguenti assegnazioni dei mezzi finanziari;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>esercita l'impiego operativo dei fondi destinati ai settori dell'investimento e del funzionamento in ordine ai singoli enti direttamente dipendenti, assegnando le relative risorse finanziarie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata priorità, connesse alla necessità di elevare il grado di addestramento e di prontezza operativa di unità, altamente specializzate per la condotta di operazioni speciali nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>sulla base delle direttive del Ministro della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>fissa gli obbiettivi operativi delle Forze armate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca informativa delle Forze armate e sovrintende alle relative attività, avvalendosi di un apposito reparto avente specifiche competenze in materia di informazione e sicurezza che assume le funzioni di cui all'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>dirige, coordina e controlla le attività di tutela del segreto militare e di polizia militare in ambito Forze armate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>predispone i piani operativi generali e contingenti, le linee guida del necessario supporto logistico e di mobilitazione, emana le conseguenti direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti, per la elaborazione dei piani settoriali di competenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>emana direttive concernenti la configurazione complessiva della struttura ordinativa e dei relativi organici, lo schieramento la prontezza operativa e l'impiego operativo delle Forze armate, tenuto conto anche degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>impartisce direttive per assicurare la difesa integrata del territorio e dello spazio aereo nazionale, nonché delle linee di comunicazione marittime e aeree;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>propone al Ministro della difesa le linee generali dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>propone al Ministro della difesa la ripartizione delle risorse di personale militare e civile da assegnare agli organismi tecnico-operativi nonché quella del personale militare da assegnare agli organismi tecnico-amministrativi e tecnico-industriali della difesa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>emana disposizioni, a carattere interforze, concernenti la disciplina e le attività generali e territoriali delle Forze armate e determina le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti ed enti aventi connotazione interforze;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>emana direttive concernenti la mobilitazione e le relative scorte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>emana disposizioni di carattere generale sugli obiettivi del reclutamento, della selezione, della formazione e dell'addestramento delle Forze armate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>promuove lo studio e l'aggiornamento, anche su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, delle normative relative al reclutamento, alla selezione, alla formazione, all'organico, allo stato giuridico, alla disciplina, all'avanzamento, al trattamento economico e alla mobilitazione del personale delle Forze armate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>ha alle dirette dipendenze i comandi, gli enti e gli istituti interforze della difesa, dei quali determina gli ordinamenti e gli organici nei limiti delle ripartizioni delle dotazioni organiche complessive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>emana direttive concernenti l'impiego del personale militare in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri e stabilisce i criteri generali concernenti l'impiego del personale militare e civile in ambito Forza armata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>in materia di nomine e attribuzione di incarichi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>è sentito dal Ministro della difesa in merito alla nomina del Segretario generale della difesa, del Direttore nazionale degli armamenti e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la nomina dei Capi di stato maggiore di Forza armata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la destinazione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti negli incarichi di Forza armata su proposta dei rispettivi Capi di stato maggiore e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>propone al Ministro della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti, per quanto di competenza, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non inferiore a generale di divisione e gradi corrispondenti da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>indica al Ministro della difesa, sulla base delle proposte dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale e presso altri dicasteri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>designa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da impiegare negli incarichi interforze, previa comunicazione al Ministro della difesa delle designazioni relative agli ufficiali generali e ammiragli. Per l'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, la designazione ha luogo d'intesa con il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti, per la parte di competenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>definisce i programmi e impartisce direttive riguardanti l'addestramento e le esercitazioni interforze, nonché il perfezionamento, a carattere interforze, della formazione professionale e culturale del personale delle Forze armate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>approva i piani operativi proposti dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">z)</span>dispone per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>emana direttive per la gestione del patrimonio infrastrutturale nazionale e NATO e gestisce quello di competenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">bb)</span>sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le attività di pubblica informazione e comunicazione destinate alla promozione del reclutamento nelle Forze armate. Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Emana le direttive in materia di documentazione storica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">cc)</span>promuove lo sviluppo della politica ambientale della difesa con l'emanazione di direttive interforze, in un quadro di stretta armonizzazione delle esigenze nazionali e NATO.». «Art. 91 (Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Capo di stato maggiore della Difesa). - 1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e d'intesa con il Direttore nazionale degli armamenti per quanto di competenza, fissa gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità degli studi e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche di interesse delle Forze armate e fornisce indicazioni per lo sviluppo e la utilizzazione dei risultati, mantenendo con i Ministeri e con gli organi interessati rapporti volti a prevedere le esigenze della difesa del Paese nello specifico campo scientifico e tecnologico.». «Art. 92 (Stato maggiore della difesa). - 1. Lo Stato maggiore della difesa è retto da un Sottocapo di stato maggiore nominato con decreto del Ministro della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, scelto tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Omissis.». «Art. 95 (Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata). - 1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>formulano, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa e della situazione politico-militare, le proposte di competenza per la pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive Forze;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si avvalgono delle direzioni, di cui all'articolo 105-bis, comma 1, e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze, per l'ottimale realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo anche specifiche indicazioni, lo stato di avanzamento, tenendone informati il Capo di stato maggiore della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti, per le direzioni dipendenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>-p). Omissis.». «Art. 109 (L'Ufficio amministrazioni speciali). - 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Ufficio amministrazioni speciali è alle dipendenze del Vice segretario generale.». «Art. 110. (Disposizioni comuni agli uffici centrali). - 1. Gli uffici centrali di cui agli articoli 111, 112 e 112-bis dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvalgono il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 103, 104, 105 e 105-ter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Omissis.». «Art. 111 (Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari). - 1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e, in particolare: a)-f). Omissis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa; g-bis) monitora l'andamento della spesa e provvede all'analisi e alla valutazione della stessa.». «Art. 113 (Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali). - 1-3. Omissis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne è fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale, della Direzione nazionale degli armamenti, degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali.</div>\n<p class=\"lf-p\">4-bis. Omissis.». «Art. 123 (Componenti della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese). - 1-2. Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Svolge funzioni di segretario il capo dell'Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali di armamento dipendente dal Direttore nazionale degli armamenti.». «Art. 127 (Iscrizione nel registro nazionale). - 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44 del codice, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione nazionale degli armamenti - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-4- Omissis.». «Art. 134 (Vigilanza). - 1. L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro, che può esercitarla anche avvalendosi del Direttore nazionale degli armamenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-3 Omissis.». «Art. 144 (Enti dipendenti dal Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Gli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b) del codice sono posti alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali e a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei principi che regolano la concorrenza e il mercato. I predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonché al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del Direttore nazionale degli armamenti che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente è responsabile della tenuta di un'analitica contabilità industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacità di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 4 e 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-5. Omissis.». «Art. 246 (Individuazione del datore di lavoro). - 1-5. Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'area tecnico-operativa, nonché il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e il Capo di Gabinetto del Ministro della difesa per gli uffici di diretta collaborazione, con proprie determinazioni individuano nell'ambito delle rispettive organizzazioni, secondo quanto disposto dall' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli incarichi a cui sono associate le funzioni e responsabilità di datore di lavoro, tenuto conto dei criteri recati dai commi 1 - 5, nonché delle peculiarità organizzative e delle specifiche effettive esigenze connesse al servizio espletato.</div>\n<p class=\"lf-p\">Analogamente provvede, per il Corpo delle capitanerie di porto, il Comandante generale del Corpo.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Omissis.». «Art. 251 (Formazione, informazione e addestramento).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Omissis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il Segretario generale della difesa, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata, la Direzione nazionale degli armamenti, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché le Direzioni generali competenti per la materia, svolge azione di indirizzo sulla formazione di tutto il personale dell'Amministrazione della difesa.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-5. Omissis.». «Art. 252 (Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa). - 1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti, sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-3. Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'art. 105- ter, comma 1, lettera m), coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.». «Art. 253 (Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari). - 1-4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti, ove necessario e sulla scorta dei criteri recati dai commi 1 - 4, individuano, con propria determinazione, le ulteriori particolari norme di tutela tecnico-militare vigenti o comunque applicabili nell'ambito delle rispettive organizzazioni.</div>\n<p class=\"lf-p\">6-8. Omissis.». «Art. 257 (Funzioni di medico competente). - 1-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Per l'aggiornamento professionale degli ufficiali medici in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretariato generale della difesa, la Direzione nazionale degli armamenti, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, può attivare apposite convenzioni con le università italiane, per l'ammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla riserva di posti annualmente a disposizione dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 757 del codice. Gli ufficiali medici specializzandi in base alle convenzioni di cui al presente comma, possono frequentare, in qualità di tirocinanti e nell'ambito dei crediti formativi universitari previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo con le attività teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-9. Omissis.». «Art. 258 (Comunicazioni, segnalazioni e documenti).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260; le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a favore dell'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al personale militare, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti alle articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1, secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per l'area tecnico-operativa, dal Segretariato generale della difesa e dalla Direzione nazionale degli armamenti, per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Omissis.». «Art. 261 (Organizzazione dei servizi di vigilanza).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. L'unità organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito del Segretariato generale della difesa individuato ai sensi dell'articolo 252, comma 4, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretariato generale della difesa, sentiti la Direzione nazionale degli armamenti per gli aspetti di competenza e lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonché con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali.</div>\n<p class=\"lf-p\">2-3. Omissis.». «Art. 262 (Funzioni dei servizi di vigilanza). - 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le unità organizzative di vigilanza d'area:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mantengono i contatti con l'ufficio di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale o del Direttore nazionale degli armamenti, per quanto attiene ai servizi istituiti nell'ambito delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero del Capo di stato maggiore della difesa o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell'ambito dell'area tecnico-operativa; c)-e). Omissis.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-6. Omissis.». «Art. 263 (Personale addetto ai servizi di vigilanza). - 1. Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a)-e) Omissis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>aver superato lo specifico percorso formativo necessario per l'impiego nel settore, definito dal Segretario generale della difesa, d'intesa con la Direzione nazionale degli armamenti, lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto si prescinde, ai fini dell'impiego nei servizi di vigilanza, dalla previa frequenza del citato percorso formativo; g)-n) Omissis;</div>\n<p class=\"lf-p\">3-4. Omissis.». «Art. 312 (Competenze generali). - 1. Lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati maggiori di Forza armata, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, nel presente titolo denominati \"elenchi degli incarichi\", con le modalità di cui all'articolo 343.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, comunicano la costituzione o la variazione degli alloggi all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis, che provvede a formalizzare l'atto di costituzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per ogni immobile la classifica, il codice, la località, l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la categoria catastale, l'anno di costruzione. La comunicazione è corredata dalla certificazione dell'avvenuto accatastamento L'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia e delle finanze.». «Art. 323 (Assegnazione di alloggi ASI). - 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'assegnazione degli alloggi ASI è effettuata, in ordine a incarichi suddivisi in fasce, con le seguenti modalità:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ricezione della domanda compilata in conformità al modello all'allegato E-1, di cui all'articolo 348, corredata della documentazione prescritta. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>esame della domanda e offerta dell'alloggio. Se particolari situazioni limitano la disponibilità di alloggi in modo da non consentire di soddisfare integralmente le richieste degli aventi titolo inseriti nella prima fascia, gli Stati maggiori, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti, nel predeterminare gli incarichi dei destinatari degli alloggi, predefiniscono contestualmente anche l'area degli incarichi che, per ragioni obiettive di funzionalità e sicurezza, possono giustificare deroghe al meccanismo di assegnazione.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.-10. Omissis.». «Art. 343 (Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI). - 1. In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le esigenze dell'area interforze e NATO, nonché individua i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di Forza armata per l'Area tecnico-operativa, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, definiscono gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli alloggi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalità indicate nelle seguenti lettere:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alloggi ASGC:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>gli elenchi degli incarichi che comportano l'attribuzione di alloggi ASGC sono classificati e diramati, a parte, a cura dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Segretariato generale e della Direzione nazionale degli armamenti, per le rispettive aree di competenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>gli elenchi diramati possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali delle Forze armate o dell'organizzazione tecnico-amministrativa della Difesa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le singole variazioni sono proposte e approvate con le modalità di cui al comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>alloggi ASIR:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>gli elenchi degli incarichi che danno titolo alla concessione possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le varianti sono proposte dallo Stato maggiore della difesa, o dai Capi di stato maggiore di Forza armata o dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti e approvate dal Capo di stato maggiore della difesa in sede di riunione del comitato dei Capi di stato maggiore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>alloggi ASI:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di variazioni o di aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono proposte:</div>\n<p class=\"lf-p\">1.1) dallo Stato maggiore della difesa, che le approva, per l'area interforze e NATO;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2) dagli Stati maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3) dal Segretariato generale della difesa o dalla Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Le variazioni di cui ai numeri 1.2 e 1.3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.». «Art. 360 (Allegato R - Oneri di gestione relativi agli alloggi ASGC e ASIR a carico dell'Amministrazione militare). - 1.-3. Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le modalità della ripartizione delle spese tra l'amministrazione e il concessionario sono indicate dall'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis.». «Art. 403 (Individuazione degli alloggi da alienare).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Omissis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'elenco degli alloggi di cui al comma 1 è proposto per il coordinamento allo Stato maggiore della difesa, che lo trasmette all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio, nella presente sezione denominato \"Ufficio centrale\", per le verifiche tecniche e amministrative finalizzate a consentire l'alienazione degli alloggi in esso contenuti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Terminati gli adempimenti di cui al comma 2, l'Ufficio centrale ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini della verifica della coerenza delle attività rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e, ottenuto il relativo assenso, approva l'elenco degli alloggi, non più funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Ufficio centrale, sulla base del citato elenco, adotta il decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare e avvia il procedimento di alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà degli alloggi risultati alienabili, assicurando l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 404, commi 1 e 7. Nel caso di mancato esercizio dei diritti di cui all'articolo 404, commi 1 e 7, si procede all'alienazione degli alloggi in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 405.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>In sede di prima applicazione, le attività di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate dallo Stato maggiore della difesa entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento e dall'Ufficio centrale entro i novanta giorni successivi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'Ufficio centrale determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale, entro i termini stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 398, comma 4, il prezzo di vendita. Il valore dell'usufrutto è determinato in base al canone di conduzione e alla aspettativa di vita dei conduttori acquirenti, mentre il valore della nuda proprietà da offrire come prezzo a base d'asta per le attività di cui all'articolo 405 è determinato dal valore di mercato, individuato ai sensi del periodo precedente, detratto del valore dell'usufrutto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Omissis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Per la stipula dei contratti di alienazione, l'Ufficio centrale predispone la dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 308 del codice, da approvare con successivo decreto dirigenziale.». «Art. 404 (Criteri di vendita). - 1-4. Omissis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'offerta di cui al comma 2, i conduttori, a pena di decadenza dal diritto ad acquistare l'alloggio, trasmettono, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio centrale l'atto di esercizio del diritto con le modalità indicate nel comma 2, allegando:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>a titolo di caparra confirmatoria, un assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, intestati al Ministero della difesa, di importo pari al 10 per cento del prezzo di vendita, nel caso di acquisto della proprietà dell'alloggio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'autocertificazione del reddito del nucleo familiare indispensabile per la determinazione del prezzo finale di vendita;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'impegno a sostenere le eventuali spese necessarie per l'accatastamento dell'alloggio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la richiesta di volersi avvalere della rateizzazione del corrispettivo, nel caso di acquisto dell'usufrutto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Omissis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>I conduttori, come individuati ai sensi del comma 1, delle unità immobiliari qualificate di particolare pregio dall'Ufficio centrale, possono esercitare il diritto di prelazione all'acquisto al prezzo derivante dall'esperimento delle procedure d'asta di cui all'articolo 405, diminuito delle riduzioni di cui al comma 6, con le stesse modalità di cui al comma 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">8-20. Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>Sugli alloggi trasferiti con l'applicazione degli sconti di cui al comma 6 gli acquirenti non possono porre in atto atti di disposizione prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. Tale vincolo deve essere riportato in apposita clausola del contratto di acquisto. In caso di violazione, il Ministero della difesa applicherà al soggetto, con possibilità di rivalsa sul soggetto acquirente, una penale pari alla differenza tra il prezzo pagato e la valutazione dell'alloggio come determinata dall'Ufficio centrale d'intesa con l'Agenzia del demanio. Il vincolo e la determinazione della penale saranno riportati in apposita clausola nel contratto di compravendita. I proventi derivanti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 306, comma 3, del codice.». «Art. 405 (Vendita con il sistema d'asta). - 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Ufficio centrale pubblica, sul proprio sito internet, con bando d'asta a rialzo, riservata al personale militare e civile della Difesa di cui all'articolo 398, comma 2, l'elenco degli alloggi liberi, quello per i quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di cui all'articolo 404, comma 1, e quello degli alloggi di cui all'articolo 404, comma 7. Le modalità di svolgimento e di partecipazione all'asta sono regolamentate, oltre che dall'avviso d'asta, dal disciplinare d'asta e dai suoi allegati.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'elenco di cui al comma 1, è trasmesso in copia agli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, al Segretariato generale della difesa e alla Direzione nazionale degli armamenti, al COCER interforze e alle organizzazioni sindacali dei dipendenti civili del Ministero della difesa.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-6. Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il personale in servizio del Ministero della difesa, di cui all'articolo 398, comma 2, interessato all'acquisto, deve far pervenire all'Ufficio centrale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nei giorni indicati nell'avviso d'asta, un'offerta segreta di acquisto corredata della documentazione richiesta dall'amministrazione e da un deposito cauzionale pari al 5 per cento del prezzo base di vendita, rilasciato nelle forme previste dal disciplinare d'asta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L'Ufficio centrale, ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aggiudica alla valida offerta di importo più elevato e, in caso di parità di valida offerta di importo più elevato, aggiudica al dipendente del Ministero con il più basso reddito di riferimento, come definito all'articolo 404, comma 9. Per gli alloggi di cui all'articolo 404, comma 7, nel caso sussistano diritti di prelazione, l'aggiudicazione è effettuata al termine della verifica dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore. L'offerta in prelazione è comunicata al conduttore entro dieci giorni lavorativi dalla data di esperimento dell'asta e contiene il prezzo offerto dal possibile aggiudicatario dell'alloggio, le condizioni di vendita e le modalità di esercizio dello stesso diritto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>comunica all'interessato, con raccomandata con avviso di ricevimento l'aggiudicazione e il prezzo definitivo di vendita.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Omissis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 8, l'aggiudicatario dell'asta invia all'Ufficio centrale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione del prezzo di acquisto, allegando assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge n. 348 del 1982 e successive modificazioni, intestati al Ministero della difesa, a titolo di caparra confirmatoria pari al 5 per cento del prezzo richiesto per l'alienazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Omissis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>L'Ufficio centrale ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nel caso di cui al comma 11, aggiudica alla valida offerta più alta successiva, presentata nell'asta e assicura l'alienazione con le modalità di cui ai commi da 8 a 10, procedendo, se necessario, fino a esaurimento di tutte le offerte pervenute.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Omissis.». «Art. 431 (Decisione del Ministro della difesa). - 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Copia del verbale della riunione del Comitato è trasmessa dal comandante territoriale al Ministero della difesa - Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Se dal verbale risulta che in seno al comitato non è stata raggiunta l'unanimità e sono state formulate proposte alternative circa i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni oggetto delle consultazioni, i programmi stessi o le parti di essi oggetto delle proposte alternative sono sottoposti al Ministro della difesa per le definitive decisioni, unitamente al verbale della riunione del Comitato e a una relazione del direttore dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Omissis.». «Art. 448 (Principi). - 1. L'ordinamento degli organismi preposti a svolgere funzioni amministrative è definito dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa, dal Direttore nazionale degli armamenti, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nonché dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.</div>\n<p class=\"lf-p\">2-3. Omissis.». «Art. 463 (Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale). - 1. Ai fini della presente sezione:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sotto la denominazione di Ministero sono compresi il Segretariato generale della difesa, la Direzione nazionale degli armamenti, gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sotto la denominazione di autorità centrale sono compresi i Capi degli stati maggiori della difesa e di Forza armata, il Segretario generale della difesa, il Direttore nazionale degli armamenti, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.». «Art. 465 (Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale). - 1-5. Omissis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La costituzione o la soppressione degli organismi è determinata dai Capi di stato maggiore, dal Segretario generale, dal Direttore nazionale degli armamenti, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla collocazione ordinativa degli enti interessati.». «Art. 538 (Attività ispettiva). - 1. L'azione di controllo sulla gestione amministrativa e contabile è esercitata dall'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, sulla base delle direttive all'uopo impartite dal Ministro della difesa. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative ha cura di coordinare l'attività ispettiva centrale e periferica con il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa, il Direttore nazionale degli armamenti, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri allo scopo di evitare di incidere sui programmi addestrativi delle unità operative delle Forze armate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'attività ispettiva può essere ordinaria o straordinaria ed è diretta o decentrata a seconda che sia svolta, rispettivamente, dall'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, ovvero dalla Direzione di amministrazione generale della difesa, dalle Direzioni di amministrazione delle Forze armate, dalla Direzione di amministrazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per gli organismi dipendenti.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-5. Omissis.». «Art. 540 (Relazione sull'ispezione). - 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ispettore redige una relazione sull'ispezione effettuata e la invia, per i successivi adempimenti, all'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative che provvede a farla pervenire allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, alla Direzione nazionale degli armamenti, agli Stati maggiori di Forza armata o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, munita di eventuali osservazioni e proposte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Se nel corso dell'ispezione emergono fatti dannosi che comportano responsabilità amministrativo-contabile, l'ispettore ne dà immediata comunicazione ai competenti organi dell'amministrazione centrale, nonché agli Stati maggiori, al Segretariato generale della difesa, alla Direzione nazionale degli armamenti, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, per gli eventuali adempimenti ai sensi del capo III, allegando circostanziata relazione sui fatti rilevati. La comunicazione è effettuata dall'ispettore anche se ritiene necessario acquisire ulteriori elementi per accertare la responsabilità degli agenti, fatta salva l'osservanza del disposto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Omissis.». «Art. 543 (Definizioni ai fini dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Agli effetti del presente titolo:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>\"Amministrazione della difesa\" è il complesso dell'area tecnico-operativa con funzioni operative, di pianificazione e definizione dei programmi tecnico-finanziari risalente al Capo di stato maggiore della difesa e dell'area tecnico-amministrativa risalente al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti. Nell'Amministrazione della difesa è compresa anche l'Arma dei carabinieri per i compiti propri attinenti alla difesa nazionale. Per le funzioni riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, all'Arma dei carabinieri si applicano le procedure previste in materia dal regolamento del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 1993; b)-d) Omissis.». «Art. 555 (Adempimenti iniziali dei comandanti). - 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">I comandanti di corpo, i titolari di comandi, enti, unità o uffici nel cui ambito si è verificato l'evento di particolare gravità o risonanza, provvedono a:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Omissis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dare tempestiva comunicazione dell'evento, attraverso la linea gerarchica, all'autorità competente a disporre l'inchiesta sommaria, ai sensi dell'articolo 556, comma 1, nonché allo Stato maggiore della difesa, per gli eventi occorsi nell'area tecnico-operativa, o al Segretariato generale della difesa e alla Direzione nazionale degli armamenti, per gli eventi verificatisi nell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>- d) Omissis.». «Art. 556 (Autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria). - 1. Le autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria sono:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il Capo di stato maggiore della difesa quando:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>omissis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali tale autorità esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il Segretario generale della difesa, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito del Segretariato generale; b-bis) il Direttore nazionale degli armamenti, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito della Direzione nazionale degli armamenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i superiori gerarchici del comando, ente, unità e ufficio coinvolti nell'evento, il cui livello ordinativo è individuato, in via generale, con decreto del Ministro della difesa, in base all'assetto organizzativo delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonché alla capacità ad acquisire, con la necessaria tempestività, gli elementi necessari per valutare l'opportunità di disporre l'inchiesta sommaria e ad adottare o proporre le misure correttive, sulla base dei risultati dell'indagine, fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione in materia di sinistri marittimi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera c), è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti, in relazione alle aree di rispettiva competenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Omissis.». «Art. 557 (Avvio dell'inchiesta sommaria). - 1.-2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'autorità di cui al comma 1, dà tempestiva notizia dell'avvio dell'inchiesta sommaria allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della Difesa o alla Direzione nazionale degli armamenti, a seconda che l'evento si sia verificato nell'area tecnico-operativa o nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, nonché, in base a quanto prescritto dai rispettivi ordinamenti di Forza armata, allo Stato maggiore, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché agli organismi intermedi dai quali dipendono i comandi, gli enti, le unità o gli uffici interessati dall'evento.». «Art. 558 (Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti per l'area tecnico-amministrativa e per l'area tecnico-industriale di rispettiva competenza, i Capi di stato maggiore nell'ambito della propria Forza armata e il Comandante generale per l'Arma dei carabinieri, dispongono l'inchiesta sommaria quando le altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 556, comma 1, non provvedono al riguardo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 557, comma 1.». «Art. 560 (Invio degli atti dell'inchiesta sommaria).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Gli atti dell'inchiesta sommaria sono inviati, al più presto e comunque entro novanta giorni dalla data in cui è stata disposta, all'autorità che ne ha ordinato l'esecuzione e da questa trasmessi, nei successivi trenta giorni, con motivato parere e con l'indicazione degli eventuali provvedimenti adottati, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, alla Direzione nazionale degli armamenti, agli Stati maggiori di Forza armata, ovvero al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione all'area di appartenenza del Comando, ente, unità o ufficio presso i quali si è verificato l'evento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale, la Direzione nazionale degli armamenti, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ricevuti gli atti dell'inchiesta sommaria, procedono al loro esame da concludersi, con decisione motivata dell'autorità di vertice dei predetti organismi, entro centocinquanta giorni dalla data in cui essa è stata disposta. Tale autorità di vertice può ordinare, se ritenuto necessario, l'esecuzione di ulteriori indagini, i cui risultati sono valutati entro i successivi trenta giorni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Una sintetica scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta sommaria è inviata, senza ritardo, a cura dei citati Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti, o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresì, degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.». «Art. 561 (Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale). - 1. Sulla base delle risultanze dell'inchiesta sommaria, il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa, il Direttore nazionale degli armamenti, i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per l'Arma dei carabinieri, il Comandante generale, se lo ritengono necessario ai fini dell'accertamento delle cause dell'evento, dispongono con provvedimento motivato la nomina della commissione d'inchiesta formale.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.-4. Omissis.». «Art. 564 (Invio degli atti dell'inchiesta formale).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Omissis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Una dettagliata scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta formale è inviata, senza ritardo, a cura degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti, o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresì, degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.». «Art. 573 (Autorità competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare). - 1. Omissis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>All'individuazione dei materiali e delle prestazioni che possono costituire oggetto di permuta relativamente alle esigenze dell'area tecnico-amministrativa, provvede il Capo di stato maggiore della difesa su proposta del Segretario generale della difesa o del Direttore nazionale degli armamenti, in relazione agli aspetti di rispettiva competenza.». «Art. 617 (Modalità di ammissione). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in sede di determinazione annuale del numero complessivo degli ufficiali da ammettere al corso ISSMI, ne stabilisce la ripartizione tra Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e, per quanto di interesse, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti.</div>\n<p class=\"lf-p\">2-4. Omissis.». «Art. 699 (Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici). - 1-2. Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti intervengono nella revisione dei documenti caratteristici esclusivamente nei riguardi degli ufficiali con grado pari o superiore a colonnello, o corrispondente, che svolgono incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso i rispettivi Stati maggiori ovvero presso il Segretariato generale della difesa o la Direzione nazionale degli armamenti.</div>\n<p class=\"lf-p\">4-9. Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa o del Direttore nazionale degli armamenti o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi del personale militare disparità di trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche condizioni di impiego, può individuare, con propria determinazione motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della revisione della documentazione caratteristica, non trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi dall'1 al 9.». «Art. 1024 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a)-e) Omissis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Segretario generale, il Segretario generale del Ministero della difesa; f-bis) Direttore nazionale, il Direttore nazionale degli armamenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>organi centrali, il Segretariato generale della difesa, la Direzione nazionale degli armamenti, le Direzioni generali, gli Uffici centrali; h)-1) Omissis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Omissis.». «Art. 1038 (Procedimenti di competenza del Gabinetto del Ministro, dello Stato maggiore della difesa,del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti). -1. I procedimenti di competenza del Gabinetto del Ministro, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Omissis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I procedimenti di competenza del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>svolgimento di inchieste formali per incidenti o eventi di particolare gravità: 180 giorni dalla data in cui l'inchiesta è stata disposta.». «Art. 1044 (Procedimenti di competenza di altre direzioni generali, delle articolazioni del Segretariato generale, delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti e degli Uffici centrali). - 1. I procedimenti di competenza delle rimanenti Direzioni generali, delle articolazioni del Segretariato generale della difesa, delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti, degli Uffici centrali e dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti: a)-i). Omissis.</div>\n<p class=\"lf-p\">2-4. Omissis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Gli ulteriori procedimenti di competenza dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti: a)-d). Omissis.». «Art. 1051 (Integrazioni e modificazioni e verifica periodica). - 1-2. Omissis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ogni tre anni, il Segretario generale, d'intesa con il Direttore nazionale degli armamenti per la parte di competenza, verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, proponendo al Ministro di apportare le modificazioni ritenute necessarie.».</div></div>", "next": 0}