{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Con riferimento a flussi di rifiuti specifici è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 183 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>\"rifiuto\": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>\"rifiuto pericoloso\": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto; b-bis)\"rifiuto non pericoloso\": rifiuto non contemplato dalla lettera b); b-ter) \"rifiuti urbani\":</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. b-quater) \"rifiuti da costruzione e demolizione\" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione; b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>\"oli usati\": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>\"rifiuti organici\": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; d-bis) \"rifiuti alimentari\": tutti gli alimenti di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>\"autocompostaggio\": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>\"produttore di rifiuti\": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>\"produttore del prodotto\": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; g-bis) \"regime di responsabilità estesa del produttore\": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>\"detentore\": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>\"commerciante\": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>\"intermediario\": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>\"prevenzione\": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>\"gestione dei rifiuti\": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>\"raccolta\": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>\"raccolta differenziata\": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>\"preparazione per il riutilizzo\": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>\"riutilizzo\": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>\"trattamento\": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>\"recupero\": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; t-bis) \"recupero di materia\": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>\"riciclaggio\": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; u-bis) \"riempimento\": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>\"rigenerazione degli oli usati\": qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">z)</span>\"smaltimento\": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>\"stoccaggio\": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">bb)</span>\"deposito temporaneo prima della raccolta\": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'art. 185-bis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">cc)</span>\"combustibile solido secondario (CSS)\": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'art. 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">dd)</span>\"rifiuto biostabilizzato\": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ee)</span>\"compost\": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ff)</span>«digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">gg)</span>\"emissioni\": le emissioni in atmosfera di cui all'art. 268, comma 1, lettera b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">hh)</span>\"scarichi idrici\": le immissioni di acque reflue di cui all'art. 74, comma 1, lettera ff);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>\"inquinamento atmosferico\": ogni modifica atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ll)</span>\"gestione integrata dei rifiuti\": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">mm)</span>«centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">nn)</span>\"migliori tecniche disponibili\": le migliori tecniche disponibili quali definite all'art. 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">oo)</span>\"spazzamento delle strade\": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">pp)</span>\"circuito organizzato di raccolta\": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">qq)</span>\"sottoprodotto\": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2; qq-bis) \"compostaggio di comunità\": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. qq-ter) \"compostaggio\": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 184 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 184 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sono rifiuti speciali:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b-ter);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>i veicoli fuori uso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'art. 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'arma o il sistema d'arma utilizzati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il munizionamento utilizzato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'art. 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinchè specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. [2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 presente decreto.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 184-ter del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>processi e tecniche di trattamento consentiti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>requisiti affinchè i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.</div>\n<p class=\"lf-p\">In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all'autorità competente. L'autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinchè il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 185 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). - 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i rifiuti radioattivi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>i materiali esplosivi in disuso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le acque di scarico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 194 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 194 (Spedizioni transfrontaliere). - 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'art. 42 del predetto regolamento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo art. 212.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'art. 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'art. 29, del regolamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'art. 56 del regolamento (CE) n. 1013/2006 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'art. 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340. La comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti è effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la quale garantisce l'interoperabilità con il Registro elettronico nazionale di cui all'art. 188-bis.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 195 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 195 (Competenze dello Stato). - 1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti; b-bis) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216; b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attività di recupero energetico dei rifiuti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'art. 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2003, n. 203;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'art. 200, e per il coordinamento dei piani stessi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'art. 196, comma 1, lettera p);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sono inoltre di competenza dello Stato:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'art. 178, comma 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>abrogata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'art. 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 227, comma 1, lettera a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da università o istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, anche in conformità a quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della parta quarta del presente decreto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 198 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 198 (Competenze dei comuni). - 1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3, stabiliscono in particolare:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>soppressa.</div>\n<p class=\"lf-p\">2-bis) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.».</div></div>", "next": 0}