{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespite e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre i dati sugli investimenti realizzati successivamente; c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui al comma 4; d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento; e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'art. 8, comma 3; f. le informazioni sul personale di cui all'art. 4 comma 1, lettera g); g. per gli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara: i. la data di subentro; ii. i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione; iii. oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione; h. il regolamento comunale e provinciale per l'esecuzione dei lavori stradali; i. L'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">6-bis Il bando di gara deve contenere le informazioni relative alle porzioni di impianti interconnessi situati su territori di Comuni di ambiti adiacenti, quali il numero e le tipologie di clienti dei due impianti, i volumi di gas scambiati e le caratteristiche di pressione delle condotte di collegamento tra le due porzioni di impianto, oltre allo stato di consistenza e il relativo valore di rimborso delle due porzioni di impianto. Il bando di gara deve specificare che la gestione tecnica delle due porzioni di impianto sarà oggetto di accordi, anche variabili nel tempo, fra i gestori degli ambiti interessati, sentiti i soggetti di cui all'art. 2, comma 5 dei medesimi ambiti, mentre, a regime, ciascun gestore d'ambito sarà proprietario della porzione di impianto situato nel territorio del proprio ambito.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il bando di gara deve, inoltre, prevedere l'obbligo per il gestore d'ambito che entrerà in servizio per primo, di assumere temporaneamente la gestione anche di porzioni di reti non prevalenti dei Comuni adiacenti, per assicurarne la continuità di servizio, anticipando anche il pagamento del valore di rimborso al gestore uscente. Come eccezione a quanto sopra, nei casi in cui la porzione di impianto di sconfinamento abbia un numero di punti di riconsegna inferiore a 30, con attraversamenti con condotte in bassa pressione del confine degli ambiti, le stazioni appaltanti interessate possono prevedere nei rispettivi bandi di gara che l'intero impianto rimanga di proprietà, e in gestione, del gestore dell'ambito sul cui territorio è situata la porzione di impianto con il maggior numero di punti di riconsegna.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il bando di gara esplicita l'obbligo per il gestore di provvedere alla costruzione della rete nei Comuni dell'ambito non ancora metanizzati, qualora durante il periodo di affidamento si rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di almeno il 50% del valore complessivo dell'opera e gli interventi siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza dell'affidamento, anche se l'intervento non è previsto nel piano di sviluppo iniziale. Eventuali interventi in condizioni differenti possono essere oggetto di negoziazione tra le parti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Il bando di gara riporta in allegato la bozza di contratto di servizio, preparato dalla stazione appaltante sulla base del contratto di servizio tipo, predisposto dall'Autorità ed approvato dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il contratto di servizio è finalizzato, successivamente alla aggiudicazione della gara, con il piano di sviluppo degli impianti di cui all'art. 15 e gli altri impegni assunti dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta. ll contratto di servizio deve prevedere il diritto da parte del gestore di alienare eventuali beni di proprietà degli Enti locali concedenti o della società patrimoniale delle reti qualora il piano di sviluppo degli impianti preveda la loro sostituzione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Il disciplinare di gara è unico per ambito e riporta i criteri di valutazione della gara e le informazioni dettagliate per la presentazione delle offerte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Tutti i documenti presentati dalle imprese concorrenti per la gara sono trasmessi con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente o partecipante ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, come precisato negli allegati 2 e 3.\" \"Art. 10. (Requisiti per la partecipazione alla gara) 1. I soggetti partecipanti alla gara devono soddisfare le disposizioni dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Per la prima gara, indetta dopo il periodo transitorio di cui all'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15, comma 10, del sopracitato decreto legislativo e dell'art. 46-bis, comma 4-bis, della legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che sono incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Non rientra nelle cause di esclusione automatica la applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. È fatto anche divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I partecipanti alla gara devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, devono dichiarare che non si sono avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e al decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 210 o che, qualora se ne siano avvalsi, i piani si sono conclusi, e dimostrare il possesso da almeno un anno di un adeguato codice etico.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: a. un fatturato medio annuo nel triennio precedente all'indizione della gara, almeno pari al 50% del valore annuo del servizio oggetto di gara, da dimostrare con i dati di bilancio della società partecipante alla gara o con i dati del bilancio consolidato della sua controllante, relativi agli ultimi tre anni; b. in alternativa, possedere garanzie finanziarie da due primari istituti di credito attestanti che l'impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilità di accedere al credito per un valore pari o superiore alla somma del 50% del valore annuo del servizio oggetto di gara e del valore di rimborso ai gestori uscenti nell'ambito di gara, inclusi quelli relativi agli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica: a. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con capacità di operare nell'ambito dei servizi di distribuzione gas; oppure, per i soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, analoga iscrizione in registri professionali di organismi equivalenti; b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a: b1. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione del gas naturale per un numero complessivo di clienti pari almeno al 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto della gara, da possedere al momento della partecipazione alla gara o precedentemente, purché in data non anteriore a 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni che servono il 50% del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto di gara soddisfano il presente requisito; b2. in alternativa al punto b1. rispetto di tutti e tre i seguenti requisiti: b.2.1. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di gas naturale, da possedere non anteriormente a 36 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o, da almeno 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di GPL, oppure di miscela aria-propano, di energia elettrica, o di acqua o di reti urbane di teleriscaldamento Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di concessioni di gas naturale soddisfano il presente requisito; b.2.2. dimostrazione di avere, dal momento dell'affidamento del primo impianto, la capacità di gestire gli impianti di distribuzione gas dell'ambito oggetto di gara, fornendo in particolare la dimostrazione di: b.2.2.1. disponibilità di strutture, mezzi e personale a livello manageriale per la gestione delle situazioni di emergenze gas (pronto intervento e incidenti gas); b.2.2.2. disponibilità di personale a livello manageriale e di funzione centrale, di strutture, quali sale controllo, di mezzi tecnici e di sistemi informativi adeguati a garantire il monitoraggio, il controllo e lo sviluppo della rete gas dell'ambito di gara e a gestire le operazioni previste dal codice di rete tipo di distribuzione gas approvato dall'Autorità, quali l'allacciamento e l'attivazione di nuove utenze, il cambio di fornitore, gli altri servizi richiesti dall'utenza, l'allocazione del gas alle società di vendita e alle singole utenze, per un numero di clienti pari a quello dell'ambito oggetto di gara; b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore gas e nella funzione specifica per i responsabili delle funzioni di ingegneria, vettoriamento, qualità del servizio e gestione operativa dell'impresa, risultante dai curriculum vitae allegati all'offerta; c. Possesso di certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001 conseguita nella gestione di infrastrutture a rete energetiche o idriche; d. Esperienza di operare in conformità con la regolazione di sicurezza, da dimostrare mediante predisposizione di procedure di gestione delle operazioni di sicurezza nel rispetto delle norme tecniche vigenti, come previste nell'art. 12, comma 12.8, della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas 2014-2019, Allegato A della deliberazione 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</div>\n<p class=\"lf-p\">I singoli partecipanti al raggruppamento devono possedere individualmente i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, alle lettere a), c) e d) del comma 6. I requisiti di cui al comma 5 e alla lettera b) del comma 6 devono essere posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo o al consorzio, con l'obbligo per l'impresa mandataria di possedere tali requisiti in misura minima del 40%. Nel caso di partecipazione di una nuova società di capitali costituita dalla partecipazione di differenti imprese, questa può far valere i requisiti di cui al comma 5 e alla lettera b) del comma 6 posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti alla medesima società.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>I rappresentanti legali di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario si devono impegnare, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, entro un mese dall'aggiudicazione medesima, un soggetto giuridico unitario avente la forma di società di capitali e ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi assunti dal nuovo soggetto. Il nuovo soggetto sottoscrive il contratto di servizio. La capogruppo deve anche impegnarsi a far parte del nuovo soggetto per tutta la durata dell'affidamento del servizio e le mandanti per almeno 5 anni dal primo affidamento. Qualora una impresa mandante ceda la propria partecipazione nel soggetto giuridico unitario, l'acquirente della partecipazione deve sottoporre preventivamente, al soggetto di cui all'art. 2, comma 5, la documentazione attestante il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica in misura non inferiore a quella detenuta dall'impresa cedente la partecipazione, che è stata utilizzata ai fini del rispetto dei requisiti di partecipazione alla gara del raggruppamento di imprese, di cui al comma 7. Il soggetto di cui all'art. 2, comma 5, può fare osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione relativa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>La stazione appaltante ha la facoltà di verificare il possesso dei requisiti in accordo a quanto previsto all'art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Il gestore subentrante è tenuto al rispetto degli obblighi sulla tutela all'occupazione del personale dei gestori uscenti di cui al decreto di cui all'art. 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.\" \"Art. 13. (Condizioni economiche) 1. Le condizioni economiche oggetto di gara sono: a. Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe previste dall'Autorità, espressa come percentuale del valore massimo dello sconto. Il valore massimo dello sconto è pari in ciascun anno alla somma di: i. la quota annua di ammortamento della differenza fra il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti e la somma delle immobilizzazioni nette di località appartenenti all'ambito, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, da ammortizzare nei 12 anni di durata dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri gli impianti con scadenza ope legis successiva alla gara; tale termine ha valore zero se la sopracitata differenza è negativa; ii. gli oneri annuali versati al soggetto di cui all'art. 2 comma 5, previsti nell'art. 8 comma 2, nella misura riconosciuta in tariffa; b. sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto a corrispettivi di riferimento; c. metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni già metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisano la necessità; d. percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli Enti locali concedenti, con un tetto del 10%; e. investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito gestito, addizionali rispetto agli eventuali obiettivi annuali del distributore di gas naturale previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, e sue successive modificazioni e integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza energetica il cui valore è riconosciuto agli Enti locali concedenti con le modalità di cui all'art. 8, comma 6. I titoli di efficienza energetica, associati ai risparmi certificati dal GSE, utilizzabili per soddisfare gli impegni assunti dal distributore in sede di gara, devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, aventi data di prima attivazione successiva al 10 febbraio 2012.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il distributore può anche acquistare, tramite specifici accordi, i titoli relativi ai risparmi di energia primaria ottenuti in uno specifico periodo di rendicontazione da progetti eseguiti, alle medesime condizioni, da altri soggetti. Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli, in particolare quelle previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, relative a riduzione dei consumi sugli usi finali di gas naturale o di energia elettrica, o in riduzione di altri combustibili, dal decreto ministeriale 5 settembre 2011, pubblicato in gazzetta ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218,relativamente a impianti di cogenerazione ad alto rendimento, in caso di titoli non ritirati direttamente dal GSE, nonché i risparmi di energia primaria derivati da interventi per rendere più efficienti le reti elettriche o del gas naturale di cui all'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il distributore trasmette annualmente i volumi di gas naturale distribuiti all'Autorità, per la determinazione degli obiettivi annuali, che vengono comunicati ai distributori dal GSE. Il GSE, in qualità di soggetto responsabile dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione dei titoli di efficienza energetica, definisce apposite procedure operative per la valutazione, certificazione ed annullamento su base annuale dei risparmi associati agli interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzati dal distributore d'ambito per l'assolvimento dell'obbligo assunto in sede di gara, nonché definisce le procedure relative agli accordi tra il distributore d'ambito e gli altri soggetti per l'acquisto dei relativi titoli di efficienza energetica.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procedure sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità. Il GSE verifica il rispetto degli obiettivi annuali e comunica l'esito al distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità e al soggetto individuato ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente regolamento.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il punteggio massimo per lo sconto tariffario di cui alla lettera a del comma 1 è 13 punti, per l'insieme delle condizioni economiche di cui alle lettere b e c del comma 1 è 5 punti, per la condizione di cui alla lettera d del comma 1 è di 5 punti e per gli investimenti di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1 è di 5 punti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La ripartizione dei punteggi fra le due condizioni di cui alle lettere b e c del comma 1 dipende dal livello di metanizzazione dell'ambito e dalla stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, per ciascuna condizione. Negli ambiti in cui si è già raggiunto un elevato livello di metanizzazione, la stazione appaltante attribuisce un basso valore al punteggio massimo per la condizione di cui al comma 1, lettera c.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Qualora, per la condizione di cui alla lettera b del comma 1, lo sconto totale sui corrispettivi di prestazione dei servizi o, per la condizione di cui alla lettera c del comma 1, una lunghezza eccessiva dell'estensione di rete comporti un importo troppo grande da incidere significativamente sulla redditività economica finanziaria dell'impresa, a potenziale discapito della qualità del servizio e della sicurezza, o sia ritenuto tale da dar luogo a richieste di prestazioni inutili da parte dei clienti, la stazione appaltante stabilisce una soglia allo sconto o alla lunghezza dell'estensione di rete, al di sopra della quale il punteggio non aumenta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Nel caso di non raggiungimento del numero di titoli di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1, il gestore versa comunque agli Enti locali concedenti un ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica per cui si è impegnato in sede di gara, valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorità e con le modalità indicate all'art. 8 comma 6, oltre ad una penale, per mancato rispetto del parametro di gara offerto, da prevedere nel contratto di servizio. Sono previsti due anni di tolleranza entro cui il gestore, senza oneri addizionali, può completare gli investimenti previsti nell'anno precedente.\" \"Art. 14. (Criteri di sicurezza e qualità del servizio) 1. I criteri relativi alla sicurezza da considerare nella valutazione della gara sono i livelli incrementali, rispetto agli obblighi fissati dall'Autorità, che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara in ciascun anno del periodo di affidamento per i seguenti parametri di sicurezza: i. percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad ispezione, di cui all'art. 4 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni; ii. percentuale annua di rete di bassa pressione sottoposta ad ispezione, di cui all'art. 5 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni; iii. percentuale di chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo entro 60 minuti, di cui all'art. 10 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni; iv. numero annuo convenzionale di misure del grado di odorizzazione di gas per migliaio di clienti finali effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione dell'Autorità 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il criterio relativo alla qualità del servizio è il livello incrementale, rispetto all'obbligo fissato dall'Autorità, che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara per un parametro della qualità del servizio, scelto dalla stazione appaltante, tra quelli fissati nel Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas emanato dall'Autorità, vigente al momento dell'emissione del bando di gara. Per un ambito con un basso livello di metanizzazione può essere scelto il tempo di attivazione della fornitura, mentre per ambiti in cui è stato raggiunto un buon livello di maturità della metanizzazione può essere scelta la fascia di puntualità per gli appuntamenti o il tempo di risposta ai reclami od altri parametri più attinenti alle caratteristiche dell'ambito.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il punteggio massimo attribuibile ai criteri di sicurezza è di 22 punti e quello al criterio della qualità del servizio di 5 punti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il disciplinare di gara tipo di cui all'Allegato 3 riporta in dettaglio gli indicatori da considerare per ciascun parametro al fine dell'attribuzione del punteggio e della verifica annuale, anche in funzione di eventuali variazioni che l'Autorità abbia deliberato, prima della lettera di invito a presentare l'offerta di gara, di apportare ai livelli obbligatori nei successivi periodi di regolazione, e la specificazione del livello utile per il massimo punteggio. Ad offerte di livelli di sicurezza o di qualità al di sopra del livello utile per il massimo punteggio non viene attribuito alcun punteggio addizionale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il livello utile per il massimo punteggio può essere modificato dall'Autorità in concomitanza di variazioni dei livelli obbligatori all'inizio dei successivi periodi regolatori, con impatto solo sulle gare successive alla modifica.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'offerta deve essere corredata da una nota sull'organizzazione prevista dall'impresa che giustifichi il valore incrementale offerto per il parametro relativo al pronto intervento di cui al comma 1, punto iii. e al parametro di qualità di cui al comma 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il contratto di servizio prevede le modalità per la verifica annuale degli impegni rispetto ai livelli di sicurezza e qualità offerti, le penali a favore degli Enti locali in caso di non rispetto annuale di tali livelli, con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, e la previsione di decadenza del contratto in caso di mancato rispetto per tre anni dei livelli offerti al di sotto di un valore soglia, valutato con le modalità di cui al comma 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Al fine della previsione di decadenza viene considerato, come indicatore complessivo di sicurezza e qualità, la somma dei punteggi corrispondenti ai livelli effettivi per i parametri di sicurezza e qualità raggiunti nell'anno, calcolati con le formule utilizzate nel disciplinare di gara, e come valore soglia, da inserire nel contratto di servizio, il valore più alto fra: a. il punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualità in base ai livelli offerti dall'impresa aggiudicataria in sede di gara meno la differenza tra il punteggio complessivo di gara della medesima impresa e quello della seconda classificata; b. il 90% del punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualità in base ai livelli offerti dall' impresa aggiudicataria in sede di gara.\" \"Art. 15. (Piano di sviluppo degli impianti) 1. Ogni concorrente redige un piano di sviluppo degli impianti, partendo dai documenti guida sugli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti, di cui all'art. 9, comma 4, e dallo stato di consistenza di ciascun impianto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il piano è costituito da una relazione tecnica, che contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi, e da elaborati progettuali, in particolare planimetrie e schematiche illustrative degli interventi. Il concorrente ottimizza quanto previsto nel documento guida e può prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi. Il piano degli investimenti deve evidenziare le richieste di modifica delle condizioni di interfaccia con la rete di trasporto nazionale e/o con le eventuali reti di trasporto regionali, che potrebbero richiedere modifiche impiantistiche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I criteri di valutazione del piano degli investimenti riguardano i seguenti aspetti: a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione; b. Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento in termini di: i. accuratezza e dettaglio del progetto e giustificazioni delle scelte anche con analisi di costi-benefici quantitative e, dove non è possibile, qualitative; ii. miglioramento della continuità di servizio in caso di disfunzione, tramite la realizzazione di magliature della rete; iii. quantità di rete complessivamente offerti per estensione e potenziamento, purché giustificata da analisi di costi-benefici, mettendo in evidenza gli investimenti in zone disagiate come nei comuni montani. Investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio; c. Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti in termini di: i. attendibilità delle proposte di sostituzione per rinnovo della rete e degli allacciamenti, in base alla vita utile e allo stato di conservazione; ii. quantità di rete complessivamente offerta per rinnovo delle condotte e degli allacciamenti, purché giustificata da analisi di costi benefici. Investimenti non adeguatamente giustificati non verranno considerati agli effetti del punteggio. d. Innovazione tecnologica, attuata in maniera accelerata o addizionale a quanto previsto dalla regolazione, subordinata alla dimostrazione di credibilità dell'offerta in impianti di distribuzione già gestiti dal distributore, in particolare sarà valutata l'offerta del numero dei seguenti componenti: i. impianti telecontrollati; ii. sistemi di dosaggio ad iniezione dell'odorizzante o equivalenti; iii. sistemi di misura in continuo della protezione catodica; iv. percentuale di tubazioni in acciaio messe in protezione catodica efficace in maniera anticipata rispetto al programma previsto dall'Autorità nella regolazione della qualità del servizio; v. contatori elettronici con un programma di messa in servizio accelerato rispetto a quello previsto dall'Autorità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il punteggio massimo attribuibile è di 45 punti.</div>\n<p class=\"lf-p\">Negli ambiti in cui la metanizzazione è in via di sviluppo, il punteggio maggiore è attribuito alla valutazione delle estensioni e dei potenziamenti, mentre negli ambiti con un grado di metanizzazione già maturo alla valutazione del mantenimento in efficienza degli impianti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>I criteri di valutazione del piano di sviluppo degli impianti sono prevalentemente qualitativi. Il disciplinare di gara tipo in allegato 3 riporta la griglia dettagliata dei sub-criteri con il corrispondente punteggio indicativo.</div>\n<p class=\"lf-p\">In base alle specificità degli ambiti, la stazione appaltante può modificare i punteggi, giustificando la modifica nella nota di cui all'art. 9, comma 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le voci relative all'innovazione tecnologica possono cambiare con il tempo per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e della standardizzazione di alcune soluzioni che, alla data di emanazione del presente regolamento, sono ritenute innovative o su cui non vige un obbligo di realizzazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il contratto di servizio riporta il piano dello sviluppo degli impianti, con le previsioni sia delle penalità economiche sia delle ipotesi di decadenza per i casi in cui il concessionario, per cause da lui dipendenti, non lo rispetti o lo realizzi con eccessivo ritardo. Le penalità, con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, e le ipotesi di decadenza sono riportate anche nella bozza di contratto di servizio allegata al bando di gara.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L'offerta, al solo fine della giustificazione delle condizioni offerte e della verifica della sostenibilità economica degli investimenti proposti e delle condizioni offerte di cui ai commi 13 e 14 e, quindi, dell'identificazione di offerte anomali, è corredata dal piano industriale previsionale per gli anni di durata dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel disciplinare di gara tipo e da una nota illustrativa che riporta tra l'altro: a. la metodologia utilizzata per la valutazione dei ricavi; b. la composizione e la giustificazione dei costi di gestione e dei costi indiretti/generali allocati sulla concessione. In particolare è richiesta una descrizione dettagliata degli organici tecnici del distributore ed i servizi esterni di cui si avvarrà, nonché l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento di cui disporrà per l'esecuzione del servizio, oltre ai costi operativi unitari. Inoltre devono essere evidenziati i costi e le modalità di calcolo correlati ai livelli di sicurezza e qualità offerti, di cui all'art. 14; c. la composizione e la giustificazione degli eventuali altri oneri derivanti dall'affidamento, quali gli oneri a favore dei proprietari degli impianti, se diversi dal gestore; d. gli investimenti materiali, valutati secondo il prezzario allegato allo schema di contratto di servizio di cui all'art. 9, comma 8, ed il loro piano di ammortamento.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso in cui vengano utilizzati valori diversi, devono essere giustificati; e. la composizione e la giustificazione degli investimenti immateriali, incluse le spese di gara e la differenza fra il valore di rimborso ai gestori uscenti e le immobilizzazioni nette valutate ai fini regolatori; f. il valore residuo risultante al termine dell'affidamento; g. le forme di finanziamento che saranno utilizzate.\" \"Art. 16. (Offerte anomale) 1. La Commissione valuta la congruità delle offerte quando la somma dei punti relativi alle condizioni economiche e quelli del piano di investimento è pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commissione valuta la congruità delle offerte quando la somma dei punteggi dovuti ai criteri di sicurezza e di qualità è pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto nel bando di gara.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commissione valuta la congruità delle offerte quando il tasso interno di redditività degli investimenti nel piano industriale di cui all'art. 15, comma 8, risulta inferiore al 4% in termini reali, al netto delle imposte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Commissione verifica sistematicamente che il piano industriale sia in accordo con le istruzioni contenute nel bando di gara e i valori utilizzati siano consistenti con la prassi del settore e della regolazione in vigore.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Qualora nel piano industriale i costi operativi, i ricavi o la valutazione degli investimenti siano differenti da quelli utilizzati dagli altri concorrenti, o comunque le istruzioni appaiono essere state disattese, e le motivazioni nella nota giustificativa non sembrano chiare o plausibili, la Commissione richiede informazioni aggiuntive applicando il procedimento di verifica delle offerte anomale di cui al comma 7 e, se i valori utilizzati continuano a non essere giustificati, procede all'esclusione dell'offerta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La Commissione ha la facoltà di verificare la congruità dell'offerta quando un punteggio, anche parziale, appaia anormalmente elevato rispetto alle altre offerte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il procedimento di verifica delle offerte anomale e della loro eventuale esclusione dalla gara avviene secondo le disposizioni degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>La Commissione procede ad una verifica rigorosa delle giustificazioni dell'impresa che ha presentato l'offerta anomala, esprimendo un proprio giudizio sulla validità di tali giustificazioni.\"</div></div>", "next": 0}