{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.». «Art. 460 (Requisiti del decreto di condanna). - 1. - 4. (omissis) 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.» «Art. 468 (Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici). - 1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il presidente del tribunale o della Corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.</div>\n<p class=\"lf-p\">4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392 comma 2.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il libro VII, titolo II, Capo IV del codice di procedura penale reca: «Giudizio».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il titolo X del libro V, del codice di procedura penale reca: «Revoca della sentenza di non luogo a procedere».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo dell'articolo 550, 552, 582, co.2, 583, 599-bis, co.2, 603, co.3-bis, 610, co.1, 611 e 670 del codice di procedura penale: «Art. 550 (Casi di citazione diretta a giudizio). - 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.». «Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio). - 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.</div>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.». «Art. 582 (Presentazione dell'impugnazione). - 1. (omissis) 2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.». «Art. 583 (Spedizione dell'atto di impugnazione). - 1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.». «Art. 599-bis (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). - 1. (omissis) 2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>- 4. (omissis)». «Art. 603 (Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale). - (omissis) 3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Omissis.» «Art. 610 (Atti preliminari). - 1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-bis. - 5-bis. (omissis)». «Art. 611 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.». «Art. 670 (Questioni sul titolo esecutivo). - 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175 commi 7 e 8.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile: «Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, delega all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.». «Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il professionista delegato provvede:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590 e 591, terzo comma;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari.</div>\n<p class=\"lf-p\">La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.</p>\n<p class=\"lf-p\">I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329, S.O.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975, n. 212, S.O.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo dell'articolo 53 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689: «Art. 53 (Sostituzione di pene detentive brevi). - Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.</div>\n<p class=\"lf-p\">La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il Pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo degli articoli 47 e 51 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354: «Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.</div>\n<p class=\"lf-p\">12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3.». «Art. 51 (Sospensione e revoca del regime di semilibertà). - Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.</p>\n<p class=\"lf-p\">La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.</p>\n<p class=\"lf-p\">All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 53.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo dell'articolo 56 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: «Art. 56 (Violazione degli obblighi). - 1. Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a permanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o che lo abbandona è punito con la reclusione fino ad un anno.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Alla stessa pena soggiace il condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>In caso di condanna non sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, è pubblicata nella G.U.U.E. del 14 novembre 2012, n. L 315.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2013, n. 152.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: «Art. 16-octies (Ufficio per il processo). - 1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processò, mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunati, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017, n. 177.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 859 e 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), così come modificati dalla presente legge: «858. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 1820 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 900 unità di Area II, posizione economica F1, 735 unità di Area II, posizione economica F2, e 185 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. L'amministrazione attribuisce un punteggio aggiuntivo, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">860.</span>Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 858 è autorizzata la spesa di euro 72.241.502 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.».</div></div>", "next": 0}