{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore dei trasporti di cui al numero 2 dell'allegato A, sottosettori del trasporto aereo, del trasporto ferroviario, del trasporto per vie d'acqua, del trasporto su strada e del trasporto pubblico, nonché per il settore delle acque irrigue di cui al numero 12 dell'allegato A;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore bancario di cui al numero 3 dell'allegato A e per il settore delle infrastrutture dei mercati finanziari di cui al numero 4 dell'allegato A, in collaborazione con le autorità di vigilanza di settore, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il Ministero della salute, direttamente o per il tramite delle proprie autorità territoriali, e, per gli ambiti di propria competenza, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per il settore della salute di cui al numero 5 dell'allegato A;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, direttamente o per il tramite delle proprie autorità territoriali, per il settore dell'acqua potabile di cui al numero 6 dell'allegato A, e per il settore delle acque reflue di cui al numero 7 dell'allegato A;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il settore delle infrastrutture digitali di cui al numero 8 dell'allegato A, in collaborazione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, per le attività di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il settore dello spazio di cui al numero 10 dell'allegato A;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per il settore della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di cui al numero 11 dell'allegato A;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>per il settore degli enti della pubblica amministrazione, di cui al numero 9 dell'allegato A, sono designate ASC le amministrazioni indicate alle lettere da a) a h) relativamente ai settori di rispettiva competenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri per gli enti individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 17 gennaio 2026.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Con accordo definito entro il 30 ottobre 2024 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite modalità di collaborazione tra le ASC, le regioni e le province autonome interessate, quando il soggetto critico ha carattere regionale ovvero opera esclusivamente sul territorio di una regione o provincia autonoma nei settori di cui alle lettere a), b), d), e) ed h). Con il medesimo accordo, nei casi di cui al primo periodo, sono definiti altresì criteri uniformi in ambito nazionale per lo svolgimento delle attività di ispezione e di verifica, per le misure previste dagli articoli 13, 14 e 16 e 20.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le ASC esercitano le competenze loro attribuite dal presente decreto nel rispetto delle attribuzioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dell'autorità giudiziaria, relativamente alle notizie di reato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>del Ministero dell'interno, in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e di difesa civile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>del Ministero della difesa, in materia di difesa e sicurezza dello Stato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e di gestione e superamento delle emergenze;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>del Ministero delle imprese e del made in Italy, in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in materia di cybersicurezza e resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Quando opportuno, le ASC, senza imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia, incoraggiano l'uso di norme e specifiche tecniche europee e internazionali per le misure sulla sicurezza e sulla resilienza applicabili ai soggetti critici.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>È istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è definita l'organizzazione del PCU tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 1, lettera g), e lettera i). Il punto di contatto e le ASC presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono complessivamente composti da cinque unità di livello dirigenziale, di cui massimo una di livello dirigenziale generale, e ventisette unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica. Per le finalità cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 893.205 per l'anno 2024 e di euro 3.572.820 annui a decorrere dall'anno 2025.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il PCU esercita le competenze ad esso attribuite dal presente decreto e, in particolare:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>assicura il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>assicura il collegamento con i punti di contatto unici designati o istituiti, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, da parte degli altri Stati membri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>assicura il collegamento tra le ASC e le autorità competenti designate o istituite, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, da parte degli altri Stati membri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>assicura il collegamento con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>si coordina, istituendo un apposito tavolo, con la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 gennaio 2013, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri organismi nazionali competenti in materia di resilienza nazionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>coordina le attività di sostegno di cui all'articolo 11;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>riceve le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 16;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>promuove le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>svolge funzioni di autorità settoriale competente per il settore di cui al comma 1, lettera i), per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>svolge i compiti di segreteria a supporto del CIR.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Entro il 17 luglio 2028 e, successivamente, ogni due anni, il PCU trasmette alla Commissione europea e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 16, comma 1, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese dalle ASC ai sensi dell'articolo 16, comma 6. Per la redazione di tale relazione, il PCU può utilizzare il modello di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Il PCU elabora annualmente un documento di sintesi sullo stato della resilienza dei soggetti critici e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla resilienza dei soggetti critici per la comunicazione al CIR.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Il PCU e le ASC cooperano tra loro e possono cooperare con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, il Garante per la protezione dei dati personali, i soggetti critici e le parti interessate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Il PCU e le ASC cooperano e scambiano informazioni con l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza sui rischi di cybersicurezza, sulle minacce e sugli incidenti informatici e sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non informatici che hanno ripercussioni sui soggetti critici, anche per quanto riguarda le pertinenti misure adottate dai medesimi PCU, ASC o Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Il PCU, le ASC e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale cooperano e trasmettono informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, su rischi, minacce e incidenti, anche di natura informatica, che hanno ripercussioni sui soggetti critici, nonché sulle relative misure adottate dai medesimi PCU, ASC e Agenzia per la cybersicurezza nazionale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Entro tre mesi dall'istituzione del PCU e dalla designazione delle ASC, la Presidenza del Consiglio dei ministri notifica alla Commissione europea l'identità del PCU e delle ASC, i dati di contatto, le competenze e le responsabilità previste dal presente decreto e, successivamente, notifica tempestivamente alla Commissione europea ogni modifica delle informazioni notificate in precedenza. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguata e tempestiva pubblicità all'identità del PCU e delle ASC e ad ogni modifica di tale identità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Ciascuna ASC, per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente decreto, individua, tra quelli esistenti, un ufficio dirigenziale di livello non generale, o istituisce un apposito ufficio dirigenziale non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, o categorie equivalenti, posto alle dirette dipendenze del segretario generale o del soggetto individuato secondo i rispettivi ordinamenti, con corrispondente incremento della dotazione organica, adottando il relativo provvedimento di organizzazione con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024 e dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</div>\n<p class=\"lf-p\">Resta fermo per la Presidenza del Consiglio dei ministri quanto previsto dal comma 5. Il PCU e ciascuna ASC sono autorizzati a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i dirigenti di cui al comma 5 e di cui al primo periodo del presente comma anche mediante i concorsi unici di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, o attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Il PCU e ciascuna ASC sono autorizzati a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale non dirigenziale di cui al comma 5 e di cui al primo periodo del presente comma, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso i concorsi unici di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché ad avvalersi di personale non dirigenziale posto in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di aspettativa, distacco o fuori ruolo ovvero altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.</p>\n<p class=\"lf-p\">All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Ai fini dello svolgimento delle attività di collaborazione di cui al comma 1, lettera f) del presente articolo, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della dotazione organica, 2 unità di personale appartenente all'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, con le medesime modalità di reclutamento previste dal presente comma.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa 1.088.968 per l'anno 2024 e di euro 3.155.871 annui a decorrere dall'anno 2025.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Agli oneri derivanti dai commi 5, e 13 del presente articolo, pari a euro 1.982.173 per l'anno 2024 e pari a euro 6.728.691 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l'Agenzia Italiana del Farmaco provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento sono ripartite tra le ASC in ragione del numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei potenziali soggetti critici, nonché dei relativi elementi di complessità tecnica.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'articolo 11 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 recante: «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 01 ottobre 2024: «Art. 11 (Autorità di settore NIS). - 1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del presente decreto a livello settoriale, sono individuate le Autorità di settore NIS che supportano l'Autorità nazionale competente NIS e collaborano con essa, secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sono designate quali Autorità di settore NIS:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la Presidenza del Consiglio dei ministri per:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>il settore gestione dei servizi TIC, di cui al numero 9 dell'allegato I, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il settore dello spazio, di cui al numero 10 dell'allegato I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>il settore delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>le società in house e le società partecipate o a controllo pubblico, di cui al numero 4 dell'allegato IV;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il Ministero dell'economia e delle finanze, per i settori bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari, di cui ai numeri 3 e 4 dell'allegato I, sentite le autorità di vigilanza di settore, Banca d'Italia e Consob;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il Ministero delle imprese e del made in Italy per:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>il settore delle infrastrutture digitali, di cui al numero 8 dell'allegato I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il settore dei servizi postali e di corriere, di cui al numero 1 dell'allegato II;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>il settore della fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche, di cui al numero 3 dell'allegato II, sentito il Ministero della salute;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>i sottosettori della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, della fabbricazione di apparecchiature elettriche e della fabbricazione di macchinari e apparecchiature non classificati altrove (n.c.a.), di cui, rispettivamente, alle lettere b), c) e d) del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato II;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>i sottosettori della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, e della fabbricazione di altri mezzi di trasporto, di cui, rispettivamente, alle lettere e) e f) del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato II, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>i fornitori di servizi digitali, di cui al numero 6 dell'allegato II;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il settore produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, di cui al numero 4 dell'allegato II;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>il settore energia, di cui al numero 1 dell'allegato I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il settore fornitura e distribuzione di acqua potabile di cui al numero 6 dell'allegato I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>il settore acque reflue, di cui al numero 7 dell'allegato I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>il settore gestione dei rifiuti, di cui al numero 2 dell'allegato II;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>il settore trasporti, di cui al numero 2 dell'allegato I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>i soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale di cui al numero 1 dell'allegato IV;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>il Ministero dell'università e della ricerca per il settore ricerca di cui al numero 7 dell'allegato II e per gli istituti di istruzione che svolgono attività di ricerca di cui al numero 2 dell'allegato IV, anche in accordo con le altre amministrazioni vigilanti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>il Ministero della cultura per i soggetti che svolgono attività di interesse culturale di cui al numero 3 dell'allegato IV;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>il Ministero della salute per:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>il settore sanitario, di cui al numero 5 dell'allegato I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il sottosettore fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro, di cui alla lettera a) del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Amministrazioni di cui al comma 2, per i rispettivi settori e sottosettori di competenza, sono altresì designate Autorità di settore per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 9 e 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le Autorità di settore NIS, per i rispettivi settori e sottosettori di competenza ai fini di cui al comma 1, procedono, in particolare:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>alla verifica dell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>al supporto nell'individuazione dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti ai sensi degli articoli 3 e 6, in particolare identificando i soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>all'individuazione dei soggetti a cui si applicano le deroghe di cui all'articolo 3, comma 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>al supporto per le funzioni e per le attività di regolamentazione di cui al presente decreto secondo le modalità di cui all'articolo 40;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>all'elaborazione dei contributi per la relazione annuale di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>all'istituzione e al coordinamento dei tavoli settoriali, al fine di contribuire all'efficace e coerente attuazione settoriale del presente decreto nonché al relativo monitoraggio. Per la partecipazione ai tavoli settoriali non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>alla partecipazione alle attività settoriali del Gruppo di Cooperazione NIS nonché dei consessi e delle iniziative a livello di Unione europea relativi all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Con accordo sancito entro il 30 ottobre 2024 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite modalità di collaborazione tra le Autorità di settore e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, quando il soggetto critico ha carattere regionale ovvero opera esclusivamente sul territorio di una regione o di una provincia autonoma nei settori di cui al comma 2, lettere a), numeri 3 e 4, d), e), f), h) e i), numero 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente decreto, ciascuna autorità di settore, ad eccezione di quella indicata al comma 2, lettera b), è autorizzata a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, n. 2 unità di personale non dirigenziale, appartenente all'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, o categorie equivalenti, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche, nonché ad avvalersi di personale non dirigenziale posto in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di aspettativa, distacco o fuori ruolo ovvero altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Per l'attuazione del comma 6 del presente articolo è autorizzata la spesa di 409.424 euro per l'anno 2024 e di euro 925.695 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 44.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.) è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, n. 305.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riportano gli articoli 18, comma 1, lettera a), e 20, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69: «Art. 18 (Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa). - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>al comma 891:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>alla lettera a):</div>\n<p class=\"lf-p\">1.1) al primo periodo, dopo le parole: \"da inquadrare nell'Area dei funzionari\" sono inserite le seguenti: \"o nell'Area delle elevate professionalità\", la parola: \"prevista\" è sostituita dalla seguente: \"previste\", le parole: \"nei limiti delle vacanze di organico\" sono sostituite dalle seguenti: \"con corrispondente incremento della dotazione organica\" e le parole: \"dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e\" sono soppresse;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: \"Dall'anno 2025 la percentuale di cui al primo periodo, può essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le relative risorse alle finalità di cui alla lettera b) del presente comma. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla riduzione di cui al precedente periodo, una corrispondente quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalità di cui alla lettera b) è accantonata e resa indisponibile\";</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>alla lettera b), dopo le parole: \"per l'eventuale restante quota\" sono inserite le seguenti \"all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa\" e le parole \"al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione\", sono sostituite dalle seguenti: \"mediante il conferimento di incarichi a esperti, la stipulazione di convenzioni con università e centri di ricerca e l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione\".</div>\n<p class=\"lf-p\">Omissis». «Art. 20 (Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici). - Omissis.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione è istituita la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), che è designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. La Struttura di cui al primo periodo opera alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del medesimo Ministero ed è retta da un dirigente di livello non generale, che coordina 12 unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui 8 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 4 unità nell'Area degli assistenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le assunzioni del personale non dirigenziale di cui al secondo periodo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello non generale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonché per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Struttura di cui al primo periodo può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 76.240 per l'anno 2025 e di euro 152.479 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonché di euro 125.000 per l'anno 2025 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti. Sono altresì autorizzate le spese per il funzionamento della Struttura di cui al primo periodo nel limite di euro 17.080 per l'anno 2025 e di euro 171 annui a decorrere dall'anno 2026, le spese per trasferte e missioni del personale della medesima Struttura nel limite di euro 9.000 per l'anno 2025 e di euro 18.000 annui a decorrere dall'anno 2026, nonché le spese per l'erogazione dei buoni pasto nel limite di euro 742 per l'anno 2025 e di euro 1.483 annui a decorrere dall'anno 2026.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-ter. Al fine di rafforzare l'organizzazione e l'operatività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento della dotazione organica del medesimo Ministero, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, con l'aggiunta di due posizioni di dirigente generale da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di due ulteriori uffici dei provveditorati interregionali o regionali per le opere pubbliche. Ai fini dell'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di euro 307.431 per l'anno 2025 e di euro 614.861 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali e la spesa di euro 34.160 per l'anno 2025 e di euro 342 annui a decorrere dall'anno 2026 per il funzionamento, nonché la spesa di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 2-ter, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato di ulteriori due unità dirigenziali non generali. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire due incarichi di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 138.207 per l'anno 2025 e di euro 276.413 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonché di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.</p>\n<p class=\"lf-p\">2-quinquies. Il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è adeguato con il recepimento delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le corrispondenti modifiche sono adottate entro il 31 marzo 2026 con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.</p>\n<p class=\"lf-p\">Omissis.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 recante: «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2023.</div>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 1:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Organizzazione centrale e periferica). - 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in quattro Dipartimenti, come di seguito indicati:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Dipartimento per i trasporti e la navigazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano nelle sedici direzioni generali di cui al Capo III, e assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni del Ministero. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti. Presso ciascun Dipartimento sono istituiti due uffici di livello dirigenziale non generale, nel limite del contingente previsto dall'articolo 18, comma 2. Uno dei due uffici cura il coordinamento delle attività di rilievo europeo e internazionale e le relazioni con le Istituzioni sovranazionali, in raccordo con il Consigliere diplomatico del Ministro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sono strutture decentrate del Ministero nove provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, nonché quattro direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto è incardinato nell'ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui all'articolo 14, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Sono incardinati nell'assetto organizzativo del Ministero il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli organismi e le istituzioni di cui al capo VI che operano secondo le attribuzioni definite da leggi di settore.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.».</div></div>", "next": 0}