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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 161 - Normattiva

In breve

Questo decreto modifica e integra il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, aggiornando la struttura e le funzioni di alcuni suoi dipartimenti.

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--> --> DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 161 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 161 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. (20G00186) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2020 (GU n.306 del 10-12-2020) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  25-12-2020 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e in particolare, gli articoli 31 e 32, riguardanti gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-bis, che prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei ministeri; Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in particolare, l'articolo 16-ter, commi 4 e 7; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto, in particolare, l'articolo 1, commi da 581 a 587, della predetta legge n. 160 del 2019 riguardante gli ulteriori ambiti di operatività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A. del Ministero dell'economia e delle finanze, delle connesse modalità attuative per il tramite di Consip S.p.a. e l'ampliamento degli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione del Programma medesimo; Visto, altresì, l'articolo 1, comma 588, della suddetta legge n. 160 del 2019, che prevede che «il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformità con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettività»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 4, comma 12; Visto l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che «i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante: «Regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2014, recante individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2017, relativo alla individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e alla definizione dei relativi compiti; Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle diposizioni di cui ai richiamati articoli 16-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, 1, commi da 581 a 588, della legge n. 160 del 2019, e 4 del decreto-legge n. 1 del 2020; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2020; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2020; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 settembre 2020; Informate le organizzazioni sindacali; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Riorganizzazione del Ministero 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Ciascun Dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di seicentoquattro e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, seicentosei. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli uffici di Segreteria delle commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché quelle relative agli uffici di diretta collaborazione e quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. I Dipartimenti svolgono l'attività normativa nonché l'attività prelegislativa previste dal presente decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli uffici legislativi del Ministro.»; b) all'articolo 4: 1) al comma 1, lettera f): 1.1) dopo le parole: «programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico;» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:»; 1.2) le parole: «gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «gestione delle partecipazioni societarie dello Stato»; 1.3) le parole: «dell'azionista» sono sostituite dalle seguenti: «del socio»; 1.4) le parole: «cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria e preparatoria;» sono sostituite dalle seguenti: «valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attività istruttoria e preparatoria;»; 2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca connesse ai compiti istituzionali del direttore generale del Tesoro, è assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attività istituzionali d'interesse comune.»; 3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Il dirigente generale di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati può avvalersi, secondo le direttive del direttore generale del Tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, ad esclusione dell'Ufficio di coordinamento e segreteria dell'Ufficio del direttore generale del tesoro.»; c) all'articolo 5: 1) al comma 4, lettera d), le parole: «la Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre» sono soppresse; 2) al comma 6: 2.1) alla lettera h), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e gazzette ufficiali;»; 2.2) alla lettera i), le parole: «per le società a partecipazione statale» sono sostituite dalle seguenti: «per le partecipazioni statali»; 3) al comma 7: 3.1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato nonché esercizio dei diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;»; 3.2) alla lettera e), le parole: «per le società a partecipazione non statale» sono sostituite dalle seguenti: «per le partecipazioni non statali»; 3.3) alla lettera f), dopo la parola «dismissione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché supporto ai processi di valorizzazione industriale delle società partecipate»; d) all'articolo 7: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera c), le parole: «e ricerca economica sugli impatti» sono sostitute dalle seguenti: «ricerca economica e valutazione degli impatti»; 1.2) alla lettera f), dopo le parole «prestazioni e modalità operative» sono inserite le seguenti: «dei servizi e», e dopo le parole: «dei sistemi informativi», sono inserite le seguenti: «e di connettività»; 1.3) alla lettera l) , le parole: «anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento,» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso l'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica,»; 2) al comma 4: 2.1) dopo la lettera i), è inserita la seguente: «i-bis) Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica;»; 2.2) alla lettera m) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per il controllo interno dipartimentale»; 3) al comma 5 la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove»; e) all'articolo 8: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attività di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile; b) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; c) attività concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, società ed organismi pubblici e tenuta della relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e coordinamento e indirizzo dell'attività di controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero; d) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori; e) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti; f) attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; g) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; h) attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, ivi compresi i profili relativi ai controlli, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi pubblici; i) vigilanza sull'attività di liquidazione degli enti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto; l) attività normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonché coordinamento delle attività dipartimentali in materia dei predetti pagamenti; m) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.»; 2) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 3) al comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attività normativa e consultiva in materia di interventi pubblici e di incentivazione di quelli privati nei diversi settori dell'economia, ivi inclusi gli interventi di prevenzione, emergenziali e di ripristino a seguito di eventi calamitosi, anche ai fini della valutazione della compatibilità economico finanziaria; monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione degli atti e delle procedure connesse; b) attività normativa e consultiva in materia di programmazione e attuazione degli investimenti pubblici e relativo monitoraggio; c) valutazione dei contratti di programma e di servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali anche ai fini della valutazione della compatibilità economico finanziaria; d) attività di analisi, consulenza e supporto normativo - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attività pre-deliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e connessi adempimenti di attuazione; e) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; f) valutazione della fattibilità ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza; g) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai relativi organi direttivi e finanziari; h) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento, in attuazione delle direttive del Ragioniere generale dello Stato e in raccordo con gli uffici di coordinamento e con le altre strutture di livello dirigenziale generale; i) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.»; 5) al comma 5: 5.1) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) coordinamento delle attività di programmazione e attuazione delle disposizioni in materia di investimenti degli enti territoriali, per quanto di competenza del Dipartimento, e relativo monitoraggio, nonché analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 5.2) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.»; 6) al comma 6: 6.1) dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 6.2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.»; 7) al comma 7: 7.1) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 7.2) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 8) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. L'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e tecnologici integrati in materia di contabilità, bilancio e finanza pubblica, nonché a supporto delle attività di monitoraggio e valutazione nei principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e Fascicolo sanitario elettronico, per l'implementazione delle attività del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e delle altre istituzioni competenti; b) definizione del Piano strategico pluriennale in materia di informatica, innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e relativi Piani operativi annuali; c) presidio per la definizione e gestione delle infrastrutture, delle connettività e dei servizi informatici e tecnologici del Dipartimento e relative strategie evolutive; definizione di metodologie, standard di qualità e di sicurezza fisica e delle informazioni; supporto agli adempimenti in materia di cyber security per quanto di competenza del Dipartimento; d) monitoraggio e controllo sull'allineamento dei sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali ed agli standard quali-quantitativi; verifica della qualità e delle performance tecnico-funzionali dei software, dei sistemi tecnologici e dei servizi di assistenza tecnica agli utenti; e) definizione di sistemi e metodi per la gestione, l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e privati; gestione e sviluppo della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), del portale dati e servizi open, del sito istituzionale del Dipartimento; f) gestione di programmi e progetti finanziati con risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici e tecnologici del Dipartimento, delle competenze tecniche e delle capacità di analisi e valutazione; g) servizio di assistenza tecnica agli utenti delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento per l'efficace utilizzo dei sistemi e degli strumenti informatici, tecnologici e digitali in dotazione; h) gestione dei rapporti con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione dei beni e degli strumenti informatici e tecnici per le esigenze del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica; l) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza.»; 9) al comma 9, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 10) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. L'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica si articola in uffici dirigenziali di livello non generale e in posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento delle attività ispettive, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: a) attività ispettiva sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, degli enti e degli organismi pubblici, nonché delle società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; b) attività ispettiva nelle materie di competenza dei dipartimenti del Ministero e sulle relative strutture, anche in relazione agli ambiti individuati in appositi programmi di attività definiti con i dipartimenti medesimi; c) accertamenti su richiesta di autorità giurisdizionali e verifiche sulla base di protocolli d'intesa o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni; d) indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio dei soggetti indicati alla lettera a); e) collaborazione all'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e all'analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa; f) acquisizione di ogni utile informazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla gestione degli enti e organismi di cui alla lettera a), nonché degli enti di diritto privato vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze; g) supporto all'attività normativa del Dipartimento e all'elaborazione di proposte volte alla razionalizzazione della spesa e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; h) esecuzione di altri progetti o attività delegate dal Ragioniere generale dello Stato.»; 11) al comma 10: 11.1) dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) analisi, ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;»; 11.2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.»; 12) al comma 11: 12.1) dopo le parole: «sistema delle ragionerie» sono inserite le seguenti: «e per il controllo interno dipartimentale»; 12.2) dopo le parole: «dell'attività di verifica»; sono inserite le seguenti: «sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale e»; 12.3) la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attività degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso quanto previsto in riferimento a tali articolazioni dipartimentali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;»; 12.4) la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attività delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso quanto previsto con riferimento alle citate articolazioni territoriali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;»; 12.5) alla lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «Pianificazione e conduzione di attività di revisione interna» sono inserite le seguenti: «sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Dipartimento e»; 12.6) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.»; f) all'articolo 10: 1) al comma 1: 1.1) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, che si articola in uffici dirigenziali non generali;»; 1.2) dopo la lettera n), è inserita la seguente: «n-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;»; g) all'articolo 11, comma 4, le parole da «connesse a specifici compiti istituzionali» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale.»; h) all'articolo 12, comma 6, lettera l), la parola «ispezione» è sostituita dalla seguente: «audit»; i) all'articolo 13: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera d): 1.1.1) dopo le parole: «che devono essere assicurate» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,»; 1.1.2) le parole: «gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati», sono sostituite dalle seguenti: «servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri Dipartimenti»; 1.1.3) le parole: «attuazione dell'Agenda digitale, in raccordo con gli altri dipartimenti», sono sostituite dalle seguenti: «attuazione per quanto di relativa competenza dell'agenda digitale»; 1.2) alla lettera e), le parole: «d'intesa con gli altri dipartimenti», sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con i dipartimenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c),»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualità dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo concernente il personale del Ministero e degli eventuali altri progetti dei sistemi informativi dei dipartimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), compresa la gestione delle relative risorse, nonché della comunicazione istituzionale. Sono fatte salve le competenze del Dipartimento delle finanze relative al Sistema informativo della fiscalità, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera n).»; 3) al comma 3: 3.1) la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;»; 3.2) la lettera e), è sostituita dalla seguente: «e) Direzione dei servizi del tesoro.»; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, al medesimo è assegnato un posto di funzione di livello dirigenziale generale anche al fine di garantire il supporto alle attività relative all'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni, anche in riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e delle attività di revisione della spesa per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici, di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché per la definizione degli indirizzi e del controllo strategico nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti.»; 5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale, con competenze in materia di: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, attività prelegislativa e verifica della compatibilità economico finanziaria delle iniziative legislative dipartimentali, definizione e monitoraggio di progetti innovativi nelle materie di competenza del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli finanziati dall'Unione europea e da istituzioni internazionali, nonché amministrazioni ed enti pubblici, sviluppo organizzativo analisi dei processi e dei modelli di organizzazione del lavoro, organizzazione di eventi e comunicazione, in raccordo con la Direzione di cui al comma 3, lettera d), controllo di gestione, relazioni sindacali.»; 6) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il dirigente generale di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati può avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, ad esclusione dell'Ufficio di coordinamento e segreteria del capo Dipartimento.»; l) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Art. 14 (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi). - 1. La Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero: a) acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici; b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni; c) gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico; d) gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; coordinamento e definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri dipartimenti; e) gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le direzioni del Dipartimento; gestione unificata nelle materie comuni a più dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; f) servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi; g) cura dei rapporti amministrativi nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti; attuazione operativa del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; h) funzioni di indirizzo e controllo strategico, compresa la definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement - anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement - nei confronti della società dedicata, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4; i) supporto delle attività di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di revisione della spesa, per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici; l) procedure di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, per l'acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi che esulano dalle attribuzioni specifiche di altre direzioni e uffici, sulla base dei fabbisogni e delle istruttorie degli uffici dipartimentali richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni od altri strumenti di negoziazione ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; m) rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento; n) coordinamento delle attività propedeutiche finalizzate alla presa in consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici; o) razionalizzazione della gestione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali; p) rapporti con l'Agenzia del demanio; q) contenzioso nelle materie di competenza; r) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 2. La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione svolge le seguenti funzioni: a) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali; b) sviluppo e conduzione della piattaforma nazionale per la gestione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni; c) pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico per le amministrazioni pubbliche, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi; d) definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato; e) ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche; f) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali intrattenuti dal Dipartimento con la società dedicata di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e cura dei relativi rapporti amministrativi; g) attuazione dell'Agenda digitale per quanto di competenza del Dipartimento; h) rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale; i) gestione dei progetti, delle infrastrutture e dei servizi relativi ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, inclusa la piattaforma e-procurement; l) servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali in cloud, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri dipartimenti; m) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 3. La Direzione del personale svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero: a) elaborazione e definizione delle politiche del personale alla luce di modelli innovativi di gestione, valorizzazione e sviluppo, anche attraverso l'implementazione di banche dati l'ausilio di strumenti innovativi in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti, anche a fini di valorizzazione del capitale umano; b) verifica degli impatti normativi ed economico finanziari dei provvedimenti di competenza della direzione; c) programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sulla base dei fabbisogni rilevati; d) selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione della performance riferita al personale nonché organizzazione delle competenze; e) cessazioni dal servizio; f) procedimenti disciplinari; g) mobilità, comandi, aspettative, distacchi e fuori ruolo del personale; h) trattamento giuridico, retributivo e previdenziale; i) contratti di lavoro del personale inquadrato nelle aree funzionali; l) istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, atti di conferimento, contratti di lavoro e relativi rapporti con gli organi di controllo; m) gestione dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e del fondo risorse decentrate per il personale delle aree; n) attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l'analisi del livello di benessere del personale e lo svolgimento di analisi di clima; o) gestione degli adempimenti relativi alle denunce per infortuni; p) conservazione e gestione dei fascicoli personali, definizione e gestione delle banche dati, del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del personale; q) rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi; r) contenzioso nelle materie di competenza della direzione e rappresentanza in giudizio di cui all'articolo 417-bis del codice di procedura civile; s) rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione e con enti e altre scuole di formazione del personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del Ministero; rapporti con Università e istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini presso le strutture del Ministero, con l'Aran, con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri soggetti istituzionali, coinvolti nelle materie di competenza; t) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 4. La Direzione della comunicazione istituzionale assicura per il Ministero l'attuazione della strategia di comunicazione in coordinamento con il portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero. A tal fine svolge le seguenti funzioni: a) sviluppo e gestione delle iniziative di comunicazione del Ministero in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; b) elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 150 del 2000; c) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale; d) promozione di campagne informative di pubblico interesse; e) coordinamento e gestione di eventi e manifestazioni del Dipartimento e supporto ad eventi e manifestazioni del Ministero; f) sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine e il rispetto dell'identità visiva del Ministero; g) gestione della biblioteca storica e delle iniziative di comunicazione ad esse collegate; h) sviluppo e gestione del portale internet del Ministero e della Intranet; i) coordinamento della comunicazione interna del Ministero; l) supporto alle attività di comunicazione istituzionale di comitati e commissioni cui partecipa il Ministero; m) sviluppo e gestione delle attività di relazione con il pubblico; n) tenuta e aggiornamento del registro degli accessi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; monitoraggio della qualità dei servizi e della soddisfazione dei cittadini; o) studi e analisi di dati e informazioni sulle attività di customer satisfaction; p) promozione e coordinamento delle carte dei servizi erogati dal Ministero; q) svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero e provvede al coordinamento dell'informazione statistica e ai rapporti con l'ISTAT ed il Servizio statistico nazionale (SISTAN). 5. La Direzione dei servizi del Tesoro svolge le seguenti funzioni: a) segreteria del Comitato di verifica per le cause di servizio; b) organizzazione e coordinamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica; c) emissione ordini di pagamento conseguenti a pronunce degli organi della giustizia amministrativa, contabile e tributaria per violazione del termine ragionevole di durata dei processi e su pronunce di condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; d) riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; e) risarcimenti per casi di responsabilità civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi; f) gestione dei ruoli di spesa fissa sugli indennizzi per soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione di sangue ed emoderivati e per gli affetti da sindrome da talidomide; g) gestione dei ruoli fissi di spesa per i vitalizi a favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e soggetti equiparati; h) gestione delle pensioni tabellari militari erogate all'estero; i) servizio delle pensioni di guerra; l) recupero crediti erariali derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa; m) sanzioni alternative su condanne a carico delle stazioni appaltanti; n) gestione del servizio dei depositi definitivi; o) segreterie della Commissione per gli ex perseguitati politici, antifascisti e razziali e della Commissione per gli ex deportati dei campi di sterminio nazisti e dei loro congiunti e concessione degli assegni vitalizi; p) adempimenti connessi al pagamento dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in favore dei grandi invalidi; q) adempimenti connessi al condono edilizio di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; r) indennizzi per i beni perduti all'estero; s) definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; t) contenzioso nelle materie di competenza; u) attività residuale in materia di procedimenti sanzionatori per irregolarità nella trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; v) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.»; m) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Art. 19 (Dotazioni organiche). - 1. La dotazione organica del personale dirigenziale è individuata nella tabella A allegata al presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2021, in attuazione dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, la dotazione organica del personale dirigenziale è individuata nella tabella B allegata al presente decreto.»; n) la tabella A è sostituita dalle tabelle A e B allegate al presente decreto. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle Premesse - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.» - Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 13 gennaio 1993, n. 9: «Art. 31 (Uffici di segreteria delle commissioni tributarie). - 1. È istituito presso ogni commissione tributaria un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attivita` giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.» «Art. 32 (Personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie). - 1. Agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie sono addetti dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un apposito contingente del personale indicato nell'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358. 2. Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 è costituito con la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella C e, per ogni commissione tributaria, nella tabella D. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni commissione tributaria. - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 14 gennaio 1994, n. 10: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis) d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell' art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.] 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall' art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.» - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 30 agosto 1999, n. 20 …

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