← Italia

DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2019, n. 125 - Normattiva

In breve

Questo decreto legislativo modifica e integra le normative esistenti relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, recependo una direttiva europea.

Cosa regola

Chi riguarda

Punti chiave

📄 Testo della legge
--> --> DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2019, n. 125 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2019, n. 125 ultimo aggiornamento all'atto: 29/10/2019 --> Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonchè attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. (19G00131) note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2019L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 28/10/2019, n. 253 e dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/10/2019, n. 254 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/2019) (GU n.252 del 26-10-2019) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  10-11-2019 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE; Viste la direttiva (UE) 2015/849, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE e il regolamento (UE) n. 2015/847, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006; Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e, in particolare, l'articolo 15; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 32, comma 1, lettere e) e f), in base al quale, al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo, si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato e che nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 3 luglio 2019; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 24 luglio 2019; Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2019; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, alla lettera l), dopo le parole «direttiva 2006/70 CE della Commissione» sono aggiunte le seguenti: «, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018» e alla lettera m), le parole «di cui all'articolo 32 della direttiva» sono soppresse; b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole «gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,»; dopo le parole «comunque denominati» sono inserite le seguenti: «, nei confronti dei soggetti obbligati»; e dopo le parole «pertinente normativa di settore» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti dei predetti soggetti»; c) all'articolo 1, comma 2, lettera r), le parole «ai sensi dell'articolo 82 CAP» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative limitatamente alle società controllate di cui all'articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP,»; d) all'articolo 1, comma 2, lettera dd), numero 3, il punto 3.1 è sostituito dal seguente: «3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;»; e) all'articolo 1, comma 2, lettera ee), numero 4, le parole «in un soggetto giuridico analogo» sono sostituite dalle seguenti: «in un istituto giuridico affine»; f) all'articolo 1, comma 2, lettera ff), dopo le parole «a titolo professionale,» sono inserite le seguenti: «anche online,» e dopo le parole «aventi corso legale» sono aggiunte le seguenti: «o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute»; g) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente: «ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;»; h) all'articolo 1, comma 2, lettera qq), dopo le parole «non emessa» sono inserite le seguenti: «né garantita» e dopo le parole «di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «o per finalità di investimento»; i) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al comma 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.»; l) all'articolo 3, comma 2: 1) la lettera r), è soppressa; 2) alla lettera t), le parole «e di imprese assicurative» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»; 3) alla lettera u), le parole «e le imprese assicurative» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»; m) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società»; n) all'articolo 3, comma 5: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;»; 2) la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;»; 3) alla lettera e), dopo le parole «ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39» sono aggiunte le seguenti: «, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;»; 4) alla lettera i), le parole «, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso» sono soppresse; 5) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale.»; o) all'articolo 3, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.». 2. Al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 3: 1) dopo le parole «attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «assicurando che i relativi controlli siano basati sul rischio,»; 2) alla lettera c), dopo le parole «attività principale» sono inserite le seguenti: «, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato non ecceda la soglia del 5 percento del fatturato complessivo dei soggetti di cui al presente comma»; b) all'articolo 5, comma 7, terzo periodo, dopo le parole «e il seguito dato a tali segnalazioni» sono inserite le seguenti: «nonché i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte»; c) all'articolo 7, comma 2: 1) alla lettera b), dopo le parole «per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «. I poteri ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa»; 2) alla lettera e), le parole «ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8,» sono soppresse; d) all'articolo 7, comma 3, le parole «, ad accesso riservato,» sono soppresse; e) all'articolo 7, comma 4: 1) dopo le parole «succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro» sono inserite le seguenti: «nonché sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro» e dopo le parole «dei predetti soggetti obbligati» sono aggiunte le seguenti: «o della società capogruppo»; 2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le autorità di vigilanza di settore: a) possono impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Le autorità di vigilanza di settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo; b) possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengano necessari. 4-ter. In caso di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo. 4-quater. Le autorità di vigilanza di settore possono richiedere alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche. 4-quinquies. Le autorità di vigilanza di settore, su richiesta delle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autorità richiedenti. Le autorità di vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte. 4-sexies. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, le autorità di vigilanza di settore possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.»; f) all'articolo 8, comma 1, lettera g), le parole «371-bis c.p.p.,» sono sostituite dalle seguenti: «371-bis del codice di procedura penale»; g) all'articolo 9, comma 4: 1) dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati;»; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.»; h) all'articolo 9, comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»; i) all'articolo 9, comma 7, le parole «delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dalla UIF secondo quanto stabilito dall'articolo 40.» sono sostituite dalle seguenti «delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.»; l) all'articolo 9, comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»; m) all'articolo 9, comma 9, dopo le parole «le disposizioni», sono inserite le seguenti: «e le attribuzioni»; n) all'articolo 11, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni: a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente; b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4; c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.». 3. Al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.»; 3) al comma 4, dopo le parole «segreto investigativo» sono aggiunte le seguenti «nonché eccettuati i casi in cui è in corso un'indagine di polizia per la quale è già stata trasmessa un'informativa all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura penale e detta autorità non ha ancora assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale,»; 4) al comma 7, dopo le parole «pregiudizio alle indagini. Le autorità di vigilanza di settore e la UIF» sono inserite le seguenti: «, fermo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a),»; 5) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. L'autorità giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette.»; 6) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte le informazioni, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto d'ufficio. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia di cui al primo periodo, quando le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale.»; b) l'articolo 13, è sostituito dal seguente: «Art. 13 (Cooperazione internazionale). - 1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorità competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo. 2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell'ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell'ambito della predetta cooperazione. A tal fine, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette informazioni. 3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali.»; c) dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti: «Art. 13-bis (Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU). - 1. La UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FIU per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall'accertamento delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità di utilizzo delle informazioni richieste. La UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l'incrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU. 2. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e per le finalità per cui le predette informazioni sono state fornite. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalità ulteriori o trasmesse dalla UIF alle autorità nazionali competenti previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La UIF può fornire il predetto consenso alla FIU cui ha fornito le informazioni e può rifiutarlo qualora, in base alle evidenze disponibili, possa pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in contrasto con norme costituzionali o con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni non consentite alla comunicazione delle predette informazioni. 3. Per le finalità di cui al presente articolo, la UIF può stipulare protocolli di intesa con le FIU e avvalersi di tutti i poteri di cui, secondo l'ordinamento vigente, dispone in qualità di Unità di informazione finanziaria per l'Italia. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 4. La UIF partecipa con le FIU degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 51 della direttiva. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, con le modalità e nei termini stabiliti dai protocolli di cui all'articolo 13, comma 2. 5. Le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la UIF e le FIU. Art. 13-ter (Cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri). - 1. Le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio e con le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonché con la Banca centrale europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni che le autorità di vigilanza di settore hanno ricevuto possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite. 2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità di vigilanza di settore possono concludere accordi di collaborazione con le autorità di cui al comma 1 o con analoghe autorità di Stati terzi.». 4. Al Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole «articoli 14 e 15.» sono aggiunte le seguenti: «In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di settore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).»; b) all'articolo 16 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Se l'ordinamento di un paese terzo non consente alle succursali e alle società di un gruppo ivi stabilite di adeguarsi alle procedure di gruppo di cui al comma 1, la società capogruppo applica le misure previste dal regolamento delegato della Commissione europea di cui all'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva. Laddove queste misure non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio connesso all'operatività nel paese terzo, le autorità di vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite nel paese terzo nonché, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operatività nel paese.». N O T E Avvertenza. - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 19 giugno 2018, n. L 156. - La direttiva (UE) 2015/849, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE e il regolamento (UE) n. 2015/847, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. - Il testo dell'art. 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, così recita: «Art. 15 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali: 1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 6 della direttiva (UE) 2015/849; 2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure proporzionate al rischio; 3) prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presidi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio; 4) tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato; b) al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere la possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti in conformità con le previsioni della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; c) al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e l'effettività del sistema di prevenzione, in attuazione del principio di approccio basato sul rischio: 1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i seguenti criteri: 1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendo l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia; 1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendo un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e per singola operazione, individuata in funzione del tipo di attività finanziaria; 1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale; 1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale; 1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata all'art. 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera e); 1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale; 2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all'art. 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni: 2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio nazionale; 2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro; 2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi; 2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima; 2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette; 3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti convenzionati: 3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art. 45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio; 3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto; 4) al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a determinate tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard internazionali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849; 5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi purché: 5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849; 5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima; d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica: 1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie; 2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese tempestivamente disponibili: 2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione; 2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità; 2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci; 2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci; 3) prevedere, in capo al trustee di trust espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1º luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di: 3.1) dichiarare di agire in veste di trustee, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849; 3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del trustee, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust; 3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti; 4) prevedere che, per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi trust siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento; 5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o trust, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità; 6) per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata a investimenti, non appena individuato o designato, nonché sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi; e) al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'art. 40 della direttiva medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilità dei dati e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei predetti dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati pubbliche esistenti; f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849 in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicazione dei risultati delle analisi svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della Piattaforma delle Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di dette funzioni, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia: 1) abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente rispetto alle informazioni coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto, per le informazioni investigative, dei principi di pertinenza e di proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti; 2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso; 3) individui le operazioni che devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi; g) rafforzare i presidi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo; h) al fine di garantire il rispetto dei principi di ne bis in idem sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni tipici delle autorità di vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a: 1) limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa; 2) graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto: 2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione; 2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati; 3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità; 4) prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno: 4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione; 4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo; 4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare equivalente da parte dell'autorità di vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore; 4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non superiore a cinque anni; 4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo può essere determinato, e comunque non inferiore a un milione di euro; 5) fatte salve le misure di cui al numero 4), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari: 5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica; 5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate alle persone fisiche responsabili; 6) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine; 7) nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle autorità di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni; 8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi di pagamento; 9) nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'art. 60 della direttiva (UE) 2015/849; 10) nel rispetto, ove compatibili, dei principi contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), apportare le opportune modifiche alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo altresì omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali; i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché di garantire l'efficiente svolgimento, da parte delle autorità preposte, delle funzioni di rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o esclusioni del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'art. 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di dati personali sono effettuati in base alle disposizioni in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali; l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino applicazione anche con riferimento alle attività esercitate per via telematica dai destinatari degli obblighi; n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali, compreso quanto necessario a garantire che le autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa secondaria; o) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente; p) prevede …

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.