{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l'autorizzazione generale e i diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici) (art. 30 eecc, e art. 32 Codice 2003) 1. Il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2 e dell'obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri, devono comunicare, secondo quanto disposto dall'articolo 21, rispettivamente, al Ministero, le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso, e all'Autorità le informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 60, nonché le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni apposte all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e alla lettera C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2 e delle condizioni apposte all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e lettera C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto e il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa delle restanti condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2. La contestazione dell'infrazione accertata è notificata all'impresa, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro trenta giorni dalla notifica.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 entro un termine ragionevole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>A tal fine, il Ministero e l'Autorità possono imporre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 30;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finchè non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito a un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 78.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all'impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero autorizza l'Autorità a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dell'articolo 80 entro una scadenza ragionevole fissata dall'autorità competente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>In caso di violazione grave o reiterata più di due volte nel quinquennio delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Dette sanzioni possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui all'articolo 30 o revocando i diritti d'uso.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 7, qualora il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un termine massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo di ulteriori tre mesi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 28.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITOLO IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CAPO I</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">(Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(art. 32 eecc e art. 12 Codice 2003) 1. Il Ministero e l'Autorità, nello svolgimento dei compiti relativi al funzionamento del mercato interno indicati nel presente decreto, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972. A tale scopo l'Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida adottate a norma dell'articolo 34 della direttiva (UE) 2018/1972, al termine della consultazione pubblica, se richiesta ai sensi dell'articolo 23, l'Autorità, qualora intenda adottare una misura che rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 72, 75, 78, 79 o 93 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, il progetto di misura, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri, nel rispetto dell'articolo 20, comma 3. L'Autorità non può adottare la misura prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il progetto di misura di cui al comma 3 non può essere adottato per ulteriori due mesi:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>se tale misura mira a identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione della Commissione europea di cui all'art. 64, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 oppure a designare un'impresa come detentrice, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 78 comma 3 o 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione europea ha indicato all'Autorità che il progetto di misura possa creare una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Qualora la Commissione adotti una decisione conformemente all'articolo 32, paragrafo 6, comma 1, lettera a) della direttiva (UE) 2018/1972, l'Autorità modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura è modificato, l'Autorità avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 23 e notifica il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3 del presente articolo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'Autorità tiene nella massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 del presente articolo e al paragrafo 6, lettera a), dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972, può adottare il provvedimento risultante; in tal caso lo comunica alla Commissione europea.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nel comma 3 del presente articolo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>In circostanze straordinarie l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del decreto. L'Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea, alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>L'Autorità può ritirare un progetto di misura in qualsiasi momento.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">(Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(art. 33 eecc e art. 12-bis Codice 2003) 1. Quando la misura prevista dall'articolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un'impresa in applicazione dell'articolo 72 o 78 , in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e l'articolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui all'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, notifica all'Autorità i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla predetta notifica della Commissione medesima. In assenza di una notifica in tal senso, l'Autorità può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da un'altra autorità nazionale di regolamentazione.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorità coopera strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, comma 1, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'Autorità coopera strettamente con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorità può, alternativamente:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1, nonché il parere del BEREC;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>mantenere il suo progetto di misura.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l'Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire all'Autorità di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 23.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'Autorità motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui all'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'Autorità può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CAPO II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Assegnazione coerente dello spettro radio</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">(Richiesta di procedura di valutazione tra pari)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(art. 35 eecc) 1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente all'articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità alla decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l'Autorità e il Ministero, ciascuno per la parte di propria competenza, informano, secondo quanto previsto dall'articolo 23, il RSPG dei progetti di misura che rientrano nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 67 commi 2 e 3 e indicano se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari secondo le modalità stabilite dall'articolo 35, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali progetti di misura.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nel corso del forum di valutazione tra pari, l'Autorità fornisce una spiegazione sulle modalità con cui il progetto di misura:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di cui agli articoli 4, 58, 59 e 60 del presente decreto e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali, quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo spettro radio.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">(Assegnazione armonizzata delle frequenze radio)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(art. 36 eecc; art. 30 cod. 2003) 1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell'Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tale spettro radio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">(Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(ex art. 37 eecc) 1. Il Ministero e l'Autorità per le attività di competenza possono cooperare con le Autorità competenti di uno o più Stati membri tra di loro e con il RSPG, tenendo conto dell'eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio. Nel definire il processo di autorizzazione congiunto, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono tener conto dei seguenti criteri:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il processo di autorizzazione nazionale è avviato e attuato secondo un calendario concordato con le rispettive autorità competenti degli altri Stati membri interessati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure comuni per la selezione e la concessione dei diritti individuali d'uso dello spettro radio tra gli Stati membri interessati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o comparabili da associare ai diritti d'uso individuali dello spettro radio tra gli Stati membri interessati, tra l'altro consentendo agli utilizzatori di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il processo è aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla sua conclusione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Qualora il Ministero e l'Autorità, per le rispettive competenze, nonostante l'interesse espresso dai partecipanti al mercato, non agiscano congiuntamente con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, informano detti partecipanti al mercato in merito alle ragioni della loro decisione.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CAPO III</h3>\n<p class=\"lf-p\">Procedure di armonizzazione</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">(Procedure di armonizzazione)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(ex art. 38 eecc e art. 22 Codice 2003) 1. Il Ministero e l'Autorità, nell'assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il Ministero o l'Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">(Normalizzazione)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(ex art. 39 eecc e art. 20 Codice 2003) 1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l'applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation - ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission - IEC). Qualora già esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtù del presente decreto, ove possibile.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITOLO V</h3>\n<p class=\"lf-p\">SICUREZZA</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">(Sicurezza delle reti e dei servizi)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(ex art. 40 eecc e art. 16-bis Codice 2003) 1. L'Agenzia, sentito il Ministero, per quanto di rispettiva competenza e tenuto conto delle misure tecniche e organizzative che possono essere adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/1972, individua:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>adeguate e proporzionate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia. Tali misure, che possono comprendere, se del caso, il ricorso a tecniche di crittografia, sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti, le reti interconnesse e gli altri servizi, degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>i casi in cui gli incidenti di sicurezza siano da considerarsi significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nella determinazione dei casi di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia considera i seguenti parametri, se disponibili:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il numero di utenti interessati dall'incidente di sicurezza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la durata dell'incidente di sicurezza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la diffusione geografica della zona interessata dall'incidente di sicurezza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la misura in cui è colpito il funzionamento della rete o del servizio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la portata dell'incidenza sulle attività economiche e sociali.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>adottano le misure individuate dall'Agenzia di cui al comma 1, lettera a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>comunicano all'Agenzia e al Computer Security Incident Response Team (CSIRT), istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, ogni significativo incidente di sicurezza secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'Agenzia può informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della notizia dell'incidente di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), sia nell'interesse pubblico. Se del caso, l'Agenzia informa le Autorità competenti degli altri Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'Agenzia, anche avvalendosi del CSIRT, provvede direttamente o per il tramite dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica ad informare gli utenti potenzialmente interessati da minaccia particolare e significativa di incidenti di sicurezza, riguardo a eventuali misure di protezione o rimedi cui possono ricorrere.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'Agenzia trasmette ogni anno alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'Agenzia, nelle tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni, collabora con le autorità competenti degli altri Stati membri e con i competenti organismi internazionali e dell'Unione europea al fine di definire procedure e norme che garantiscano la sicurezza dei servizi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>In caso di notifica di incidente di sicurezza che determini anche una violazione di dati personali, l'Agenzia fornisce, senza ritardo, al Garante per la protezione dei dati personali le informazioni utili ai fini di cui all'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">(Attuazione e controllo)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(ex art. 41 eecc e art. 16-ter Codice 2003) 1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 40 sono approvate con provvedimento dell'Agenzia.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano le istruzioni vincolanti eventualmente impartite dall'Agenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o per evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 40 le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fornire all'Agenzia le informazioni necessarie per valutare la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sottostare a verifiche di sicurezza effettuate dall'Agenzia o da un organismo qualificato indipendente designato dalla medesima Agenzia. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'Agenzia ha la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico che indirizzano o raccolgono traffico per servizi offerti sul territorio nazionale sono tenuti a fornire le informazioni e i dati necessari alle indagini.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'Agenzia, se del caso, consulta l'Autorità, le Autorità di contrasto nazionali, il Garante per la protezione dei dati personali, e coopera con esse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Nel caso in cui l'Agenzia riscontri il mancato rispetto del presente articolo e dell'articolo 40 ovvero delle disposizioni attuative previste dai commi 1 e 2 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30, commi da 2 a 21.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">PARTE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">RETI</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITOLO I</h3>\n<p class=\"lf-p\">INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CAPO I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Contributi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture) (art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003) 1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 12.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 98-octies decies, comma 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti;</div></div>", "next": 0}