{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">51)</span>2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">52)</span>2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">53)</span>2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">54)</span>(UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">55)</span>(UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">56)</span>(UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, supplemento ordinario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.</div>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 1:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto così recita: «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>\"attrezzature a pressione\": i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>\"recipiente\": un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più scomparti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>\"tubazioni\": i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>\"accessori di sicurezza\": i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e i dispositivi di \"misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>\"accessori a pressione\": i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>\"insiemi\": varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>\"pressione\": la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto e di conseguenza indicato con un valore negativo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>\"pressione massima ammissibile (PS)\": la pressione massima per la quale l'attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante. Essa è definita nel punto, specificato dal fabbricante, in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte superiore dell'attrezzatura o, se non idoneo, in qualsiasi altro punto specificato;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>\"temperatura minima/massima ammissibile (TS)\": le temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>\"volume (V)\": il volume interno di un recipiente, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>\"dimensione nominale (DN)\": la designazione numerica, contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero, della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Il numero è arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>\"fluidi\": i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele. Un fluido può contenere una sospensione di solidi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>\"giunzioni permanenti\": le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>\"approvazione europea di materiali\": il documento tecnico, rilasciato ai sensi dell'art. 11, che definisce le caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione, che non hanno formato oggetto di una norma armonizzata; p-bis) \"messa a disposizione sul mercato\": la fornitura di attrezzature a pressione o di insiemi per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>\"immissione sul mercato\": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di attrezzature a pressione o di insiemi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>\"messa in servizio\": la prima utilizzazione di un'attrezzatura a pressione o di un insieme da parte del suo utilizzatore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>\"fabbricante\": la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, o che fa progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri; s-bis) \"rappresentante autorizzato\": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; s-ter) \"importatore\": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione attrezzature a pressione o insiemi originari di un Paese terzo; s-quater) \"distributore\": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi; s-quinquies) \"operatori economici\": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; s-sexies) \"specifica tecnica\": un documento che prescrive i requisiti tecnici che le attrezzature a pressione o gli insiemi devono soddisfare; s-septies) \"norma armonizzata\": la norma armonizzata di cui all'art. 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; s-octies) \"accreditamento\": accreditamento quale definito all'art. 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; s-nonies) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'art. 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; s-decies) \"valutazione della conformità\": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi alle attrezzature a pressione o agli insiemi; s-undecies) \"organismo di valutazione della conformità\": un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; s-duodecies) \"richiamo\": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi già messi a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori; s-terdecies) \"ritiro\": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione o di insiemi presenti nella catena di fornitura; s-quaterdecies) \"marcatura CE\": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'attrezzatura a pressione o l'insieme è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; s-quinquiesdecies) \"normativa di armonizzazione dell'Unione\": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>\"entità terza riconosciuta\": il soggetto riconosciuto a norma dell'art. 13, distinto dall'organismo notificato di cui all'art. 12, che, in alternativa a quest'ultimo, può essere preposto specificatamente alla valutazione delle giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione delle attrezzature, ovvero alla valutazione delle prove non distruttive, in conformità a quanto previsto dall'allegato 1, rispettivamente ai punti 3.1.2 e 3.1.3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>\"ispettorato degli utilizzatori\": il soggetto designato a norma dell'art. 14 per lo svolgimento delle procedure per la valutazione di conformità, di cui ai moduli A2, C2, F e G dell'allegato III, esclusivamente con riferimento ad attrezzature e insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo di cui fa parte l'ispettorato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>i recipienti semplici a pressione di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive modificazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>gli aerosol di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modificazioni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli agricoli e forestali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell'art. 9 del presente decreto e contemplate da una delle seguenti disposizioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, relativo alle macchine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, relativo agli ascensori;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successivi decreti attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, in materia di dispositivi medici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a gas;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico, nonché tutti gli altri prodotti destinati a fini specificamente militari di cui all'art. 346, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le attrezzature progettate specificatamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattività;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature a monte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell'aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>le navi, i razzi, gli aeromobili o le unità mobili \"off-shore\" nonché le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>i silenziatori di scarico e di immissione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS-V non superiore a 500 bar L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>le attrezzature contemplate dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativo al trasporto di merci pericolose, dal decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in materia di attrezzature a pressione trasportabili, e le attrezzature contemplate dal Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG) cui è stata data esecuzione con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1995, e dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile(ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">z)</span>i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 3 (Requisiti tecnici particolari). - 1. Le attrezzature a pressione indicate alle lettere a), b), c), e d), classificate in conformità a quanto previsto dall'art. 9 e dall'allegato II, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I secondo le seguenti modalità:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), destinati a contenere:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar) entro i seguenti limiti: per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS-V e superiore a 25 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 200 bar (allegato II, tabella 1); per i fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS-V è superiore a 50 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar, nonché per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori (allegato II, tabella 2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti: per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a un litro e il prodotto PS-V è superiore a 200 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar (allegato II, tabella 3); per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PS-V è superiore a 10000 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 4);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110° C, quando il volume è superiore a 2 litri, nonché tutte le pentole a pressione (allegato II, tabella 5);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tubazioni destinate a contenere:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti: per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 (allegato II, tabella 6); per i fluidi del gruppo 2, quando la DN è superiore a 32 e il prodotto PS-DN è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti: per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 e il prodotto PS-DN è superiore a 2000 bar (allegato II, tabella 8); per i fluidi del gruppo 2, quando il PS è superiore a 10 bar, la DN è superiore a 200 e il prodotto PS-DN è superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati ad attrezzature di cui alle lettere a), b) e c), anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Gli insiemi di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al comma 1 e di seguito indicati alle lettere a), b) e c), devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell'allegato I, qualora abbiano le seguenti caratteristiche:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gli insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110°C, contenenti almeno un'attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a), allorché il fabbricante li destina a essere commercializzati e messi in servizio come insiemi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>in deroga a quanto disposto dall'alinea del presente comma, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore a 110° C, alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS-V superiore a 50 bar-L debbono soddisfare i requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5a) e 5d) dell'allegato I.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente dal comma 1, lettere a), b) e c), e dal comma 2, purché progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE , di cui all'art. 15, fatte salve le altre norme nazionali e dell'Unione europea applicabili in materia di armonizzazione che ne prevedono l'apposizione sono corredati da sufficienti istruzioni per l'uso e hanno marcature che consentono l'individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.».</div></div>", "next": 0}