{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2008, n. 263, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2009, n. 6.: «Art. 3-quinquies (Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Per il testo dell'articolo 270 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 si veda nelle note alle premesse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1989, n. 260, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1: «Art. 12. - 1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle arti, indetto ai sensi dell'art. 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Negli anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 20014, n. 88, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130: «Art. 2-bis (Graduatorie dell'AFAM). - 1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 -(Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013, n. 264, come modificato dal presente regolamento a decorrere da termine stabilito dall'art. 17, comma 8: «Art. 19. (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. (abrogato) 4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta il comma 655 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: «655. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2020/2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'articolo 3-quater della legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61: «Art. 3-quater (Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano \"a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 ad esclusione delle disposizioni di cui all' articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2024.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025/2026.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: \"fino all'anno accademico 2017-2018 incluso\" sono sostituite delle seguenti: \"fino all'anno accademico 2020/2021 incluso\".»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si riporta l'articolo 7 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508), pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135: «Art.7. (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Fanno parte del consiglio di amministrazione:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il presidente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il direttore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>uno studente designato dalla consulta degli studenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'istituzione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.»</div></div>", "next": 0}