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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173 - Normattiva

In breve

Questo decreto è un regolamento che modifica la precedente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, aggiornando la sua struttura e le sue funzioni.

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--> --> DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (11G0215) note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2011 (GU n.252 del 28-10-2011) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  12-11-2011 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 45, che prevede la soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica di finanza pubblica; Visto altresì l'articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti nelle amministrazioni dello Stato; Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che prevede, tra l'altro, la destinazione in misura omogenea ai quattro Dipartimenti del Ministero delle risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009, registro n. 4, foglio n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009, concernente la rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009, registro n. 3, foglio n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009, registro n. 5, foglio n. 240, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2009, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, che prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per procedere alla individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, ed in particolare l'articolo 41, comma 10, che attribuisce a decreti del Ministro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di distribuire gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero tra le strutture di livello dirigenziale generale anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009, registro n. 3, foglio n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009, di individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti; Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che prevede la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del citato articolo 74, del decreto-legge n. 112 del 2008; Visto l'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede la soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze; Visto l'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente di collegio dei sindaci in posizione di fuori ruolo istituzionale soppressi ai sensi dei commi precedenti del medesimo articolo siano trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010, registro n. 14, foglio n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2010, concernente l'individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché la rideterminazione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 settembre 2010; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Riorganizzazione del Ministero 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2: 1) al secondo periodo, il numero: «945» è sostituito dal seguente: «789»; 2) al terzo periodo, il numero: «17» è sostituito dal seguente: «16» e il numero: «36» è sostituito dal seguente: «34»; b) all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, le parole: «dal Direttore del Secit,» sono soppresse; c) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) è abrogata; d) all'articolo 5: 1) al comma 1, lettera i), le parole: «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;» sono soppresse; 2) al comma 6, primo periodo, le parole: «per un numero complessivo di 14 posizioni dirigenziali» sono soppresse; e) all'articolo 6: 1) al comma 1, il numero: «8» è soppresso; 2) al comma 2, il numero: «13» è soppresso; 3) al comma 3, il numero: «13» è soppresso; 4) al comma 4, il numero: «9» è soppresso; 5) al comma 5, il numero: «8» è soppresso; 6) al comma 6, il numero: «12» è soppresso; 7) al comma 7, il numero: «5» è soppresso; 8) al comma 8, il numero: «4» è soppresso. f) all'articolo 8: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera c) le parole: «e raccordo operativo con la Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono soppresse; 1.2) dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;»; 1.3) alla lettera o) le parole: «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;» sono soppresse; 2) al comma 5: 2.1) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»; 2.2) le parole: «ed un altro per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi» sono soppresse; 3) al comma 6, il numero: «5» è soppresso; g) all'articolo 9: 1) al comma 1: 1.1) il numero: «22» è soppresso; 1.2) le parole: «di cui due con funzioni di consulenza, studio e ricerca» sono soppresse; 1.3) il numero: «152» è soppresso; 1.4) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;»; 2) al comma 2, il numero: «16» è soppresso; 3) al comma 3, il numero: «17» è soppresso; 4) al comma 4, il numero: «12» è soppresso; 5) al comma 5, il numero: «14» è soppresso; 6) al comma 6, il numero: «14» è soppresso; 7) al comma 7, il numero: «11» è soppresso; 8) al comma 8, il numero: «11» è soppresso; 9) al comma 9, il numero: «7» è soppresso; 10) al comma 10, il numero: «11» è soppresso; 11) il comma 11 è abrogato; h) all'articolo 11, comma 1: 1) alla lettera a), il numero: «6» è soppresso; 2) alla lettera b), il numero: «8» è soppresso; 3) alla lettera c), il numero: «6» è soppresso; 4) alla lettera d), il numero: «8» è soppresso; 5) alla lettera e), il numero: «13» è soppresso; 6) alla lettera f), le parole: «i Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale e delle comunicazioni, che si articola in 7» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in»; 7) alla lettera g), il numero: «4» è soppresso; 8) alla lettera h), il numero: «4» è soppresso; 9) alla lettera i): 9.1) le parole: «i Ministeri» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero»; 9.2) il numero: «7» è soppresso; 10) alla lettera l), le parole: «i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, che si articola in 4» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in»; 1l) alla lettera m) il numero: «4» è soppresso; 12) alla lettera n) le parole: «i Ministeri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione, che si articola in 8» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si articola in»; 13) alla lettera o) il numero: «4» è soppresso; i) all'articolo 12, comma 1, le parole: «complessivamente» e: «3» sono soppresse; l) all'articolo 14: 1) al comma 1, lettera o), le parole: «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;» sono soppresse; 2) al comma 2, secondo periodo, il numero: «20» è soppresso; 3) al comma 3: 3.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;»; 3.2) la lettera e) è abrogata; 4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza e il coordinamento dell'attività svolta dai militari della Guardia di Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero è assicurato da un ufficiale della Guardia di Finanza scelto dal Ministro.»; m) all'articolo 15: 1) al comma 1, il numero: «12» è soppresso; 2) al comma 2, le parole: «La Direzione legislazione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale» ed il numero «19» è soppresso; 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale svolge, inoltre, i compiti indicati al comma 5»; 4) al comma 3, il numero: «14» è soppresso; 5) al comma 4, il numero: «10» è soppresso; 6) al comma 5: 6.1) le parole: «La Direzione federalismo fiscale si articola in 9 uffici dirigenziali non generali e» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, oltre ai compiti di cui al comma 2,»; 6.2) alla lettera c), le parole: «, in collaborazione con la Direzione legislazione tributaria,» sono soppresse; 6.3) alla lettera d), le parole: «collabora con la Direzione legislazione tributaria» sono sostituite dalla seguente: «provvede»; 7) al comma 6, il numero: «9» è soppresso; 8) al comma 7: 8.1) il numero: «9» è soppresso; 8.2) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) gestisce l'informatica dipartimentale.»; 9) al comma 8: 9.1) nell'alinea, il numero: «7» è soppresso; 9.2) alla lettera d), le parole: «i 19», sono sostituite dalla seguente: «gli»; n) all'articolo 16: 1) al comma 1, lettera b), le parole: «e indirizzo generale della rappresentanza dei singoli dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata»; 2) al comma 3: 2.1) alla lettera a), dopo la parola: «per» sono inserite le seguenti: «gli affari generali,»; 2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) Direzione centrale del personale» e la lettera d) è abrogata; 3) al comma 4, le parole: «È assegnato al dipartimento un posto», sono sostituite dalle seguenti: «Sono assegnati al Dipartimento due posti»; 4) al comma 5: 4.1) al primo periodo, le parole: «per le verifiche ed i controlli sulle articolazioni territoriali del Dipartimento per un numero complessivo di 28 posizioni dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «aventi competenza anche in relazione alle verifiche, da effettuarsi previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulle attività trasferite alle Ragionerie territoriali, ai sensi dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 40 del 2010 e dell'articolo 7, comma 25, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonché sulle modalità del passaggio di consegne conseguente ai citati decreti ministeriali, sullo scarto di atti d'archivio effettuato sugli atti delle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e delle Commissioni mediche di verifica»; 4.2) al secondo periodo, le parole: «Dipartimento; controllo di gestione; sicurezza sul posto di lavoro; coordinamento degli uffici territoriali e del corpo ispettivo; analisi dei processi e comunicazione;» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento nonché comunicazione; controllo di gestione e analisi dei processi; relazioni sindacali; coordinamento del corpo ispettivo;»; 5) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Il responsabile dell'ufficio dirigenziale generale di cui al comma 3, lettera a), svolge contestualmente le funzioni di Direttore della Biblioteca storica.». o) all'articolo l7: 1) al comma l: 1.1) dopo la parola: «per» sono inserite le seguenti: «gli affari generali,»; 1.2) il numero «12» è soppresso; 1.3) prima delle parole: «gestione degli spazi» sono inserite le seguenti: «sicurezza sui luoghi di lavoro;»; 2) al comma 2: 2.1) il numero «13» è soppresso; 2.2) le parole: «coordinamento funzionale delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Direzione centrale del personale svolge le seguenti funzioni: elaborazione e definizione delle politiche del personale del Ministero; selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione del personale nonché organizzazione delle competenze; mobilità del personale interna ed esterna; trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico; contratti di lavoro del personale dirigenziale; istruttoria per l'assegnazione dei dirigenti e per il conferimento di incarichi di direzione di uffici; comandi e fuori ruolo del personale dirigenziale; gestione dei fondi della dirigenza e del fondo unico di Amministrazione; tenuta della banca dati, del ruolo unico e dell'anagrafe degli incarichi; mansioni superiori; rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, con l'ARAN, il Dipartimento della funzione pubblica e le altre Amministrazioni nelle materie di competenza; programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sentiti gli altri Dipartimenti; procedimenti disciplinari; contenzioso nelle materie di competenza.» e il comma 4 è abrogato; 4) al comma 5: 4.1) il numero: «17» è soppresso; 4.2) le parole: «, coordinamento delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in materia» sono soppresse; 4.3) le parole: «coordinamento funzionale delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze nelle materie di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»; p) all'articolo 19: 1) al comma 2, la lettera b) è abrogata; 2) al comma 3, le parole: «ed ai direttori delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» sono soppresse; q) all'articolo 20: 1) al comma 2, le parole: «nel numero complessivo di 63» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero complessivo non inferiore a 63». Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi»; 2) al comma 3, il numero: «116» è soppresso. È aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Svolgono altresì le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale»; r) l'articolo 21 è abrogato; s) all'articolo 22 i commi 2, 3 e 4 sono abrogati; t) all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: «n. 296,» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»; u) all'articolo 24, il comma 3 è abrogato. 2. La tabella relativa alle dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero, richiamata dall'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2010, è sostituita dalla tabella allegata al presente regolamento. 3. Sono soppressi i quattro posti di funzione dirigenziale generale previsti dall'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. La soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale derivante dal comma 3 dell'articolo 1 del presente regolamento ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo. La soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale derivante dal comma 1, lettera l), numero 3), punto 3.2), nonché dal comma 1, lettera n), numero 2), punto 2.2), dell'articolo 1 del presente regolamento ha effetto dalla data di efficacia del decreto di cui al comma 6. 5. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 5), del presente regolamento, il titolare dell'ufficio dirigenziale generale di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008 assume le funzioni di direzione della Biblioteca storica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede ad adeguare, in conformità con le previsioni dello stesso, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Dipartimento del Ministero e la definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale. 7. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale, degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 194 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O. - Si riporta il testo del comma 404 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): «404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.». - Si riporta il testo del comma 359 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008): «359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129: «1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell'art. 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, è prorogato al 31 ottobre 2008. Considerata l'impossibilità di concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle risorse umane in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, è autorizzato, altresì, il completamento del programma di cui al quarto periodo dell'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attuato con il citato decreto ministeriale, mediante integrale utilizzo della graduatoria entro il 30 settembre 2008, anche a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 45 e 74 del citato decreto-legge n. 112 del 2008: «Art. 45 (Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare: a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni; b) l'art. 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43; e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del medesimo art. 1.». «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008: «2. Ciascun Dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di 945. In tale numero sono comprese 17 posizioni dirigenziali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, 19 posizioni dirigenziali relative alle Segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché 36 posizioni dirigenziali relative agli Uffici di diretta collaborazione.». - Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14, è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2008, n. 304. - Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 41 del citato decreto-legge n. 207 del 2008: «10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri, all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo le parole: "dei relativi compiti" sono inserite le seguenti: ", nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,"; b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero".». - Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: «8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 74; b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 74.». - Si riporta il testo dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73: «1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità dell'amministrazione economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti già appartenenti alle diverse categorie di personale dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalità, possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento adottato dall'Agenzia ovvero dall'amministrazione interessata, d'intesa con l'amministrazione di provenienza, previa verifica della disponibilità di organico e valutate le esigenze organizzative e funzionali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico corrisposto all'atto dell'inquadramento. Per le finalità indicate al presente comma, all'art. 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "Agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: ", nonché tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze,"; nello stesso periodo, dopo le parole: "fascia in servizio" sono inserite le seguenti: "presso il Ministero ovvero"; nel secondo periodo, dopo le parole: "di lavoro in essere presso" sono inserite le seguenti: "il Ministero ovvero presso". La presente disposizione non si applica al personale in servizio a tempo determinato. 1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'art. 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, ovvero è assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'art. 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui all'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero.». - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: «6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2010 (Individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze), è pubblicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 2010, n. 238. Note all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto: «2. Ciascun Dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di 789. In tale numero sono comprese 16 posizioni dirigenziali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, 19 posizioni dirigenziali relative alle Segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché 34 posizioni dirigenziali relative agli Uffici di diretta collaborazione.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto: «3. È istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità. Il Comitato è presieduto dal Ministro o dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, ed è composto in via permanente dal Direttore generale delle finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dal Comandante generale della Guardia di finanza, nonché, ove invitati, dai responsabili di Sogei S.p.A., Sose S.p.A., Equitalia S.p.A. e di altri soggetti e organismi operanti nel settore fiscale.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Organi collegiali, altri organismi ed istituzioni). - 1. Operano nell'ambito del Ministero: a) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fino al momento della istituzione dell'Agenzia fiscale di cui all'art. 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; b) la Scuola superiore dell'economia e delle finanze; c. d (abrogata).». - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Competenze del Dipartimento del tesoro). - 1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle seguenti materie: a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; b) copertura del fabbisogno finanziario, anche sulla base dei dati forniti dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti e flussi; c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero per il commercio internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; d) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio e rapporti con le competenti Autorità indipendenti; e) adempimenti in materia valutaria e per il contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura; prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; f) interventi finanziari del tesoro a favore di enti pubblici e di attività produttive; garanzie pubbliche; monetazione; g) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria e preparatoria; h) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato; i) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; l) informatica dipartimentale; comunicazione istituzionale e relazioni esterne. 2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Direttore generale del tesoro". 3. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione I - analisi economico-finanziaria; b) Direzione II - debito pubblico; c) Direzione III - rapporti finanziari internazionali; d) Direzione IV - sistema bancario e finanziario-affari legali; e) Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali; f) Direzione VI - operazioni finanziarie-contenzioso comunitario; g) Direzione VII - finanza e privatizzazioni; h) Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato. 4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nel rispetto, in particolare, di quanto previsto nel comma 1, lettere a) e c), nonché per il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE. 5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 6. Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, nonché un corpo di ispettori per le verifiche nelle materie di competenza del Dipartimento. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento dell'ufficio del direttore generale del tesoro, controllo di gestione dipartimentale, informatica dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attività amministrativa, attività tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale del tesoro, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera i).». - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro). - 1. La Direzione I - analisi economico-finanziaria - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: a) elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria; b) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; c) informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico; d) an …

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