{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, l'omessa presentazione della dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 55.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2, emesso entro i termini di cui all'art. 57, costituisce titolo esecutivo ai fini della riscossione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nell'avviso di accertamento di cui al comma 3 potrà essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 68 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 68 (Importazioni non soggette all'imposta). - Non sono soggette all'imposta:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c), dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonché nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, semprechè ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'art. 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione; c-bis);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la reintroduzione di beni nello stato originario da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale ; e);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell'art. 2; g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento; g-ter) le importazioni di beni per le quali l'imposta è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui all'art. 74-sexies.1, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 74-quinquies del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 74-quinquies (Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE). - 1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un'analoga comunicazione se non intendono più fornire servizi di cui al comma 1 o non soddisfano più i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>comunicano di non fornire più servizi di cui al comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi di cui al comma 1 siano cessate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il numero di identificazione;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'ammontare delle prestazioni di servizi di servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata.</div>\n<p class=\"lf-p\">6-bis. La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in conformità con quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione medesima.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>I soggetti di cui al comma 1 conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 38-ter, comma 1-bis. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 74-sexies del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 74-sexies (Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche). - 1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'art. 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e per tutte le cessioni di beni per le quali un soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a), optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 74-quinquies e dal presente articolo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea o spedisca o trasporti beni anche a partire da altri Stati membri dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi dell'art. 35, comma 1, è utilizzato anche in relazione all'opzione esercitata a norma del comma 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">3-bis. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>comunicano di non effettuare più le attività di cui al comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si può altrimenti presumere che le loro attività di cui al comma 1 siano cessate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale, nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 74-quinquies, comma 6, indicano:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il numero di identificazione IVA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'ammontare delle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui al comma 1 distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'art. 2-bis, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l'IVA è dovuta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta.</div>\n<p class=\"lf-p\">4-bis. Nella dichiarazione di cui al comma 4 sono, inoltre, indicati i seguenti dati:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>se i soggetti optanti dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell'Unione europea, in relazione ai servizi resi dalla stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, l'ammontare totale al netto dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente diviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro in cui i servizi si considerano effettuati, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>se i beni sono spediti o trasportati a partire da altri Stati membri, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni diverse da quelle di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera a), e in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle cessioni di beni di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera a), l'ammontare totale di tali operazioni al netto dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente suddiviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro dell'Unione europea di arrivo della spedizione o del trasporto, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati. In caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni e di cessioni di beni di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera a), il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato dallo Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati è indicato se disponibile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 non può detrarre dall'imposta dovuta ai sensi dell'art. 74-quinquies quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni. Detto soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell'art. 19, e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 74-septies del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 74-septies (Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro). - 1. In relazione all'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi effettuate nel territorio dello Stato, sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonché sulle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell'ambito di tali regimi nonché le disposizioni del presente articolo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I soggetti passivi di cui al comma 1, che hanno chiesto nell'altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi dell'art. 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'art. 38-bis2 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo, se domiciliati o residenti in altro Stato membro, e ai sensi dell'art. 38-ter, comma 1-bis, se domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>In relazione alle operazioni di cui al comma 1 effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi di cui al medesimo comma sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Il testo dell'art. 74-octies del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 74-octies (Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta). - 1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 74-quinquies, comma 9, 74-sexies e 74-sexies.1, comma 14, è effettuato, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di una nuova contabilità speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate. Le somme affluite sulla predetta contabilità speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell'imposta incassata senza soluzione di continuità.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità di ripartizione dell'imposta di cui al medesimo comma, di contabilizzazione dell'imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti di cui all'art. 74-septies, comma 1, in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato, nonché di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilità speciale.».</div></div>", "next": 0}