{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Il titolare di un Istituto di vigilanza privata, per fronteggiare temporanee esigenze connesse alla domanda di eccezionali servizi di vigilanza, a parziale deroga del principio della non commistione di uomini e di mezzi appartenenti ad Istituti di vigilanza privata diversi, potrà essere autorizzato dal Questore ad utilizzare personale e/o mezzi di altri Istituti della stessa o di un'altra Provincia, previa preventiva motivata e documentata richiesta. Ciò al fine di prevenire il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario eccessive per le proprie guardie giurate, pregiudizievole per la necessaria efficienza psico-fisica nell'espletamento di tale delicato servizio.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.b: Disposizioni specifiche per l'impiego delle guardie giurate in ambiti ultra-provinciali e nelle ipotesi disciplinate dall'art. 251 del Regolamento di esecuzione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per gli istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare in ambiti territoriali che interessano più province e nell'ipotesi che uno stesso decreto di approvazione autorizzi la guardia giurata a prestare servizio presso più istituti di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 251 del Regolamento, con riguardo alla regolamentazione delle modalità di svolgimento dei servizi demandate ad un accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, l'impiego del personale è subordinato ai seguenti particolari adempimenti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fermo restando che il personale può essere comandato in servizio negli ambiti territoriali delle diverse province indicate nella licenza, il titolare dell'istituto curerà l'inoltro al Questore che approva il Regolamento ed al Questore territorialmente competente di un piano ordinario di impiego di ciascuna guardia giurata;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>al Questore che approva il Regolamento dovranno essere comunicati tutti i servizi svolti nell'ambito territoriale di operatività dell'Istituto, secondo le modalità previste dal Regolamento di servizio;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>a ciascun Questore delle province interessate, con separata comunicazione, andranno segnalati unicamente i servizi inerenti la singola provincia;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>in caso di personale operante in zone al confine tra due province la comunicazione è fatta ad entrambi i Questori territorialmente competenti;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>eventuali segnalazioni di anomalie o di fatti di particolare rilievo e le variazioni dei servizi sono comunicate al Questore territorialmente competente e per conoscenza al Questore che della Provincia che ha rilasciato la licenza;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>per tutti i servizi a carattere non territoriale (ricezione allarmi, trasporto valori, ecc....) le comunicazioni sono inoltrate al Questore che approva il Regolamento.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.c: Servizi occasionali e temporanei.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli istituti di vigilanza possono essere autorizzati dal Prefetto della provincia che ha rilasciato la licenza a svolgere, in relazione a specifiche e motivate esigenze degli utenti, servizi occasionali e temporanei di vigilanza privata in ambiti territoriali diversi da quelli nei quali sono di norma autorizzati. In tali casi il Questore che approva il Regolamento, d'intesa con il Questore territorialmente competente, approva le modalità di svolgimento del servizio limitatamente all'arco temporale, individuato nel provvedimento autorizzatorio del Prefetto, di esecuzione del servizio stesso.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sezione V^</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>DISPOSIZIONI FINALI 5.a: Servizi non espressamente previsti.</div>\n<p class=\"lf-p\">Non possono essere espletati servizi non espressamente previsti dal Regolamento di servizio approvato dal Questore, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.b: Comunicazioni al Questore Il titolare dell'istituto o un suo delegato, giornalmente, entro le ore 12.00, farà pervenire presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura competente per territorio e per conoscenza alla Questura della provincia che ha rilasciato la licenza le segnalazioni relative ad episodi occorsi il giorno precedente di particolare rilievo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i servizi di trasporto valori ultraprovinciali superiori ad € 1.500.000,00, dovrà essere data comunicazione, come previsto al punto 3.l.3 del presente Allegato, con congruo anticipo, all'Ufficio di Gabinetto delle Questure di partenza, transito e destinazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il Regolamento di servizio approvato dal Questore disciplina le modalità delle comunicazioni anche in relazione a quanto previsto dall'art. 257-ter, comma 3, del Regolamento di esecuzione, e individua ogni altra comunicazione utile per finalità di controllo.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.c: Approvazione del Regolamento Il Regolamento di servizio, redatto dai singoli Istituti di vigilanza sulla base delle regole tecniche di cui al presente Allegato ed in considerazione delle classi funzionali e degli ambiti territoriali di riferimento, è approvato, ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, e del R.d.. 12 novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia nella quale l'Istituto ha ottenuto la licenza e dove ha eletto la sua sede principale, d'intesa con i Questori delle altre province in cui l'istituto stesso è autorizzato ad operare.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.d: Sanzioni Ferme restando le sanzioni previste dalla vigente legislazione per la violazione delle disposizioni del Regolamento di servizio, è attribuito al Questore, ai sensi dell'art. 4 del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144 il potere disciplinare sulle guardie giurate. Nella scelta della sanzione da applicare il Questore dovrà tenere conto della gravità del fatto, tenendo presente il principio della proporzionalità e ragionevolezza nell'applicazione delle sanzioni. In presenza di infrazioni particolarmente rilevanti il Questore può sospendere immediatamente il soggetto dalle funzioni di guardia giurata e disporre il ritiro delle armi, ferma restando la possibilità del Prefetto di procedere successivamente alla revoca del proprio provvedimento di nomina.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nel caso di istituti di vigilanza che operano in ambiti territoriali composti da diverse province, l'adozione delle sanzioni compete al Questore che approva il Regolamento, sulla base della segnalazione del Questore della provincia ove la guardia opera ed ha commesso la violazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">In casi di necessità e urgenza il provvedimento di sospensione e contestuale ritiro delle armi, ai sensi dell'art.4 del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, è adottato dal Questore della provincia ove la guardia opera ed ha commesso la violazione.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle guardie giurate è comunicata al titolare dell'Istituto di vigilanza da cui le guardie dipendono.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.e: Ambito di applicazione Le regole tecniche di cui al presente Allegato disciplinano il servizio delle guardie giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza autorizzati ai sensi dell'art.134 T.U.L.P.S., ai sensi del R.d.l. 12 novembre 1936, n.2144, nonché, per quanto compatibili, alle guardie giurate nominate ai sensi dell'art.133 T.U.L.P.S., ai sensi R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e rappresentano le condizioni minime che devono essere riprese dai singoli regolamenti di servizio. Tali condizioni possono essere integrate da eventuali regole procedurali interne ritenute necessarie dai soggetti autorizzati nonché dalle prescrizioni del Questore, in relazione a specifiche esigenze di pubblica sicurezza, adeguatamente motivate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Analogamente il Questore di una provincia diversa da quella ove ha sede l'istituto, può autorizzare, in caso di necessità ed urgenza, modalità di svolgimento dei servizi diverse da quelle approvate dal Questore di quella sede, dandone comunicazione entro 24 ore.\" \"ALLEGATO G Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata e di informazioni commerciali 1. L'investigatore privato titolare di istituto (art. 4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Giurisprudenza</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Psicologia a Indirizzo Forense</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Sociologia</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Scienze Politiche</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Scienze dell'Investigazione</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Economia ovvero corsi di laurea equipollenti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aver svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c), aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aver svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d'istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c), aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'informatore commerciale titolare di istituto (art.4, co.2, lett. b) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Giurisprudenza</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Economia</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Scienze politiche</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Scienze bancarie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Scienze dell'investigazione o corsi di laurea equipollenti; oppure, in alternativa essere stato iscritto al Registro Imprese,per attività classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati - elaborazione elettronica dei dati contabili - altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base - attività delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attività di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali), in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'informatore commerciale dipendente (art.4, co.2, lett. d) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dimostrare di aver svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c), aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>I requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 s'intendono assolti per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza, per lo svolgimento delle attività d'investigazione privata e/o informazioni commerciali, da almeno cinque anni. I soggetti titolari di licenza da meno di cinque anni e sprovvisti di laurea sono tenuti a partecipare a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, penale o di informazioni commerciali, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Ai fini del rinnovo triennale dell'autorizzazione per i soggetti di cui ai precedenti commi 2 e 4, è necessaria espressa dichiarazione da parte dell'investigatore/informatore commerciale titolare d'istituto di mantenimento del rapporto di lavoro e di conseguente prosecuzione attività. Analogamente, ai fini del rinnovo triennale dell'autorizzazione per i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 è necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione attività, certificazione attestante la partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.\" \"ALLEGATO H Caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo, di cui all'articolo 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione, degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali 1. Il progetto organizzativo è predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed è presentato al Prefetto unitamente all'istanza di autorizzazione, di cui costituisce parte integrante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente: il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all'art 135 TULPS e 260 Regolamento d'esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui all'art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell'attività dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell'art.16 TULPS; i requisiti del richiedente la licenzae la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività; la tipologia dei servizi che intende svolgere; il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, etc.); la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione); la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica).\".</div></div>", "next": 0}