{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive. - Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo potrà essere disposta la applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Disposizioni relative a particolari settori. - È sostituito dal seguente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">\"In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>per il commercio dei generi dei quali la legge riserva l'importazione o la fabbricazione, nonché la relativa distribuzione o vendita, esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art.</div>\n<p class=\"lf-p\">8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>per il commercio dei giornali periodici nonché delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e di prezzo non superiore a seimila lire, dagli editori, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del quaranta per cento a titolo di forfettizzazione della resa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attività di trasporto.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 4 e al n. 6) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">bis - Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa. - È sostituito dal seguente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">\"Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, semprechè i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, e di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Dopo l'art. 74-bis è aggiunto il seguente: \"Art. 74-ter - Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo. - Per le prestazioni delle agenzie di viaggio e turismo l'imposta è commisurata alla differenza tra il corrispettivo dovuto dal cliente e il costo sostenuto dall'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del cliente, al lordo della relativa imposta. Se la differenza, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore o inferiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia e il cliente non ha diritto a rimborso della minore imposta.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imposta addebitata all'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al primo comma non è ammessa in detrazione ai sensi dell'art. 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione dell'agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'art. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità per l'applicazione dei commi precedenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le disposizioni di quest'articolo non si applicano alle prestazioni rese dalle agenzie che agiscono in nome o per conto dei clienti\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">È soppresso</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>-------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31 (in G.U. 29/02/1980, n. 59) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che: \"Le modificazioni apportate con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno effetto dal 1 gennaio 1981\".</div></div>", "next": 0}