{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1, sotto la propria responsabilità, provvede alla convalida delle vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige il Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento delle vincite secondo le rispettive modalità organizzative, trasmettendo la relativa documentazione contabile al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato concedente, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il Bollettino ufficiale di cui al comma 2 contiene tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare, il numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria ed è affisso al pubblico, presso ogni punto di raccolta delle giocate, per un periodo non inferiore a quindici giorni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36.</span>Pagamento delle vincite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Gli scontrini di gioco relativi alle vincite sono presentati, per la riscossione del premio, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'affissione del Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il pagamento delle vincite di importo non superiore a 2.300,00 euro avviene direttamente presso il punto di gioco dove è stata effettuata la giocata.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il pagamento delle vincite di importo superiore a 2.300,00 euro è eseguito dal concessionario, o da suoi delegati.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Se uno o più concessionari registrano un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. o la F.I.M. accreditano la somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'importo accreditato è detratto dalle somme che l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile da produrre al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37.</span>Trasmissione di dati contabili da parte dei concessionari.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Entro il terzo giorno successivo al Gran Premio i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'incasso della raccolta;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il compenso di spettanza del raccoglitore;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'importo delle vincite pagate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'importo delle vincite ancora da pagare;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'importo netto a debito da versare al concessionario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Entro il decimo giorno successivo al Gran Premio, i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'importo, di cui alla lettera d) del comma 1, trattenuto per il pagamento delle vincite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'importo delle vincite pagate successivamente all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'importo netto a debito da versare al concessionario.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38.</span>Versamenti dei raccoglitori ai concessionari.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'estratto conto, il saldo a proprio debito, di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 37, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 2 dell'articolo 37, il saldo a proprio debito, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I concessionari riscuotono dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'articolo 37.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I concessionari, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmettono ai propri raccoglitori un riepilogo dell'aggio conseguito con la raccolta di tutte le scommesse di competenza contabile dell'anno precedente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39.</span>Oneri e compensi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>I concessionari, entro l'ottavo giorno seguente, la settimana successiva a quella del primo versamento da parte dei raccoglitori, versano alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme dovute, al netto di quanto da essi trattenuto per:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il pagamento delle vincite non ancora liquidate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il compenso per il concessionario medesimo;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'importo eventualmente accreditato ad altro concessionario, nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 36.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Se i versamenti di cui al comma 1 sono omessi in tutto o in parte, od effettuati in ritardo, si applicano le penalità previste dall'atto di concessione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'articolo 29, comma 6. da intendersi come comprensivi di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai sensi dell'articolo 16, comma 1. della legge 13 maggio 1999, n. 133, non possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo derivante dalla scommessa e possono anche essere corrisposti detraendoli per ogni scommessa dalle somme dovute ai sensi del comma 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40.</span>Canone di concessione.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il canone di concessione di cui all'articolo 39 è calcolato per ogni concessionario secondo percentuali decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>1° scaglione, 3 per cento sino a 258.230.000,00 euro di raccolta annua; b) 2° scaglione, 2 per cento oltre 258.230.000,00 euro di raccolta annua.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">41.</span>Versamento del prelievo e dell'imposta.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il prelievo relativo alla scommessa è pari alla differenza fra l'intero ammontare delle somme giocate e le quote destinate al montepremi e agli altri oneri stabiliti nel capo III del presente regolamento. Su di esso si applica l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come rideterminata dall'articolo 22, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La F.I.A. e la F.I.M. provvedono al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo, entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive di rispettiva competenza oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42.</span>Obbligo dei concessionari di rendiconto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>I concessionari rendono il conto della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi ed al pagamento delle vincite mediante la produzione di appositi elaborati contabili che, unitamente alla relativa quietanza di versamento ed alla connessa documentazione, devono essere inviati periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato indicando gli elementi e secondo le modalità che verranno stabiliti con apposito decreto dirigenziale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">43.</span>Poteri di vigilanza.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita la vigilanza sulla gestione della scommessa attraverso controlli sulle procedure di esercizio della stessa ed anche mediante ispezioni negli uffici dei concessionari. A tali fini i concessionari sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta.</div></div>", "next": 0}