{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e allegato B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.\"</div>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1959, n. 87, S.O..</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1980, n. 114, S.O..</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O..</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994, n. 184.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209 (Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2011, n. 293.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo del comma 2, dell'art. 9, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente: \"2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>esprime parere:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>sul documento di programmazione economica e finanziaria;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'art. 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.\"</div>\n<p class=\"lf-p\">Note all'art. 1:</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i riferimenti alla direttiva 2013/30/UE si vedano le note alle premesse La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251.</p>\n<p class=\"lf-p\">Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 si vedano le note alle premesse.</p></div>", "next": 0}