{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, calcolate secondo l'articolo 36-bis alla data del 1° gennaio 2016;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, calcolate secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche in vigore al 31 dicembre 2015.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La deduzione transitoria massima diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento a partire dal 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Se l'impresa, al 1° gennaio 2016, applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 37-septies, l'importo di cui al comma 3, lettera a), è calcolato con l'aggiustamento per la volatilità al 1° gennaio 2016.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Gli importi delle riserve tecniche, compreso, se applicabile, l'importo dell'aggiustamento per la volatilità, utilizzati per calcolare la deduzione transitoria di cui al comma 3, possono essere ricalcolati ogni 24 mesi o con una frequenza maggiore in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il ricalcolo è effettuato su autorizzazione o richiesta dell'IVASS.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La deduzione di cui al comma 3 può essere limitata dall'IVASS qualora la sua applicazione possa comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse finanziarie applicati all'impresa rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L'impresa che applica il comma 1:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>non applica l'articolo 344-novies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>se non può soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza applicare la deduzione transitoria, presenta una relazione annuale all'IVASS concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire, alla fine del periodo di transizione di cui al comma 4, un livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di ripristinare l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale deduzione avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.».</div></div>", "next": 0}