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DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2004, n. 260 - Normattiva

In breve

Questo decreto legislativo introduce modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che riguarda la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi.

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📄 Testo della legge
--> --> DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2004, n. 260 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2004, n. 260 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi. note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2004 (GU n.260 del 05-11-2004 - Suppl. Ordinario n. 163) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal:  20-11-2004 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 3; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la direttiva 2001/60/CE della Commissione, del 7 agosto 2001, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed in particolare l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37, commi 1 e 2; Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, quali definiti nell'allegato IV, parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma 4, lettere a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso allegato IV, parti B e C."; b) all'articolo 10, comma 4, le parole: "secondo i criteri riportati nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti" sono sostituite dalle seguenti: "secondo i criteri riportati nella Tabella A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52"; c) all'articolo 10, comma 5, lettera b), il numero 1), è sostituito dal seguente: "1) quando l'imballaggio è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e conforme all'articolo 9, comma 4, lettere a), b), c), e) e f); ai preparati classificati in base all'articolo 6 sono altresì applicabili le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, lettera d), concernenti tale proprietà se quest'ultima non è stata espressamente indicata sull'etichetta;"; d) all'articolo 11, i commi 5 e 6, sono sostituiti dai seguenti: "5. Il Ministro della salute stabilisce altresì, di concerto con le Amministrazioni competenti e con le modalità, di cui al comma 4: a) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non sono classificati come nocivi, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili, irritanti o comburenti possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi; b) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi, classificati conformemente all'articolo 6, possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo per l'ambiente; c) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), sono etichettati in altro modo idoneo, qualora le dimensioni ridotte non consentano l'etichettatura di cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di temere un pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi. 6. In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non è consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o consigli di prudenza (S) diversi da quelli stabiliti dal presente decreto."; e) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato può essere autorizzato a fare riferimento ad una sostanza mediante una denominazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali o mediante una denominazione alternativa, qualora possa dimostrare che la divulgazione dell'identità chimica della sostanza, sull'etichetta o sulla scheda informativa in materia di sicurezza, compromette il carattere riservato della sua proprietà intellettuale. Tale possibilità è ammessa nei casi in cui la sostanza è classificata come: a) irritante, ad eccezione di quelle cui è stata attribuita la frase di rischio R41, o irritante in combinazione con una o più delle altre proprietà di cui all'Allegato VII, parte A, punto 4; b) nociva, o nociva in combinazione con una o più proprietà di cui all'Allegato VII, parte A, punto 4, che presenta, da sola, effetti acuti letali."; f) all'Allegato I, parte A, il primo punto: "1.2" è sostituito dal seguente: "1.1.2"; g) all'Allegato I, parte A, punto 2.1.2., nella sommatoria, al secondo membro, eliminare il segno + all'apice di P(Base T+); h) all'Allegato I, parte A, il secondo punto: "4.2.1" è sostituito dal seguente: "4.2.2"; i) all'Allegato I, parte A, al punto 5.1.2., ai primi due membri della sommatoria, sostituire "L(base xi,R38,)" con "L(base xi,R41,)"; l) all'Allegato I, parte A, il secondo punto: "5.2.2" è sostituito dal seguente: "5.2.3"; m) all'Allegato I, parte A, punto 5.3.1, alla lettera b), la seconda "b)" è soppressa; n) all'Allegato I, parte A, punto 5.4. le parole: "l'indicazione pericolo" sono sostituite dalle seguenti: "l'indicazione di pericolo"; o) all'Allegato I, parte A, all'alinea del punto 5.4.3., la parola: "contrassegnata" è sostituita con la seguente: "contrassegnate"; p) all'Allegato I, parte A, punto 6.2., lettera b) le parole: "decreto del Ministero della sanità dell'11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti e successivi aggiornamenti," sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanità 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti,"; q) all'Allegato I, parte B, Tabella II, alla terza colonna, le parole: "39 (*) obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti: "R39(*) obbligatoria"; r) all'Allegato I, parte B, Tabella III, alla terza colonna, le parole: "minore o uguale conc. < 10%" sono sostituite dalle seguenti: "1% minore o uguale conc. < 10%" s) all'Allegato I, parte B, Tabella IV e Tabella IV A, nel N.B. le parole: "e dell'articolo 5, comma 8 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'articolo 5, comma 6, del presente decreto."; t) all'Allegato I, parte B, Tabella IVA, alla seconda colonna, le parole: "35 obbligatoria" sono sostituite dalle seguenti: "R35 obbligatoria"; u) all'Allegato I, parte B, Tabella V A, nella prima e nella terza colonna, le parole: "R 42/43" sono sostituite dalle seguenti: "R43"; v) all'Allegato II, parte A, dopo l'intestazione "a) Ambiente acquatico", il numero: "l." è soppresso; z) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 1.2, seconda riga, i numeri: "1.1.1" sono sostituiti dai seguenti: "1.1"; aa) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 2, le parole: "ai sensi del precedente punto 1.1" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del punto 1"; bb) all'Allegato II, parte A, lettera a), punto 2.2, alla seconda riga, i numeri: "1.2.1" sono sostituiti dai seguenti: "2.1" e nella definizione di "P(base N,R51-53)", le parole: "R50-53" sono sostituite dalle seguenti: "R51-53"; cc) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 3, le parole: "ai sensi dei precedenti punti 1.1. o 1.2" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei punti 1 o 2"; dd)all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 3.2, seconda riga, i numeri: "1.3.1" sono sostituiti dai seguenti: "3.1"; ee) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 4, le parole: "ai sensi del precedente punto 1.1" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del punto 1"; ff) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 4.3, seconda riga, i numeri: "1.4.1 o 1.4.2" sono sostituiti dai seguenti: "4.1 o 4.2"; gg) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 5, le parole: "ai sensi dei precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3 o 1.4" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei punti 1, 2, 3 o 4"; hh) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 5.2, seconda riga, i numeri: "1.5.1" sono sostituiti dai seguenti: "5.1"; ii) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6, le parole: "ai sensi dei precedenti punti 1.1, 1.2 o 1.3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei punti 1, 2 o 3"; ll) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6.2, seconda riga, i numeri: "1.6.1" sono sostituiti dai seguenti:"6.l"; mm) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6.3, seconda riga, i numeri: "1.6.2" sono sostituiti dai seguenti: "6.2"; nn) all'Allegato II, parte A, alla lettera b), dopo le intestazioni: "1. STRATO DI OZONO" e "2. AMBIENTE TERRESTRE", il numero: "I" è soppresso; oo) all'Allegato II, parte B, Tabella 1, alla quarta colonna, la formula: "0,25% ( Cn < 2,5%" è sostituita dalla seguente: "0,25% minore o uguale Cn < 2,5%"; pp) all'Allegato II, parte B, Tabella 2, nell'intestazione della seconda colonna sono aggiunte le seguenti parole: "N,R50"; qq) all'Allegato II, parte B, Tabella 3, nell'intestazione della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R52"; rr) all'Allegato II, parte B, Tabella 4, nell'intestazione della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R 53"; ss) all'Allegato II, parte B, Tabella 5, nella prima intestazione della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "N,R59", mentre, nella seconda intestazione della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R59"; tt) all'Allegato II, parte C, terzo capoverso, le parole: "parte C del Ministero della sanità del 28 aprile 1997" sono sostituite dalle seguenti: "parte C del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997"; uu) all'Allegato III, parte A, punto 1. le parole: "all'articolo 6 della presente direttiva" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5 del presente decreto legislativo"; vv) all'Allegato III, parte A, alla quarta colonna della Tabella, i numeri: "2006596 e 2008389" sono sostituiti dai seguenti: "200-659-6 e 200-838-9"; zz) all'Allegato IV, parte A, punti 3 e 4, alla seconda riga, le parole: "nell'allegato III del Ministero della sanità del 28 aprile 1997" sono sostituite dalle seguenti: "nell'allegato III del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997"; aaa) all'Allegato V, parte A, alla terza colonna della Tabella, il numero della direttiva: "67/546/CEE" è sostituito dal seguente: "67/548/CEE"; bbb) all'Allegato V, parte A, punti 7. e 8., le parole: "della presente direttiva." sono soppresse; ccc) all'Allegato V, parte A, il punto 10, è sostituito dal seguente:" Scheda informativa in materia di sicurezza a norma del decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1997 e successivi aggiornamenti."; ddd) all'Allegato V, parte B, punto 3. Ripartizione delle sostanze in famiglie e in sottofamiglie: 1) alla famiglia 015, alla seconda colonna, terza riga, le parole: "Composti del fosforo" sono sostituite dalle seguenti: "Composti del fosfonio"; 2) alla famiglia 059, alla seconda colonna, le parole: "Composti del preseodimio" sono sostituite dalle seguenti: "Composti del praseodimio"; 3) alla famiglia 602, alla seconda colonna, quinta riga, la parola: "famigli" è sostituita dalla seguente: "famiglia"; 4) alla famiglia 648, alla seconda colonna, le parole: "Distillati (carbone), frazione intermedi idrogenata di idrocracking di estrazione con solvente" sono soppresse una sola volta; 5) alla famiglia 648, alla penultima riga della seconda colonna, la parola: "redisuo" esostituita dalla seguente: "residuo"; eee) all'Allegato VII, parte A: 1) ai punti 1 e 2: a) le parole: "all'articolo 6", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5"; b) le parole: "all'allegato II, parte B, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all'allegato I, parte B;"; 2) il punto 4 è sostituito dal seguente: "4. non deve figurare in etichetta il nome di qualsiasi sostanza che abbia portato a classificare il preparato in una o più delle categorie di pericolo seguenti, a meno che la sostanza non debba essere menzionata ai sensi dei punti 1, 2 e 3: c) esplosivo, d) comburente, e) estremamente infiammabile, f) facilmente infiammabile, g) infiammabile, h) irritante, i) pericoloso per l'ambiente."; 3) al punto 6, le parole: "decreto ministeriale 28 aprile 1997" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997"; fff) all'Allegato XI, parte A, dopo il punto 5, è inserita la seguente parte: "Parte B Indicazioni da fornire e criteri per la predisposizione della documentazione Il programma operativo fornito dall'Istituto superiore di sanità consente una compilazione assistita del formulario elettronico necessario alla definizione dell' Archivio preparati. Alcune informazioni risultano obbligatorie e vanno inserite per consentire al programma medesimo di procedere. Altre informazioni sono considerate facoltative. In ogni caso, si riporta qui di seguito l'elenco delle informazioni richieste, con relative note esplicative: 1) Nome commerciale del preparato Deve essere indicata la designazione o il nome commerciale del preparato. 2) Altre denominazioni commerciali del preparato Vanno riportate le altre denominazioni utilizzate dall'azienda per identificare prodotti di composizione simile, cioè rientranti negli intervalli di variabilità compositiva indicati di seguito; in questo modo è possibile, per serie di prodotti, fornire un'unica scheda informativa, indicando al presente punto tutte le altre identificazioni commerciali dei prodotti con l'Istituto superiore di sanità per l'Archivio preparati pericolosi, e che resta uguale anche se in futuro per una certa azienda il reale numero di partita IVA dovesse cambiare. 3) Codice dell'azienda È un codice che consente di gestire in modo informatico le informazioni fornite. Deve essere un codice specifico per ogni azienda; va utilizzato preferibilmente il numero di partita IVA, che diventa il codice di riferimento dell'azienda nei rapporti con l'Istituto superiore di sanità per l'Archivio preparati pericolosi, e che resta uguale anche se in futuro per una certa azienda il reale numero di partita IVA dovesse cambiare. 4) Codice del prodotto È un codice che viene automaticamente attribuito al prodotto dal programma, ma che può essere modificato dal compilatore, allo scopo di immettere un proprio codice interno. Nei casi in cui una scheda faccia riferimento ad una famiglia di prodotti, secondo quanto indicato al punto 2), viene comunque assegnato un solo codice. 5) Identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato italiano Deve essere indicata l'azienda responsabile dell'immissione sul mercato italiano che appare sull'etichetta del prodotto (fabbricante, importatore o distributore). Al riguardo si ricorda che: a) per i preparati pericolosi immessi sul mercato italiano da aziende non italiane, l'informazione deve essere fornita all'ISS direttamente da dette aziende; b) per i preparati pericolosi importati o distribuiti da aziende italiane, qualora l'importatore o il distributore non conosca l'esatta composizione del prodotto, lo stesso importatore o distributore del prodotto può compilare il formulano indicando come unico componente il nome e il codice originale del preparato, chiedendo al produttore di inviare a sua volta una dichiarazione sullo stesso preparato in cui siano inserite le informazioni sulla composizione; c) per i preparati, pericolosi o non pericolosi, utilizzati come materia prima per la formulazione di preparati pericolosi si pongono due casi distinti: - nel caso di preparato pericoloso utilizzato come materia prima, qualora l'utilizzatore non disponga delle informazioni sui componenti non pericolosi presenti, egli presenta una dichiarazione in cui indica, fra i componenti, il nome del preparato-materia prima e dell'azienda fornitrice. Poichè detta azienda fornitrice ha anch'essa l'obbligo, ai sensi del presente decreto, di fornire all'ISS le informazioni richieste, lo stesso ISS può disporre delle informazioni complessive circa la composizione completa del preparato finale."; ggg) negli Allegati, le parole: "decreto del Ministero della Sanità del" e: "decreto del Ministero della Sanità dell'", ove ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanita". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 2004 CIAMPI BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie SIRCHIA, Ministro della salute FRATTINI, Ministro degli affari esteri CASTELLI, Ministro della giustizia SINISCALCO, Ministro dell'economia e delle finanze MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio MARONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali MARZANO, Ministro delle attività produttive ALEMANNO, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: CASTELLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE". L'art. 1, comma 3, così recita: "3. Il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, secondo la procedura e nel rispetto dei principi e criteri direttivi richiamati al comma 2.". - La direttiva 1999/45/CE è pubblicata in GUCE n. L 200 del 30 luglio 1999. - La direttiva 2001/60/CE è pubblicata in GUCE n. L 226 del 22 agosto 2001. - Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, reca: "Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca: "Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose". Gli articoli 25, commi 1 e 2, e 37, commi 1 e 2, così recitano: "Art. 25 (Scheda informativa in materia di sicurezza). - 1. Per consentire agli utilizzatori professionali di prendere le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, nonché della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario della sostanza stessa, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli è tenuto altresì a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata. 2. La scheda di cui al comma 1 deve essere redatta in lingua italiana, nell'osservanza delle disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, in conformità alle direttive comunitarie; la scheda deve riportare, come informazione, la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.". "Art. 37 (Adempimenti successivi). - 1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 aprile 1997, si provvede al recepimento delle direttive 91/632/CEE, 92/37/CEE, 92/69/CEE, 93/21/CEE, 93/72/CEE, 93/101/CE e 94/69/CE, della Commissione, rispettivamente del 28 ottobre 1991, del 30 aprile 1992, del 31 luglio 1992, del 27 aprile 1993, del 1 settembre 1993, del 1 novembre 1993, e del 19 dicembre 1994 e alla pubblicazione integrale degli allegati da I a IX. 2. Con decreto del Ministro della sanità, previa comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro dell'ambiente, si provvede al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati; il decreto è emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento.". - Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, reca: "Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128.". Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 9, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita: "Art. 9 (Etichettattura). - 1. I preparati di cui all'art. 1 sono immessi sul mercato solo se l'etichettatura dell'imballaggio risponde a tutte le condizioni del presente articolo e alle disposizioni particolari di cui all'allegato IV, parti A e B. 2. I preparati di cui all'art. 1, comma 2, quali definiti nell'allegato IV parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma 4, lettere a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso allegato IV parti B e C. 3. Fatte salve le informazioni richieste a norma dell'art. 16 e dell'allegato V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari sono immessi sul mercato soltanto se l'etichettatura è conforme alle prescrizioni del presente decreto e se recano la dicitura: "Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso". 4. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana: a) denominazione o nome commerciale del preparato; b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea; c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri indicati nell'allegato VII, parte A; d) simboli ed indicazioni di pericolo individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato VII, parte B; e) frasi di rischio (frasi R) individuati secondo quanto previsto all'allegato VII, parte C; f) consigli di prudenza (frasi 5) individuati secondo quanto previsto dall'allegato VII, parte D; g) quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto, nel caso di preparati offerti o venduti al pubblico. 5. Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml: a) per i preparati classificati come facilmente infiammabili, comburenti o irritanti, tranne quelli contrassegnati con R41, o pericolosi per l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non è necessario indicare le frasi R o S; b) per i preparati classificati infiammabili o pericolosi per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N è necessario indicare le frasi R, ma non è necessario indicare le frasi S. 6. Fatte salve le disposizioni dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati contemplati dal presente decreto non possono figurare indicazioni quali non tossico, non nocivo, non inquinante, ecologico o qualsiasi altra indicazione diretta ad indicare il carattere non pericoloso o che induca a sottovalutare i pericoli inerenti tali preparati.". - Il testo dell'art. 10, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita: "Art. 10 (Applicazione dei requisiti per l'etichettatura). - 1. Se le indicazioni prescritte dall'art. 9 figurano su un'etichetta, questa deve essere saldamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. L'etichetta deve contenere esclusivamente le informazioni richieste dal presente decreto e, se necessario, indicazioni complementari in materia di salute o di sicurezza 2. L'etichetta non è necessaria quando è l'imballaggio stesso a recare ben visibili le indicazioni richieste, secondo le modalità del comma 1. 3. Il colore e la presentazione dell'etichetta, o dell'imballaggio nel caso previsto dal comma 2, devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo con il suo fondo. 4. Le informazioni da apporre sull'etichetta, a norma dell'art. 9, devono risultare chiaramente sul fondo e la loro dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per consentirne un'agevole lettura. Le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione ed il formato di queste informazioni, nonché le dimensioni dell'etichetta, sono stabilite, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri riportati nella tabella A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. 5. I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto si considerano soddisfatti: a) nel caso di imballaggi esterni che racchiudono uno o più imballaggi interni, quando l'imballaggio esterno è provvisto di una etichetta conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme al presente decreto; b) nel caso di imballaggi unici: 1) quando l'imballaggio è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e conforme all'art. 9, comma 4, lettere a), b), c), e) e f); ai preparati classificati in base all'art. 6 sono altresì applicabili le disposizioni dell'art. 9, comma 4, lettera d), concernenti tale proprietà se quest'ultima non è stata espressamente indicata sull'etichetta; oppure 2) ove opportuno, per tipologie particolari di imballaggio, ivi comprese le bombole mobili per il gas, se sono soddisfatte, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le disposizioni specifiche secondo i criteri di cui all'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministro della sanità, e successivi aggiornamenti". - Il testo dell'art. 11, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita: Art. 11 (Deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio). - 1. Gli articoli 8, 9 e 10 non si applicano agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre come effetto pratico esplosioni o effetti pirotecnici. 2. Gli articoli 8, 9 e 10 non si applicano a taluni preparati pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, definiti all'allegato VI che non presentano, nella forma in cui sono immessi sul mercato, rischi di natura chimico-fisica o rischi per la salute o per l'ambiente. 3. Quando gli imballaggi sono di dimensioni ridotte o sono altrimenti inadatti per consentire un'etichettatura conforme a quanto previsto dall'art. 10, commi 1 e 2, l'etichetta può essere realizzata in dimensioni ridotte, comunque non inferiore a 10 centimetri quadrati ed il simbolo deve misurare almeno un centimetro quadrato. 4. Nel caso in cui risulti materialmente impossibile effettuare una etichettatura conforme alle modalità di cui al comma 3, il Ministro della salute, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce le caratteristiche cui deve corrispondere l'etichetta. 5. Il Ministro della salute stabilisce altresì, di concerto con le Amministrazioni competenti e con le modalità, di cui al comma 4: a) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non sono classificati come nocivi, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili, irritanti o comburenti possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi; b) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi, classificati conformemente all'art. 6, possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo per l'ambiente; c) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), sono etichettati in altro modo idoneo, qualora le dimensioni ridotte non consentano l'etichettatura di cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di temere un pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi. 6. In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non è consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o consigli di prudenza (S) diversi da quelli stabiliti dal presente decreto. 7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono comunicate immediatamente alla Commissione europea ed agli altri Stati membri". - Il testo dell'art. 14, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita: Art. 14 (Riservatezza delle informazioni). - 1. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato può essere autorizzato a fare riferimento ad una sostanza mediante una denominazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali o mediante una denominazione alternativa, qualora possa dimostrare che la divulgazione dell'identità chimica della sostanza, sull'etichetta o sulla scheda informativa in materia di sicurezza, compromette il carattere riservato della sua proprietà intellettuale. Tale possibilità è ammessa nei casi in cui la sostanza è classificata come: a) irritante, ad eccezione di quelle cui è stata attribuita la frase di rischio R41, o irritante in combinazione con una o più delle altre proprietà di cui all'allegato VII, parte A, punto 4; b) nociva, o nociva in combinazione con una o più proprietà di cui all'allegato VII, parte A, punto 4, che presenta, da sola, effetti acuti letali. 2. Questa facoltà è comunque esclusa nel caso in cui la sostanza in questione sia soggetta ad un limite di esposizione comunitario. 3. Il responsabile dell'immissione sul mercato che intenda avvalersi dell'autorizzazione di cui al comma 1, presenta apposita domanda al Ministero della salute, redatta in conformità a quante disposto nell'allegato V. 4. Il Ministero della salute può chiedere ulteriori informazioni al responsabile dell'immissione sul mercato qualora lo ritenga necessario ai fini di una corretta valutazione della richiesta. 5. Il Ministero della salute notifica la sua decisione al richiedente, il quale, in caso di accoglimento della domanda, trasmette copia dell'autorizzazione a ciascuno degli Stati membri nei quali intende immettere il prodotto sul mercato. 6. Le informazioni considerate riservate, portate a conoscenza del Ministero della salute, sono trattate a norma dell'art. 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.". - Si riporta il testo dell'allegato I, parte A, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato: "Parte A Procedura di valutazione dei pericoli per la salute La valutazione procede secondo i seguenti passaggi. 1. I preparati seguenti sono classificati molto tossici: 1.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo "T", con l'indicazione di pericolo "molto tossico" e con le frasi di rischio R26, R27 o R28. 1.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, in merito alla o alle sostanze considerate; b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabella I o IA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione; 1.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazioni singole inferiori ai limiti fissati al punto 1.1.1, lettera a) o lettera b) se: Sommatoria(P(base T elevato +)/L(base T elevato +)) maggiore o uguale 1 dove: P(base T elevato +) = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato; L(base T elevato +) = è il limite molto tossico fissato per ciascuna sostanza molto tossica, espresso in percentuale, in peso o in volume; 1.2. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo "T", con l'indicazione di pericolo "molto tossico" e con le frasi di rischio R39/via di esposizione, i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate; b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B, del presente allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione. 2. I preparati seguenti sono classificati tossici: 2.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo "T", con l'indicazione di pericolo "tossico" e con le frasi di rischio R23, R24 o R25; 2.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, per la sostanza o le sostanze considerate; b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabella I o IA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione; 2.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate molto tossiche o tossiche in una concentrazione singola inferiori ai limiti fissati al punto 2.1.1 a)o b) se: Sommatoria[(P(base T elevato +)/L(base T))+ (P(base T)/L(base T))] maggiore o uguale 1 dove: P(base T elevato +) = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel preparato; P(base T)= è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza tossica presente nel preparato; L(base T) = è il limite tossico rispettivo specificato per ciascuna sostanza molto tossica o tossica, espresso in percentuale, in peso o in volume; 2.2. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo "T", l'indicazione di pericolo "tossico" e con le frasi di rischio R39/via di esposizione, i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata come "molto tossica o tossica" che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate; b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione; 2.3. a causa dei loro effetti a lungo termine e contrassegnati con il simbolo "T", con l'indicazione di pericolo "tossico" e con le frasi di rischio R48/via di esposizione; i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate, b) oppure a quella fissata al punto 3, parte B del presente allegato (tabella III o IIIA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione. 3. I preparati seguenti sono classificati nocivi: 3.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo "Xn" e l'indicazione di pericolo "nocivo" e con le frasi di rischio R20, R21 o R22; 3.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive e che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la sostanza o le sostanze considerate; b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabella I o IA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione; 3.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 3.1.1 a) o b) se: Sommatoria[(P(base T elevato +)/L(base Xn)) + (P(base Xn)/L(base Xn))] maggiore o uguale 1 dove: P(base T elevato +)= è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel preparato; P(base T) = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza tossica presente nel preparato; P(base Xn) = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza nociva presente nel preparato, L(base Xn) = è il limite nocivo rispettivo specificato per ciascuna sostanza molto tossica, tossica o nociva espresso in percentuale, in peso o in volume; 3.2. a causa dei loro effetti acuti per i polmoni se ingenti e contrassegnati con il simbolo "Xn", con l'indicazione di pericolo "nocivo" e con la frase di rischio R65, i preparati classificati nocivi secondo i criteri specificati nel punto 3.2.3 dell'allegato VI del decreto ministeriale 11 aprile 2002 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti. Nell'applicare il metodo convenzionale previsto dal precedente punto 3.1. non si tiene conto della classificazione delle sostanze come R65; 3.3. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo "Xn", l'indicazione di pericolo "nocivo" e con le frasi di rischio R68/via di esposizione, i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata molto tossica, tossica o nociva producano tali effetti in una concentrazione singola, pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate; b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabella II o IIA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione; 3.4. a causa dei loro effetti a lungo termine e contrassegnati con il simbolo "Xn", l'indicazione di pericolo "nocivo" e con le frasi di rischio R48/via di esposizione, i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata tossica o nociva che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate; b) oppure a quella fissata al punto 3, parte B del presente allegato (tabella III o IIIA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione. 4. I preparati seguenti sono classificati corrosivi: 4.1. e contrassegnati con il simbolo "C", l'indicazione di pericolo "corrosivo" e la frase di rischio R35; 4.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 per una concentrazione singola, pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate; b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione; 4.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 4.1.1 a) o b) se: Sommatoria(P(base C.R35)/L(base C.R35)) maggiore o uguale 1 dove: P(base C.R35) = è la percentuale in peso o in volume di ogni sostanza corrosiva presente nel preparato o contrassegnata con la frase R35; L(base C.R35) = è il limite di corrosione R35 specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35, espresso in percentuale, in peso o in volume; 4.2. e sono contrassegnati con il simbolo "C", l'indicazione di pericolo "corrosivo" e la frase di rischio R34; 4.2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o R34 in una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate; b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione; 4.2.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con il simbolo "C", l'indicazione di pericolo "corrosivo" e con la frase R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 4.2.1 a) o b) se: Sommatoria[(P(base C.R35)/L(base C.R34)) + (P(base C.R34)/L(base C.R34))] maggiore o uguale 1 dove: P(base C.R35) = è la percentuale in peso o in volume di ogni sostanza corrosiva presente nel preparato, contrassegnata con la frase R35; P(base C.R34) = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato, contrassegnata con la frase R34; L(base C.R34) = è il limite rispettivo di corrosione R34 specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 ed espressa in percentuale, in peso o in volume. 5. I preparati seguenti sono classificati irritanti: 5.1. in quanto possono provocare lesioni oculari gravi e sono contrassegnati con il simbolo "Xi", l'indicazione di pericolo "irritante" e con la frase di rischio R41; 5.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 in una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate; b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione; 5.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 o classificate corrosive e cui si applica la frase R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.1.1 a) o b) se: Sommatoria[(P(base C.R35)/L(base Xi,R41,)) + (P(base C.R34)/"L(base Xi,R41,";) + (P(base Xi.R41)/L(base Xi.R41))] maggiore o uguale 1 dove: P(base C.R35) = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato; P(base C.R34) = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato; P(base Xi.R41) = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R41 presente nel preparato; L(base Xi.R41) = è il limite di irritazione R41 rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 sostanza irritante contrassegnata con la frase R41, espresso in percentuale, in peso o in volume; 5.2 irritante per gli occhi e contrassegnati con il simbolo "Xi", con l'indicazione di pericolo "irritante" e con la frase di rischio R36; 5.2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 in una concentrazione singola, pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate; b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione; 5.2.3. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 o come corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.2.1 lettera a) o lettera b) se: Sommatoria[(P(base C.R35)/L(base Xi.R36,)) + (P(base C.R34)/L(base Xi.R36)) + (P(base Xi.R41)/L(base Xi.R36)) + (P(base Xi.R36)/L(base Xi.R36)] maggiore o uguale 1 dove: P(base C.R35) = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35, presente nel preparato; P(base C.R34) = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34, presente nel preparato; P(base Xi.R41) = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R41, presente nel preparato; P(base Xi.R36) = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R36, presente nel preparato; L(base Xi.R36) = è il limite di irritazione R36 rispettivo, specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante contrassegnata con la frase R41 o R36, espresso in percentuale in peso o in volume; 5.3 irritanti per la pelle e contrassegnati con il simbolo "Xi", con l'indicazione di pericolo "irritante" e con la frase di rischio R38; 5.3.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R38 in una concentrazione singola, pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate; b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione; 5.3.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R38 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.3.1 lettera a) o lettera b) se: Sommatoria[(P(base C.R35)/L(base Xi.R38)) + (P(base C.R34)/L(base Xi.R38)) + (P(base Xi.R38)/L(base Xi.R38))] maggiore o uguale 1 dove: P(base C.R35) = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato; P(base C.R34) = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato; P(base Xi.R38) = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R38 presente nel preparato; L(base Xi.R38) = è il limite di irritazione R38 rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante contrassegnata con la frase R38, espresso in percentuale in peso o in volume; 5.4. irritanti per le vie respiratorie e contrassegnati con il simbolo "Xi", con l'indicazione di pericolo "irritante" e con la frase di rischio R37; 5.4.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate irritanti e contrassegnati con la frase R37 in una concentrazione singola, pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate; b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione; 5.4.2. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R37 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.4.1 lettera a) o lettera b) se: Sommatoria[(P(base Xi.R37)/L(base Xi.R37))] maggiore o uguale 1 dove: P(base Xi.R37) = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente nel preparato; L(base Xi.R37) = è il limite di irritazione R37 specificato per ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in percentuale in peso o in volume; 5.4.3. i preparati gassosi contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R37 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.4.1 lettera a) o lettera b) se: Sommatoria[(P(base C.R35)/L(base Xi.R37)) + (P(base C.R34)/L(base Xi.R37)) + (P(base Xi.R37)/L(base Xi.R37))] maggiore o uguale 1 dove: P(base C.R35) = è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato; P(base C.R34) = è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato; P(base Xi.R37) = è la percentuale in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente nel preparato; L(base Xi.R37) = è il limite di irritazione R37 rispettivo fissato per ciascuna sostanza gassosa corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza gassosa irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in percentuale in peso o in volume. 6. I preparati seguenti sono classificati come sensibilizzanti: 6.1. Per la pelle e contrassegnati con il simbolo "Xi", con l'indicazione di pericolo "irritante", e con la frase di rischio R43, i preparati contenenti almeno una sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con la frase R43 che produca tali effetti in una concentrazione singola, pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, per la o le sostanze considerate; b) oppure a quella fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabella V o VA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione; 6.2. per le vie respiratorie e contrassegnati con il simbolo "Xi" con l'indicazione di pericolo "nocivo" e con la frase di rischio R42, i preparati contenenti almeno una sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con la frase R42 che produca tali effetti in una concentrazione singola, pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate; b) o a quella fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabella V o VA) qualora la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurino senza limiti di concentrazione". - Si riporta il testo dell'allegato I, parte B, tabella II, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato. "Parte B Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione dei pericoli per la salute In relazione a ogni effetto pericoloso per la salute, la prima tabella (tabella da I a VI) definisce i limiti di concentrazione (espressi in percentuale peso/peso) da utilizzare per i preparati non gassosi, mentre la seconda tabella (tabella da IA a VIA) definisce i limiti di concentrazione (espressi in percentuale volume/volume) da utilizzare per i preparati gassosi. Tali limiti di concentrazione sono utilizzati in mancanza di limiti di concentrazione specifici per le sostanze di cui all'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti. 1. Effetti acuti letali. 1.1. Preparati non gassosi. I limiti di concentrazione fissati nella tabella I, espressi in percentuale peso/peso determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione. ==================================================================== Classificazione della Classificazione del preparato sostanza (gas) ---------------------------------------------- T* T Xn ==================================================================== T* con R26, R27, R28 conc. maggiore 1% minore o 0,1% minore o o uguale 7% uguale conc. uguale conc. < 7% < 1% -------------------------------------------------------------------- T con R23, R24, R25 conc. maggiore 3% minore o o uguale 25% uguale conc. < 25% -------------------------------------------------------------------- Xn con R20, R21, R22 conc. maggiore o uguale 25% -------------------------------------------------------------------- Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri: l'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o più frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata; in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione più rigorosa. 1.2. Preparati gassosi. I limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume e riportati nella successiva tabella IA determinano la classifica- zione del preparato gassoso in funzione della concentrazione singola del o dei gas presenti, dei quali è pure indicata la classifica- zione. Tabella I A ==================================================================== Classificazione della Classificazione del preparato sostanza ---------------------------------------------- T* T Xn ==================================================================== T* con R26, R27, R28 conc. maggiore 0,2% minore 0,02% minore o uguale 1% o uguale conc. o uguale < 1% conc. < 0,2% -------------------------------------------------------------------- T con R23, R24, R25 conc. maggiore 0,5% minore o o uguale 5% uguale conc. < 5% -------------------------------------------------------------------- Xn con R20, R21, R22 conc. maggiore o uguale 5% -------------------------------------------------------------------- Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri: l'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o più delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata; in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione più rigorosa. 2. Effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione. 2.1. Preparati non gassosi. Per le sostanze che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione - R68/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella II, espressi in percentuale peso/peso, determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. Tabella II ==================================================================== Classificazione della Classificazione del preparato sostanza ---------------------------------------------- T* T Xn ==================================================================== T* con R39/via di conc. maggiore 1% minore o 0,1% minore o esposizione o uguale 10% ugua …

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