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DECRETO 9 settembre 2022, n. 168 - Normattiva

In breve

Questo decreto stabilisce le regole per i concorsi e i corsi di formazione nella Polizia di Stato, inclusi i requisiti per l'accesso a vari ruoli e carriere, e per la promozione a vice questore aggiunto. Regola anche i requisiti psico-fisici e attitudinali per chi vuole entrare nella banda musicale della Polizia di Stato.

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--> --> DECRETO 9 settembre 2022, n. 168 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 9 settembre 2022, n. 168 Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonchè dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale. (22G00172) note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/2022 (GU n.260 del 07-11-2022) visualizza atto intero nascondi Articoli Parte I Modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli e delle carriere del personale della polizia di stato e per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto Titolo IDisposizioni generali e comuni 1 Capo I Procedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Capo II Adempimenti concorsuali 11 12 13 14 15 16 17 Titolo II Disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici Capo IDisposizioni generali e comuni 18 19 20 21 22 23 24 25 Capo II Concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari della polizia di stato Sezione IConcorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia 26 27 Sezione II Concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia 28 29 Sezione III Concorsi per l'accesso alla carriera dei medici 30 31 32 Sezione IV Concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia 33 34 Capo III Concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici Sezione IConcorso per l'accesso al ruolo degli ispettori 35 36 Sezione II Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici 37 38 Capo IV Concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici 39 40 Capo V Altre procedure di reclutamento per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici 41 42 43 Titolo III Disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi interni Capo IDisposizioni generali e comuni 44 45 Capo II Concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di polizia 46 47 48 Capo III Concorso per la promozione a vice questore aggiunto 49 50 51 52 Capo IV Concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici Sezione IConcorso per l'accesso al ruolo degli ispettori 53 54 55 Sezione II Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici 56 57 58 Capo V Concorsi per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici 59 60 61 62 Titolo IV Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso alla banda musicale della polizia di stato 63 64 Parte II Modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli e alle carriere del personale della polizia di stato, dei corsi di formazione dirigenziale e dei corsi di aggiornamento professionale per i funzionari della polizia di stato Titolo IDisposizioni generali e comuni 65 66 67 68 69 70 71 Titolo II Svolgimento dei corsi presso la scuola superiore di polizia Capo IDisposizioni generali 72 Sezione I Struttura e organizzazione dei corsi 73 74 75 76 77 Sezione II Valutazione degli esami, dell'esame finale, delle altre prove e formulazione dei giudizi di idoneità 78 79 80 81 82 Capo II Corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della polizia di stato Sezione ICorso per l'accesso alla qualifica di commissario 83 84 85 86 87 Sezione II Corso per l'accesso alla qualifica di vice commissario 88 Sezione III Corso per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici 89 90 Sezione IV Corso per l'immissione nelle carriere dei medici e dei medici veterinari 91 92 Sezione V Tirocinio operativo conseguente ai corsi per l'accesso alle qualifiche di commissario e di commissario tecnico 93 94 95 Capo III Corsi di formazione dirigenziale Sezione ICorsi di formazione dirigenziale 96 97 98 Capo IV Corsi di aggiornamento professionale, di formazione specialistica e seminari Sezione ICorsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica 99 100 101 102 103 Sezione II Seminari 104 Titolo III Svolgimento dei corsi presso gli istituti di istruzione del personale della polizia di stato 105 Capo I Disposizioni generali e comuni 106 107 108 109 110 Capo II Corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico Sezione ICorso per la nomina a vice ispettore per i vincitori del concorso pubblico 111 112 113 114 Sezione II Corsi per la nomina a vice ispettore per i vincitori del concorso interno 115 116 117 118 Sezione III Corso per la nomina a vice ispettore tecnico per i vincitori del concorso pubblico 119 120 121 122 Sezione IV Corso di formazione tecnico-professionale per la nomina a vice ispettore tecnico per i vincitori del concorso interno 123 124 125 Capo III Corsi di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendente e vice sovrintendente tecnico 126 127 128 Capo IV Corsi per la nomina ad agente e agente tecnico Sezione ICorso per la nomina ad agente 129 130 131 Sezione II Corso di formazione, a carattere teorico-pratico, per la nomina ad agente tecnico 132 133 134 Parte III Disposizioni finali e finanziarie 135 136 137 138 Allegati Tabelle Tabelle Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  22-11-2022 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che stabilisce che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e, in particolare: gli articoli 6, comma 7, 24-quater, comma 6, e 27, comma 7, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto degli esami, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori della Polizia di Stato; gli articoli 6-bis, commi 2 e 7, 24-quater, comma 6, e 27, comma 7, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori della Polizia di Stato, nonché le modalità di formulazione del giudizio di idoneità al servizio di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare: gli articoli 5, comma 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 9, 25-ter, comma 5, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto degli esami, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici; gli articoli 5, comma 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 9, e 25- ter, comma 5, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante «Nuovo ordinamento della Banda musicale della Polizia di Stato» e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14 che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio, rispettivamente, per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 24 e 26; Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante l'"Ordinamento della professione di psicologo»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria», convertito dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, e, in particolare, l'articolo 5; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia» e, in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, che, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e di addestramento del personale della Polizia di Stato, ha istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare: gli articoli 3, comma 3, 5-bis, comma 3, 6, comma 1, lettera b), 31, comma 3, e 46, comma 2, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le eventuali forme di preselezione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, nonché del concorso interno per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato; gli articoli 4, comma 6, 5-ter, comma 4, 32, commi 2 e 4, e 47, comma 2, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia; gli articoli 6, comma 4, 33 comma 4, e 48, comma 4, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale per l'accesso alle qualifiche di vice questore aggiunto, di direttore tecnico capo, di medico capo e di medico veterinario capo; l'articolo 57, comma 2, che prevede che con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali», convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da pare delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante: «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2020, recante «Numero e competenze dei servizi, degli uffici e delle divisioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza» e, in particolare, l'articolo 74, comma 1, lettera b), che stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato garantisce il coordinamento e l'unità di indirizzo delle attività degli istituti, delle scuole e dei centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante «Regolamento degli Istituti di istruzione»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985, recante «Individuazione degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, recante «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 dicembre 2003, n. 370, recante «Disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, recante «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022, recante «Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15»; Visto il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018, recante «Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato»; Ritenuto di dover disciplinare, mediante l'adozione di un unico regolamento, ai fini di un'organica disciplina della materia, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei predetti ruoli e carriere, dei corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale, dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica dei funzionari della Polizia di Stato, nonché le modalità di espressione del giudizio di idoneità al servizio di polizia e l'individuazione dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato; Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Udito il parere n. 1197/2022 del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. DAGL 7569 P- del 26 agosto 2022; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. La Parte I del presente regolamento disciplina: a) le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, per l'accesso: 1) alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, comma 3, 31, comma 3 e 46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 2) ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; 3) ai ruoli degli agenti e assistenti ed agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; b) le modalità di svolgimento delle altre procedure di reclutamento per la nomina ad allievo agente ed allievo agente tecnico della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; c) le modalità di svolgimento dei concorsi interni, per l'accesso: 1) alla carriera dei funzionari di Polizia ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000; 2) alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 334 del 2000; 3) ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; 4) ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 20-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; d) la definizione dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio, per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante: «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»: «Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme. 2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. 3. Per l'iscrizione all'albo è necessario: a) avere il pieno godimento dei diritti civili; b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia; c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine. 4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. 5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.». - Si riporta il testo degli articoli 6, 6-bis, 24-quater e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia): «Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti. 4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia. 5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.». «Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti). - 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato. Durante il corso, essi possono essere sottoposti a valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza. 4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, prestano giuramento e sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica. 5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. 6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.». «Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato anche con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. 2. Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. 2-bis. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera. 3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica. 4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b). 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. 7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio. 7-bis. La facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti di cui al comma 1 può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualità immediatamente successiva. 7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.». «Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue: a) in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio; b) in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, oltre che, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, del titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono». 1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b). 1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno è bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno. 2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi. 3. Il corso di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies. 6. Il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione.». - Si riporta il testo degli articoli 5, 20-quater, 25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica): «Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado; d) qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi. 4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello relativo ai limiti di età. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed i figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità ai servizi di polizia prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. 7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione.». «Art. 20-quater (Nomina a vice sovrintendente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato in via prioritaria con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. 2. Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che: a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. 2-bis. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza più favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera. 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica e l'anzianità anagrafica. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica. 4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b). 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio. 7-bis. La facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualità immediatamente successiva. 7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.». «Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre; d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; e) qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 1-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psicofisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 2. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1. 3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. 4. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24. 5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso. 6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. 7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno, ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore. 8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico. 9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso. 10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di tirocinio operativo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale. Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.». «Art. 25-ter (Concorso interno per la nomina a vice ispettore tec …

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