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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2010, n. 270 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15
dicembre
2010, n. 270
Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma
dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25. (11G0038)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2011
(GU n.37 del 15-02-2011)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli articoli 13-bis, comma 4, e 17, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti rispettivamente le modalità di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei Ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, che, ad esclusione, tra gli altri, delle Forze armate, impone alle amministrazioni pubbliche di ridimensionare i propri assetti organizzativi risultati all'esito delle riduzioni già operate ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, attraverso le ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al dieci per cento, nonché delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° febbraio 2010, recante l'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, dei relativi compiti nonché della struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali, compresi relativi Uffici tecnici territoriali e degli Uffici centrali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, e in particolare il libro primo, titolo III, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, e in particolare il libro primo, titoli II e IV, concernenti, rispettivamente, l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa e i compiti della sanità militare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il libro quarto, titolo II, capo II, concernente gli accertamenti psico-fisici di idoneità al servizio militare e ai servizi di navigazione aerea, e il libro quinto, titolo I, capo I, concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005, e successive modificazioni, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
1. In attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 81:
1) al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:
«e) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa con funzioni di relatore.»;
2) il comma 8, è sostituito dal seguente:
«8. Il membro relatore è incaricato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa.»;
b) all'articolo 89, comma 1, lettera f), dopo le parole: «anche per l'impiego nei complessi multinazionali», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «. In particolare, in materia di sanità militare, assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarietà delle funzioni sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione è approvata dal Ministro della difesa»;
c) all'articolo 95, comma 1, lettera b), le parole: «generali interessate» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 106, comma 1, e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze,»;
d) l'articolo 106, è sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della difesa). - 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da nove strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:
a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;
b) Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto inerente il centro di responsabilità "segretariato generale";
c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa e impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile, contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione;
d) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa, nonché emanazione di direttive in materia di attività amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; contenzioso non assegnato ai reparti e alle direzioni di cui alle lettere c), h), i), l) ed m), comprese le transazioni, nonché quello in materia di incidentistica e i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia nell'ambito del segretariato generale;
e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. È competente altresì sul controllo delle esportazioni e delle compensazioni industriali;
f) IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza sulla politica di acquisizione, attinente le attività di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; effettua, sentito il reparto di cui alla lettera d), l'armonizzazione procedurale e la standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore;
g) V Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualità, normazione tecnica; statistica; gestione dell'attività degli Enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia Industrie Difesa;
h) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonché alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, e alle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;
i) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;
l) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi.
Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza.
Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;
m) Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza.
2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere h), i), l) ed m), dipendono otto uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.
3. Agli uffici, ai reparti e alle direzioni di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai medesimi uffici, reparti e direzioni è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile.
4. Ove il Segretario generale e i Vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente, assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.
5. Con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare, di cui all'articolo 113, comma 4, sono individuati nell'ambito del Segretariato generale centoundici uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze, ivi inclusi quelli di cui al comma 2.»;
e) all'articolo 111, comma 2, le parole: «è articolato in undici» sono sostituite dalle seguenti: «è articolato in dieci»;
f) all'articolo 112, comma 2, le parole: «è articolato in diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «è articolato in diciassette»;
g) all'articolo 113:
1) al comma 1, le parole: «, in numero di nove,» sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale dei lavori e del demanio;
d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali;
e) la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.»;
3) il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. All'attuazione delle disposizioni di modifica del numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale previsto dal comma 4-bis, si provvede, entro novanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali.»;
4) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è rideterminato in riduzione in duecentottantasei unità.»;
h) all'articolo 114, comma 2, le parole: «è articolata in ventisette» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in ventisei»;
i) all'articolo 115, comma 2, le parole: «è articolata in ventuno» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in venti»;
l) all'articolo 116, comma 2, le parole: «è articolata in diciannove» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in diciotto»;
m) all'articolo 120:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, comprese le predisposizioni e, su richiesta, le implementazioni dei sistemi informatici nelle infrastrutture» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «è articolata in ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in ventitre»;
n) all'articolo 122:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «materiali di uso ordinario», sono aggiunte le seguenti: «. Cura, inoltre, l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici, l'attività contrattuale relativa all'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché la gestione amministrativa degli asili nido»;
2) al comma 2, le parole: «è articolata in quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in tredici»;
o) all'articolo 248:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «o all'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)» sono soppresse;
1.2) le parole: «inoltrate alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le procedure a tal fine stabilite dal Segretariato generale della difesa, sentiti lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiore di Forza armata e i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. La Direzione generale della Sanità militare comunica all'INAIL e all'IPSEMA i dati in suo possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare;» sono sostituite dalle seguenti: «inoltrate alle competenti articolazioni del Ministero della difesa, secondo le procedure stabilite dallo Stato maggiore della difesa. Tali articolazioni comunicano all'INAIL i dati in loro possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare;»;
2) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «anche alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le medesime procedure» sono sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni»;
p) all'articolo 257:
1) al comma 2, le parole: «del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorità militare individuata dal Capo di stato maggiore della difesa»;
2) al comma 3, le parole: «La Direzione generale della sanità militare istituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito»;
3) al comma 4, le parole: «la Direzione generale della sanità militare, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con»;
4) al comma 9, le parole: «la Direzione generale della sanità militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa»;
q) all'articolo 258:
1) al comma 1, le parole: «alla Direzione generale della sanità militare,» sono sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1,»;
2) al comma 2, le parole: «La Direzione generale della sanità militare provvede:» sono sostituite dalle seguenti: «Le articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1, provvedono:»;
r) all'articolo 260, comma 4, le parole: «del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare.» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato maggiore della difesa.»;
s) all'articolo 283, comma 1, la parola: «generale» è soppressa;
t) all'articolo 580, il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 579, comma 3, e i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.»;
u) all'articolo 584, il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento e la valutazione, ai fini dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea, delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 586, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.»;
v) all'articolo 957, il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. Per il personale di cui al comma 2, con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità di cui all'articolo 579, nonché i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.»;
z) all'articolo 964:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296, e» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,»;
1.2) dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»;
1.3) le parole: «è rideterminata in riduzione in 175 unità,» sono sostituite dalle seguenti: «è rideterminata in riduzione in 159 unità,»;
2) al comma 2, le parole: «è rideterminata in riduzione in 37.242 unità,» sono sostituite dalle seguenti: «è rideterminata in riduzione in 33.402 unità»;
aa) all'articolo 965:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «164 unità» sono sostituite dalle seguenti: «148 unità»;
2) al comma 2, le parole: «è comprensivo di due dirigenti generali con incarico» sono sostituite dalle seguenti: «è comprensivo di un dirigente generale con incarico»;
3) al comma 3:
3.1) le parole: «Il totale di 164 unità di cui al comma 1, lettera b), tiene conto della riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il totale di 148 unità di cui al comma 1, lettera b), tiene conto delle riduzioni,»;
3.2) le parole: «dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006 e di ulteriori» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006, di»;
3.3) dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori 16 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»;
bb) all'articolo 966, comma 1, lettera a):
1) al numero 1), le parole: «5.276 unità» sono sostituite dalle seguenti: «5.266 unità»;
2) al numero 2), le parole: «31.805 unità» sono sostituite dalle seguenti: «27.975 unità»;
cc) all'articolo 967, comma 1, le parole: «dopo l'emanazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore»;
dd) all'articolo 1044:
1) al comma 1, le parole: «I procedimenti di competenza delle Direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali, degli armamenti aeronautici, di commissariato e dei servizi generali, dei lavori e del demanio e della sanità militare e» sono sostituite dalle seguenti: «I procedimenti di competenza delle rimanenti Direzioni generali, delle articolazioni del Segretariato generale della difesa,»;
2) al comma 3, le parole: «di competenza della Direzione generale della» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 13-bis, comma 4 e 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.».
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Il testo degli articoli 4, comma 4 e 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:
«4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».
«Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale.
2. L'articolazione del Ministero è definita dall'art. 16 del codice dell'ordinamento militare.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195.
- Il testo dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010, n. 48, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è il seguente:
«Art. 2 (Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale). - 1-8. (Omissis).
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art.
74.
8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato art. 74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'art. 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.».
- Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176.
- Il decreto del Ministro della difesa 1° febbraio 2010 (Individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2010, n. 120.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, si vedano le note alle premesse.
- Per la legge 26 febbraio 2010, n. 25, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 81, 89, 95, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 122, 248, 257, 258, 260, 283, 580, 584, 957, 964, 965, 966, 967 e 1044 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificati dal presente regolamento:
«Art. 81 (Consiglio superiore delle Forze armate). - 1.
Il Consiglio superiore delle Forze armate, nel presente articolo denominato "Consiglio", è sentito per:
a) le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;
b) le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali;
c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;
d) il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario.
2. Il Ministro della difesa, o il Sottosegretario di Stato da lui delegato, ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio e può richiedere, anche su proposta del Capo di stato maggiore della difesa o del Segretario generale della difesa, l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del consiglio di ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di partecipare alle riunioni il Capo di stato maggiore della difesa o il Sottocapo dello stato maggiore della difesa se da lui delegato.
3. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di voto:
a) il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, i quali possono essere sostituiti rispettivamente da un vice segretario generale della difesa, dal Sottocapo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza o dal Capo di stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
b) un generale di corpo d'armata delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio o trasmissioni, un ammiraglio di squadra e un generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, che siano i più anziani tra i parigrado, purché non rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, Segretario generale della difesa, Comandante generale della Guardia di finanza o delle Capitanerie di porto, consigliere militare del Presidente della Repubblica, Capo di Gabinetto del Ministro; gli stessi, nel rispettivo ordine di anzianità, assumono gli incarichi di Presidente e Vicepresidente del Consiglio;
c) il Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
d) un magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato dello Stato, i quali possono essere sostituiti da supplenti;
e) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa con funzioni di relatore.
4. Gli ufficiali generali e ammiragli che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale non possono far parte del Consiglio quali membri ordinari.
5. Sono membri straordinari del Consiglio, con diritto di voto, e sono convocati in relazione alla materia oggetto di esame:
a) il Comandante generale della Guardia di finanza e il Comandante generale delle Capitanerie di porto;
b) il Comandante operativo interforze, i comandanti e gli ispettori delle Forze armate;
c) il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
d) i direttori generali e centrali interessati alla materia in trattazione.
6. Il Presidente del Consiglio può altresì convocare, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico, oltre a esperti in problemi attinenti alla sfera militare. Essi non hanno diritto di voto.
7. Il Presidente del Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa; i Vice presidenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
8. Il membro relatore è incaricato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del segretario generale della difesa.
9. Il magistrato del Consiglio di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.
10. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, e delibera, purché sia presente almeno la metà dei membri ordinari e straordinari convocati, a maggioranza dei presenti, con voto palese espresso in ordine inverso di grado o di anzianità; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Il parere su ciascun provvedimento è dato a mezzo di verbale di adunanza, in cui deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato delle votazioni, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze. Il verbale è trasmesso al Ministro della difesa dal Presidente del Consiglio.».
«Art. 89 (Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa:
a) attua, su direttive del Ministro della difesa, gli indirizzi politico-militari in merito alla pianificazione, predisposizione e impiego dello strumento militare;
b) prospetta al Ministro della difesa la situazione operativa strategica d'interesse nazionale e le prevedibili evoluzioni;
c) riferisce al Ministro della difesa sull'efficienza dello strumento militare, indicando le occorrenti risorse umane, materiali e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;
d) propone al Ministro della difesa e predispone, tenuto conto delle esigenze di difesa del Paese e degli impegni militari assunti in campo internazionale e sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, la pianificazione generale finanziaria dello strumento militare, la pianificazione operativa interforze e i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
e) definisce le priorità operative e tecnico-finanziarie complessive nonché i criteri fondamentali programmatici di lungo periodo per mantenere lo strumento militare sempre rispondente alle esigenze operative ed emana le relative direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, e al Segretario generale della difesa per le attività di competenza;
f) emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica, i trasporti e la sanità militare per assicurare allo strumento militare il più alto grado di integrazione e di interoperabilità, anche per l'impiego nei complessi multinazionali. In particolare, in materia di sanità militare, assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarietà delle funzioni sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione è approvata dal Ministro della difesa;
g) impartisce direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, e al Segretario generale della difesa per l'attuazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa;
h) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore dell'investimento e definisce le priorità delle esigenze operative e dei relativi programmi, armonizzandole con le correlate disponibilità finanziarie;
i) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore del funzionamento e definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie in bilancio;
l) emana direttive, per l'impiego operativo dei fondi destinati al settore investimento, al Segretario generale della difesa, ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per le aree di rispettiva competenza, in ordine alle priorità dei programmi da realizzare e alle conseguenti assegnazioni dei mezzi finanziari;
m) esercita l'impiego operativo dei fondi destinati ai settori dell'investimento e del funzionamento in ordine ai singoli enti direttamente dipendenti, assegnando le relative risorse finanziarie;
n) provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata priorità, connesse alla necessità di elevare il grado di addestramento e di prontezza operativa di unità, altamente specializzate per la condotta di operazioni speciali nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;
o) sulla base delle direttive del Ministro della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Segretario generale della difesa:
1) fissa gli obbiettivi operativi delle Forze armate;
2) definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca informativa delle Forze armate e sovrintende alle relative attività, avvalendosi di un apposito reparto avente specifiche competenze in materia di informazione e sicurezza che assume le funzioni di cui all'art. 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
3) dirige, coordina e controlla le attività di tutela del segreto militare e di polizia militare in ambito Forze armate;
4) predispone i piani operativi generali e contingenti, le linee guida del necessario supporto logistico e di mobilitazione, emana le conseguenti direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e al Segretario generale della difesa per la elaborazione dei piani settoriali di competenza;
5) emana direttive concernenti la configurazione complessiva della struttura ordinativa e dei relativi organici, lo schieramento la prontezza operativa e l'impiego operativo delle Forze armate, tenuto conto anche degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
6) impartisce direttive per assicurare la difesa integrata del territorio e dello spazio aereo nazionale, nonché delle linee di comunicazione marittime e aeree;
p) sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza:
1) propone al Ministro della difesa le linee generali dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;
2) propone al Ministro della difesa la ripartizione delle risorse di personale militare e civile da assegnare agli organismi tecnico-operativi nonché quella del personale militare da assegnare agli organismi tecnico-amministrativi e tecnico-industriali della difesa;
3) emana disposizioni, a carattere interforze, concernenti la disciplina e le attività generali e territoriali delle Forze armate e determina le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti ed enti aventi connotazione interforze;
4) emana direttive concernenti la mobilitazione e le relative scorte;
5) emana disposizioni di carattere generale sugli obiettivi del reclutamento, della selezione, della formazione e dell'addestramento delle Forze armate;
q) promuove lo studio e l'aggiornamento, anche su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, delle normative relative al reclutamento, alla selezione, alla formazione, all'organico, allo stato giuridico, alla disciplina, all'avanzamento, al trattamento economico e alla mobilitazione del personale delle Forze armate;
r) ha alle dirette dipendenze i comandi, gli enti e gli istituti interforze della difesa, dei quali determina gli ordinamenti e gli organici nei limiti delle ripartizioni delle dotazioni organiche complessive;
s) emana direttive concernenti l'impiego del personale militare in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri e stabilisce i criteri generali concernenti l'impiego del personale militare e civile in ambito Forza armata;
t) in materia di nomine e attribuzione di incarichi:
1) è sentito dal Ministro della difesa in merito alla nomina del Segretario generale della difesa e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
2) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la nomina dei Capi di stato maggiore di Forza armata;
3) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la destinazione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti negli incarichi di Forza armata su proposta dei rispettivi Capi di stato maggiore e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
4) propone al Ministro della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa e sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non inferiore a generale di divisione e gradi corrispondenti da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;
5) indica al Ministro della difesa, sulla base delle proposte dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale e presso altri dicasteri;
6) designa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da impiegare negli incarichi interforze, previa comunicazione al Ministro della difesa delle designazioni relative agli ufficiali generali e ammiragli. Per l'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, la designazione ha luogo d'intesa con il Segretario generale della difesa;
u) definisce i programmi e impartisce direttive riguardanti l'addestramento e le esercitazioni interforze, nonché il perfezionamento, a carattere interforze, della formazione professionale e culturale del personale delle Forze armate;
v) approva i piani operativi proposti dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;
z) dispone per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie;
aa) emana direttive per la gestione del patrimonio infrastrutturale nazionale e NATO e gestisce quello di competenza;
bb) sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le attività di comunicazione, di pubblica informazione e di promozione a favore delle Forze armate.
Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Emana le direttive in materia di documentazione storica. Intrattiene rapporti con gli organi di informazione, in coordinamento con i competenti uffici del Ministero;
cc) promuove lo sviluppo della politica ambientale della difesa con l'emanazione di direttive interforze, in un quadro di stretta armonizzazione delle esigenze nazionali e NATO.».
«Art. 95 (Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata). - 1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:
a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa e della situazione politico-militare, le proposte di competenza per la pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive Forze;
b) si avvalgono delle direzioni di cui all'art. 106, comma 1 e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze, per l'ottimale realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo anche specifiche indicazioni, lo stato di avanzamento, tenendone informati il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa;
c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di rispettiva competenza;
d) provvedono all'impiego operativo dei fond …
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.