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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 53 - Normattiva

In breve

Questo decreto legislativo riguarda l'applicazione di una direttiva europea che modifica le regole sulla vigilanza supplementare delle imprese finanziarie che fanno parte di un "conglomerato finanziario". In pratica, stabilisce come devono essere controllate queste imprese quando operano in più settori finanziari.

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--> --> DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 53 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 53 Attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. (14G00061) note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/2014 (GU n.76 del 01-04-2014) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  16-4-2014 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorità di vigilanza;»; b) alla lettera e) le parole: «del codice delle assicurazioni private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»; c) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;»; d) dopo la lettera h), è inserita la seguente: «h-bis) gestore di fondi di investimento alternativi: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA (gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE);»; e) dopo la lettera h-bis, è inserita la seguente: «h-ter) FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;»; f) alla lettera i), le parole: «del codice delle assicurazioni private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»; g) la lettera l) è soppressa; h) alla lettera m) sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) una banca; una società che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12), TUB o altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una società strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario);»; 2) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento);»; 3) il numero 4) è abrogato; i) la lettera q) è sostituita dalla seguente: «q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa;»; l) alla lettera r), le parole da: «ai sensi dell'articolo 26» a: «private» sono soppresse; m) alla lettera s), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;»; n) dopo la lettera s), è inserita la seguente: «s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP;»; o) alla lettera t), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse»; p) dopo la lettera t), è inserita la seguente: «t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP;»; q) la lettera u) è sostituita dalla seguente: «u) stretti legami: i legami tra due o più persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;»; r) la lettera z) è sostituita dalla seguente: «z) autorità competenti: le autorità nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all' esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo;»; s) alla lettera aa), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in particolare sulla capogruppo di un settore»; t) alla lettera dd), le parole: «per le imprese appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario» sono soppresse; u) alla lettera dd), dopo la parola: «conglomerato», è inserita la seguente: «finanziario». 2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: «regolamentate», le parole: «e non» sono soppresse; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorità competenti assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1, lettera g).»; c) al comma 4 le parole: «d), ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3).». 3. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo la parola: «Nozione» sono inserite le seguenti: «e identificazione»; b) al comma 1, alinea, le parole: «ai fini del presente decreto» sono soppresse; c) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata: 1) questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone; 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento; 3) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;»; d) al comma 1, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalla seguente: «b) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata: 1) le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi del comma 2; 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento; 3) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;»; e) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis) Le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se un'autorità competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorità competenti interessate.»; f) al comma 2, la parola: «c)» è sostituita dalle seguenti: «b), n. 1)»; g) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), le attività svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario, calcolati in conformità delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilità delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo è superiore al 10 per cento.»; h) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le attività svolte nei diversi settori finanziari si presumono significative ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche nel caso in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro.»; i) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ai fini del presente articolo il settore finanziario di minori dimensioni e il settore finanziario più importante di un conglomerato finanziario sono, rispettivamente, il settore con il valore medio più basso e quello con il valore medio più elevato ai sensi del comma 3. 4-ter. Le società di gestione patrimoniale e i gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.» l) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo e in casi eccezionali, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attività fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare.»; m) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, le autorità competenti rilevanti, di comune accordo, possono: a) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di cui all'articolo 7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) della stessa disposizione l'esenzione non può essere concessa qualora le autorità ritengano che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al fine di eludere la regolamentazione a cui sarebbe soggetta nell'Unione europea; b) al fine di evitare bruschi cambiamenti del regime di vigilanza, identificare il conglomerato purché le soglie di cui ai commi 2, 3 e 4 siano state superate per 3 anni consecutivi oppure indipendentemente da detto requisito temporale qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative; c) escludere una o più partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l'identificazione di un conglomerato finanziario e, considerate nel loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare. 6-ter. Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma 6-bis sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato. 6-quater. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime per i conglomerati già soggetti a vigilanza supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per i tre anni successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro. 6-quinquies. Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorità competenti rilevanti, può, durante il periodo di cui al comma 6-quater, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti. 6-sexies. Le autorità competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicità annuale la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi enunciati nel presente articolo.». 4. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esonero del conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare»; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo, esonerare un gruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove ricorra uno dei seguenti casi: a) l'attività esercitata nei diversi settori finanziari è significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non dell'articolo 3, comma 3; b) l'attività esercitata nei diversi settori finanziari è significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ma il settore di minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di euro.»; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorità competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.»; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle altre autorità competenti interessate e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti che le hanno adottate.»; e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le autorità competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicità annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare.». 5. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera b), numero 6), dopo le parole: «in cui» è inserita la seguente: «un»; b) al comma 4, dopo la parola: «articolo», la parola: «4» è sostituita dalla seguente: «3»; c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto.»; d) al comma 5, le parole: «possono, mediante accordi di coordinamento e sentito» sono sostituite dalle seguenti: «possono, di comune accordo e consultato»; e) al comma 7, dopo la parola: «compiti», sono inserite le seguenti: «necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare»; f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. Le autorità competenti rilevanti, tenendo conto degli orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro e con le autorità dei Paesi terzi e agevolano l'esercizio della vigilanza supplementare tramite: a) i collegi di supervisori istituiti in base alle norme settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore in qualità di autorità di vigilanza consolidata bancaria o del gruppo assicurativo; b) gli accordi di coordinamento di cui al comma 7, che formano parte separata degli accordi di collaborazione e coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali.». 6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, prima delle parole: «ai fini», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le rispettive responsabilità definite dalle norme settoriali,»; b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'identificazione della forma giuridica e della struttura organizzativa e di governo societario del gruppo, ivi inclusa l'individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell'impresa madre capogruppo, nonché delle autorità competenti delle imprese regolamentate del gruppo;». 7. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Adeguatezza patrimoniale supplementare»; b) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali in materia di adeguatezza patrimoniale,»; c) al comma 2, dopo le parole: «settore finanziario», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e le società di partecipazione finanziaria mista»; d) al comma 4, le parole da: «previa» a: «urgenza» sono soppresse; e) al comma 4, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in tal caso, salvo situazioni di urgenza, l'esclusione è decisa dal coordinatore sentite le altre autorità competenti rilevanti;»; f) al comma 5, le parole: «stabiliscono, mediante specifici accordi di coordinamento,» sono sostituite dalle seguenti: «possono stabilire, di comune accordo,»; g) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini della verifica dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario, qualora si applichi il metodo 1 (consolidamento contabile) di cui all'allegato, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo.». 8. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»; b) al comma 4, le parole: «mediante specifici accordi di coordinamento, possono» sono sostituite dalle seguenti: «possono di comune accordo»; c) al comma 4, dopo la parola: «quantitativi» sono inserite le seguenti: «ovvero adottare altre misure»; d) al comma 7, dopo la parola: «2002/87/CE», sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»; e) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.». 9. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorità di vigilanza competenti rilevanti possono, di comune accordo, fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.»; c) al comma 8, dopo la parola: «2002/87/CE», sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»; d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.». 10. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo la parola: «interni» sono aggiunte le seguenti: «e procedure di gestione del rischio.»; b) al comma 4, prima delle parole: «sono istituiti» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2,»; c) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Le imprese regolamentate incluse in un conglomerato finanziario forniscono periodicamente alle autorità competenti informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa a livello di conglomerato finanziario, anche con riferimento alle imprese figlie non regolamentate e alle succursali o sedi secondarie significative. 5-ter. Le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato finanziario pubblicano annualmente, nell'informativa pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma giuridica, struttura di governo societario e organizzativa. 5-quater. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio, nonché la coerenza con i processi di revisione di vigilanza previsti dalle norme settoriali, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario. 5-quinquies. Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui conglomerati finanziari, le autorità competenti rilevanti cooperano a tal fine con il coordinatore. Nello svolgimento delle prove di stress il coordinatore tiene conto degli eventuali orientamenti del comitato congiunto e comunica a quest'ultimo i risultati.». 11. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di partecipazione finanziaria mista devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità determinati ai sensi delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Si applicano le cause di sospensione temporanea dalla carica previste dalle norme settoriali di cui al comma 1. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.». 12. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB, all'articolo 7 del TUF, all'articolo 188, comma 1, e all'articolo 191 del CAP;»; b) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I, II e III e Capo II del TUB;»; c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e dal Titolo XVI, Capi I, II, III, IV e VII del CAP.»; d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al comma 1, lettere da a-bis) a c), sono disposti o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.»; e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per le specifiche finalità di questo articolo, il coordinatore e le altre autorità competenti interessate coordinano la loro attività anche, se del caso, con specifici accordi.». 13. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, prima delle parole: «le autorità», sono inserite le seguenti: «Ferme restando le norme settoriali sulla cooperazione con autorità di Stati non appartenenti all'Unione europea,»; b) al comma 6, le parole: «sono comunicati» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicato». 14. All'allegato del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le lettere C) e D) sono sostituite dalla seguente: «C) Combinazione di metodi. Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi A) e B).». Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario Testo rilevante ai fini del SEE è pubblicata nella GU L 326 dell' 8.12.2011. La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3. La legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013) è pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194. Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 (Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni) è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2005, n. 171, S.O. Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O. Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) è pubblicato nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O. Note all'art. 1: Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) testo unico della finanza, di seguito denominato TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorità di vigilanza; c) banca: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del TUB; d) istituto di moneta elettronica, di seguito denominato IMEL: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB; e) impresa di assicurazione: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del CAP; f) imprese di investimento: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del TUF; ff-bis) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) «ABE»: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) «AEAP»: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) «AESFEM»: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) «CERS»: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) «Autorità di vigilanza degli Stati membri»: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea; h) società di gestione patrimoniale: le società di gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e o-bis), del TUF; h-bis) gestore di fondi di investimento alternativi: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA (gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE); h-ter) FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; i) impresa di riassicurazione: un'impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera cc) del CAP; l) [Soppressa]; m) settore finanziario: il settore composto di una o più delle seguenti imprese: 1) una banca; una società che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f) numeri da 2) a 12), TUB o altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una società strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario); 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa (settore assicurativo); 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento); 4) [Abrogato]; n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3; o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, più elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; p) settore finanziario di minori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3, comma 3, meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa; r) impresa figlia: un'impresa soggetta al controllo di un'altra impresa; tutte le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese figlie dell'impresa madre che è a capo di tali imprese; s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto è, direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa. Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona; s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP; t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle imprese figlie e dalle società in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse; t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP; u) stretti legami: i legami tra due o più persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo; v) società di partecipazione finanziaria mista: un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario; z) autorità competenti: le autorità nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo; aa) autorità competenti rilevanti: 1) le autorità competenti dei Paesi dell'Unione europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente ad un conglomerato finanziario in particolare sulla capogruppo di un settore; 2) il coordinatore se diverso dalle autorità di cui al numero 1; 3) le altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui ai numeri 1 e 2; queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per cento, e dell'importanza all'interno del conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro Stato membro; bb) autorità di vigilanza italiane: le autorità di vigilanza italiane competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento; cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in cui l'adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario dipende, direttamente o indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami; dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale, di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti; ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale complessivi: l'ammontare minimo dei fondi propri di un'impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi della propria attività, calcolato per le singole imprese in base alle rispettive norme settoriali; ff) vigilanza supplementare a livello di conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si effettua considerando unitariamente il conglomerato finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1.". Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Finalità e destinatari della vigilanza supplementare). - 1. La vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario ha per scopo la salvaguardia della stabilità del conglomerato nel suo complesso e delle imprese, regolamentate, che ne fanno parte, nonché la prevenzione degli effetti destabilizzanti sul sistema finanziario derivanti dalle difficoltà finanziarie delle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario. 1-bis. Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorità competenti assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1, lettera g). 2. Sono sottoposte a vigilanza supplementare, a livello di conglomerato, le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, tra le quali rientrano anche le imprese regolamentate: a) a capo di un conglomerato finanziario; b) la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell'Unione europea; c) che sono legate ad un'altra impresa del settore finanziario da una relazione, diversa dal controllo, che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtù di accordi o per effetto della quale gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone. 3. I conglomerati finanziari che risultano essere sottogruppi di un altro conglomerato finanziario sono sottoposti a vigilanza supplementare nell'ambito di quest'ultimo. 4. Nel caso di soggetti che detengono partecipazioni o esercitano un'influenza notevole senza detenere partecipazioni o altri legami finanziari in una o più imprese regolamentate che non costituiscono un conglomerato finanziario, le autorità competenti rilevanti, di comune accordo, determinano se e in che misura debba essere esercitata la vigilanza supplementare su tali imprese regolamentate, come se costituissero un conglomerato finanziario. Per l'esercizio di tale vigilanza occorre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3). 5. Salvo quanto disposto dall'articolo 11, l'esercizio della vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario non implica l'esercizio della vigilanza individuale su società di partecipazione finanziaria mista, su imprese regolamentate di un Paese terzo appartenenti a un conglomerato finanziario o su imprese non regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario. 6. Le società di gestione patrimoniale inserite in un gruppo individuato come un conglomerato finanziario, ai sensi dell'articolo 3, rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi del presente decreto. 7. Restano ferme le rispettive norme settoriali previste per le società di gestione patrimoniale ai fini dell'applicazione della vigilanza individuale, della vigilanza consolidata, ove le società di gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo bancario o in un gruppo di società di investimento mobiliare, e della vigilanza supplementare a livello di gruppo assicurativo, ove le società di gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo di imprese di assicurazione. 8. Ai fini della vigilanza supplementare di cui al presente decreto, le società di gestione patrimoniale rientrano nel settore finanziario relativo al gruppo (bancario, assicurativo, di servizi di investimento) a cui appartengono. Nel caso in cui le società di gestione patrimoniale non appartengano a nessun gruppo ma appartengano a un conglomerato finanziario, le medesime rientrano nel settore finanziario di maggiori dimensioni del conglomerato." Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Nozione e identificazione di conglomerato finanziario). - 1. Costituisce un conglomerato finanziario, qualsiasi gruppo, o sottogruppo di un gruppo, che soddisfi le seguenti condizioni: a) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata: 1) questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone; 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento; 3) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; b) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata: 1) le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi del comma 2; 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento; 3) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei sommi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; c) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata, le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario; d) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento; e) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi finanziari siano entrambe significative. 1-bis) Le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se un'autorità competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorità competenti interessate. 2. Le attività di un gruppo di imprese sono considerate principalmente di carattere finanziario, ai sensi del comma 1, lettera b), n.1) se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese, regolamentate o meno, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso è superiore al 40 per cento. 3. Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), le attività svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario, calcolati in conformità delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilità delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo è superiore al 10 per cento. 4. Le attività svolte nei diversi settori finanziari si presumono significative ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche nel caso in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro. 4-bis. Ai fini del presente articolo il settore finanziario di minori dimensioni e il settore finanziario più importante di un conglomerato finanziario sono, rispettivamente, il settore con il valore medio più basso e quello con il valore medio più elevato ai sensi del comma 3. 4-ter. Le società di gestione patrimoniale e i gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni. 5. Il calcolo di cui al presente articolo relativo allo stato patrimoniale è effettuato sulla base del totale dello stato patrimoniale aggregato delle imprese appartenenti al gruppo, in conformità dei loro conti annuali. Ai fini di tale calcolo, le imprese in cui è detenuta una partecipazione sono prese in considerazione per l'importo del loro stato patrimoniale totale corrispondente alla quota aggregata proporzionale detenuta dal gruppo. Tuttavia, qualora siano disponibili conti consolidati, questi sono utilizzati in luogo di quelli aggregati. 6. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo e in casi eccezionali, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attività fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare. 6-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, le autorità competenti rilevanti, di comune accordo, possono: a) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di cui all'articolo 7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) della stessa disposizione l'esenzione non può essere concessa qualora le autorità ritengano che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al fine di eludere la regolamentazione a cui sarebbe soggetta nell'Unione europea; b) al fine di evitare bruschi cambiamenti del regime di vigilanza, identificare il conglomerato purché le soglie di cui ai commi 2, 3 e 4 siano state superate per 3 anni consecutivi oppure indipendentemente da detto requisito temporale qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative; c) escludere una o più partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l'identificazione di un conglomerato finanziario e, considerate nel loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare. 6-ter. Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma 6-bis sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato. 6-quater. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime per i conglomerati già soggetti a vigilanza supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per i tre anni successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro. 6-quinquies. Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorità competenti rilevanti, può, durante il periodo di cui al comma 6-quater, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti. 6-sexies. Le autorità competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicità annuale la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi enunciati nel presente articolo." Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Esonero del conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare). - 1. Le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo, esonerare un gruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove ricorra uno dei seguenti casi: a) l'attività esercitata nei diversi settori finanziari è significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non dell'articolo 3, comma 3; b) l'attività esercitata nei diversi settori finanziari è significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ma il settore di minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di euro.» 2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorità competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare. 3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle altre autorità competenti interessate e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti che le hanno adottate. 4. Le autorità competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicità annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare.» Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Nomina e compiti del coordinatore). - 1. Tra le autorità competenti, comprese quelle del Paese dove ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, è individuata l'autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, di seguito denominata coordinatore. 2. La presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare lascia impregiudicati i compiti e le responsabilità attribuite alle autorità competenti ai sensi delle norme settoriali. 3. L'individuazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri: a) qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata all'esercizio dell'attività; b) qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente individuata sulla base dei seguenti criteri: 1) nel caso in cui l'impresa madre di un'impresa regolamentata sia una società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali; 2) nel caso in cui più imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e una di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro; 3) nel caso in cui nello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale siano state autorizzate più imprese regolamentate operanti in diversi settori finanziari, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni; 4) nel caso in cui a capo del conglomerato finanziario vi siano più società di partecipazione finanziaria mista con la sede principale in diversi Paesi dell'Unione europea in ciascuno dei quali sia presente un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale dello stato patrimoniale più elevato, nel caso in cui tali imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni; 5) nel caso in cui più imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni; 6) nel caso in cui un conglomerato finanziario sia un gruppo che non fa capo a un'impresa madre o in qualsiasi altro caso, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni. 4. Il coordinatore, individuato in conformità del comma 3, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel settore finanziario di maggiori dimensioni di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 3, nonché la designazione del coordinatore. Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto. 5. In casi particolari, le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo e consultato il conglomerato finanziario, stabilire di non applicare i criteri di cui al comma 3 qualora ciò risulti opportuno in considerazione della struttura del conglomerato e dell'importanza relativa delle sue attività in altri Paesi e nominare quale coordinatore un'autorità competente diversa. 6. I compiti di vigilanza supplementare del coordinatore includono: a) il coordinamento della raccolta e della diffusione di informazioni pertinenti o essenziali tra le autorità competenti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia nelle situazioni di emergenza, ivi compresa la diffusione di informaz …

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