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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 73 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16
aprile
2013, n. 73
Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma
dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(13G00113)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2013
(GU n.148 del 26-06-2013)
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Testo in vigore dal: 27-6-2013
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», e successive modificazioni;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni;
Visti la legge 21 ottobre 1950, n. 991, di ricostituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1994, di adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, della disciplina del predetto Ente;
Vista la legge 24 aprile 1935, n. 740, recante costituzione del Parco nazionale dello Stelvio, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato costituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, con il quale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina del predetto ente ai principi della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi; del 6 agosto 1993, istitutivo del Parco nazionale dei Monti sibillini; del 15 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14 gennaio 1994, istitutivo del Parco nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale della Majella; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gargano; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ora denominato Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2011; del 17 maggio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena; del 22 luglio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999, istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre; del 21 maggio 2001, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3 ottobre 2002, istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara; del 14 novembre 2002, istitutivo del Parco nazionale della Sila; del 10 marzo 2004, istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia; del 4 aprile 2005, istitutivo del Parco nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri;
Visto l'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001 recante Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 2, comma 634, che, al fine, tra l'altro, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, prevede - tramite l'emanazione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi delineati dalle lettere da a) ad h) del medesimo comma 634 - il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali nonché di strutture pubbliche statali partecipate dallo Stato anche in forma associativa;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed, in particolare, l'articolo 26, comma 1, secondo periodo del medesimo decreto;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Considerato, alla luce del peculiare assetto ordinamentale degli enti Parco e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, dei principi e criteri direttivi enucleati nel comma 634 dell'articolo 2 della già citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, può trovare concreta ed efficace applicazione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal primo periodo del comma 634, il criterio collocato sub lettera d), relativo alla riduzione del numero di componenti degli organi collegiali;
Ritenuto, pertanto, di procedere al riordino degli organi collegiali degli enti parco nazionali disciplinati dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna in conformità al sopra delineato criterio direttivo;
Acquisita l'intesa con la regione Sardegna in relazione al riordino del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna;
Visto l'articolo 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 aprile 2012;
Acquisiti i pareri favorevoli della 13° Commissione permanente del Senato della Repubblica espresso nella seduta del 18 dicembre 2012 e della VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati nella seduta del 22 gennaio 2013;
Ritenuto necessario, nonostante il diverso orientamento espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, mantenere la previsione, nell'ambito del Consiglio direttivo degli Enti parco, di un componente designato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, aumentando, di riflesso, il numero dei componenti designati dalla Comunità del parco, al fine di rispettare comunque il rapporto di proporzione fra la componente statale e quella non statale verso il quale le predette Commissioni hanno mostrato preferenza;
Considerato altresì che con l'operazione di riordino dei Consigli direttivi compiuta attraverso il presente decreto non si è inteso innovare nelle attribuzioni già intestate dalla normativa previgente agli enti territoriali, si continua a prevedere che i componenti del Consiglio direttivo siano nominati sentite le regioni interessate, per un verso, e si è ritenuto ultroneo, per altro verso, il recepimento della condizione, inserita in ambedue i pareri delle Commissioni parlamentari, tesa a ribadire la riserva allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del potere di nomina, naturalmente secondo le modalità previste dalla normativa previgente rispettivamente applicabile a ciascuno di essi, dei Presidenti degli Enti parco di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente provvedimento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell' 8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Riordino degli Enti Parco
1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:
a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 le parole: "cinque componenti" sono sostituite dalle parole: "tre componenti".
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni.
Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti."».
4. Al comma 10 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti."».
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti di cui al presente articolo non sono corrisposti gettoni di presenza.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.
- La legge 21 ottobre 1950, n. 991 (Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1950, n. 292.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 (Adeguamento ai principi della legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, della disciplina dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1994, n. 35.
- La legge 24 aprile 1935, n. 740 ( Istituzione del Parco nazionale dello Stelvio) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1935, n. 129.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1974, n. 196:
"Art. 3.
1.Tra le funzioni esercitate dalle province di Trento e Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria.
2.Nell'esercizio delle loro potestà in materia, le Province, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel rispettivo territorio, provvedono con legge previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela.
3. Le province per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, lo Stato e le province adottano previamente le intese necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali.
4. La gestione unitaria del parco è attuata mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due province, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti.
5. Fino alla costituzione del consorzio di cui al comma precedente, le province esercitano le funzioni amministrative di cui al primo comma avvalendosi dell'ufficio amministrazione foreste demaniali per il parco dello Stelvio di Bormio. Le spese per il pagamento delle competenze al personale statale addetto al servizio del parco sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province in relazione alle unità di personale messe a loro disposizione d'intesa con le province stesse.
6. Il personale di cui al comma precedente ha diritto di chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge della provincia stessa prevista al quarto comma e potrà essere destinato ai servizi svolti dal consorzio. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
7. Le norme contenute nella legge 24 aprile 1935, n. 740 , e nel regolamento approvato con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 1178 , per quanto applicabili, restano operanti fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al terzo comma, salva la facoltà delle province di provvedere anche prima in ordine all'estensione del parco ai sensi del secondo comma del presente articolo.".
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1947, n. 211.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436 (Regolamento recante adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1997, n. 296.
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.:
"Art. 35. Norme transitorie.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 . Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1994, n. 6:
"Art. 4.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , ai principi della medesima legge.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1993, n. 186.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1993, n. 184.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1993, n. 199, S.O., e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1993, n. 275, dopo la registrazione alla Corte dei Conti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Pollino), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1994, n. 9.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale della Val Grande) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994 (Istituzione dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1994, n. 73.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1995, n. 181, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale della Maiella) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1995, n. 181, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1995, n. 181, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gargano) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1995, n. 181, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 (Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1995, n. 181, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2011 (Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano in Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2012, n. 2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 (Istituzione dell'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1996, n. 215.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 (Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1996, n. 290.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 (Istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 295.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 ( Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2001, n. 250.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002 (Istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente parco) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2002, n. 298.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 (Istituzione del Parco nazionale della Sila e dell'Ente parco) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2003, n. 63.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 (Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2004, n. 152.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2005 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2005, n. 155.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007 (Istituzione del Parco nazionale dell'appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2008, n. 55.
- Si riporta il testo dell'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta Uffciale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.:
"10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e affidati in gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001 (Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2001, n. 265.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Uffciale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
"634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.".
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:
"Art. 26. Taglia-enti.
(In vigore dal 28 febbraio 2010)
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.".
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150:
"Art.17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti.
1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».
2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.
6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell' articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati.
9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell' articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.
14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.
20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».
21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente».
22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo».
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. L' articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all' articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.
26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis.
Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto».
27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».
28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;»
30-bis. Dopo il comma 1 dell' articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità»
30-ter. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
30-quater. All' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».
30-quinquies. ll' articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata r …
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.