📄 Testo della legge
-->
-->
DECRETO 18 maggio 2026, n. 110 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ITA
ITA
ENG
Normattiva - Il portale della legge vigente
×
In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca
qui
Ricerca semplice
cerca
Ricerca avanzata
Date label
stai visualizzando l'atto
-->
-->
vigente al
Cerca
originario
multivigente
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO
18
maggio
2026, n. 110
Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui
alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione
dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997,
n. 127. (26G00126)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/2026
(GU n.146 del 26-06-2026)
visualizza atto intero
nascondi
Articoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Allegati
Allegato 1
Allegato 1
Parole cercate:
Presente nei seguenti articoli
Presente nei seguenti allegati
chiudi
Articoli
Approfondimenti e Funzioni
articolo successivo
Testo in vigore dal: 11-7-2026
flagTipoArticolo: 0
descrizione: 1
descrizioneConParte:
descrizioneCommiParte:
progressivo: 0
version: 1
tipoArticolo: DEFAULT
-->
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;
Vista la Dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell'istruzione superiore intervenuti al Convegno di Bologna il 19 giugno 1999;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, concernente «Regolamento di riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e, in particolare, l'articolo 1-bis;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139, 140 e 141;
Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», e, in particolare, la classe di laurea L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», ed in particolare la classe di laurea magistrale LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato di cui all'allegato al medesimo decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante «Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio», adottato sulla base dei criteri e degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, n. 802, recante integrazioni al citato decreto ministeriale 14 ottobre 2021, 1154;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 maggio 2018, n. 59, con il quale è stato approvato il Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, sono state ridefinite le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, sono state ridefinite le classi di laurea magistrale e, in particolare, la classe di laurea magistrale LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato di cui all'allegato del medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie, nonché razionalizzati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari e ricondotti questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
Considerata la necessità di aggiornare ed unificare in un unico testo normativo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 e al decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;
Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 dicembre 2025;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2026;
Vista la nota del 20 aprile 2026, prot. n. 741, con la quale viene data la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento reca la disciplina del riconoscimento delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, che assumono la denominazione di "Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML)", e dell'accreditamento delle sedi e dei corsi, nonché delle modalità per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendone i criteri, le procedure e i requisiti.
2. Le Scuole superiori per mediatori linguistici rilasciano, ove riconosciute e accreditate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio conseguibili al termine di corsi di studio di primo ciclo di durata triennale, equipollenti ad ogni effetto di legge ai diplomi di laurea rilasciati dalle Università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12) di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648. Qualora le suddette Scuole abbiano ottenuto l'accreditamento di un corso e di una sede, le stesse possono rilasciare titoli di studio di secondo ciclo di durata biennale, equipollenti ad ogni effetto di legge ai diplomi di laurea magistrale rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca;
c) per Direzione, la Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
d) per Direttore generale, il Direttore della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
e) per Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML), le Scuole pubbliche e private di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697;
f) per soggetto gestore, i soggetti pubblici e privati che abbiano presentato istanza ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento di una SSML e l'accreditamento di uno o più corsi di primo ciclo di durata triennale, ai sensi dell'articolo 3;
g) per Comitato regionale di coordinamento, il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
h) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, istituita ai sensi dell'articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
i) per CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18;
l) per supplemento di diploma, il documento integrativo del titolo di studio, rilasciato in formato standardizzato e allegato al titolo finale, recante la descrizione del percorso formativo, delle competenze acquisite e del livello del titolo nel sistema nazionale di istruzione superiore, ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, di recepimento della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997.
NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- La legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante: «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori» è pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 250 del 27 ottobre 1986.
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Si riportano i commi 95 e 96 dell'articolo 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997:
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12:
«Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca). - 1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis.
Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.".
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.».
- Si riportano gli articoli 2, 51-bis, 51-ter e 51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle imprese e del made in Italy;
7) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
8) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione e del merito;
12) Ministero dell'università e della ricerca;
13) Ministero della cultura;
14) Ministero della salute;
15) Ministero del turismo.
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.
4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.
4-bis. Il numero dei Ministeri è stabilito in quindici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».
«Art. 51-bis (Istituzione del ministero e attribuzioni).- 1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.».
«Art. 51-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori; programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme europee e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell'autonomia universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria e accademica; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca nonché nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca; cooperazione scientifica in ambito nazionale, europeo internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi nazionali finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica; supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché valutazione dei progetti di ricerca; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.».
«Art. 51-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a nove, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-ter.».
- La legge 11 luglio 2002, n. 148, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2002.
- Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, concernente recante: «Regolamento di riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018.
- Si riporta l'articolo 1-bis decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante: «Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170:
«Art. 1-bis (Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore). - 1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, avente i seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei diplomati e laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;
e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, l'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti universitari e le altre consulte degli studenti, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
- Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004, n. 266.
- La legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante: «Riordino del Consiglio universitario nazionale» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006.
- Si riportano i commi 138, 139, 140 e 141 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
«138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.
140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per tre anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
b) i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.».
- Il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 recante: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011.
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 recante: «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2012:
«Art. 6 (Definizione degli indicatori per l'accreditamento). - 1. L'ANVUR, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, definisce gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università, definite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dell'accertamento della sostenibilità economico-finanziaria.
3. Gli indicatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ogni singola università.
4. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale, relativamente agli indicatori definiti per i corsi di studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle sedi, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2, nonché al fine di tenere conto degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9. Gli indicatori definiti a seguito di revisione sono adottati e resi pubblici con la medesima procedura di cui al presente articolo.».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE è pubblicato nella GUUE L 119 del 4 maggio 2016.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018.
- Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 maggio 2018, n. 59 recante: «Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018.
- Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 recante: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1998:
«Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). - 1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle università della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.
2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.
3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.».
- Per i commi 138, 139, 140 e 141 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 11 luglio 2002, n. 148 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, si vedano le note alle premesse.
articolo successivo
nascondi
Approfondimenti
aggiornamenti all'atto
atti aggiornati
atti correlati
note atto
lavori preparatori
relazioni
aggiornamenti al titolo
aggiornamenti alla struttura
atti parlamentari
atti attuativi
Funzioni
atto completo
-->
esporta
esporta in Akoma ntoso
collegamento permanente
guida in linea
-->
indice dell'atto
visualizzazione classica
-->
lavori preparatori
chiudi
aggiornamenti all'atto
chiudi
atti aggiornati
chiudi
atti correlati
chiudi
indice dell'atto
chiudi
aggiornamenti alla struttura
chiudi
aggiornamenti al titolo
chiudi
relazioni
chiudi
note atto
chiudi
collegamento permanente
chiudi
guida in linea
chiudi
Aggiornamenti all'articolo
chiudi
atti parlamentari
chiudi
atti attuativi
chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.