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DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2024, n. 139 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO LEGISLATIVO
18
settembre
2024, n. 139
ultimo aggiornamento all'atto: 03/06/2026
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Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro,
dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e
degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. (24G00157)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/2024
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2026)
(GU n.231 del 02-10-2024)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, e in particolare l'articolo 10, recante i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, recante disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 4 luglio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni
1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica secondo le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrono, le parole: «ufficio del registro» e «uffici del registro» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio dell'Agenzia delle entrate» e «uffici dell'Agenzia delle entrate», le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali » sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della cultura», le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali » e «amministrazione per i beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della cultura», le parole: «Commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria» e le parole: «Ministro delle finanze» e «Ministero delle finanze» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e «Ministero dell'economia e delle finanze»;
b) all'articolo 1:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.»;
2) al comma 4, le parole: «di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile»;
c) all'articolo 2:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «del comma 2», sono inserite le seguenti: «e del comma 2-bis,»;
d) all'articolo 3, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
«4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.
In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.»;
e) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Trust e altri vincoli di destinazione). - 1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))
.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))
.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
f) all'articolo 5, comma 2, le parole da «, gli affilianti e gli affiliati.» fino a «19 gennaio 1942, numero 23» sono soppresse;
g) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all'estero, l'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia o, se l'ultima residenza non è nota, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma.».
h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Determinazione dell'imposta).- 1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.
4. Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.»;
i) all'articolo 8:
1) al comma 1, la parola: «globale» è soppressa;
2) al comma 2, le parole: «di fallimento del defunto» sono sostituite dalle seguenti: «di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale» e le parole: «della chiusura del fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «della chiusura della relativa procedura»;
3) il comma 4 è abrogato;
l) all'articolo 9, comma 2, la parola: «globale» è soppressa;
m) all'articolo 12, comma 1:
1) alla lettera a) , le parole: «, salvo il disposto dell'art. 10» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «, salvo il disposto dell'art. 10» sono soppresse;
n) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto» sono sostituite dalle seguenti: «I beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista»;
2) al comma 2, le parole: «del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L'attestazione deve essere presentata all'ufficio del registro» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione è presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate»;
3) al comma 3, le parole: «Contro il rifiuto dell'attestazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «Contro il rifiuto della dichiarazione è ammesso ricorso al Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
o) all'articolo 14, comma 1, lettera c), dopo le parole: «per il saggio legale d'interesse», sono inserite le seguenti: «secondo i criteri ivi previsti;»;
p) all'articolo 15, comma 1, le parole: «e vidimato» sono soppresse;
q) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «e vidimato» sono soppresse;
r) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «il ventuplo dell'annualità» sono sostituite dalle seguenti: «il valore pari a quaranta volte l'annualità»;
2) alla lettera b), le parole: «e non superiore al ventuplo della stessa,» sono soppresse;
3) alla lettera c), le parole: «per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico»;
4) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.
1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»;
s) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei seguenti modi:
a) nell'acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
b) nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;
c) in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.»;
t) all'articolo 23:
1) al comma 1, lettera d), le parole: «dall'ispettorato provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ispettorato»;
2) al comma 2, le parole: «aziende o istituti di credito» sono sostituite dalle seguenti: «banche e altri intermediari finanziari» e le parole: «altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito» sono sostituite dalle seguenti: «ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario»;
3) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
u) all'articolo 25:
1) al comma 2, le parole: «non sottoposti anteriormente all'apertura della successione al vincolo previsto nell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali anteriormente all'apertura della successione non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», le parole: «di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089; l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la dichiarazione di interesse culturale» e le parole: «al vincolo ivi previsto» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela ivi prevista»;
2) al comma 3, le parole: «di cui all'art. 39» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 42», le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 103.291» e le parole: «; ai fini del calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 103.291»;
4) al comma 4-bis, le parole: «di cui all'articolo 40» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 43»;
v) la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «LIQUIDAZIONE e Accertamento dell'imposta»;
z) all'articolo 27:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 28, comma 6.»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo 33.»;
3) al comma 5, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis, 3 e 4»;
4) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarità dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; è complementare l'imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica.»;
aa) all'articolo 28:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La dichiarazione della successione è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «i loro rappresentanti legali», sono inserite le seguenti: «nonché i trustee, in caso di trust testamentario»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La dichiarazione della successione, a pena di nullità, è redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.»;
4) al comma 5, le parole: «per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione» e le parole: «dal cancelliere della pretura» sono sostituite dalle seguenti: «dal cancelliere del tribunale»;
5) al comma 6-bis, il quarto periodo è soppresso;
bb) all'articolo 29:
1) al comma 1:
1.1) la lettera d) è abrogata;
1.2) alla lettera e), le parole: «alienazioni di beni e» sono soppresse;
1.3) alla lettera m), la parola: «globale» è soppressa;
1.4) la lettera n-bis) è sostituita dalla seguente:
«n-bis) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.»;
2) al comma 2, le parole: «lettere c), i) e n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), i), n) e n-bis)»;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano più rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia può acquisire direttamente.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.»;
cc) all'articolo 30:
1) al comma 1:
1.1) le lettere e) e f) sono abrogate;
1.2) la lettera i-bis) è sostituita dalla seguente:
«i-bis) il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
3) al comma 6, le parole: «l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione»;
dd) all'articolo 31, comma 2:
1) alla lettera a), dopo le parole: «esecutori testamentari», sono inserite le seguenti: «e i trustee»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura;»;
ee) all'articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «lettere da c) a i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), d), h) e i-bis)»;
2) al comma 2, le parole: «, inclusi quelli alienati negli ultimi sei mesi di cui all'art. 10» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «e dell'art. 10» e le parole: «; se non vi sono indicate donazioni anteriori o vi sono indicate per valore inferiore a quello determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 4» sono soppresse;
ff) all'articolo 33:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari.»;
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In sede di liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e dell'imposta e a escludere:
a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell'articolo 8, comma 1;
b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione;
c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione.
3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.»;
gg) all'articolo 34, comma 2, le parole: «compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi sei mesi,» e le parole: «, 8, comma 4, e 10» sono soppresse;
hh) all'articolo 35, comma 2, le parole da «da 14» fino a «di cui all'art. 8, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «da 14 a 19 e 34, commi 3 e 4»;
ii) all'articolo 37:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.»;
2) al comma 2, le parole: «di scadenza del termine» sono sostituite dalle seguenti: «di scadenza dei termini» e le parole: «nella misura del 4,50 per ogni semestre compiuto» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «a lire ventimila» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 10»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione è effettuato secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
ll) all'articolo 38:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il contribuente può eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all'articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.»;
2) al comma 2, la parola: «liquidata» è sostituita dalla seguente: «autoliquidata»;
3) al comma 3, la parola: «liquidata» è sostituita dalla seguente: «autoliquidata»;
mm) all'articolo 39:
1) al comma 1, dopo le parole: «e i legatari», sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione della dichiarazione della successione»;
2) al comma 4, le parole: «di concerto con il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze»;
3) al comma 9, le parole: «dall'art. 31, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 37, comma 1, primo periodo»;
nn) all'articolo 40, il comma 4 è abrogato;
oo) all'articolo 41, comma 1, le parole: «del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali»;
pp) all'articolo 42:
1) al comma 1:
1.1) la lettera g) è abrogata;
1.2) alla lettera h), le parole: «del fallimento del defunto dichiarato» sono sostituite dalle seguenti: «della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata»;
2) al comma 4, le parole: «gli importi, comprensivi di interessi e soprattasse, non superiori a lire ventimila» sono sostituite dalle seguenti: «gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10»;
qq) all'articolo 44:
1) al comma 1, le parole: «le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota e la franchigia»;
2) al comma 2, le parole: «le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota e la franchigia»;
rr) all'articolo 47, comma 2, le parole: «Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, controlla» sono sostituite dalle seguenti: «Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, controllano»;
ss) all'articolo 48:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 4, le parole: «Le aziende e gli istituti di credito» sono sostituite dalle seguenti: «Le banche e gli altri intermediari finanziari»;
3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.».
tt) all'articolo 51, comma 3, le parole: «di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari»;
uu) all'articolo 54, alla rubrica, la parola: «pecuniaria» è sostituita dalla seguente: «amministrativa»;
vv) all'articolo 55, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonché gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.»;
zz) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:
«Art. 56 (Determinazione dell'imposta). - 1. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
3. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5.
4. Si applicano le riduzioni previste nell'articolo 25, salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, e nell'articolo 51, comma 2. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente alla cessione.
5. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione o liberalità e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.»;
aaa) all'articolo 56-bis:
1) il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'8 per cento di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la franchigia ove prevista.»;
3) al comma 3, dopo le parole: «con le aliquote», sono inserite le seguenti: «e le franchigie» e le parole: «mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento» sono soppresse;
bbb) all'articolo 57:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.»;
2) al comma 2, le parole: «la pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa»;
ccc) all'articolo 59, comma 1, lettera a), la parola: «vincolati» è sostituita dalle seguenti: «sottoposti a tutela» e le parole: «l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione»;
ddd) all'articolo 60, comma 1, le parole: «56 e 57» sono sostituite dalle seguenti: «56, 56-bis e 57»;
eee) l'articolo 61 è abrogato;
fff) è aggiunto, in fine, il prospetto dei coefficienti di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente modalità semplificate, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, di liquidazione e di versamento delle imposte nonché della predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione, per la quale l'Agenzia rende disponibili progressivamente i dati e le informazioni in suo possesso.
3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, si applica anche agli affilianti e agli affiliati.
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