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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2026, n. 121 - Normattiva

In breve

Questo decreto stabilisce i criteri per identificare quali comuni sono considerati "montani" e fornisce l'elenco di tali comuni. Serve ad applicare le disposizioni della legge che riconosce e promuove le zone montane.

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--> --> DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2026, n. 121 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2026, n. 121 Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131. (26G00138) note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2026 (GU n.155 del 07-07-2026) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  22-7-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 44, secondo comma, della Costituzione; Visti gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE); Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane», e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, il quale: al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima, in base ai parametri altimetrico e della pendenza; al secondo periodo, dispone che, ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolga apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge; Considerato che il medesimo articolo 2, comma 1, prevede al quarto periodo che con il decreto di cui al primo periodo è definito contestualmente l'elenco dei comuni montani; Considerato altresì che lo stesso articolo 2, comma 1, precisa che in caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso soddisfi i criteri di classificazione dei comuni montani ed aggiunge che in caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove essi soddisfino i criteri di classificazione dei comuni montani; Considerato inoltre che il medesimo articolo 2, comma 1, stabilisce che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni montani si provvede, ove necessario e sulla base di dati forniti da ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; Considerato l'articolo 2, comma 2, che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, dell'elenco o degli elenchi di comuni destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge, prevedendo a tal fine un'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici; Visto l'articolo 2, comma 4, che conferisce delega al Governo per il riordino, l'integrazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione dei comuni montani; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare: l'articolo 1, comma 593, che istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome; l'articolo 1, comma 594, che consente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie di avvalersi del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna; Visto l'articolo 4, comma 3, della legge n. 131 del 2025, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» il quale dispone che la ripartizione degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinati agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avvenga sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge; Considerato che il medesimo articolo 4, comma 3, quanto agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, conferma che spetta alle medesime, in attuazione della propria programmazione, definire le modalità di assegnazione degli stanziamenti nel rispetto dell'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; Visto l'articolo 29 della legge n. 131 del 2025 che, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, dispone incentivi per la natalità nei comuni montani; Visto l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e, in particolare, i commi 3, 52, 57 e 86, che riconoscono la specificità delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, attribuendo loro specifiche funzioni fondamentali in materia di sviluppo strategico del territorio, gestione di servizi in forma associata e cura delle relazioni istituzionali e che consentono alle regioni di attribuire a tali province forme particolari di autonomia; Considerata la legislazione regionale che, in coerenza con la medesima legge n. 56 del 2014, ha qualificato le province di Belluno, di Sondrio e di Verbano Cusio-Ossola come province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, e, più specificamente, la legge regionale Veneto 8 agosto 2014 n. 25, la legge regionale Lombardia 8 luglio 2015, n. 19 e la legge regionale Piemonte 5 agosto 2020 n. 19; Visto l'atto rep. n. 139/CU della Conferenza unificata del 2 ottobre 2025, con cui sono stati designati i sei esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025; Valutata la nota DAR-0020876-P-28/11/2025, con la quale il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha comunicato l'esito dell'istruttoria tecnica svolta ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono zone montane; Ritenuto di sottoporre alla Conferenza unificata, con nota prot. n. 3670 del 15 dicembre 2025, lo schema di decreto recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, come risultanti dalla citata istruttoria tecnica; Valutata l'esigenza di modificare i citati criteri al fine di tenere conto delle diverse istanze da più parti rappresentate e delle ulteriori interlocuzioni con i rappresentanti delle autonomie territoriali in Conferenza unificata; Ritenuto di trasmettere alla Conferenza unificata, con nota prot. n. 396 del 4 febbraio 2026, una nuova proposta relativa ai criteri di classificazione dei comuni montani, al fine di tenere conto delle istanze rappresentate; Considerato che, nel corso della seduta del 5 febbraio 2026 della Conferenza unificata, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa mentre le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso mancata intesa, pur rappresentando che la maggioranza delle stesse era favorevole all'intesa; Considerato quindi che, nella medesima seduta della Conferenza, non si sono create le condizioni di assenso necessarie per il perfezionamento dell'intesa e che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'unanimità, hanno ritenuto che il Governo possa adottare lo schema di decreto in titolo, senza attendere il decorso del termine previsto dal decreto legislativo n. 281 del 1997; Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la procedura di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che può intervenire con deliberazione motivata, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza unificata in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno; Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2026, con la quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza unificata, come modificato a seguito dei lavori della Conferenza stessa; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2026; Acquisita la nota del 17 aprile 2026 (prot. 1622445/26 del 17/04/2026) con la quale l'ISTAT ha fornito chiarimenti in riscontro alle osservazioni del Consiglio di Stato, confermando l'applicazione del criterio della pendenza minima del 20 per cento nelle elaborazioni trasmesse al DARA nel corso dell'attività istruttoria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 44 della Costituzione: «Art. 44. - Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.». - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Versione consolidata), è pubblicato nella G.U.U.E. 26 ottobre 2012, n. C 326. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025: «Art. 2 (Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente uno o più elenchi dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale. 3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore. 4. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge. 5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. 6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 è corredato di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo dei commi 593 e 594 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.: «(Omissis). 593. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato « Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare: a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento. 594. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 4 e 29 della citata legge 12 settembre 2025, n. 131: «Art. 4 (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane). - 1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia: a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593; b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI. 2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b), del presente articolo, è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera a), di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, tenendo conto altresì della loro eventuale appartenenza alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le regioni, in attuazione della propria programmazione, definiscono, nel rispetto dell'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le modalità di assegnazione degli stanziamenti. 4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna. 5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità. 6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo rispetto sia ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. 7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.». «Art. 29 (Incentivi per la natalità nei comuni montani). - 1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34. Nel valore del contributo una tantum di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 3, 52 e 57, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81: «Art. 1. - (Omissis). 3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. (Omissis). 52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. (Omissis). 57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - La legge regionale Veneto 8 agosto 2014, n. 25, recante «Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto», è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 14 agosto 2014, n. 79. - La legge regionale Lombardia 8 luglio 2015, n. 19, recante «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56», è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 10 luglio 2015, n. 28, S.O. - La legge regionale Piemonte 5 agosto 2020 n. 19, recante «Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi», è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 6 agosto 2020, n. 32, S.O. n. 3. - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2022, n. 255. Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131, si veda nelle note alle premesse. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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