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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385 - Normattiva

In sintesi

Questo decreto legislativo è il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", che raccoglie e organizza le norme relative alle banche e al credito in Italia. È entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

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--> --> DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385 ultimo aggiornamento all'atto: 14/04/2026 --> Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2026) (GU n.230 del 30-09-1993 - Suppl. Ordinario n. 92) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. TITOLO I AUTORITÀ CREDITIZIE 2agg.2 agg.1 orig. 3orig. 4agg.3 agg.2 agg.1 orig. 5orig. 6agg.3 agg.2 agg.1 orig. 6 bis 7agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 8agg.1 orig. 9 TITOLO II BANCHECapo INOZIONE DI ATTIVITÀ BANCARIAE DI RACCOLTA DEL RISPARMIO 10 11agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 12agg.3 agg.2 agg.1 orig. 12 bisorig. 12 ter Capo II AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA, SUCCURSALIE LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI 13agg.1 orig. 14agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 14 bis 15agg.2 agg.1 orig. 16agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 17orig. 18agg.1 orig. Capo III ((PARTECIPAZIONI NELLE BANCHE)) 19agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 20agg.2 agg.1 orig. 21orig. 22agg.2 agg.1 orig. 22 bis 23agg.1 orig. 24agg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo IV ((PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI)) 25agg.3 agg.2 agg.1 orig. 26agg.2 agg.1 orig. 27orig. Capo V BANCHE COOPERATIVE 28agg.2 agg.1 orig. Sezione I Banche popolari 29agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 30agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 31orig. 32 32 bis 32 ter Sezione II Banche di credito cooperativo 33agg.3 agg.2 agg.1 orig. 34agg.2 agg.1 orig. 35orig. 36agg.1 orig. 37 37 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 37 ter Capo VI NORME RELATIVEA PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITOSezione ICredito fondiario e alle opere pubbliche 38 39agg.2 agg.1 orig. 40orig. 40 bisagg.2 agg.1 orig. 41 42 Sezione II Credito agrario e peschereccio 43 44agg.1 orig. 45agg.2 agg.1 orig. Sezione III Altre operazioni 46agg.1 orig. 47orig. 48orig. 48 bis Capo VII ASSEGNI CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO 49orig. 50 TITOLO III VIGILANZACapo IVIGILANZA SULLE BANCHE 51agg.2 agg.1 orig. 52agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 52 bis 52 terorig. 53agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 53 bisagg.2 agg.1 orig. 53 terorig. 54agg.2 agg.1 orig. 55agg.1 orig. 56 57agg.2 agg.1 orig. 57 bis 58agg.3 agg.2 agg.1 orig. 58 bis ((Capo I-bis Succursali di banche di Stato terzo))((Sezione IClassificazione e regime applicabile)) 58 ter 58 quater ((Sezione II Vigilanza)) 58 quinquies 58 sexies 58 septies Capo II VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA 59agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Sezione I Gruppo bancario 60agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 60 bisorig. 60 ter 61agg.3 agg.2 agg.1 orig. 61 bis 62agg.3 agg.2 agg.1 orig. 63agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 64agg.1 orig. Sezione II Ambito ed esercizio della vigilanza 65agg.3 agg.2 agg.1 orig. 66agg.2 agg.1 orig. 67agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 67 bisorig. 67 teragg.2 agg.1 orig. 68agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 69agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 69.1orig. 69.2orig. ((Sezione III)) ((Impresa madre intermedia)) 69.3 TITOLO IV ((MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA)) 69 bisagg.2 agg.1 orig. ((Capo 01-I PIANI DI RISANAMENTO)) 69 terorig. 69 quaterorig. 69 quinquiesagg.2 agg.1 orig. 69 sexiesorig. 69 septiesorig. 69 octies 69 noviesagg.1 orig. 69 decies 69 undecies ((Capo 02-I SOSTEGNO FINANZIARIO DI GRUPPO)) 69 duodeciesorig. 69 terdeciesorig. 69 quaterdecies 69 quinquiesdeciesorig. 69 sexiesdeciesorig. 69 septiesdeciesagg.1 orig. Capo I BANCHE((Sezione 01-IMisure di intervento precoce)) 69 octiesdeciesagg.2 agg.1 orig. 69 noviesdeciesagg.1 orig. 69 viciesorig. 69 vicies semelagg.1 orig. 69 viciesbis Sezione I Amministrazione straordinaria 70agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 70 bisorig. 71agg.3 agg.2 agg.1 orig. 72agg.3 agg.2 agg.1 orig. 73agg.2 agg.1 orig. 74agg.2 agg.1 orig. 75orig. 75 bis 76agg.2 agg.1 orig. 77agg.2 agg.1 orig. 77 bisorig. Sezione II Provvedimenti straordinari 78orig. 79agg.1 orig. Sezione III Liquidazione coatta amministrativa 80agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 81agg.2 agg.1 orig. 82agg.3 agg.2 agg.1 orig. 83agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 84agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 85orig. 86agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 87agg.2 agg.1 orig. 88orig. 89agg.1 orig. 90agg.2 agg.1 orig. 91agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 92agg.3 agg.2 agg.1 orig. 92 bis 93agg.2 agg.1 orig. 94agg.3 agg.2 agg.1 orig. 95agg.1 orig. ((Sezione III-bis Banche operanti in ambito comunitario)) 95 bisagg.2 agg.1 orig. 95 teragg.1 orig. 95 quateragg.1 orig. 95 quinquiesorig. 95 sexies 95 septiesorig. ((Sezione IV Sistemi di garanzia dei depositanti)) 96agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 96.1 96.2 96 bisagg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 96 bis.1agg.1 orig. 96 bis.2orig. 96 bis.3agg.1 orig. 96 bis.4 96 teragg.3 agg.2 agg.1 orig. 96 quaterorig. 96 quater.1 96 quater.2 96 quater.3 96 quater.4 96 quinquiesagg.1 orig. ((Sezione V Liquidazione volontaria)) 97agg.1 orig. ((Sezione V-bis Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato)) 97 bisorig. Capo II GRUPPO BANCARIOSezione ICapogruppo 98agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 98 bisorig. 99agg.3 agg.2 agg.1 orig. 99 bisorig. Sezione II Società del gruppo 100agg.2 agg.1 orig. 101orig. 102agg.1 orig. 102 bis Sezione III Disposizioni comuni 103 104agg.3 agg.2 agg.1 orig. 105orig. 105 bisagg.1 orig. 105 teragg.1 orig. TITOLO V SOGGETTI OPERANTINEL SETTORE FINANZIARIO((Capo I - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO)) 106agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 107agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 108agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 109agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 110agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 111agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 111 bis 112agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 112 bisorig. 113agg.3 agg.2 agg.1 orig. 113 bisagg.1 orig. 113 teragg.3 agg.2 agg.1 orig. 114agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. ((Capo II ACQUISTO E GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA E GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA)) 114.1 114.2 114.3 114.4 114.5 114.6 114.7 114.8 114.9 114.10 114.11 114.12 114.13orig. 114.14 Titolo V-BIS ((MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA)) 114 bisorig. 114 bis.1 114 teragg.1 orig. 114 quateragg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 114 quinquiesagg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 114 quinquies.1orig. 114 quinquies.2agg.1 orig. 114 quinquies.3agg.3 agg.2 agg.1 orig. 114 quinquies.4orig. ((TITOLO V-ter ISTITUTI DI PAGAMENTO)) 114 sexies 114 septiesagg.1 orig. 114 octiesorig. 114 noviesagg.3 agg.2 agg.1 orig. 114 deciesagg.2 agg.1 orig. 114 undeciesagg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 114 duodeciesagg.1 orig. 114 terdeciesorig. 114 quaterdeciesagg.3 agg.2 agg.1 orig. 114 quinquiesdecies 114 sexiesdeciesorig. 114 septiesdeciesorig. 114 octiesdecies TITOLO VI ((TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI))Capo IOPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 115agg.3 agg.2 agg.1 orig. 116agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 116 bisorig. 117agg.3 agg.2 agg.1 orig. 117 bisorig. 118agg.3 agg.2 agg.1 orig. 118 bis 119agg.2 agg.1 orig. 120agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 120 bis 120 terorig. 120 quateragg.2 agg.1 orig. ((Capo I-bis CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI)) 120 quinquiesorig. 120 sexies 120 septies 120 octies 120 noviesorig. 120 decies 120 undeciesorig. 120 undecies.1 120 duodecies 120 terdecies 120 quaterdecies 120 quaterdecies.1 120 quinquiesdecies 120 sexiesdecies 120 septiesdecies 120 octiesdecies 120-noviesdeciesagg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo II ((CREDITO AI CONSUMATORI)) 121agg.1 orig. 122agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 122 bis 123agg.2 agg.1 orig. 123 bis 124agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 124.1 124.2 124 bisorig. 125agg.2 agg.1 orig. 125 bisagg.2 agg.1 orig. 125 teragg.2 agg.1 orig. 125 quater 125 quinquiesorig. 125 sexiesagg.2 agg.1 orig. 125 septies 125 octiesagg.1 orig. 125 octies.1 125 noviesagg.1 orig. 125 deciesorig. 125 undecies 125 duodecies 125 terdecies 126agg.2 agg.1 orig. ((Capo II-bis SERVIZI DI PAGAMENTO)) 126 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 126 teragg.1 orig. 126 quateragg.1 orig. 126 quinquiesorig. 126 sexiesorig. 126 septies 126 octiesorig. 126 novies ((Capo II-ter DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI CONTI DI PAGAMENTO)) 126 decies ((Sezione I Trasparenza e comparabilità delle spese)) 126 undecies 126 duodecies 126 terdecies 126 quaterdecies ((Sezione II Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento)) 126 quinquiesdecies 126 sexiesdecies 126 septiesdecies 126 octiesdecies ((Sezione III Conto di base)) 126 noviesdecies 126 vicies 126 viciessemel 126 viciesbis 126 viciester 126 viciesquater 126 viciesquinquies 126 viciessexies Capo III REGOLE GENERALI E CONTROLLI 127agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 127 bisagg.2 agg.1 orig. 127 ter 128agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 128 bisagg.3 agg.2 agg.1 orig. 128 teragg.1 orig. ((TITOLO VI-bis AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI)) 128 quateragg.3 agg.2 agg.1 orig. 128 quinquiesagg.1 orig. 128 sexiesagg.2 agg.1 orig. 128 septiesagg.2 agg.1 orig. 128 octiesagg.1 orig. 128 noviesorig. 128 novies.1 128 deciesagg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 128 undeciesagg.2 agg.1 orig. 128 duodeciesagg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 128 terdeciesagg.1 orig. 128 quaterdeciesorig. TITOLO VII ALTRI CONTROLLI 129agg.2 agg.1 orig. TITOLO VIII SANZIONI((Capo IABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO)) 130 131 131 bisorig. 131 terorig. 132agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 132 bisagg.2 agg.1 orig. 133agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. ((Capo II ATTIVITÀ DI VIGILANZA)) 134orig. ((Capo III BANCHE E GRUPPI BANCARI)) 135orig. 136agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 137agg.2 agg.1 orig. 138agg.1 orig. ((Capo IV PARTECIPAZIONE AL CAPITALE)) 139agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 140agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. ((Capo IV-bis AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI)) 140 bis ((Capo V ALTRE SANZIONI)) 141agg.1 orig. 142orig. 143agg.1 orig. 144agg.21 agg.20 agg.19 agg.18 agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 144 bisorig. 144 teragg.2 agg.1 orig. 144 ter.1 144 quaterorig. 144 quinquiesorig. 144 sexies 144 septies 144 octies 144 novies ((Capo VI DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE)) 145agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 145.1 145.2 145.3 145 bisagg.1 orig. 145 ter 145 quater TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 146orig. 147 148orig. 149 150 150 bisagg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 150 terorig. 150 quater 151 152 153 154 155agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 156agg.1 orig. 157orig. 158orig. 159agg.1 orig. 159 bis 160orig. 161agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 162 Allegati Allegato A Allegato A Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  9-1-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 16 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; a-bis) «autorità di risoluzione» indica la Banca d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento, nonché un'autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione; b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria; b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea; c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa; d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione; e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; e-quater) «UIF» indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72; g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato membro dell'Unione europea; g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP è stato autorizzato all'esercizio dell'attività; g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi; h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro dell'Unione europea; h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato dell'Unione europea la cui moneta è l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU; i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari. l-bis) «autorità antiriciclaggio» indica le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva; l-ter) «autorità di vigilanza su base consolidata» indica l'autorità di vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013; m)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia; b) "banca dell'Unione europea": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; c) (("banca di Stato terzo": ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo in cui è autorizzata a prestare una o più attività per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;)) d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU; d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d); e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato; f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 3) leasing finanziario; 4) prestazione di servizi di pagamento. 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento ("travellers cheques", lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4; 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; - strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking"; 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza; 15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106. h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca; 2) è controllato dalla banca; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto. h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; h-bis.1) "istituti di moneta elettronica dell'Unione europea": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; h-ter) 'moneta elettronicà: il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. h-quater) 'partecipazionì: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; h-quinquies) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21. h-sexies) 'istituti di pagamento:' le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento; h-septies) 'istituti di pagamento dell'Unione europeà: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attività: 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento; 6) rimessa di denaro; 7) servizi di disposizione di ordini di pagamento; 8) servizi di informazione sui conti; h-octies) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218; h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione europea che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater; 3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti; 3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti. 3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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