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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385 - Normattiva
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DECRETO LEGISLATIVO
1
settembre
1993, n. 385
ultimo aggiornamento all'atto: 14/04/2026
-->
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2026)
(GU n.230 del 30-09-1993 - Suppl. Ordinario n. 92)
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1agg.14
agg.13
agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
2agg.2
agg.1
orig.
3orig.
4agg.3
agg.2
agg.1
orig.
5orig.
6agg.3
agg.2
agg.1
orig.
6 bis
7agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
8agg.1
orig.
9
TITOLO II
BANCHECapo INOZIONE DI ATTIVITÀ BANCARIAE DI RACCOLTA DEL RISPARMIO
10
11agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
12agg.3
agg.2
agg.1
orig.
12 bisorig.
12 ter
Capo II
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA, SUCCURSALIE LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
13agg.1
orig.
14agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
14 bis
15agg.2
agg.1
orig.
16agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
17orig.
18agg.1
orig.
Capo III
((PARTECIPAZIONI NELLE BANCHE))
19agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
20agg.2
agg.1
orig.
21orig.
22agg.2
agg.1
orig.
22 bis
23agg.1
orig.
24agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Capo IV
((PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI))
25agg.3
agg.2
agg.1
orig.
26agg.2
agg.1
orig.
27orig.
Capo V
BANCHE COOPERATIVE
28agg.2
agg.1
orig.
Sezione I
Banche popolari
29agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
30agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
31orig.
32
32 bis
32 ter
Sezione II
Banche di credito cooperativo
33agg.3
agg.2
agg.1
orig.
34agg.2
agg.1
orig.
35orig.
36agg.1
orig.
37
37 bisagg.3
agg.2
agg.1
orig.
37 ter
Capo VI
NORME RELATIVEA PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITOSezione ICredito fondiario e alle opere pubbliche
38
39agg.2
agg.1
orig.
40orig.
40 bisagg.2
agg.1
orig.
41
42
Sezione II
Credito agrario e peschereccio
43
44agg.1
orig.
45agg.2
agg.1
orig.
Sezione III
Altre operazioni
46agg.1
orig.
47orig.
48orig.
48 bis
Capo VII
ASSEGNI CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO
49orig.
50
TITOLO III
VIGILANZACapo IVIGILANZA SULLE BANCHE
51agg.2
agg.1
orig.
52agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
52 bis
52 terorig.
53agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
53 bisagg.2
agg.1
orig.
53 terorig.
54agg.2
agg.1
orig.
55agg.1
orig.
56
57agg.2
agg.1
orig.
57 bis
58agg.3
agg.2
agg.1
orig.
58 bis
((Capo I-bis
Succursali di banche di Stato terzo))((Sezione IClassificazione e regime applicabile))
58 ter
58 quater
((Sezione II
Vigilanza))
58 quinquies
58 sexies
58 septies
Capo II
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
59agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Sezione I
Gruppo bancario
60agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
60 bisorig.
60 ter
61agg.3
agg.2
agg.1
orig.
61 bis
62agg.3
agg.2
agg.1
orig.
63agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
64agg.1
orig.
Sezione II
Ambito ed esercizio della vigilanza
65agg.3
agg.2
agg.1
orig.
66agg.2
agg.1
orig.
67agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
67 bisorig.
67 teragg.2
agg.1
orig.
68agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
69agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
69.1orig.
69.2orig.
((Sezione III))
((Impresa madre intermedia))
69.3
TITOLO IV
((MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA))
69 bisagg.2
agg.1
orig.
((Capo 01-I
PIANI DI RISANAMENTO))
69 terorig.
69 quaterorig.
69 quinquiesagg.2
agg.1
orig.
69 sexiesorig.
69 septiesorig.
69 octies
69 noviesagg.1
orig.
69 decies
69 undecies
((Capo 02-I
SOSTEGNO FINANZIARIO DI GRUPPO))
69 duodeciesorig.
69 terdeciesorig.
69 quaterdecies
69 quinquiesdeciesorig.
69 sexiesdeciesorig.
69 septiesdeciesagg.1
orig.
Capo I
BANCHE((Sezione 01-IMisure di intervento precoce))
69 octiesdeciesagg.2
agg.1
orig.
69 noviesdeciesagg.1
orig.
69 viciesorig.
69 vicies semelagg.1
orig.
69 viciesbis
Sezione I
Amministrazione straordinaria
70agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
70 bisorig.
71agg.3
agg.2
agg.1
orig.
72agg.3
agg.2
agg.1
orig.
73agg.2
agg.1
orig.
74agg.2
agg.1
orig.
75orig.
75 bis
76agg.2
agg.1
orig.
77agg.2
agg.1
orig.
77 bisorig.
Sezione II
Provvedimenti straordinari
78orig.
79agg.1
orig.
Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa
80agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
81agg.2
agg.1
orig.
82agg.3
agg.2
agg.1
orig.
83agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
84agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
85orig.
86agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
87agg.2
agg.1
orig.
88orig.
89agg.1
orig.
90agg.2
agg.1
orig.
91agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
92agg.3
agg.2
agg.1
orig.
92 bis
93agg.2
agg.1
orig.
94agg.3
agg.2
agg.1
orig.
95agg.1
orig.
((Sezione III-bis
Banche operanti in ambito comunitario))
95 bisagg.2
agg.1
orig.
95 teragg.1
orig.
95 quateragg.1
orig.
95 quinquiesorig.
95 sexies
95 septiesorig.
((Sezione IV
Sistemi di garanzia dei depositanti))
96agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
96.1
96.2
96 bisagg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
96 bis.1agg.1
orig.
96 bis.2orig.
96 bis.3agg.1
orig.
96 bis.4
96 teragg.3
agg.2
agg.1
orig.
96 quaterorig.
96 quater.1
96 quater.2
96 quater.3
96 quater.4
96 quinquiesagg.1
orig.
((Sezione V
Liquidazione volontaria))
97agg.1
orig.
((Sezione V-bis
Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato))
97 bisorig.
Capo II
GRUPPO BANCARIOSezione ICapogruppo
98agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
98 bisorig.
99agg.3
agg.2
agg.1
orig.
99 bisorig.
Sezione II
Società del gruppo
100agg.2
agg.1
orig.
101orig.
102agg.1
orig.
102 bis
Sezione III
Disposizioni comuni
103
104agg.3
agg.2
agg.1
orig.
105orig.
105 bisagg.1
orig.
105 teragg.1
orig.
TITOLO V
SOGGETTI OPERANTINEL SETTORE FINANZIARIO((Capo I - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO))
106agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
107agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
108agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
109agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
110agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
111agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
111 bis
112agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
112 bisorig.
113agg.3
agg.2
agg.1
orig.
113 bisagg.1
orig.
113 teragg.3
agg.2
agg.1
orig.
114agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
((Capo II
ACQUISTO E GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA
E GESTORI DI CREDITI IN SOFFERENZA))
114.1
114.2
114.3
114.4
114.5
114.6
114.7
114.8
114.9
114.10
114.11
114.12
114.13orig.
114.14
Titolo V-BIS
((MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA))
114 bisorig.
114 bis.1
114 teragg.1
orig.
114 quateragg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
114 quinquiesagg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
114 quinquies.1orig.
114 quinquies.2agg.1
orig.
114 quinquies.3agg.3
agg.2
agg.1
orig.
114 quinquies.4orig.
((TITOLO V-ter
ISTITUTI DI PAGAMENTO))
114 sexies
114 septiesagg.1
orig.
114 octiesorig.
114 noviesagg.3
agg.2
agg.1
orig.
114 deciesagg.2
agg.1
orig.
114 undeciesagg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
114 duodeciesagg.1
orig.
114 terdeciesorig.
114 quaterdeciesagg.3
agg.2
agg.1
orig.
114 quinquiesdecies
114 sexiesdeciesorig.
114 septiesdeciesorig.
114 octiesdecies
TITOLO VI
((TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI))Capo IOPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
115agg.3
agg.2
agg.1
orig.
116agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
116 bisorig.
117agg.3
agg.2
agg.1
orig.
117 bisorig.
118agg.3
agg.2
agg.1
orig.
118 bis
119agg.2
agg.1
orig.
120agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
120 bis
120 terorig.
120 quateragg.2
agg.1
orig.
((Capo I-bis
CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI))
120 quinquiesorig.
120 sexies
120 septies
120 octies
120 noviesorig.
120 decies
120 undeciesorig.
120 undecies.1
120 duodecies
120 terdecies
120 quaterdecies
120 quaterdecies.1
120 quinquiesdecies
120 sexiesdecies
120 septiesdecies
120 octiesdecies
120-noviesdeciesagg.3
agg.2
agg.1
orig.
Capo II
((CREDITO AI CONSUMATORI))
121agg.1
orig.
122agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
122 bis
123agg.2
agg.1
orig.
123 bis
124agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
124.1
124.2
124 bisorig.
125agg.2
agg.1
orig.
125 bisagg.2
agg.1
orig.
125 teragg.2
agg.1
orig.
125 quater
125 quinquiesorig.
125 sexiesagg.2
agg.1
orig.
125 septies
125 octiesagg.1
orig.
125 octies.1
125 noviesagg.1
orig.
125 deciesorig.
125 undecies
125 duodecies
125 terdecies
126agg.2
agg.1
orig.
((Capo II-bis
SERVIZI DI PAGAMENTO))
126 bisagg.3
agg.2
agg.1
orig.
126 teragg.1
orig.
126 quateragg.1
orig.
126 quinquiesorig.
126 sexiesorig.
126 septies
126 octiesorig.
126 novies
((Capo II-ter
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI CONTI DI PAGAMENTO))
126 decies
((Sezione I
Trasparenza e comparabilità delle spese))
126 undecies
126 duodecies
126 terdecies
126 quaterdecies
((Sezione II
Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento))
126 quinquiesdecies
126 sexiesdecies
126 septiesdecies
126 octiesdecies
((Sezione III
Conto di base))
126 noviesdecies
126 vicies
126 viciessemel
126 viciesbis
126 viciester
126 viciesquater
126 viciesquinquies
126 viciessexies
Capo III
REGOLE GENERALI E CONTROLLI
127agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
127 bisagg.2
agg.1
orig.
127 ter
128agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
128 bisagg.3
agg.2
agg.1
orig.
128 teragg.1
orig.
((TITOLO VI-bis
AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI))
128 quateragg.3
agg.2
agg.1
orig.
128 quinquiesagg.1
orig.
128 sexiesagg.2
agg.1
orig.
128 septiesagg.2
agg.1
orig.
128 octiesagg.1
orig.
128 noviesorig.
128 novies.1
128 deciesagg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
128 undeciesagg.2
agg.1
orig.
128 duodeciesagg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
128 terdeciesagg.1
orig.
128 quaterdeciesorig.
TITOLO VII
ALTRI CONTROLLI
129agg.2
agg.1
orig.
TITOLO VIII
SANZIONI((Capo IABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO))
130
131
131 bisorig.
131 terorig.
132agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
132 bisagg.2
agg.1
orig.
133agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
((Capo II
ATTIVITÀ DI VIGILANZA))
134orig.
((Capo III
BANCHE E GRUPPI BANCARI))
135orig.
136agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
137agg.2
agg.1
orig.
138agg.1
orig.
((Capo IV
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE))
139agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
140agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
((Capo IV-bis
AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI))
140 bis
((Capo V
ALTRE SANZIONI))
141agg.1
orig.
142orig.
143agg.1
orig.
144agg.21
agg.20
agg.19
agg.18
agg.17
agg.16
agg.15
agg.14
agg.13
agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
144 bisorig.
144 teragg.2
agg.1
orig.
144 ter.1
144 quaterorig.
144 quinquiesorig.
144 sexies
144 septies
144 octies
144 novies
((Capo VI
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE))
145agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
145.1
145.2
145.3
145 bisagg.1
orig.
145 ter
145 quater
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
146orig.
147
148orig.
149
150
150 bisagg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
150 terorig.
150 quater
151
152
153
154
155agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
156agg.1
orig.
157orig.
158orig.
159agg.1
orig.
159 bis
160orig.
161agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
162
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
a-bis) «autorità di risoluzione» indica la Banca d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento, nonché un'autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;
e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;
e-quater) «UIF» indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72;
g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato membro dell'Unione europea;
g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP è stato autorizzato all'esercizio dell'attività;
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi;
h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro dell'Unione europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato dell'Unione europea la cui moneta è l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari.
l-bis) «autorità antiriciclaggio» indica le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;
l-ter) «autorità di vigilanza su base consolidata» indica l'autorità di vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013;
m)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
b) "banca dell'Unione europea": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
c) (("banca di Stato terzo": ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo in cui è autorizzata a prestare una o più attività per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;))
d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU;
d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d);
e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato;
f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento.
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento ("travellers cheques", lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-bis.1) "istituti di moneta elettronica dell'Unione europea": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
h-ter) 'moneta elettronicà: il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
h-quater) 'partecipazionì: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21.
h-sexies) 'istituti di pagamento:' le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
h-septies) 'istituti di pagamento dell'Unione europeà: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attività:
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;
8) servizi di informazione sui conti;
h-octies) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218;
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione europea che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater;
3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti;
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.
3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
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