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DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174 - Normattiva

In breve

Questo decreto legislativo approva il Codice di giustizia contabile, che è un insieme di regole per i processi che riguardano la contabilità pubblica. Include anche norme su come applicare questo codice e quali leggi precedenti vengono abrogate.

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--> --> DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174 ultimo aggiornamento all'atto: 01/04/2026 --> Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00187) note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/2026) (GU n.209 del 07-09-2016 - Suppl. Ordinario n. 41) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Allegato 1 Codice della giustizia contabile ALLEGATO 1 CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILEPARTE IDISPOSIZIONI GENERALITITOLO IPRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONECAPO IPrincipi generali art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6orig. art. 7orig. CAPO II Organi art. 8orig. art. 9orig. art. 10orig. art. 11agg.2 agg.1 orig. art. 12orig. CAPO III Giurisdizione art. 13orig. art. 14 art. 15 art. 16 art. 17orig. CAPO IV Competenza art. 18orig. art. 19 art. 20orig. CAPO V Astensione e ricusazione del giudice art. 21orig. art. 22orig. CAPO VI Ausiliari del giudice art. 23 art. 24 art. 25orig. art. 26 art. 27 TITOLO II PARTI E DIFENSORICAPO IParti e difensori art. 28orig. art. 29orig. art. 30 art. 31 TITOLO III ATTI PROCESSUALICAPO IAtti del processo art. 32 art. 33 art. 34 art. 35 art. 36orig. art. 37orig. TITOLO IV DEI PROVVEDIMENTICAPO IDei provvedimenti art. 38 art. 39orig. art. 40 art. 41 art. 42orig. art. 43orig. art. 44 art. 45 art. 46 art. 47 art. 48 art. 49 art. 50orig. PARTE II GIUDIZI DI RESPONSABILITÀTITOLO IFASE PREPROCESSUALECAPO IDenuncia di danno art. 51orig. art. 52orig. art. 53 art. 54orig. art. 54-bis CAPO II Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti art. 55 art. 56orig. art. 57 art. 58orig. art. 59orig. art. 60orig. art. 61 art. 62orig. art. 63 art. 64orig. art. 65orig. CAPO III Conclusione della fase istruttoria art. 66 art. 67orig. art. 68orig. art. 69orig. art. 70orig. CAPO IV Attività preprocessuali di parte art. 71orig. art. 72orig. TITOLO II AZIONI A TUTELA DELLE RAGIONI DEL CREDITO ERARIALECAPO IAzioni a tutela delle ragioni del credito erariale art. 73 art. 74orig. art. 75orig. art. 76orig. art. 77orig. art. 78orig. art. 79orig. art. 80 art. 81orig. art. 82orig. TITOLO III RITO ORDINARIOCAPO I((Disposizioni generali)) art. 83orig. art. 84orig. art. 85orig. CAPO II Introduzione del giudizio art. 86orig. art. 87 art. 88 art. 89 art. 90 CAPO III Trattazione art. 91orig. art. 92 art. 93 CAPO IV Ammissione e assunzione di mezzi di prova art. 94 art. 95 art. 96 art. 97 art. 98 art. 99 CAPO V Decisione della causa art. 100 art. 101 art. 102 art. 103orig. CAPO VI Incidenti nel processo art. 104 art. 105orig. art. 106orig. art. 107orig. art. 108orig. art. 109 art. 110 art. 111 CAPO VII Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice art. 112 art. 113 TITOLO IV GIUDIZI INNANZI LE SEZIONI RIUNITECAPO IQuestioni di massima e questioni di particolare importanza art. 114orig. art. 115 art. 116 art. 117 CAPO II Regolamenti di competenza art. 118orig. art. 119 art. 120 art. 121 art. 122 CAPO III Giudizi in unico grado art. 123 art. 124orig. art. 125 art. 126 art. 127 art. 128 art. 129 TITOLO V RITI SPECIALICAPO IRito abbreviato art. 130 CAPO II Rito monitorio art. 131 art. 132orig. CAPO III Rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria art. 133orig. art. 134 art. 135 art. 136 PARTE III GIUDIZIO SUI CONTITITOLO IGIUDIZIO SUI CONTICAPO I((Disposizioni generali)) art. 137 art. 138 art. 139 art. 140 CAPO II Giudizio per la resa del conto art. 141orig. art. 142orig. art. 143 art. 144orig. CAPO III Giudizio sul conto art. 145orig. art. 146 art. 147orig. art. 148orig. art. 149orig. art. 150 PARTE IV GIUDIZI PENSIONISTICITITOLO IGIUDIZI PENSIONISTICICAPO I((Disposizioni generali e fase istruttoria)) art. 151orig. art. 152 art. 153 art. 154orig. art. 155orig. art. 156orig. art. 157orig. art. 158orig. art. 159 art. 160orig. art. 160 bis CAPO II Procedimento cautelare art. 161orig. art. 162orig. art. 163 CAPO III Trattazione della causa art. 164orig. art. 165 art. 166 CAPO IV Decisione art. 167orig. art. 168orig. art. 169 CAPO V Appello art. 170orig. art. 171 PARTE V ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTETITOLO IALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTECAPO IDisciplina degli altri giudizi ad istanza di parte art. 172 art. 173orig. art. 174orig. art. 175orig. art. 176 PARTE VI IMPUGNAZIONITITOLO IRIMEDI CONTRO LE DECISIONICAPO IRimedi contro le decisioni - disposizioni generali art. 177 art. 178agg.1 orig. art. 179 art. 180agg.1 orig. art. 181 art. 182orig. art. 183 art. 184 art. 185 art. 186 art. 187 art. 188 CAPO II Appello art. 189 art. 190orig. art. 191 art. 192 art. 193 art. 194 art. 195 art. 196orig. art. 197 art. 198 art. 199orig. CAPO III Opposizione del terzo art. 200 art. 201orig. CAPO IV Revocazione art. 202orig. art. 203orig. art. 204 art. 205 art. 206 CAPO V Ricorso per cassazione art. 207 art. 208 art. 209 art. 210 PARTE VII INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONETITOLO IINTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONECAPO IInterpretazione del titolo giudiziale art. 211 CAPO II Esecuzione delle sentenze di condanna art. 212agg.2 agg.1 orig. art. 213 art. 214orig. art. 215 art. 216 CAPO III Giudizio di ottemperanza art. 217orig. art. 218 PARTE VIII DISPOSIZIONI FINALITITOLO IDISPOSIZIONI FINALICAPO INorma finanziaria art. 219 Tabella A Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile ALLEGATO 2 NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILETITOLO IDISPOSIZIONI GENERALICAPO IDELLE ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO IN GIUDIZIO art. 1 CAPO II DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICESEZIONE IDei consulenti tecnici del giudice art. 2 art. 3orig. SEZIONE II Dei registri di segreteria art. 4orig. SEZIONE III Degli atti dell'ufficiale giudiziario art. 5 TITOLO II DEI FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIOCAPO IDEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E FORMAZIONE DEL FASCICOLO D'UFFICIO art. 6 TITOLO III DELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI E DELLE UDIENZECAPO IDELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI art. 7 CAPO II DELLE UDIENZE art. 8 art. 9 art. 10 CAPO III DELL'ISTRUZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 CAPO IV DELLA DECISIONE art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 CAPO V DEL PROCESSO PENSIONISTICO art. 21 CAPO VI DEL PROCEDIMENTO IN APPELLO art. 22 art. 23 CAPO VII DELL'ESECUZIONE art. 24 art. 25 art. 25 bis Allegato 3 Norme transitorie e abrogazioni ALLEGATO 3 NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI art. 1 art. 2orig. art. 3 art. 4orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  7-10-2016 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2016; Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Approvazione del codice e delle disposizioni connesse 1. È approvato il codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 al presente decreto. 2. Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2 nonché le norme transitorie e le abrogazioni di cui all'allegato 3. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): «Art. 20 (Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di principi generali e assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile; b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione e dell'effettività della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche; c) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonché le funzioni e le attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni; d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo; e) procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'art. 55 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione; g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti principi: 1) specificità e concretezza della notizia di danno; 2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione; 3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva; 4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali; 5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione; 6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione; h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure cautelari; i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche; l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i principi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti: 1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformità ai principi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialità e terzietà del giudice; 2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile; m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonché riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai principi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso; n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dell'art. 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto; o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile; p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità. 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì a: a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e applicabili al rito contabile; b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate; d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale. 4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. 5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il decreto può essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri. 6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». Note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». «Art. 117. - (Omissis). Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (omissis); l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; (omissis).». - Per il testo dell'art. 20 della citata n. 124 del 2015, si veda la nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 (Provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti), convertito, dalla legge 2 giugno 1939, n. 739: «Art. 1. - I provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato oppure alla Corte dei conti, nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dei predetti Consessi in sede consultiva o di controllo, ovvero giurisdizionale, sono adottati previo parere rispettivamente del Consiglio di Stato in adunanza generale o della Corte dei conti a Sezioni riunite.». articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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