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DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO LEGISLATIVO
26
agosto
2016, n. 174
ultimo aggiornamento all'atto: 01/04/2026
-->
Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00187)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2016
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/2026)
(GU n.209 del 07-09-2016 - Suppl. Ordinario n. 41)
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Articoli
1
2
Allegati
Allegato 1 Codice della giustizia contabile
ALLEGATO 1
CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILEPARTE IDISPOSIZIONI GENERALITITOLO IPRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONECAPO IPrincipi generali
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6orig.
art. 7orig.
CAPO II
Organi
art. 8orig.
art. 9orig.
art. 10orig.
art. 11agg.2
agg.1
orig.
art. 12orig.
CAPO III
Giurisdizione
art. 13orig.
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17orig.
CAPO IV
Competenza
art. 18orig.
art. 19
art. 20orig.
CAPO V
Astensione e ricusazione del giudice
art. 21orig.
art. 22orig.
CAPO VI
Ausiliari del giudice
art. 23
art. 24
art. 25orig.
art. 26
art. 27
TITOLO II
PARTI E DIFENSORICAPO IParti e difensori
art. 28orig.
art. 29orig.
art. 30
art. 31
TITOLO III
ATTI PROCESSUALICAPO IAtti del processo
art. 32
art. 33
art. 34
art. 35
art. 36orig.
art. 37orig.
TITOLO IV
DEI PROVVEDIMENTICAPO IDei provvedimenti
art. 38
art. 39orig.
art. 40
art. 41
art. 42orig.
art. 43orig.
art. 44
art. 45
art. 46
art. 47
art. 48
art. 49
art. 50orig.
PARTE II
GIUDIZI DI RESPONSABILITÀTITOLO IFASE PREPROCESSUALECAPO IDenuncia di danno
art. 51orig.
art. 52orig.
art. 53
art. 54orig.
art. 54-bis
CAPO II
Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti
art. 55
art. 56orig.
art. 57
art. 58orig.
art. 59orig.
art. 60orig.
art. 61
art. 62orig.
art. 63
art. 64orig.
art. 65orig.
CAPO III
Conclusione della fase istruttoria
art. 66
art. 67orig.
art. 68orig.
art. 69orig.
art. 70orig.
CAPO IV
Attività preprocessuali di parte
art. 71orig.
art. 72orig.
TITOLO II
AZIONI A TUTELA DELLE RAGIONI DEL CREDITO ERARIALECAPO IAzioni a tutela delle ragioni del credito erariale
art. 73
art. 74orig.
art. 75orig.
art. 76orig.
art. 77orig.
art. 78orig.
art. 79orig.
art. 80
art. 81orig.
art. 82orig.
TITOLO III
RITO ORDINARIOCAPO I((Disposizioni generali))
art. 83orig.
art. 84orig.
art. 85orig.
CAPO II
Introduzione del giudizio
art. 86orig.
art. 87
art. 88
art. 89
art. 90
CAPO III
Trattazione
art. 91orig.
art. 92
art. 93
CAPO IV
Ammissione e assunzione di mezzi di prova
art. 94
art. 95
art. 96
art. 97
art. 98
art. 99
CAPO V
Decisione della causa
art. 100
art. 101
art. 102
art. 103orig.
CAPO VI
Incidenti nel processo
art. 104
art. 105orig.
art. 106orig.
art. 107orig.
art. 108orig.
art. 109
art. 110
art. 111
CAPO VII
Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
art. 112
art. 113
TITOLO IV
GIUDIZI INNANZI LE SEZIONI RIUNITECAPO IQuestioni di massima e questioni di particolare importanza
art. 114orig.
art. 115
art. 116
art. 117
CAPO II
Regolamenti di competenza
art. 118orig.
art. 119
art. 120
art. 121
art. 122
CAPO III
Giudizi in unico grado
art. 123
art. 124orig.
art. 125
art. 126
art. 127
art. 128
art. 129
TITOLO V
RITI SPECIALICAPO IRito abbreviato
art. 130
CAPO II
Rito monitorio
art. 131
art. 132orig.
CAPO III
Rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria
art. 133orig.
art. 134
art. 135
art. 136
PARTE III
GIUDIZIO SUI CONTITITOLO IGIUDIZIO SUI CONTICAPO I((Disposizioni generali))
art. 137
art. 138
art. 139
art. 140
CAPO II
Giudizio per la resa del conto
art. 141orig.
art. 142orig.
art. 143
art. 144orig.
CAPO III
Giudizio sul conto
art. 145orig.
art. 146
art. 147orig.
art. 148orig.
art. 149orig.
art. 150
PARTE IV
GIUDIZI PENSIONISTICITITOLO IGIUDIZI PENSIONISTICICAPO I((Disposizioni generali e fase istruttoria))
art. 151orig.
art. 152
art. 153
art. 154orig.
art. 155orig.
art. 156orig.
art. 157orig.
art. 158orig.
art. 159
art. 160orig.
art. 160 bis
CAPO II
Procedimento cautelare
art. 161orig.
art. 162orig.
art. 163
CAPO III
Trattazione della causa
art. 164orig.
art. 165
art. 166
CAPO IV
Decisione
art. 167orig.
art. 168orig.
art. 169
CAPO V
Appello
art. 170orig.
art. 171
PARTE V
ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTETITOLO IALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTECAPO IDisciplina degli altri giudizi ad istanza di parte
art. 172
art. 173orig.
art. 174orig.
art. 175orig.
art. 176
PARTE VI
IMPUGNAZIONITITOLO IRIMEDI CONTRO LE DECISIONICAPO IRimedi contro le decisioni - disposizioni generali
art. 177
art. 178agg.1
orig.
art. 179
art. 180agg.1
orig.
art. 181
art. 182orig.
art. 183
art. 184
art. 185
art. 186
art. 187
art. 188
CAPO II
Appello
art. 189
art. 190orig.
art. 191
art. 192
art. 193
art. 194
art. 195
art. 196orig.
art. 197
art. 198
art. 199orig.
CAPO III
Opposizione del terzo
art. 200
art. 201orig.
CAPO IV
Revocazione
art. 202orig.
art. 203orig.
art. 204
art. 205
art. 206
CAPO V
Ricorso per cassazione
art. 207
art. 208
art. 209
art. 210
PARTE VII
INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONETITOLO IINTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONECAPO IInterpretazione del titolo giudiziale
art. 211
CAPO II
Esecuzione delle sentenze di condanna
art. 212agg.2
agg.1
orig.
art. 213
art. 214orig.
art. 215
art. 216
CAPO III
Giudizio di ottemperanza
art. 217orig.
art. 218
PARTE VIII
DISPOSIZIONI FINALITITOLO IDISPOSIZIONI FINALICAPO INorma finanziaria
art. 219
Tabella A
Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile
ALLEGATO 2
NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILETITOLO IDISPOSIZIONI GENERALICAPO IDELLE ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO IN GIUDIZIO
art. 1
CAPO II
DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICESEZIONE IDei consulenti tecnici del giudice
art. 2
art. 3orig.
SEZIONE II
Dei registri di segreteria
art. 4orig.
SEZIONE III
Degli atti dell'ufficiale giudiziario
art. 5
TITOLO II
DEI FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIOCAPO IDEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E FORMAZIONE DEL FASCICOLO D'UFFICIO
art. 6
TITOLO III
DELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI E DELLE UDIENZECAPO IDELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI
art. 7
CAPO II
DELLE UDIENZE
art. 8
art. 9
art. 10
CAPO III
DELL'ISTRUZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
art. 15
art. 16
CAPO IV
DELLA DECISIONE
art. 17
art. 18
art. 19
art. 20
CAPO V
DEL PROCESSO PENSIONISTICO
art. 21
CAPO VI
DEL PROCEDIMENTO IN APPELLO
art. 22
art. 23
CAPO VII
DELL'ESECUZIONE
art. 24
art. 25
art. 25 bis
Allegato 3 Norme transitorie e abrogazioni
ALLEGATO 3
NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI
art. 1
art. 2orig.
art. 3
art. 4orig.
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Testo in vigore dal: 7-10-2016
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2016;
Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Approvazione del codice e delle disposizioni connesse
1. È approvato il codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2 nonché le norme transitorie e le abrogazioni di cui all'allegato 3.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 20 (Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di principi generali e assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;
b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione e dell'effettività della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche;
c) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonché le funzioni e le attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni;
d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo;
e) procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'art. 55 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione;
g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti principi:
1) specificità e concretezza della notizia di danno;
2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione;
3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva;
4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali;
5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;
6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione;
h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure cautelari;
i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche;
l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i principi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti:
1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformità ai principi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialità e terzietà del giudice;
2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile;
m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonché riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai principi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;
n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dell'art. 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto;
o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile;
p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì a:
a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e applicabili al rito contabile;
b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate;
d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale.
4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.
5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il decreto può essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
«Art. 117. - (Omissis).
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(omissis);
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
(omissis).».
- Per il testo dell'art. 20 della citata n. 124 del 2015, si veda la nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 (Provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti), convertito, dalla legge 2 giugno 1939, n. 739:
«Art. 1. - I provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato oppure alla Corte dei conti, nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dei predetti Consessi in sede consultiva o di controllo, ovvero giurisdizionale, sono adottati previo parere rispettivamente del Consiglio di Stato in adunanza generale o della Corte dei conti a Sezioni riunite.».
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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.