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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16
dicembre
1992, n. 495
ultimo aggiornamento all'atto: 24/02/2025
-->
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada.
note:
Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2025)
(GU n.303 del 28-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 134)
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Articoli
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI§ 1. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE(Artt. 1-3 Codice della Strada)
1
2orig.
3orig.
4orig.
5orig.
§ 2. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA CIRCOLAZIONE
(Artt. 5 - 6 Codice della Strada)
6orig.
7agg.1
orig.
8
§ 3. VEICOLI ECCEZIONALI E VEICOLI ADIBITI
A TRASPORTI ECCEZIONALI(Art. 10 Codice della Strada)
9agg.1
orig.
10agg.1
orig.
11agg.1
orig.
12agg.1
orig.
13agg.2
agg.1
orig.
14agg.1
orig.
15agg.1
orig.
16agg.3
agg.2
agg.1
orig.
17agg.1
orig.
18agg.1
orig.
19orig.
20orig.
§ 4. SERVIZI DI POLIZIA STRADALE
(Artt. 11-12 Codice della Strada)
21orig.
22orig.
23orig.
24orig.
25orig.
Titolo II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADECapo I§ ((1. ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE STRADE E FASCE DI RISPETTO (Artt. 14 - 18 Codice della Strada) ))
26agg.1
orig.
27
28orig.
§ 2. INSTALLAZIONE DI OPERE
E CANTIERI ED APERTURA DI ACCESSI SULLE STRADE(Artt. 20-22 Codice della Strada)
29orig.
30orig.
31
32orig.
33
34orig.
35orig.
36orig.
37
38orig.
39orig.
40
41
42orig.
43
44orig.
45orig.
46orig.
§ 3. PUBBLICITÀ SULLE STRADE E SUI VEICOLI
(Art. 23 Codice della Strada)
47orig.
48orig.
49orig.
50orig.
51orig.
52orig.
53orig.
54orig.
55orig.
56orig.
57agg.2
agg.1
orig.
58orig.
59orig.
§ 4. PERTINENZE, ATTRAVERSAMENTI
E CONDOTTA DELLE ACQUE(Artt. 24-33 Codice della Strada)
60orig.
61orig.
62
63orig.
64
65orig.
66agg.1
orig.
67orig.
68
69orig.
70
71
§ 5. ONERI SUPPLEMENTARI
(Art. 34 Codice della Strada)
72agg.1
orig.
Capo II
§ 1. COMPETENZE(Art. 35 Codice della Strada)
73
§ 2. LA SEGNALETICA IN GENERALE
(Artt. 37-38 Codice della Strada)
74orig.
75
76
§ 3. LA SEGNALETICA VERTICALE
(Art. 39 Codice della Strada)A) Segnali verticali in generale
77orig.
78
79orig.
80orig.
81orig.
82orig.
83orig.
B) Segnali di pericolo
84orig.
85
86
87orig.
88orig.
89
90
91
92orig.
93orig.
94
95
96
97
98
99orig.
100
101
102
103
C) Segnali di prescrizione
104orig.
a) Segnali di precedenza
105
106
107
108
109
110orig.
111
112orig.
113
114
b) Segnali di divieto
115
116
117orig.
118orig.
119orig.
120orig.
c) Segnali di obbligo
121
122agg.1
orig.
123
D) Segnali di indicazione
(Art. 39 Codice della Strada)
124orig.
125orig.
126orig.
127orig.
128orig.
129
130
131orig.
132
133
134orig.
135agg.1
orig.
136orig.
§ 4. LA SEGNALETICA ORIZZONTALE
(Art. 40 Codice della Strada)
137orig.
138orig.
139orig.
140
141orig.
142
143
144orig.
145
146orig.
147
148orig.
149orig.
150
151
152orig.
153orig.
154orig.
155
§ 5. SEGNALI LUMINOSI
(Art. 41 Codice della Strada)
156
157
158
159orig.
160orig.
161
162
163orig.
164
165orig.
166orig.
167
168
169orig.
170orig.
171
§ 6. SEGNALI COMPLEMENTARI
(Art. 42 Codice della Strada)
172
173
174orig.
175
176orig.
177
178orig.
179orig.
180orig.
§ 7. SEGNALI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICO
(Art. 43 Codice della Strada)
181
182
183
§ 8. SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO
(Art. 44 Codice della Strada)
184orig.
185
186
187
188
189
190
191orig.
§ 9 - CONTROLLI ED OMOLOGAZIONI
(Art. 45 Codice della Strada)
192agg.1
orig.
193orig.
194orig.
195orig.
Titolo III
DEI VEICOLICAPO IDEI VEICOLI IN GENERALE
196orig.
197
198orig.
199orig.
200
201orig.
202agg.1
orig.
203orig.
204orig.
205
206orig.
207orig.
208
209orig.
210
211orig.
212
213
214orig.
215orig.
216
217orig.
218
219orig.
CAPO II
DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE,SLITTE E VELOCIPEDI
220
221
222
223orig.
224orig.
225orig.
226agg.1
orig.
CAPO III
VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHISez. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTOE ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE§ 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, DI EQUIPAGGIAMENTOE DI IDENTIFICAZIONE(Artt. 71-74 Codice della Strada)
227orig.
228
229orig.
230orig.
231orig.
232
233orig.
§ 2. CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE
ED OMOLOGAZIONE(Artt. 76-79 Codice della Strada)
234
235orig.
236orig.
237
§ 3. REVISIONI
(Art. 80-81 Codice della Strada)
238
239agg.2
agg.1
orig.
240agg.3
agg.2
agg.1
orig.
241agg.1
orig.
242orig.
Sez. II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI
243orig.
244orig.
Sez. III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
§ 1. FORMALITÀ PER LA CIRCOLAZIONEDI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI (Artt. 93-99 Codice della Strada)
245orig.
246orig.
247agg.2
agg.1
orig.
247 bis
248orig.
249agg.1
orig.
250agg.1
orig.
251orig.
252agg.2
agg.1
orig.
253
254orig.
255orig.
§ 2. TARGHE
(Artt. 100-102 Codice della Strada)
256agg.3
agg.2
agg.1
orig.
257
258agg.3
agg.2
agg.1
orig.
259agg.2
agg.1
orig.
260agg.3
agg.2
agg.1
orig.
261orig.
262
263orig.
§ 3. CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE
(Art. 103 Codice della Strada)
264agg.1
orig.
CAPO IV
CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINEAGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI§ 1. DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONEDI MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI(Artt. 104-105 Codice della Strada)
265orig.
266orig.
267
268agg.1
orig.
§ 2. COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
DELLE MACCHINE AGRICOLE(Art. 106 Codice della Strada)
269
270
271
272
273
274
275orig.
276
277
278
279
280orig.
281
282orig.
283orig.
284
285
286
287
288
289
§ 3. CERTIFICATI DI IDONEITà E DI OMOLOGAZIONE,
CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE(Artt. 107-110 Codice della Strada)
290
291orig.
292
293
294orig.
§ 4. REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE
(Art. 111 Codice della Strada)
295
§ 5. CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI
(Art. 114 Codice della Strada)
296orig.
297
298
299orig.
300
301
302
303orig.
304
305orig.
306orig.
Titolo IV
GUIDA DEI VEICOLIE CONDUZIONE DEGLI ANIMALI§ 1. PATENTE DI GUIDA(Artt. 115-121 Codice della Strada)A) Disposizioni generali sulla patente e sul CAP (Artt. da 115 a 118 Codice della Strada)
307
308orig.
309orig.
310agg.1
orig.
311orig.
312orig.
313agg.2
agg.1
orig.
314orig.
315agg.1
orig.
316orig.
317orig.
318orig.
B) Requisiti per il rilascio della patente di guida (Artt. da 119 a
121 Codice della Strada)
319orig.
320
321orig.
322orig.
323
324orig.
325orig.
326orig.
327agg.1
orig.
328orig.
329orig.
330agg.2
agg.1
orig.
331agg.1
orig.
332agg.1
orig.
333orig.
§ 2 - AUTOSCUOLE
(Artt. 122-123 Codice della Strada)
334
335orig.
336
337orig.
§ 3 - ALTRE DISPOSIZIONI
(Artt. 127-139 Codice della Strada)
338agg.1
orig.
339
340orig.
341
Titolo V
NORME DI COMPORTAMENTO§ 1 - LIMITAZIONI DELLA VELOCITÀ(Artt. 141-142 Codice della Strada)
342
343
344orig.
345orig.
§2 - COMPORTAMENTI RIGUARDANTI
LA MARCIA DEI VEICOLI(Artt. 144-155 Codice della Strada)
346
347
348
349
350
§ 3 - ARRESTI, SOSTE E FERMATE DEI VEICOLI
(Artt. 157-163 Codice della Strada)
351
352orig.
353
354agg.1
orig.
355orig.
356
357orig.
358orig.
359
360orig.
§ 4 - CARICHI SPORGENTI
E TRASPORTO MERCI PERICOLOSE(Artt. 163-168 Codice della Strada)
361agg.1
orig.
362
363
364orig.
365orig.
366
367
368
369orig.
370
§ 5 - ALTRI COMPORTAMENTI
(Artt. 169-173 Codice della Strada)
371
§ 6 - CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE
(Artt. 175-176 Codice della Strada)
372orig.
373agg.1
orig.
374
§ 7 - (( VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON
CRONOTACHIGRAFO
- POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA (Artt. 178 - 180 Codice della Strada) ))
375orig.
376orig.
§ 8 - CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI
(Art. 182 Codice della Strada)
377orig.
§ 9 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN
(Art. 185 Codice della Strada)
378orig.
§ 10 - CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
DEDITE ALL'ALCOOL E DEGLI INVALIDI(Artt. 186-188 Codice della Strada)
379orig.
380orig.
381agg.2
agg.1
orig.
Titolo VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICEDELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONICAPO IDEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVIE DELLE RELATIVE SANZIONISez. I. DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONIAMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME.(Artt. 196-208 Codice della Strada)
382
383
384orig.
385
386
387
388
389orig.
390
391orig.
392
393agg.1
orig.
Sez. II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE
A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE(Artt. 213-218 Codice della Strada)
394orig.
395orig.
396orig.
397agg.1
orig.
398orig.
399orig.
400
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIECAPO IDISPOSIZIONI FINALI(Artt. 226-231 Codice della Strada)
401
402agg.1
orig.
403
404
405orig.
406orig.
CAPO
IIDISPOSIZIONITRANSITORIE(Artt. 232-240 Codice della Strada)
407
408
Allegati
Appendici al Titolo I
Appendici al Titolo Iorig.
Appendici al Titolo III
Appendici al Titolo IIIagg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Appendici al Titolo IV
Appendici al Titolo IVagg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Allegati
Allegatiagg.27
agg.26
agg.25
agg.24
agg.23
agg.22
agg.21
agg.20
agg.19
agg.18
agg.17
agg.16
agg.15
agg.14
agg.13
agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Relazione annuale)
1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base di specifici rapporti e indagini, riguardanti i diversi profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale è trasmessa alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I rapporti e le indagini sono elaborati dai ministeri, anche avvalendosi dell'apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche e private, particolarmente qualificate nel settore.
2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro il 30 aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che fa conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni dall'invio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO
Nota al titolo:
- Le disposizioni del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) sono pubblicate nel suppl. ord. n. 79 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992.
Note alle premesse
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) è il seguente:
"Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'art. 1 il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'art. 19- bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli".
- Il testo dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavori dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.