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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 - Normattiva

In breve

Questo decreto è il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, entrato in vigore il 1° gennaio 1993. Stabilisce le norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni del Codice della Strada.

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--> --> DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 ultimo aggiornamento all'atto: 24/02/2025 --> Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2025) (GU n.303 del 28-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 134) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI§ 1. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE(Artt. 1-3 Codice della Strada) 1 2orig. 3orig. 4orig. 5orig. § 2. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA CIRCOLAZIONE (Artt. 5 - 6 Codice della Strada) 6orig. 7agg.1 orig. 8 § 3. VEICOLI ECCEZIONALI E VEICOLI ADIBITI A TRASPORTI ECCEZIONALI(Art. 10 Codice della Strada) 9agg.1 orig. 10agg.1 orig. 11agg.1 orig. 12agg.1 orig. 13agg.2 agg.1 orig. 14agg.1 orig. 15agg.1 orig. 16agg.3 agg.2 agg.1 orig. 17agg.1 orig. 18agg.1 orig. 19orig. 20orig. § 4. SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (Artt. 11-12 Codice della Strada) 21orig. 22orig. 23orig. 24orig. 25orig. Titolo II COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADECapo I§ ((1. ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE STRADE E FASCE DI RISPETTO (Artt. 14 - 18 Codice della Strada) )) 26agg.1 orig. 27 28orig. § 2. INSTALLAZIONE DI OPERE E CANTIERI ED APERTURA DI ACCESSI SULLE STRADE(Artt. 20-22 Codice della Strada) 29orig. 30orig. 31 32orig. 33 34orig. 35orig. 36orig. 37 38orig. 39orig. 40 41 42orig. 43 44orig. 45orig. 46orig. § 3. PUBBLICITÀ SULLE STRADE E SUI VEICOLI (Art. 23 Codice della Strada) 47orig. 48orig. 49orig. 50orig. 51orig. 52orig. 53orig. 54orig. 55orig. 56orig. 57agg.2 agg.1 orig. 58orig. 59orig. § 4. PERTINENZE, ATTRAVERSAMENTI E CONDOTTA DELLE ACQUE(Artt. 24-33 Codice della Strada) 60orig. 61orig. 62 63orig. 64 65orig. 66agg.1 orig. 67orig. 68 69orig. 70 71 § 5. ONERI SUPPLEMENTARI (Art. 34 Codice della Strada) 72agg.1 orig. Capo II § 1. COMPETENZE(Art. 35 Codice della Strada) 73 § 2. LA SEGNALETICA IN GENERALE (Artt. 37-38 Codice della Strada) 74orig. 75 76 § 3. LA SEGNALETICA VERTICALE (Art. 39 Codice della Strada)A) Segnali verticali in generale 77orig. 78 79orig. 80orig. 81orig. 82orig. 83orig. B) Segnali di pericolo 84orig. 85 86 87orig. 88orig. 89 90 91 92orig. 93orig. 94 95 96 97 98 99orig. 100 101 102 103 C) Segnali di prescrizione 104orig. a) Segnali di precedenza 105 106 107 108 109 110orig. 111 112orig. 113 114 b) Segnali di divieto 115 116 117orig. 118orig. 119orig. 120orig. c) Segnali di obbligo 121 122agg.1 orig. 123 D) Segnali di indicazione (Art. 39 Codice della Strada) 124orig. 125orig. 126orig. 127orig. 128orig. 129 130 131orig. 132 133 134orig. 135agg.1 orig. 136orig. § 4. LA SEGNALETICA ORIZZONTALE (Art. 40 Codice della Strada) 137orig. 138orig. 139orig. 140 141orig. 142 143 144orig. 145 146orig. 147 148orig. 149orig. 150 151 152orig. 153orig. 154orig. 155 § 5. SEGNALI LUMINOSI (Art. 41 Codice della Strada) 156 157 158 159orig. 160orig. 161 162 163orig. 164 165orig. 166orig. 167 168 169orig. 170orig. 171 § 6. SEGNALI COMPLEMENTARI (Art. 42 Codice della Strada) 172 173 174orig. 175 176orig. 177 178orig. 179orig. 180orig. § 7. SEGNALI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICO (Art. 43 Codice della Strada) 181 182 183 § 8. SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (Art. 44 Codice della Strada) 184orig. 185 186 187 188 189 190 191orig. § 9 - CONTROLLI ED OMOLOGAZIONI (Art. 45 Codice della Strada) 192agg.1 orig. 193orig. 194orig. 195orig. Titolo III DEI VEICOLICAPO IDEI VEICOLI IN GENERALE 196orig. 197 198orig. 199orig. 200 201orig. 202agg.1 orig. 203orig. 204orig. 205 206orig. 207orig. 208 209orig. 210 211orig. 212 213 214orig. 215orig. 216 217orig. 218 219orig. CAPO II DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE,SLITTE E VELOCIPEDI 220 221 222 223orig. 224orig. 225orig. 226agg.1 orig. CAPO III VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHISez. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTOE ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE§ 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, DI EQUIPAGGIAMENTOE DI IDENTIFICAZIONE(Artt. 71-74 Codice della Strada) 227orig. 228 229orig. 230orig. 231orig. 232 233orig. § 2. CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE ED OMOLOGAZIONE(Artt. 76-79 Codice della Strada) 234 235orig. 236orig. 237 § 3. REVISIONI (Art. 80-81 Codice della Strada) 238 239agg.2 agg.1 orig. 240agg.3 agg.2 agg.1 orig. 241agg.1 orig. 242orig. Sez. II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI 243orig. 244orig. Sez. III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE § 1. FORMALITÀ PER LA CIRCOLAZIONEDI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI (Artt. 93-99 Codice della Strada) 245orig. 246orig. 247agg.2 agg.1 orig. 247 bis 248orig. 249agg.1 orig. 250agg.1 orig. 251orig. 252agg.2 agg.1 orig. 253 254orig. 255orig. § 2. TARGHE (Artt. 100-102 Codice della Strada) 256agg.3 agg.2 agg.1 orig. 257 258agg.3 agg.2 agg.1 orig. 259agg.2 agg.1 orig. 260agg.3 agg.2 agg.1 orig. 261orig. 262 263orig. § 3. CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE (Art. 103 Codice della Strada) 264agg.1 orig. CAPO IV CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINEAGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI§ 1. DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONEDI MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI(Artt. 104-105 Codice della Strada) 265orig. 266orig. 267 268agg.1 orig. § 2. COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE(Art. 106 Codice della Strada) 269 270 271 272 273 274 275orig. 276 277 278 279 280orig. 281 282orig. 283orig. 284 285 286 287 288 289 § 3. CERTIFICATI DI IDONEITà E DI OMOLOGAZIONE, CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE(Artt. 107-110 Codice della Strada) 290 291orig. 292 293 294orig. § 4. REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE (Art. 111 Codice della Strada) 295 § 5. CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI (Art. 114 Codice della Strada) 296orig. 297 298 299orig. 300 301 302 303orig. 304 305orig. 306orig. Titolo IV GUIDA DEI VEICOLIE CONDUZIONE DEGLI ANIMALI§ 1. PATENTE DI GUIDA(Artt. 115-121 Codice della Strada)A) Disposizioni generali sulla patente e sul CAP (Artt. da 115 a 118 Codice della Strada) 307 308orig. 309orig. 310agg.1 orig. 311orig. 312orig. 313agg.2 agg.1 orig. 314orig. 315agg.1 orig. 316orig. 317orig. 318orig. B) Requisiti per il rilascio della patente di guida (Artt. da 119 a 121 Codice della Strada) 319orig. 320 321orig. 322orig. 323 324orig. 325orig. 326orig. 327agg.1 orig. 328orig. 329orig. 330agg.2 agg.1 orig. 331agg.1 orig. 332agg.1 orig. 333orig. § 2 - AUTOSCUOLE (Artt. 122-123 Codice della Strada) 334 335orig. 336 337orig. § 3 - ALTRE DISPOSIZIONI (Artt. 127-139 Codice della Strada) 338agg.1 orig. 339 340orig. 341 Titolo V NORME DI COMPORTAMENTO§ 1 - LIMITAZIONI DELLA VELOCITÀ(Artt. 141-142 Codice della Strada) 342 343 344orig. 345orig. §2 - COMPORTAMENTI RIGUARDANTI LA MARCIA DEI VEICOLI(Artt. 144-155 Codice della Strada) 346 347 348 349 350 § 3 - ARRESTI, SOSTE E FERMATE DEI VEICOLI (Artt. 157-163 Codice della Strada) 351 352orig. 353 354agg.1 orig. 355orig. 356 357orig. 358orig. 359 360orig. § 4 - CARICHI SPORGENTI E TRASPORTO MERCI PERICOLOSE(Artt. 163-168 Codice della Strada) 361agg.1 orig. 362 363 364orig. 365orig. 366 367 368 369orig. 370 § 5 - ALTRI COMPORTAMENTI (Artt. 169-173 Codice della Strada) 371 § 6 - CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE (Artt. 175-176 Codice della Strada) 372orig. 373agg.1 orig. 374 § 7 - (( VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON CRONOTACHIGRAFO - POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA (Artt. 178 - 180 Codice della Strada) )) 375orig. 376orig. § 8 - CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI (Art. 182 Codice della Strada) 377orig. § 9 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN (Art. 185 Codice della Strada) 378orig. § 10 - CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE DEDITE ALL'ALCOOL E DEGLI INVALIDI(Artt. 186-188 Codice della Strada) 379orig. 380orig. 381agg.2 agg.1 orig. Titolo VI DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICEDELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONICAPO IDEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVIE DELLE RELATIVE SANZIONISez. I. DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONIAMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME.(Artt. 196-208 Codice della Strada) 382 383 384orig. 385 386 387 388 389orig. 390 391orig. 392 393agg.1 orig. Sez. II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE(Artt. 213-218 Codice della Strada) 394orig. 395orig. 396orig. 397agg.1 orig. 398orig. 399orig. 400 Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIECAPO IDISPOSIZIONI FINALI(Artt. 226-231 Codice della Strada) 401 402agg.1 orig. 403 404 405orig. 406orig. CAPO IIDISPOSIZIONITRANSITORIE(Artt. 232-240 Codice della Strada) 407 408 Allegati Appendici al Titolo I Appendici al Titolo Iorig. Appendici al Titolo III Appendici al Titolo IIIagg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Appendici al Titolo IV Appendici al Titolo IVagg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Allegati Allegatiagg.27 agg.26 agg.25 agg.24 agg.23 agg.22 agg.21 agg.20 agg.19 agg.18 agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal:  1-1-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992; Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 (Relazione annuale) 1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base di specifici rapporti e indagini, riguardanti i diversi profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale è trasmessa alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I rapporti e le indagini sono elaborati dai ministeri, anche avvalendosi dell'apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche e private, particolarmente qualificate nel settore. 2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro il 30 aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che fa conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni dall'invio. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Nota al titolo: - Le disposizioni del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) sono pubblicate nel suppl. ord. n. 79 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992. Note alle premesse - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) è il seguente: "Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'art. 1 il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'art. 19- bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111. 2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada. 3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli". - Il testo dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavori dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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