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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 387 - Normattiva
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11
maggio
1979, n. 387
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.
(GU n.228 del 21-08-1979)
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Testo in vigore dal: 5-9-1979
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dall'autorità accademica dell'Università anzidetta;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:
la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio muta denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale;
la scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia;
la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia.
Gli articoli 237 e 238, relativi alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in odontostomatologia
Art. 237. - Presso l'istituto di clinica odontoiatrica è istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono particolarmente dedicarsi all'esercizio della odontostomatologia.
Direttore della scuola è il professore titolare della cattedra di clinica odontoiatrica.
Art. 238. - Il numero massimo di allievi iscrivibili è di settantacinque complessivamente per l'intero corso degli studi.
La durata del corso di studi è di tre anni.
Le vacanze sono conformi al calendario universitario con un solo mese completo estivo (agosto).
Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti.
Gli articoli 239 e 243, relativi alla predetta scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Gli articoli 299, 300 e 301, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
Art. 299. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specializzazione in medicina del lavoro.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di quaranta complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 300. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
igiene del lavoro I;
fisiologia del lavoro ed ergonomia I;
tecnologia industriale;
statistica medica e biometria;
tecniche di laboratorio.
2° Anno:
patologia e clinica delle malattie del lavoro I;
igiene del lavoro II;
fisiologia del lavoro ed ergonomia II;
psicologia del lavoro;
tossicologia industriale.
3° Anno:
patologia e clinica delle malattie del lavoro II;
prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I;
epidemiologia delle malattie da lavoro;
radiobiologia e radioprotezione;
dermatologia professionale.
4° Anno:
patologia e clinica delle malattie da lavoro III;
prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II;
pronto soccorso;
medicina legale e delle assicurazioni;
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.
Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo anno.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.
Art. 301 - Per quanto concerne l'ammissione alla scuola, la frequenza e le modalità per il superamento dagli esami di profitto e di diploma, vedansi le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplata dal presente statuto.
Gli articoli 308 e 312, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 308. - La durata del corso di studi è di quattro anni.
Il numero massimo degli iscritti non può essere superiore a venti per l'intero corso di studi.
Art. 312. - Per ottenere l'iscrizione al secondo, al terzo ed al quarto anno di specializzazione, gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile, il cui esame va sostenuto al quarto anno.
Per conseguire il diploma di specializzazione in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile.
L'art. 316, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 316. - Presso l'istituto scientifico di medicina interna è istituita la scuola di specializzazione in ematologia generale, la quale ha lo scopo di conferire adeguata preparazione teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma rilasciato dalla scuola stessa.
La scuola ha durata di tre anni.
Il numero massimo degli iscritti è di trentacinque complessivamente per i tre anni.
L'art. 318, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in ematologia generale, è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Gli articoli 362, 363 e 364, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria che muta denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia
Art. 362. - La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna e conferisce il diploma di specializzazione in geriatria e gerontologia.
Art. 363. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di 4 anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di trentasei complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 364. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
farmacologia;
principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore;
anatomia ed istologia patologica I;
biologia della senescenza I;
fisiopatologia I;
geriatria sociale I;
semeiotica I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I. 2° Anno:
principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria;
anatomia ed istologia patologica II;
biologia della senescenza II;
fisiopatologia II;
geriatria sociale II;
semeiotica II;
radiologia e radioterapia I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II. 3° Anno:
neurologia;
principi e tecniche della riabilitazione neurologica;
psicologia;
radiologia e radioterapia II;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III; clinica geriatrica I;
terapia medica I;
pratica geriatrica extraospedaliera I.
4° Anno:
chirurgia geriatrica;
formazione degli operatori geriatrici;
principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori;
principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia;
psicogeriatria;
clinica geriatrica II;
terapia medica II;
pratica geriatrica extraospedaliera II.
Per quanto attiene all'ammissione alla scuola, la frequenza e le modalità per il superamento degli esami annuali e di diploma, vedansi le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplate dal presente statuto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1979
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato
alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979 Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 191
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dall'autorità accademica dell'Università anzidetta;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:
la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio muta denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale;
la scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia;
la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia.
Gli articoli 237 e 238, relativi alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in odontostomatologia
Art. 237. - Presso l'istituto di clinica odontoiatrica è istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono particolarmente dedicarsi all'esercizio della odontostomatologia.
Direttore della scuola è il professore titolare della cattedra di clinica odontoiatrica.
Art. 238. - Il numero massimo di allievi iscrivibili è di settantacinque complessivamente per l'intero corso degli studi.
La durata del corso di studi è di tre anni.
Le vacanze sono conformi al calendario universitario con un solo mese completo estivo (agosto).
Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti.
Gli articoli 239 e 243, relativi alla predetta scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Gli articoli 299, 300 e 301, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
Art. 299. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specializzazione in medicina del lavoro.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di quaranta complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 300. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
igiene del lavoro I;
fisiologia del lavoro ed ergonomia I;
tecnologia industriale;
statistica medica e biometria;
tecniche di laboratorio.
2° Anno:
patologia e clinica delle malattie del lavoro I;
igiene del lavoro II;
fisiologia del lavoro ed ergonomia II;
psicologia del lavoro;
tossicologia industriale.
3° Anno:
patologia e clinica delle malattie del lavoro II;
prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I;
epidemiologia delle malattie da lavoro;
radiobiologia e radioprotezione;
dermatologia professionale.
4° Anno:
patologia e clinica delle malattie da lavoro III;
prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II;
pronto soccorso;
medicina legale e delle assicurazioni;
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.
Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo anno.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.
Art. 301 - Per quanto concerne l'ammissione alla scuola, la frequenza e le modalità per il superamento dagli esami di profitto e di diploma, vedansi le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplata dal presente statuto.
Gli articoli 308 e 312, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 308. - La durata del corso di studi è di quattro anni.
Il numero massimo degli iscritti non può essere superiore a venti per l'intero corso di studi.
Art. 312. - Per ottenere l'iscrizione al secondo, al terzo ed al quarto anno di specializzazione, gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile, il cui esame va sostenuto al quarto anno.
Per conseguire il diploma di specializzazione in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile.
L'art. 316, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 316. - Presso l'istituto scientifico di medicina interna è istituita la scuola di specializzazione in ematologia generale, la quale ha lo scopo di conferire adeguata preparazione teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma rilasciato dalla scuola stessa.
La scuola ha durata di tre anni.
Il numero massimo degli iscritti è di trentacinque complessivamente per i tre anni.
L'art. 318, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in ematologia generale, è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Gli articoli 362, 363 e 364, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria che muta denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia
Art. 362. - La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna e conferisce il diploma di specializzazione in geriatria e gerontologia.
Art. 363. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di 4 anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di trentasei complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 364. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
farmacologia;
principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore;
anatomia ed istologia patologica I;
biologia della senescenza I;
fisiopatologia I;
geriatria sociale I;
semeiotica I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I. 2° Anno:
principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria;
anatomia ed istologia patologica II;
biologia della senescenza II;
fisiopatologia II;
geriatria sociale II;
semeiotica II;
radiologia e radioterapia I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II. 3° Anno:
neurologia;
principi e tecniche della riabilitazione neurologica;
psicologia;
radiologia e radioterapia II;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III; clinica geriatrica I;
terapia medica I;
pratica geriatrica extraospedaliera I.
4° Anno:
chirurgia geriatrica;
formazione degli operatori geriatrici;
principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori;
principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia;
psicogeriatria;
clinica geriatrica II;
terapia medica II;
pratica geriatrica extraospedaliera II.
Per quanto attiene all'ammissione alla scuola, la frequenza e le modalità per il superamento degli esami annuali e di diploma, vedansi le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplate dal presente statuto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1979
PERTINI SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 191
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