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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 384 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28
novembre
1990, n. 384
ultimo aggiornamento all'atto: 05/04/1995
-->
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il
personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
n. 68.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
(GU n.295 del 19-12-1990 - Suppl. Ordinario n. 84)
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1
Parte prima
COMPARTO SANITÀTitolo PrimoDISPOSIZIONI GENERALICapo IIRAPPORTI CON L'UTENZASezione ICITTADINO UTENTE
2
Parte prima
COMPARTO SANITÀTitolo PrimoDISPOSIZIONI GENERALICapo IIRAPPORTI CON L'UTENZASezione IINORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
3
4
Parte prima
COMPARTO SANITÀTitolo PrimoDISPOSIZIONI GENERALICapo IIICONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEICONFLITTI
5
6
7
Parte prima
COMPARTO SANITÀTitolo SecondoPROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVOROCapo IORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
8
9
10
Parte prima
COMPARTO SANITÀTitolo SecondoPROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVOROCapo IIMOBILITÀ
11orig.
12
13
14
15
16
17
Parte prima
COMPARTO SANITÀTitolo TerzoDIRITTI - DOVERI - RESPONSABILITÀ E PROFILICapo INORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE
18
19
20orig.
21
22orig.
23
24
Parte prima
COMPARTO SANITÀTitolo TerzoDIRITTI - DOVERI - RESPONSABILITÀ E PROFILICapo IIRELAZIONI SINDACALI
25
26
27agg.1
orig.
28orig.
29orig.
30orig.
31
32
33
34
35
36
37
38
Parte prima
COMPARTO SANITÀTitolo TerzoDIRITTI - DOVERI - RESPONSABILITÀ E PROFILICapo IIIORDINAMENTO PROFESSIONALE
39
40orig.
Parte prima
COMPARTO SANITÀTitolo quartoTRATTAMENTO ECONOMICOCapo ISTIPENDI
41orig.
42orig.
43
Parte prima
COMPARTO SANITÀTitolo quartoTRATTAMENTO ECONOMICOCapo IIINDENNITÀ
44
45
46
47orig.
48
49
50orig.
51
52
Parte prima
COMPARTO SANITÀTitolo quartoTRATTAMENTO ECONOMICOCapo IIINORME PARTICOLARI
53
54
55
56
Parte prima
COMPARTO SANITÀTitolo quintoPRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA DEI SERVIZICapo IPRODUTTIVITÀ
57
58orig.
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Parte prima
COMPARTO SANITÀTitolo sestoNORME FINALI DI RINVIOCapo IDISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
68
69
70
Parte seconda
AREA MEDICATitolo primoDISPOSIZIONI GENERALICapo ICAMPO DI APPLICAZIONE
71
Parte seconda
AREA MEDICATitolo primoDISPOSIZIONI GENERALICapo IIRAPPORTI CON L'UTENZASezione ICittadino utente
72
Parte seconda
AREA MEDICATitolo primoDISPOSIZIONI GENERALICapo IIRAPPORTI CON L'UTENZASezione IINorme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
73
74
Parte seconda
AREA MEDICATitolo primoDISPOSIZIONI GENERALICapo IIICONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER ILRAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
75
76
77
Parte seconda
AREA MEDICATitolo secondoPROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVOROCapo IORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
78orig.
79orig.
80
Parte seconda
AREA MEDICATitolo secondoPROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVOROCapo IIMOBILITÀ
81
82
83
84
85
86
Parte seconda
AREA MEDICATitolo terzoDIRITTI-DOVERI-RESPONSABILITÀCapo INORME APPLICATIVE ED INTEGRATIVE DEGLI ACCORDI INTERCOMPARTIMENTALI
87
88
89
90
91
92
Parte seconda
AREA MEDICATitolo terzoDIRITTI-DOVERI-RESPONSABILITÀCapo IIRELAZIONI SINDACALI
93
94
95orig.
96orig.
97orig.
98orig.
99
100
101
102
103
104
105
106
Parte seconda
AREA MEDICATitolo terzoDIRITTI-DOVERI-RESPONSABILITÀCapo IIIORDINAMENTO PROFESSIONALE
107
Parte seconda
AREA MEDICATitolo quartoTRATTAMENTO ECONOMICOCapo ISTIPENDI ED INDENNITÀ
108orig.
109
110orig.
111
112
113
114
115
116
117
Parte seconda
AREA MEDICATitolo quartoTRATTAMENTO ECONOMICOCapo IINORME PARTICOLARI
118
119orig.
120
121
122
Parte seconda
AREA MEDICATitolo quintoPRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA DEI SERVIZICapo IPRODUTTIVITÀ
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Parte seconda
AREA MEDICATitolo sestoNORME TRANSITORIE FINALI E DI RINVIOCapo IDISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
133
134
135
136
Parte terza
DISPOSIZIONI COMUNI
137
138
Allegati
Allegato 1
Allegato 1orig.
Allegato 2
Allegato 2orig.
Allegato 3
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 6
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
art. 15
art. 16
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
art. 15
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
art. 15
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art. 13
art. 14
art. 15
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 11
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comparto di contrattazione collettiva per il personale del Servizio Sanitario Nazionale comprensivo di una apposita area negoziale per la professionalità medica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, 20 maggio 1987, n. 270, e 17 settembre 1987, n. 494;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale richiesta dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1989 - che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale;
Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1990, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il comparto del personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per professionalità medica di cui al predetto articolo 6, comma 5 e seguenti, stipulata in data 6 aprile 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'articolo 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989, e le Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto CGIL/Funzione Pubblica-Sanità, CISL-FISOS, UIL-Sanità, CIDA-SI.DIR.SS., CONFEDIR-DIRSAN, CIDIESSE, CISAS-Sanità, CISAL-FIALS, SICUS ed AUPI (queste ultime due ammesse con riserva dell'esito finale del giudizio pendente) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CISAL, CONF.SAL nonché, per l'area negoziale medica, le Organizzazioni Sindacali COSMED, ANAAO/SIMP, CIMO, Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL medici, CISL medici, CGIL medici, SNR, SIVEMP e SIMET - queste ultime quattro ammesse con riserva dell'esito finale del giudizio pendente - come il SUMI che ha sottoscritto l'ipotesi di accordo il 7 luglio 1990, sempre con riserva dell'esito finale del giudizio pendente;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990 e del 23 novembre 1990, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 6 aprile 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;
Visto il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Area di applicazione e durata
1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2. Il presente regolamento concerne il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note agli articoli 1, 25, 57, 71, 93 e 123:
- Si trascrive il testo dell'art. 6 del decretto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986 recante norme sulla: Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93:
Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:
presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
istituti zooprofilattici sperimentali;
ospedale Galliera di Genova;
ordine mauriziano di Torino.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della sanità;
da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo è istituita una apposita area negoziale per la professionalità medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attività alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attività stessa, una personale responsabilità professionale a norma di legge.
6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilità), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attività libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresij defi- nite, in rapporto alle particolarità professionali dei medici, anche le modalità interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sarà negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalità e le forme che risulteranno appropri- ate. Per la conclusione di tale negoziato sarà comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria medica.
8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalità indicate nel precedente comma sarà integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sarà formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilità fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
9. I criteri e le modalittà di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.