Pronuncia 2/1956 — Rel. Giuseppe Cappi
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 157 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:
1956;
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udita nella pubblica udienza del 30 aprile 1956 la relazione del Giudice Giuseppe Cappi;
Uditi l'avv. Giacomo Rosapepe ed il vice avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini.
Ritenuto, in fatto:
Le vicende che hanno dato luogo alle controversie elencate in epigrafe sono semplici e simili. Si tratta di contravvenzioni alle norme dell'art. 157 T.U. leggi di pubblica sicurezza riguardanti il foglio di via obbligatorio e la conseguente diffida a ritornare - senza previa autorizzazione dell'autorità di p.s. - nel Comune dal quale gli imputati erano stati fatti allontanare. Tratti in giudizio, essi sollevavano l'eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 157 e il magistrato, ritenuta tale eccezione non manifestamente infondata, ordinava la trasmissione degli atti alla Cotte costituzionale.
A fondamento dell'eccezione, gli imputati adducevano il contrasto dell'art. 157 con gli artt. 13 e 16 della Costituzione. (Per la esattezza, in cinque cause si indicavano ambedue gli articoli; in cinque solo l'art. 16; in una anche gli artt. 8, 19 e 21; in una, mentre la difesa aveva indicato l'art. 16, il Pretore, nella sua ordinanza, indicò invece il contrasto con l'art. 13).
Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito soltanto Giuseppe Pizzo, nei rapporti del quale il Tribunale di Trapani, in sede di appello, aveva pronunziato la seguente ordinanza: "Ritenuto che la questione di incostituzionalità dell'art. 157 T.U. leggi p.s. sollevata dalla difesa dell'imputato non ha i caratteri appariscenti dell'infondatezza e si appalesa pregiudiziale ad ogni accertamento di merito; letto ed applicato l'art. 1 legge 9 febbraio 1948, n. 1, sospende il giudizio ed ordina che gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale per la decisione della pregiudiziale". Il Pizzo fu rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Rosapepe, il quale presentò un'ampia memoria, che illustrò oralmente in udienza.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo della Avvocatura generale dello Stato, intervenne in tutte le cause elencate in epigrafe, presentando deduzioni e memorie, illustrandole poi oralmente.
L'Avvocatura concludeva, in via principale e pregiudiziale, non potersi far luogo a giudizio di legittimità costituzionale avanti a questa Corte, in quanto le norme di legge impugnate sono anteriori all'entrata in vigore della Costituzione; in subordine e nel merito, chiedeva dichiararsi insussistente l'incostituzionalità delle norme medesime.
Considerato, in diritto:
L'eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato deve essere pertanto respinta.
Ciò che, però, contrasta con l'art. 13 della Costituzione è anzitutto il potere di ordinare la traduzione del rimpatriando, perché ciò viola quella libertà personale che è garantita da tale articolo.
La traduzione resta tuttavia legittima nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 157 e dall'analogo 3 comma dell'art. 163 della stessa legge di p.s., in quanto in tali casi la traduzione è per legge conseguente ad una decisione dell'Autorità giudiziaria. Va da sé che la mancata traduzione non produca l'impunità di chi non rispetti l'ordine di rimpatrio, perché il trasgressore sarà passibile di denuncia all'Autorità giudiziaria per le conseguenti sanzioni penali.
Il procedimento del rimpatrio obbligatorio, perché sia legittimo, deve inoltre essere giustificato da fatti concreti, che rientrino nelle limitazioni indicate dall'art. 16 della Costituzione. Il sospetto, anche se fondato, non basta, perché, muovendo da elementi di giudizio vaghi e incerti, lascerebbe aperto l'adito ad arbitrii, e con ciò si trascenderebbe quella sfera di discrezionalità che pur si deve riconoscere come necessaria all'attività amministrativa, perché le leggi e, tanto meno, la Costituzione non possono prevedere e disciplinare tutte le mutevoli situazioni di fatto né graduare in astratto e in anticipo le limitazioni poste all'esercizio dei diritti.
In secondo luogo, la motivazione appare necessaria per consentire al cittadino l'esercizio del diritto di difesa. Tale diritto è garantito dall'art. 24 della Costituzione per i procedimenti giudiziari e non può dubitarsi che il cittadino debba in ogni caso essere posto in grado di difendersi legalmente contro qualsiasi provvedimento dell'autorità; il che non può avvenire se non gli vengano contestati i motivi, cioè i fatti, che lo hanno provocato.
In alcuni commenti dell'art. 16 si è rilevata la frase "limitazioni che la legge pone in via generale", affacciando il dubbio che le limitazioni debbano riferirsi a situazioni di carattere generale, quali epidemie, pubbliche calamità e simili. Tale interpretazione, che pure era affiorata durante i lavori dell'Assemblea costituente, è infondata e fu perciò respinta; la frase deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalità dei cittadini, non a singole categorie.
Più delicato è il punto se ai "motivi di sanità e di sicurezza", indicati nell'art. 16, possano ricondursi anche i motivi di "ordine, sicurezza pubblica e pubblica moralità" indicati nell'art. 157 della legge di p.s.
La Corte ritiene che ciò sia possibile e che, pertanto, il secondo e il terzo comma del citato art. 157 non siano costituzionalmente illegittimi, salvo quanto si è detto nei precedenti numeri della sentenza per ciò che riguarda il sospetto e la traduzione.
Esclusa l'interpretazione, inammissibilmente angusta, che la "sicurezza" riguardi solo l'incolumità fisica, sembra razionale e conforme allo spirito della Costituzione dare alla parola "sicurezza" il significato di situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto è possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza. Sicurezza si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale; è l'"ordinato vivere civile" , che è indubbiamente la meta di uno Stato di diritto, libero e democratico.
Ciò posto, non è dubbio che le "persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità" (art. 157 legge p.s.) costituiscano una minaccia alla "sicurezza" indicata, e così intesa, nell'art. 16 della Costituzione.
Per quanto si riferisce alla moralità, non dovrà certo tenersi conto delle convinzioni intime del cittadino di per se stesse incoercibili, né delle teorie in materia di morale, la cui, manifestazione, come ogni altra del pensiero, è libera o disciplinata da altre norme di legge. Ma i cittadini hanno diritto di non essere turbati ed offesi da manifestazioni immorali, quando queste risultino pregiudizievoli anche alla sanità, indicata nell'art. 16 della Costituzione, o creino situazioni ambientali favorevoli allo sviluppo della delinquenza comune.
Per quanto si riferisce all'ordine pubblico, senza entrare in una disputa teorica sulla definizione di tale concetto, basta precisare che agli effetti dell'art. 16 della Costituzione e dell'art. 157 legge di p.s. la pericolosità in riguardo all'ordine pubblico non può consistere in semplici manifestazioni di natura sociale o politica, le quali trovano disciplina in altre norme di legge, bensì in manifestazioni esteriori di insofferenza o di ribellione ai precetti legislativi ed ai legittimi ordini della pubblica Autorità, manifestazioni che possono facilmente dar luogo a stati di allarme e a violenze, indubbiamente minacciose per la "sicurezza" della generalità dei cittadini, i quali finirebbero col vedere, essi, limitata la propria libertà di circolazione.
Riassumendo, nel testo dell'art. 16 della Costituzione la parola "motivi (di sanità o di sicurezza)" va intesa nel senso di fatti che costituiscano un pericolo per la sicurezza dei cittadini, quale è stata più sopra definita.
Questa conclusione è anche accolta dalla pressoché costante giurisprudenza della Corte di Cassazione e da larga ed autorevole dottrina. Si è osservato, infatti, che la formula generica dell'art.
16 riguarda un'infinita' di casi difficilmente prevedibili, che ben possono essere compresi nella sintetica dizione "motivi di sanità o di sicurezza" , e che la finalità della norma costituzionale è di conciliare l'esigenza di non lasciar liberi di circolare indisturbati soggetti socialmente pericolosi e l'esigenza di impedire un generico e incontrollato potere della Polizia.
I lavori preparatori della Costituzione sono nello stesso senso.
Ad es., la Sottocommissione dell'Assemblea costituente spiegò che "si voleva soprattutto lasciare alle Autorità di p.s. la possibilità di rinviare al proprio domicilio, con foglio di via obbligatorio, le persone che siano, per un motivo o per un altro, indesiderabili, come nei casi di accattonaggio, prostituzione ecc.; escluso sempre il motivo politico".
157 sarebbe illegittimo "in relazione agli artt. 8 e 19 della Costituzione ed alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, nonché al R.D. 28 febbraio 1930, n. 289". Ora, l'art. 157 legge di p.s. non fa alcuna menzione di motivi religiosi per i provvedimenti in esso contemplati, cosicché la questione della libertà religiosa è estranea alla controversia. Per il resto vale, in ordine all'art. 157, quanto si è detto per le altre cause.
Si può aggiungere che dal contesto degli atti processuali si rileva che la doglianza del Pizzo riguarda il provvedimento di rimpatrio preso a suo carico, assumendo egli che sarebbe stato causato unicamente dalla sua qualità di ministro di culto acattolico e non per i motivi previsti dall'art. 157 legge di p.s. Ad evidenza, l'errata applicazione di una norma di legge è questione del tutto diversa dalla sua legittimità ché, anzi, la denuncia di applicazione errata presuppone il riconoscimento, in tesi, dell'applicabilità, cioè della legittimità, della norma. Infine, la decisione sull'errore di applicazione richiede un'apprezzamento di fatto e un giudizio di merito, circa la legittimità di un atto amministrativo, che non rientrano nei compiti di questa Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Pronunciando con unica sentenza sui procedimenti riuniti elencati in epigrafe, respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, Dichiara la illegittimità costituzionale:
Salva l'ulteriore disciplina legislativa della materia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.