Pronuncia 69/1959 — Rel. Giuseppe Branca
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R. n. 1415 del 18 dicembre 1951, promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1958 dalla Corte di appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Fasanella Giuseppe e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 31 gennaio 1959.
Udita nell'udienza pubblica del 16 dicembre 1959 la relazione del Giudice Giuseppe Branca; uditi l'avv. Antonio Sensi per Fasanella Giuseppe e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per l'Opera per la valorizzazione della Sila. :
Ma Giuseppe Fasanella, con citazione dei 19 febbraio 1953, chiamava dinanzi al Tribunale di Cosenza l'Ente valorizzazione Sila, chiedendo il rilascio dei due fondi, la restituzione dei frutti e il risarcimento dei danni, subordinatamente il solo risarcimento dei danni. Il Fasanella sosteneva che il D. P. R. era manifestamente viziato da errore: infatti egli, molto prima del 15 novembre 1949, con scrittura del 19 gennaio 1933, avente data certa e comunque registrata il 20 novembre 1941, aveva trasferito a suo padre, Luigi Fasanella, quasi tutto il proprio patrimonio; più tardi aveva, sì, ereditato dal padre, morto l'anno dopo, questi beni e altri ancora, ma solo nella misura di 1/3, perché insieme con lui succedevano anche due suoi fratelli; che perciò il suo patrimonio, alla data del 15 novembre 1949, mentre il catasto gli attribuiva ancora i terreni già alienati a suo padre, non toccava quei limite di 300 ettari senza il raggiungimento del quale è escluso l'esproprio ex art. 2 legge Sila; dunque, concludeva Giuseppe Fasanella, a norma di questo articolo egli non poteva esser soggetto ad espropriazione.
L'Ente valorizzazione Sila riconosceva che, se avesse avuto efficacia anche nei propri confronti l'atto di alienazione dei 19 gennaio 1933, il patrimonio del Fasanella sarebbe stato inferiore ai 300 ettari; sosteneva però, contemporaneamente, che tale atto non gli era opponibile perché, a differenza dal provvedimento d'esproprio, non era stato trascritto (art. 2644 Cod. civ.): nei riguardi dell'Ente l'alienazione fatta il 19 gennaio 1933 non poteva considerarsi avvenuta e perciò i relativi terreni erano rimasti, rispetto ad esso, nel patrimonio dell'espropriato; il quale dunque, se si sommano quei beni con quelli acquistati da lui successivamente, cioè dopo il 1933 e prima del 1949, aveva a questa data un patrimonio terriero d'estensione superiore ai 300 ettari; l'atto di espropriazione, che lo aveva colpito, doveva quindi ritenersi legittimo.
Il Tribunale accoglieva questa tesi dell'Ente Sila e rigettava la domanda di Giuseppe Fasanella: riconosceva che questi aveva proposto una questione di legittimità costituzionale (infatti il Governo, che espropri una persona il cui patrimonio sia inferiore ai 300 ettari, va oltre i limiti indicati nella delega legislativa), ma la considerava manifestamente infondata. Tuttavia il Fasanella ricorreva alla Corte di appello di Catanzaro, la quale invece, ritenendo non manifestamente infondata tale questione di legittimità costituzionale, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti a questa Corte. L'ordinanza di rimessione, pronunciata l'11 novembre 1958, è stata notificata il 9 dicembre 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1959, n. 26.
Il Fasanella si è costituito nel giudizio dinanzi a questa Corte con deduzioni e con una memoria presentate rispettivamente l'11 dicembre 1958 e il 25 novembre 1959; l'Ente valorizzazione Sila ha fatto altrettanto, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni e con una memoria depositate il 9 febbraio 1959 e il 2 dicembre 1959.
D'altra parte, sempre secondo la Corte di appello, il legislatore, se avesse voluto estendere al caso la norma del Cod. civ., lo avrebbe detto espressamente in quell'art. 27 legge Sila che contiene varie eccezioni proprio alla disciplina degli atti traslativi dei beni. In conclusione, se l'atto, con cui il Fasanella alienava gran parte dei suo patrimonio, può essere fatto valere anche nei riguardi dell'Ente valorizzazione Sila e poiché, dato ciò, il suo patrimonio terriero al 15 novembre 1949 avrebbe avuto un'estensione inferiore ai 300 ettari, la questione di legittimità costituzionale (c. d. eccesso di delega) per la Corte di appello non è manifestamente infondata.
L'Avvocatura dello Stato peraltro difende la legittimità dell'atto di esproprio: per esso il patrimonio di Giuseppe Fasanella al 15 novembre 1949 eccedeva in estensione i 300 ettari poiché l'atto di alienazione del 19 gennaio 1933, che ne faceva uscire gran parte dei beni, non è opponibile all'ente espropriante: infatti tanto Luigi, che nel 1933 acquistò quasi tutti i beni di Giuseppe Fasanella, quanto l'Ente valorizzazione Sila, beneficiario dello esproprio, sono aventi causa dello stesso Giuseppe Fasanella; c'è dunque un conflitto tra i due acquirenti e il conflitto si risolve a vantaggio dell'Ente, proprio in virtù del citato art. 2644; è vero che Luigi Fasanella, padre dell'espropriato e acquirente dei suoi beni con l'atto del 19 gennaio 1933, è qui fuori causa; ma è pure indiscutibile che Giuseppe Fasanella, espropriato, entra in giuoco come successore di suo padre: infatti quale "erede pretende sostenere l'efficacia dell'acquisto del suo dante causa (cioè di suo padre) per dedurne che parte del suo patrimonio terriero era uscito dalla sua sfera patrimoniale": ne deriverebbe che il discusso atto del 19 gennaio 1933 come non sarebbe opponibile all'Ente dal padre Luigi Fasanella non può essergli opposto neanche dal figlio Giuseppe, attuale espropriato.
D'altronde, a parere dell'Avvocatura dello Stato, l'atto, con cui s'e accertata la estensione dei patrimonio di Giuseppe Fasanella al 15 novembre 1949, non è un qualche cosa che stia fuori dal procedimento d'esproprio e che perciò si sottragga all'art. 2644; esso invece rientra, a differenza di quanto dice la Corte di appello, nell'unità dei procedimento che sfocia nell'acquisto dei terreni da parte dell'ente espropriante; insomma è "parte integrante dell'acquisto del diritto di proprietà, ai cui fini vale la norma di preferenza dell'atto trascritto": come dire che per l'atto iniziale d'accertamento può ripetersi ciò che la legge, nel caso il citato art. 2644, stabilisce per gli atti d'acquisto; per conseguenza la mancata trascrizione del contratto 19 gennaio 1933 ne paralizza l'efficacia anche di fronte al procedimento di esproprio.
Quanto poi all'affermazione del Fasanella, secondo cui, anche negando valore alla scrittura del 1933, il suo patrimonio fondiario risulterebbe comunque inferiore ai 300 ettari (v. num. prec., lett. c), l'Avvocatura dello Stato risponde che la questione, non essendo neppure sfiorata nell'ordinanza della Corte di appello e attenendo al merito, è ovviamente sottratta al giudizio di questa Corte.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del D. P. R. n. 1415 del 18 dicembre 1951 in quanto ha proceduto all'esproprio relativamente a un patrimonio che, al 15 novembre 1949, non superava i 300 ettari, In relazione all'art. 2 legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.